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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Parte_1 P.IVA_1
COSIMO DEL FANTE 16 presso lo studio dell'Avv. Sara Favaro, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata IN PERUGIA VIA Controparte_1 P.IVA_2
CAPORALI 23, presso lo studio degli Avv.ti Edoardo Maglio e Andrea Vescovi in virtù di procura allegata all'atto di costituzione
APPELLATA- appellante in via incidentale avente ad
OGGETTO
Fornitura di merce pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- - dichiarare non dovute le somme di cui alla fattura 9 oggetto del decreto opposto;
- dichiarare non dovute le somme di cui alla fattura 13 oggetto del decreto opposto;
- dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture 14/15/16/17 oggetto del decreto opposto;
- dichiarare tempestive le domande, eccezioni e conclusioni di nel giudizio di Parte_1
1° grado;
- dichiarare un vizio di extrapetizione rispetto alla dichiarazione di natura non essenziale del termine per la consegna delle macchine ordinate da a di cui in Parte_1 Controparte_1
narrativa; in subordine, dichiarare essenziale il termine per la consegna delle macchine ordinate da
a di cui in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo e comunque revocare il 18 decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
per le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e le attività in esse richiamate;
Controparte_1
- condannare a restituire a tutte le somme da questa Controparte_1 Parte_1
ricevute in relazione al decreto opposto e alla sentenza appellata, con maggiorazione degli interessi dal giorno di ricezione del pagamento al dì dell'effettiva restituzione.
Spese legali rifuse per tutti i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
a) In via principale respingere l'atto di appello in tutti i suoi termini di formulazione, in quanto infondato in fatto e diritto, e pertanto confermare la sentenza impugnata
In ogni caso
1) Nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
2) In via subordinata, salvo gravame, accertato il diritto di credito di erso Controparte_1
per l'importo di € 120.959,50 (o quella diversa somma che risulterà di Parte_1
giustizia) condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
pagina 2 di 15 prima la predetta somma oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dall'insorgenza del credito di cui alla singola fattura sino al saldo
b) Sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale:
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificata il 6.12.2021.
2) accertare e dichiarare la inammissibilità della opposizione notificata il 18.12.2021 ed in subordine la tardività delle allegazioni ivi contenute.
In ogni caso con vittoria di spese competenze, spese generali 15%, ed accessori di legge di entrambe i gradi di giudizio.
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap come per Legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato il 21 febbraio 2024 la società ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 56/2024 pubbl. il 15/01/2024 del Tribunale di Perugia che ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1809/2021 del 25/10/2021 con il quale aveva ingiunto a di pagare al ricorrente Controparte_1 Parte_1
la somma di € 120.959,50, atteso il mancato pagamento delle fatture commerciali nn. 9/2021 di €
25.002,00, 13/2021 di € 11.484,50, 14/2021 di € 36.502,00, 15/2021 di € 3.852,00, 16/2021 di €
41.777,00, 17/2021 di € 2.342,00.
La società appellante ha articolato nove motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello, relativo alla fornitura oggetto della fattura n. 9/2021, l'appellante lamenta la mancanza di chiarezza nella motivazione del provvedimento impugnato circa le ragioni che hanno consentito di ritenere provata l'esecuzione del collaudo sui macchinari oggetto della fornitura.
Con secondo motivo di appello, sempre relativo alla fornitura di cui alla fattura 9/2021, l'appellante ritiene che il giudice abbia erroneamente valutato il materiale probatorio in atti e di conseguenza ritenuto provata l'esecuzione del collaudo, in realtà mai avvenuto, da parte di CP_1
Con il terzo motivo di appello, relativo all'oggetto della fattura n. 13/2021, l'appellante contesta l'erronea ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado, in quanto la mancanza del collaudo pagina 3 di 15 dimostrerebbe la sussistenza dei lamentati vizi che affliggevano il macchinario, a cui l'odierna appellata avrebbe cercato di porre rimedio con gli interventi oggetto della predetta fattura.
Con quarto motivo di appello lamenta l'omissione di motivazione circa la seconda Pt_1 Pt_1
contestazione mossa dalla società committente relativamente alla quantificazione degli importi indicati nella fattura n. 13, calcolati sulla base di un dettaglio ore mai consegnato alla committente né allegato giudizio.
Con quinto motivo di appello censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dovute le Parte_1
somme oggetto delle fatture nn. 14, 15, 16 e 17/2021, trattandosi non di modifiche aggiuntive, ma di lavorazioni comprese nella commessa principale e dunque da non pagarsi a parte;
inoltre, non sarebbero provate né le attività svolte da P&M né il costo orario pattuito.
Con il sesto motivo l'appellante deduce l'inammissibilità dei documenti di cui alle lettere A, B, D, E, F,
Contr K, N, O, P allegati da nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in quanto depositati senza alcuna illustrazione né spiegazione delle ragioni e delle finalità della loro produzione, impedendo a di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Pt_1
Con il settimo motivo di appello impugna il provvedimento di primo grado nella parte in Parte_1
cui il giudice, pur pronunciandosi nel merito, ha ritenuto non tempestive le difese svolte dalla società nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1, in quanto trattasi di mere precisazioni delle contestazioni già svolte fin dall'atto di opposizione, e dunque perfettamente ammissibili in quanto costituenti mera emendatio libelli.
Con ottavo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio di extra petizione, essendosi pronunciato sulla natura essenziale del termine di consegna di macchinari diversi da quello destinato allo stabilimento in Romania, in assenza di una domanda in tal senso.
Con nono motivo di appello lamenta da un lato la contraddittorietà della pronuncia di primo Pt_1
grado, nella parte in cui ricollega le contestazioni sulla intempestività della consegna delle macchine alla fattura 9, e dall'altro la sua erroneità nel merito, laddove sostiene che il termine per la consegna dei quindici macchinari non avesse le caratteristiche di termine essenziale.
Ha concluso come in epigrafe, chiedendo sostanzialmente di dichiarare non dovuta alcuna somma da parte di e di revocare il decreto opposto. Pt_1
pagina 4 di 15 Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 01.10.24 chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello. In primo luogo, ha contestato la tempestività delle difese di contenute nella Parte_1
prima memoria 183 c.p.c. in quanto costituenti un'inammissibile mutatio libelli rispetto alle difese svolte nell'atto di opposizione sulle quali il giudice di prime cure non avrebbe avuto bisogno di pronunciarsi;
ha osservato, in ogni caso, che la motivazione circa l'effettiva esecuzione del collaudo, oltre ad essere condivisibile nel merito, è esaustiva, essendo basata sulla documentazione versata in atti;
che l'istruttoria espletata dimostra come i macchinari oggetto della commessa e regolarmente consegnati fossero esenti da vizi e che gli allegati malfunzionamenti fossero imputabili a la quale per questa ragione ha Pt_1
richiesto gli interventi di assistenza oggetto della fattura n. 13/2021; con riguardo alle Fatture 14,15,16 e
17/2021, ha dedotto che le stesse avevano ad oggetto delle modifiche ulteriori volute da sulla linea Pt_1
di quindici macchinari precedentemente ordinati dalla società committente, per cui gli interventi dovevano essere pagati a parte rispetto alla commessa principale;
con riguardo all'eccepita inammissibilità dei documenti allegati alla memoria ex art 183, comma 6, n. 3, ha dedotto che gli stessi sono stati prodotti in quanto collegati ai temi introdotti da nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1 Pt_1
e ritualmente elencati, come dimostra il fatto che la difesa di controparte ha potuto normalmente argomentare le proprie difese;
che il giudice non è incorso nell'allegato vizio di extrapetizione, essendo l'essenzialità del termine un aspetto su cui si è incentrata la difesa di nel secondo atto di Pt_1
opposizione, e mai si è parlato di essenzialità del termine per la fornitura di cui alla fattura 9, conseguentemente la decisione impugnata è corretta.
Inoltre, P&M ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, articolando a sua volta tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di nullità
Contr dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per assenza di motivazione circa l'eccezione di nullità per difetto del requisito previsto previso all'art. 163 c.p.c., comma 3, punto 3) e ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto il requisito di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, punto 4) elemento non essenziale per la validità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 15 Con secondo motivo di appello incidentale ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto ammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato, dopo l'iscrizione a ruolo, in data 18.12.2021, ritenendo di conseguenza tempestive le allegazioni ivi contenute per procedere all'esame nel merito della controversia. Infatti, decorso il termine per fare opposizione in data 6.12.2021, la citazione notificata il 18.12.2021 era irrimediabilmente tardiva ed inammissibile;
né può̀ “sanare” questa tardività il fatto che questa seconda citazione, prima della sua notifica, sia stata irritualmente iscritta a ruolo in luogo della citazione notificata il 6.12.2021.
Con terzo motivo di appello incidentale P&M ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto tempestive le allegazioni di cui all'atto di citazione notificato in data 18.12.2021 decidendole nel merito, considerato che parte opposta aveva preso posizione sulle stesse. Il Giudice avrebbe dovuto limitarsi alle allegazioni di cui alla citazione notificata in data 6.12.2021, il fatto che P&M avesse svolto contestazioni nel merito avverso la citazione notificata in data 18.12.2021 non equivaleva ad accettazione del contraddittorio e sanatoria delle decadenze maturate, posto che erano ribadite le eccezioni di inammissibilità e tardività della cd. seconda citazione.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 14.5.2025.
In via preliminare si osserva che ha reiterato le richieste di prove testimoniali già formulate CP_1
con la propria memoria ex art 183 comma 6, n. 2), ma la causa può essere immediatamente decisa in quanto tale richiesta appare superflua, vertendo tutti i capitoli articolati su circostanze che sono già oggetto di prova documentale.
La natura dei motivi di appello incidentale richiede, per ragioni di ordine logico, che essi vengano esaminati prioritariamente rispetto all'appello principale proposto da poiché l'eventuale Parte_1
accoglimento di anche uno solo dei motivi di appello incidentale comporterebbe il rigetto dell'appello principale, che è basato sulle contestazioni ed argomentazioni contenute nell'atto di opposizione notificato in data 18.12.2021, di cui P&M assume la inammissibilità, per tardività.
Giova infatti precisare che il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 1809/2021, notificato il 26.10.2021, venne opposto dalla mediante un (primo) atto di citazione in opposizione notificato il 6.12.2021, Pt_1
il cui contenuto, in realtà, faceva riferimento ad un diverso decreto ingiuntivo (n. 3213/2021), sempre pagina 6 di 15 emesso in favore di P&M; atto di citazione nelle cui conclusioni si chiedeva di “dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto con il presente atto”, in subordine disporre la compensazione del credito vantato da nei Pt_1
confronti di P&M fino all'importo di euro 173.155,55.
Al momento di procedere all'iscrizione a ruolo, in data 14.12.2021, l'allora difensore di si Pt_1
avvedeva che il file notificato a controparte, pur denominato “opposizione faist d. 1809-21” si riferiva ad altro atto giudiziario, chiedeva dunque al giudice (in data 15.12.2021) di essere autorizzato ad essere rimesso in termini, adducendo che il file corretto era stato formato il 6.12.2021 e non era stato notificato per un inspiegabile errore, forse dovuto ad una condizione di salute non ottimale, certificata, del difensore, relativa allo stesso giorno 6.12.2021.
Il giudice, impregiudicata ogni successiva valutazione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, autorizzava a notificare l'atto “corretto”. Pt_1
P&M eccepiva l'inammissibilità della seconda notifica di atto di citazione e la tardività della opposizione ivi svolta, sostenendo che il primo atto fosse nullo ex art. 164 co. 4 c.p.c. per vizio dell'editio actionis, osservando che, anche volendo concedere un termine per sanarlo, ciò sarebbe stato inutile, essendo già spirato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. In secondo luogo, l'opposizione era infondata nel merito per mancata contestazione della pretesa avversaria ex art. 115 c.p.c. Ferme le eccezioni di inammissibilità e tardività della “seconda” opposizione, P&M ne contestava la fondatezza nel merito.
La sentenza di primo grado da un lato ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione (poiché l'opponente, attore in senso formale, è in realtà un convenuto in senso sostanziale e dunque il contenuto dell'atto di citazione non deve rispettare i requisiti di contenuto ex art. 163 comma
3 punto 4) ed anche quella di tardività dell'opposizione, posto che la prima citazione (pur dal contenuto non pertinente) era certamente tempestiva;
dall'altro ha esaminato le argomentazioni della “seconda” opposizione, ritenendole infondate.
Ciò premesso, il primo motivo di appello incidentale è infondato.
In diritto è bene premettere che la costante giurisprudenza di legittimità, in accordo con la dottrina maggioritaria, ritiene che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o
pagina 7 di 15 un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/01/2022, n. 927), verificandosi in tal sede una inversione solo formale dei ruoli processuali del debitore opponente e del creditore opposto, i quali invece rimangono rispettivamente convenuto e attore in senso sostanziale.
Corollario di tale particolarità che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è che l'atto di opposizione è solo formalmente equiparabile ad un ordinario atto di citazione ex art. 163 c.p.c.
In particolare, sebbene il codice di procedura civile all'art. 645 c.c. richiami le norme del processo di cognizione, tale riferimento deve calarsi nel particolare contesto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale è appunto momento processuale intimamente collegato al procedimento sommario iniziato con il ricorso per ingiunzione, costituendo la prosecuzione a cognizione piena di un processo in realtà già instaurato e definito nel suo contenuto dall'attore-opposto con la domanda di condanna formulata per il tramite del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tale motivo l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non deve presentare, nel suo contenuto minimo e sufficiente ai fini della corretta instaurazione dell'opposizione, domande giudiziali, ma unicamente le difese che l'opponente intende svolgere contro la pretesa di pagamento del creditore opposto, tanto che il debitore opponente potrebbe in concreto anche limitarsi ad una mera provocatio ad probandum nei confronti del proprio creditore, deducendo quale unico motivo di opposizione la negazione dei presupposti di esistenza del credito azionato per decreto.
Tale ricostruzione è costante anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, a causa delle citate peculiarità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto di citazione in opposizione ex art 645 c.p.c.
“sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare
- salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/10/2006, n. 22528).
In particolare, l'atto introduttivo dovrà contenere i soli elementi formali dell'atto di citazione contenuti negli artt. 163 e 163-bis c.p.c., con esclusione invece degli elementi di natura sostanziale, e cioè quelli relativi alla edictio actionis indicati dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., i quali attengono alla pagina 8 di 15 definizione del petitum e alla causa petendi della domanda giudiziale normalmente contenuti nell'atto di citazione (salva, come detto, l'ipotesi di proposizione da parte del convenuto-opponente di una domanda riconvenzionale).
Logica conseguenza di tale disciplina è che, in assenza di una domanda svolta nell'atto di opposizione, non si potrà pretendere, a pena di nullità, la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma sopra citata.
Calando i suindicati principi nel caso di specie, deve concludersi che il giudice di primo grado ha applicato correttamente le coordinate interpretative appena esposte, ritenendo che il primo atto di opposizione del 06.12.2021 fosse valido e che dunque l'opposizione fosse stata correttamente instaurata nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., nonostante abbia notificato un atto dal Parte_1
contenuto non pertinente al decreto ingiuntivo che intendeva in realtà opporre.
Tale circostanza, come efficacemente esposto nel provvedimento impugnato, non pone infatti un problema di rituale instaurazione della fase di opposizione, e dunque di eventuale necessità di rimessione in termini dell'opponente ex art 153 c.p.c. o esistenza dei presupposti dell'opposizione tardiva ex art 650
c.p.c., ma piuttosto di tempestività delle argomentazioni contenute nel secondo atto di citazione avverso il decreto n. 1809/2021 nonché, a monte, di ammissibilità della notificazione di tale atto autorizzata dal giudice di prime cure, argomenti che però saranno più approfonditamente affrontati nel prosieguo dell'esposizione.
Non si condividono infine i rilievi mossi da P&M alla decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe, ad opinione dell'appellante incidentale, omesso di pronunciarsi sulla nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti dell'art. 163, comma 3, n. 3.
Il giudice di prime cure ha infatti esplicitamente escluso l'operatività del motivo di nullità dell'atto previsto dall'art. 164, comma 4 c.p.c. evocato da in ragione dell'incompatibilità della CP_1
disciplina generale dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con i requisiti dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3 c.p.c. afferenti all'edictio actionis, fra i quali rientra anche il n. 3 del citato articolo che, richiedendo la “determinazione della cosa oggetto della domanda”, fa riferimento al cosiddetto petitum immediato della domanda giudiziale, ovvero il bene della vita di cui l'attore chiede l'assegnazione per il tramite della domanda formulata.
pagina 9 di 15 Il secondo e il terzo motivo di appello incidentale possono essere esaminati unitariamente, in quanto inerenti all'ammissibilità della rimessione in termini in favore dell'opponente per la notifica del secondo atto di opposizione del 18.12.2021 e quindi la tempestività ed ammissibilità delle difese in esso contenute.
Essi sono fondati.
Come si è in precedenza esposto, essendo inapplicabile all'atto di opposizione del 6.12.2021 il motivo di nullità di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c., non si pone neppure la necessità di una rinnovazione della citazione o integrazione del suo contenuto ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c., non essendo applicabili all'atto di citazione in opposizione i requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 163, comma 3 c.p.c.
Il contenuto dell'atto è regolato, piuttosto, dall'art. 167, comma 1 c.p.c., il quale prescrive che nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto “deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”.
Nel caso di specie se, come sopra chiarito, l'atto di citazione in opposizione del 6.12.2021 era valido ai fini della tempestività dell'opposizione, presentando i requisiti formali di un atto di citazione, esso era tuttavia carente dal punto di vista del contenuto, in quanto recante difese relative ad altro decreto ingiuntivo notificato da a CP_1 Parte_1
La giurisprudenza maggioritaria, in linea con la dottrina prevalente, afferma che la violazione dell'onere di proposizione delle difese contemplato dal primo comma dell'art. 167 sia sanzionabile in termini di perenzione del potere di contestare successivamente i fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda ed ha allegato nell'atto introduttivo e, questo, come d'altronde osservato anche dall'appellante incidentale, permetterebbe al giudice di ritenere i fatti portati dall'attore a sostegno del proprio diritto come non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 16/12/2010, n. 25516).
Il giudice di primo grado ha invece consentito la notificazione dell'atto di opposizione iscritto a ruolo da parte di atto diverso rispetto a quello già notificato in data 6.12.2021, di fatto, dunque, Parte_1
consentendo un'integrazione postuma delle difese dell'opponente.
pagina 10 di 15 Tale integrazione deve considerarsi illegittima, in quanto tale possibilità non è contemplata da alcuna norma, né ricorreva alcuna eccezionale situazione di caso fortuito o forza maggiore che potesse aver privato in modo assoluto l'opponente della possibilità di formulare nei termini le proprie difese.
Consentire tale integrazione equivale a permettere il sostanziale aggiramento del termine di decadenza per l'opposizione previsto dall'art. 641 c.p.c., nonché determinare una violazione del principio dispositivo che presidia il contraddittorio nel processo civile, il quale, affinché sia garantito il diritto di difesa delle parti del processo, implica il rispetto degli oneri di tempestiva allegazione nella formazione del thema decidendum.
Dovendosi considerare tempestivo il solo “primo” atto di citazione in opposizione, senza vagliare alcun altro motivo di opposizione in quanto tardivamente proposto, applicato il principio di non contestazione sui fatti portati dal creditore ingiungente a sostegno del proprio diritto, valutata altresì la completezza del corredo documentale prodotto in giudizio da P&M, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione.
In ogni caso, per mera completezza espositiva, si evidenzia che, anche se si volesse ritenere nullo il primo atto di citazione ed ammissibile quindi l'integrazione delle difese svolte nell'atto di citazione in opposizione notificato in data 18.12.2021 (sulle quali è stato ritualmente garantito il contraddittorio), consentendo la disamina dei motivi di appello principale, le conclusioni, in termini di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non muterebbero.
Innanzitutto, va rilevato che il settimo motivo di appello, da esaminare prioritariamente in quanto relativo all'ammissibilità delle difese svolte da nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. CP_2
e dunque all'esatta delimitazione del thema decidendum e probandum della controversia, è infondato.
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per
pagina 11 di 15 renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/07/2012, n. 12621).
Nell'atto di opposizione notificato in data 18.12.2021 ha dedotto l'intempestività della Parte_1
consegna delle macchine oggetto delle fatture opposte, e dunque il mancato rispetto da parte di P&M di termini da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Nella propria memoria ex art 183 comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha invece allegato, con specifico riferimento alla fornitura oggetto della fattura n. 9/2021, la mancata effettuazione del collaudo contrattualmente previsto e la presenza di vizi che avrebbero reso il macchinario inutilizzabile, mentre, con riferimento alla fattura n. 13/2021, la necessità di escludere una remunerazione autonoma degli interventi oggetto della fattura, e la contestazione degli importi in quanto calcolati sulla base di dettagli ore mai consegnati.
Inoltre, ha contestato sotto vari profili la debenza degli importi oggetto delle altre fatture oggetto del decreto, allegando, in sostanza, il difetto di prova circa l'esistenza di un ordine emesso dall'opponente,
l'effettiva prestazione d'opera da parte dell'opposta per il numero di ore conteggiato, sui costi sostenuti per le parti meccaniche e sulla pattuizione del compenso per l'opera prestata.
