Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1960, n. 80
Versione
19 marzo 1960
Art. 1. Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonche' le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.

Entrata in vigore il 19 marzo 1960