Sentenza 17 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 01385/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2010, proposto da
AL TI e RA TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 742;
contro
Comune di Preganziol in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
per l'accertamento
dell'illegittimità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dell'importo di complessivi € 3.427,95 versati in data 20.1.2010 e 28.1.2010, determinati dal Comune di Preganziol nella pratica edilizia n. 2009030 - 2009030/01- n. archivio 549F con il provvedimento prot. n. 001830 in data 27.1.10, avente ad oggetto la presa d'atto della denuncia di inizio attività presentata in data 31.12.2009 in variante al permesso di costruire n. 845 del 22.9 2009 e per la condanna del Comune di Preganziol alla ripetizione in favore dei ricorrenti della somma maggiorata di interessi legali; e per la disapplicazione del provvedimento prot. n. 001830 emesso dal responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Preganziol in data 27.1.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Preganziol;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in disamina i ricorrenti hanno dedotto di essere stati individuati come assegnatari di un diritto di superficie su un lotto ricompreso nel Comparto P.E.E.P. di San Trovaso nel Comune di Pregnanziol: sulla scorta di tale titolo procedevano all’edificazione del lotto, versando al Comune la somma di L. 9.456.425 a titolo di oneri di urbanizzazione, e in seguito l’ulteriore importo di L. 4.442.360 a titolo di conguaglio.
Successivamente i ricorrenti acquistavano la proprietà delle aree in commento, versando al Comune il corrispettivo pattuito, e decidevano di dar corso a un intervento di ampliamento della casa di abitazione: l’ente, tuttavia, a fronte del rilascio del titolo edilizio, chiedeva nuovamente agli istanti il versamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione già integralmente versati in precedenza.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R.V. 14/2009 i ricorrenti presentavano una DIA in variante al permesso di costruire per un ulteriore ampliamento e, anche in questo caso, il Comune avanzava richiesta per il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione.
Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di doglianza:
1) in primo luogo, si lamenta che il Comune resistente avrebbe imposto ai ricorrenti, illegittimamente, di pagare due volte il contributo per gli oneri di urbanizzazione: infatti, nonostante l’importo dovuto fosse stato già interamente versato all’atto della prima edificazione con riferimento all’intera volumetria all’epoca astrattamente realizzabile, l’ente pretendeva nuovamente il pagamento degli oneri in oggetto allorquando i deducenti decidevano di completare l’intervento con un secondo “stralcio” di lavori;
2) si deduce, ancora, che la pretesa del Comune costituirebbe violazione del principio di parità di trattamento, in quanto i ricorrenti si sarebbero venuti a trovare in una condizione ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri titolari di fondi inclusi nel P.E.E.P.;
3) si osserva, ancora, che le determinazioni assunte sarebbero frutto di un’istruttoria carente e del travisamento dei presupposti di fatto, nella parte in cui il Comune ha evidenziato che quanto già versato dai ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione sarebbe da considerarsi solo parte del corrispettivo per la cessione del diritto di superficie;
4) sussisterebbe, infine, una contraddizione con la precedente nota dell’Amministrazione in data 4.02.2009 in cui era stato riconosciuto il diritto degli interessati alla restituzione delle somme versate per la volumetria non edificata.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza in data 14.10.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina il Sig. TI e la Sig. ra TT hanno chiesto l’accertamento della non debenza delle somme versate in favore del Comune di Preganziol in data 21.01.2010 e in data 28.01.2010 a titolo di oneri di urbanizzazione, il cui pagamento sarebbe stato imposto dall’Amministrazione resistente con atto prot. n. 001830 di data 27.1.2010, con conseguente condanna di quest’ultima alla relativa restituzione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per l’assorbente profilo che i ricorrenti risultano aver versato quanto dovuto al Comune resistente per l’edificazione effettuata sul fondo del quale sono attualmente titolari già in epoca antecedente al gennaio dell’anno 2010, e, in particolare, nell’anno 1979.
Ripercorrendo sinteticamente gli accadimenti che hanno interessato la vicenda in disamina:
- in data 17 maggio 1979 i ricorrenti si vedevano assegnato un diritto di superficie su un’area compresa nel Comparto PEEP San Trovaso, versando a favore dell’Amministrazione alcune somme: secondo il Comune gli importi versati costituirebbero solo il corrispettivo dovuto per l’acquisto del diritto di superficie, mentre, secondo i ricorrenti, essi includerebbero quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione da pagarsi per lo sfruttamento dell’intera volumetria associata all’area;
- in data 13.05.2003 i ricorrenti acquisivano la proprietà dell’area sulla quale vantavano in precedenza il solo diritto di superficie e chiedevano il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ampliamento dell’intervento edificatorio medio tempore realizzato; in seguito, presentavano una DIA in variante ai sensi della L.R.V. 14/2009;
- a fronte del rilascio del titolo il Comune chiedeva e otteneva il pagamento di complessivi euro 3.427, 95 a titolo di oneri di urbanizzazione.
Ciò premesso, la documentazione versata in atti comprova che le somme versate dai ricorrenti nell’anno 1979 fossero, effettivamente, destinate anche al pagamento degli oneri di urbanizzazione per l’edificazione dell’area: in particolare, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie veniva, all’epoca in discorso, determinato in due distinte componenti, l’una destinata a coprire il “ costo di acquisizione dell’area ”, l’altra data dal “ costo delle opere di urbanizzazione ” ( cfr . doc. 2 della produzione di parte ricorrente allegata al ricorso). Contestualmente veniva previsto che “ Il corrispettivo viene calcolato sull’intero volume costruibile da parte del concessionario, pur essendo facoltà di quest’ultimo procedere alla realizzazione per stralci ”: detta previsione, inserita nello “schema di cessione”, evidentemente collega una parte di quanto versato dal cessionario agli oneri di urbanizzazione dovuti per l’attività edilizia da effettuarsi sull’area acquisita.
In tal senso depone, altresì, la comunicazione in data 30.12.1978 con la quale il Comune, nell’indicare la volumetria complessiva sfruttabile sull’area nella misura di mc 1.255 e gli importi dovuti dall’interessato specificava: “ L’importo della concessione (..) è complessivo del costo di acquisizione dell’area ed oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (..) E’ consentita la esecuzione dei lavori anche per stralci ai fini dell’utilizzo totale dell’area rispetto all’indice di edificabilità ” ( cfr . doc. 3 della ricorrente).
Rileva, infine, l’atto in data 18.09.2001 nel corpo del quale il Comune specificava le somme già versate dagli interessati, indicandole come “ prezzo di acquisto dell’area compreso urbanizzazioni ” ( cfr . doc. 10 della produzione di parte ricorrente).
Né, d’altro canto, porta a diverse conclusioni la circostanza che l’intervento edificatorio del 2010 sia stato autorizzato sulla scorta delle norme sul cd. Piano casa: parte ricorrente ha osservato sul punto –senza specifica smentita della controparte- che la volumetria complessiva sfruttata rientra, comunque, nell’ambito di quella già associata all’area prima del varo della L.R.V. 14/2009; essa, di conseguenza, deve ritenersi già integralmente “coperta” dal versamento degli oneri di urbanizzazione effettuato nel 1979.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo che segue.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune resistente il pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.427,95 oltre interessi nella misura legale calcolati dal mese di gennaio dell’anno 2010 fino al soddisfo.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO