Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG 212 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CATOZZI MILENA
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CATOZZI MILENA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che del pari Per_1 congiuntamente provvederanno ad ogni sua necessità ordinaria e straordinaria;
3) Il figlio minore manterrà un collocamento invariato e dunque continuerà a Per_1 risiedere presso l'attuale abitazione familiare in Ferrara, Via Boschetto n. 3, così da poter conservare le proprie abitudini e godere dell'ambiente domestico nel quale è cresciuto;
4) Ciascun genitore eserciterà l'ordinaria amministrazione sul figlio nel periodo di competenza, mentre dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita del figlio;
5) i genitori si alterneranno nella cura del figlio e trascorreranno con lui tempi paritari, trasferendosi a turno nella casa familiare secondo il seguente schema a cui si atterranno, salvo diversi accordi: I settimana: la domenica dalle ore 9.00, la giornata del lunedì e quella del martedì il figlio verrà assistito Per_1 e curato dalla madre, il mercoledì dall'uscita di scuola (ore 16.30) e il giovedì dal padre, il venerdì dall'uscita di scuola ed il sabato dalla madre;
II settimana: la domenica dalle ore 9.00, la giornata del lunedì e quella del martedì il figlio verrà assistito e curato dal padre, il mercoledì dall'uscita di scuola (ore 16.30) e il giovedì dalla madre, il venerdì dall'uscita di scuola e il sabato dal padre;
6) i nonni collaboreranno nella gestione di e potranno tenerlo presso di loro quando i genitori sono impegnati per lavoro o Per_1
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al raggiungimento dei dieci anni, sempre durante il periodo estivo, potrà Per_1 trascorrere con ciascun genitore anche due settimane non consecutive;
9) quanto concerne le festività dei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, gli stessi verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
per l'anno in corso (2025) trascorrerà con la mamma il giorno di Pasqua;
10) Per_1
Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, sostenendo le relative spese, per il periodo in cui coabiterà nella casa famigliare con il figlio. 11) L'assegno unico per il figlio verrà percepito al 100% dalla madre Per_1 Parte_1
mentre entrambi i genitori usufruiranno delle detrazioni per il figlio a carico;
[...]
12)Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, le stesse verranno poste, tenendo conto dei rispettivi redditi ed in proporzione agli stessi, per il
70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra secondo lo CP_1 Pt_1 schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6) attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio
(computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc.
Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e pagina 2 di 3 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). 13) Le somme anticipate per tali titoli dal genitore verranno rimborsate dall'altro genitore entro il mese successivo da quando sono state sostenute, previa esibizione di idonea documentazione dei relativi importi di spesa da parte di quest'ultimo, come meglio precisato nel Protocollo redatto dal Tribunale di Ferrara, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato;
14) Le spese concernenti le utenze della casa famigliare (luce, gas, acqua e tariffa igiene ambientale) afferenti l'immobile di via Boschetto n. 3, Ferrara verranno suddivise tra i genitori nelle medesima proporzione delle spese straordinarie. Il conto corrente IBAN [...] presso
, filiale di Ferrara, cointestato ai coniugi, resterà acceso e verrà utilizzato CP_2 dai coniugi per far fronte alle spese sopra indicate. 14) Per quanto concerne le auto in uso alla famiglia, ciascuno terrà l'automobile a sé intestata;
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 18 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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