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28 agosto 1985
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29 ottobre 2003
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4 marzo 2007
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Art. 19. 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 , e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.
((b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato)) .
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanita' del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 , e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.
((b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato)) .
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanita' del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.
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- 1. Reati contro la pubblica amministrazione, abusivo esercizio di una professione, professione sanitaria di odontoiatra, iscrizione all'albo, eccezioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2018 · 0.88583094
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 2691Provvedimento: […]Leggi di più...
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