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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. VG. 10204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.09.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Elisabetta Stellari presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] con gli Avv.ti Alessandra de Vita Galeone e Simona Norreri presso la prima ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lesa il (NO) il 26/06/1994, trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Lesa (anno 1994, atto n. 10, parte II, serie A) e successivamente trascritto al Comune di Milano (anno 1994, atto n.172, parte II, serie B, registro 1) separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 23.11.2009 omologato dal Tribunale di
Milano con decreto del 04.12.2009. con le seguenti figlie entrambe maggiorenni, ma non economicamente autonome:
nata il [...] in [...] C.F.: , cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3
nata il [...] in [...] C.F.: , cittadina italiana. Parte_3 C.F._4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione di una tantum divorzile di cui al punto 6)
1) Dare atto che le figlie e maggiorenni, ma economicamente non autonome entrambe Per_1 Pt_3 studentesse universitarie, mantengono la loro residenza presso la madre nell'appartamento sito in
Milano, via S. Rita da Cascia n. 13/B, immobile di proprietà del padre e assegnato alla madre con le modalità infra precisate.
2) Dare atto che la casa familiare, di cui il OR . acquisirà il diritto di usufrutto a seguito Parte_2 della cessione della nuda proprietà alle figlie, secondo quanto previsto al successivo punto 5), sita a
Milano in via S. Rita da Cascia n. 13/B oggi di proprietà del signor resta assegnata con Parte_2 tutti gli arredi ivi esistenti alla signora in quanto genitore maggiormente collocatario e sino al Pt_4 raggiungimento dell'autonomia economica da parte di entrambe le figlie, spese condominiali ordinarie a carico della madre, prevedendo che sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, il OR si obbliga, a provvedere, in nome e per conto delle stesse, al Parte_2 pagamento di tutte le spese, tasse, oneri, imposte, spese condominiali straordinarie inerenti la nuda proprietà, restando a carico della madre le spese condominiali ordinarie e le imposte relative all'utilizzo (Tari, ecc.).
3) Dare atto che il padre, signor verserà a ciascuna figlia ogni mese a titolo di Parte_2 contributo al loro mantenimento € 750,00, (in totale quindi 1.500,00) somma che sarà versata sul conto corrente di ciascuna figlia (IBAN Federica BRAMBILLA IT 92 C 0100501620000000006601
e IBAN Alissa BRAMBILLA IT 18 B 0100501620000000006600) con bonifico anticipatamente versato entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di luglio 2024 (prima rivalutazione luglio 2025).
4) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
le parti si danno atto, dell'approvazione e dell'autorizzazione, ora per allora, di tutte le spese relative ai percorsi scolastici/universitari già intrapresi dalle figlie, comprensive di eventuali studi all'estero/campus/Erasmus ecc., ma quest'ultimi da concordare.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dare atto che il signor quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie, Parte_2 si obbliga a trasferire alle stesse e la nuda proprietà dell'immobile sito in Per_1 Parte_3
Milano via Santa Rita da Cascia n. 13/B di cui è unico proprietario libera da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli , in ragione del 50% ciascuna mantenendo lui stesso l'usufrutto vitalizio di detto immobile così identificato: censita al NCEU del Comune di Milano come segue: foglio 543 mappale 143 sub 28 cat. A/3 Cl. 3, 8,5 vani, rendita catastale € 965,77.
Il trasferimento immobiliare di cui sopra dovrà avvenire tramite atto notarile entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza divorzile presso il Notaio dott. di Milano con spese Per_2
e costi a carico del signor Parte_2
Le parti dichiarano che detto trasferimento avverrà nel contesto degli accordi divorzili e che gli obblighi assunti fanno parte dell'accordo patrimoniale che è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Trattandosi di atto eseguito in funzione della sistemazione/risoluzione dei rapporti economici/ patrimoniali tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 anche nell'interpretazione data dalla giurisprudenza e dalla Circolare 27/E del 21/06/12 dell'Agenzia delle Entrate.
6) Dare atto che a titolo di assegno divorzile, il signor si obbliga a versare alla Parte_2 signora previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, a titolo di liquidazione, Parte_5 in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. Parte_5
n. 898/1970, l'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della signora entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza Pt_4 divorzile;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque Parte_1 pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, di avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale Parte_5
e comunque al vincolo matrimoniale. - PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Dare atto che sino al mese di pubblicazione della sentenza, il signor continuerà Parte_2
a corrispondere alla signora l'assegno per il coniuge convenuto in sede di separazione personale Pt_1 consensuale omologata.
8) Dare atto che con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra le parti dichiarano che non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, anche in via transattiva e con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra loro pendente, personale, familiare, economico e patrimoniale, anche connesso al matrimonio e/o alla convivenza matrimoniale e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o, comunque, a ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Lesa il
(NO) il 26/06/1994, tra la ORa e il OR . Parte_5 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti ritenendo equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lesa, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG