Versione
23 gennaio 1986
23 gennaio 1986
Art. 7. Attivita' dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero
I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da. altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalita' straniere.
I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da. altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalita' straniere.
Commentari • 2
- 1. Legge Finanziaria 2010 pubblicata sulla Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2010 · 1.2129902
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 16/11/2009, n. 6664Provvedimento: N. 03298/2008 AFFARE Numero 06664/2009 e data 16/11/2009 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 9 novembre 2009 NUMERO AFFARE 03298/2008 OGGETTO: Ministero sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione; Schema di decreto recante: Regolamento per la disciplina dell'integrazione in via sussidiaria , ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, degli investimenti relativi ai progetti di ricerca e sviluppo delle imprese inseriti nel contesto di programmi internazionali o collaborazioni industriali dell'area, funzionali alla sicurezza nazionale. LA SEZIONE Vista la relazione …Leggi di più...