TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 792 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. INDELLI FILIPPO
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. BELTRAME EMANUELA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n.80 parte 2 Serie A dell'anno 2016 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara.
2. Non vi è luogo ad alcun contributo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi in grado di provvedere al proprio mantenimento ed avendo essi già definito tutti i rapporti economici sorti tra gli stessi;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473-bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 5/4/2024 i coniugi esponevano che in data 4/9/2016 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedevano quindi la separazione personale e, una volta decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 2 Con sentenza pubblicata in data 23/5/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei ricorrenti i quali, nelle note sostitutive della udienza di divorzio, insistevano nella domanda;
indi la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta atteso che i coniugi non si sono riconciliati, che alla data odierna sono decorsi più di sei mesi dall'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e che la sentenza parziale di separazione è divenuta irrevocabile.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ferrara in data 4/9/2016 da e Controparte_1 CP_2
e trascritto al numero 80 parte II Serie A del registro degli
[...] atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 3 dicembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. INDELLI FILIPPO
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. BELTRAME EMANUELA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n.80 parte 2 Serie A dell'anno 2016 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara.
2. Non vi è luogo ad alcun contributo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi in grado di provvedere al proprio mantenimento ed avendo essi già definito tutti i rapporti economici sorti tra gli stessi;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473-bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 5/4/2024 i coniugi esponevano che in data 4/9/2016 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedevano quindi la separazione personale e, una volta decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 2 Con sentenza pubblicata in data 23/5/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei ricorrenti i quali, nelle note sostitutive della udienza di divorzio, insistevano nella domanda;
indi la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta atteso che i coniugi non si sono riconciliati, che alla data odierna sono decorsi più di sei mesi dall'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e che la sentenza parziale di separazione è divenuta irrevocabile.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ferrara in data 4/9/2016 da e Controparte_1 CP_2
e trascritto al numero 80 parte II Serie A del registro degli
[...] atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 3 dicembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2