Tali profili esulano completamente dalla questione sulle tempistiche di consegna dei macchinari allegata nell'atto di opposizione notificato 18.12.21, introducono nuovi temi di indagine in fatto e questioni giuridiche ulteriori rispetto alla tempestività dei termini di consegna e pertanto non possono che considerarsi tardivi e inammissibili, in quanto non deducibili per la prima volta in sede di memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.
L'odierno appellante principale ha infatti allargato l'ambito delle proprie difese ben oltre i limiti consentiti dalla norma realizzando un'inammissibile mutatio libelli; il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sulle questioni ivi tardivamente allegate.
Stante la tardività delle deduzioni, risultano inammissibili tutti i motivi di appello principale dal primo al quinto perché relativi a fatti nuovi che, in primo grado, non avrebbero dovuto neppure essere esaminati.
Quanto al sesto motivo di appello, esso è infondato.
Contr Non si ravvisa alcuna carenza di carattere formale nella produzione offerta da nella seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c.
pagina 12 di 15 La giurisprudenza citata da si riferisce, infatti, a casi in cui la produzione documentale non Parte_1
era stata accompagnata da una idonea descrizione o indicizzazione nei corrispondenti atti di parte così da rendere particolarmente gravoso per il giudicante valutare la rilevanza della produzione rispetto alle questioni dedotte dalla parte e per la controparte processuale difendersi nel merito.
Nel caso di specie, invece, nella seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c. P&M ha dato adeguata spiegazione della rilevanza dei documenti prodotti e ne ha presentato una chiara elencazione, accompagnata anche da una breve descrizione del loro contenuto, per cui la modalità di produzione è certamente idonea a consentire una immediata verifica della pertinenza dei documenti con le allegazioni svolte negli atti di parte, nonché la difesa nel merito di controparte.
Passando alla trattazione dell'ottavo motivo di appello principale, anch'esso è infondato.
Non si ravvisa infatti alcun vizio di extra petizione nella decisione del giudice di prime cure.
È stata proprio nel proprio atto di opposizione notificato il 18.12.21, ad eccepire la natura Parte_1
essenziale del termine per la consegna delle macchine per le linee produttive richieste dall'opponente quale motivo a sostegno della revoca del decreto ingiuntivo, argomento che è stato peraltro ribadito dalla nuova difesa di nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Parte_1
Dunque, sebbene non sia stata formulata una domanda diretta ad accertare con efficacia di giudicato l'essenzialità del termine della commessa, questo tema è comunque stato speso quale eccezione ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, per cui il giudice poteva senz'altro pronunciarsi in proposito, anche solo incidenter tantum.
Il nono motivo di appello è anche esso infondato.
Va innanzitutto osservato che non si ritiene contraddittoria la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha voluto riferirsi alla fornitura oggetto della fattura n. 9 nell'introdurre il tema dell'essenzialità del termine relativo alla consegna dei quindici macchinari facenti parte delle linee produttive volute da riferimento che è servito a rimarcare la circostanza che il mancato Parte_1
rispetto del termine introdotto nell'atto di citazione notificato il 18.12.2021 era riferito ad una commissione differente rispetto a quelle per le quali sono state emesse le fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto.
pagina 13 di 15 In ogni caso, la valutazione sulla non essenzialità del termine per la consegna delle macchine commissionate da operata nella decisione impugnata si ritiene pienamente condivisibile. Pt_1 Pt_1
Secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/10/2010, n. 21838).
In particolare, la valutazione sull'essenzialità del termine deve essere svolta con riferimento al momento di conclusione del contratto, non essendo a tal fine possibile fare riferimento ex post all'inutile decorso di un termine apposto al contratto, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di mero ritardo nell'adempimento, che può semmai sfociare in una richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1218 e
1256 c.c., e non certo nella risoluzione di diritto prevista dall'art. 1457 c.c. in caso di termine essenziale.
Calando i suindicati principi nel caso di specie, va escluso, a differenza di quanto allegato dall'appellante
Contr principale, che i termini indicati negli ordini relativi ai macchinari commissionati da a Parte_1
potessero considerarsi essenziali, in quanto con ciò contrasta il comportamento della stessa Parte_1
Dal materiale probatorio in atti emerge infatti che in sede di ordine dei macchinari erano previsti vari termini per la fornitura dei vari pezzi che componevano la commessa (cfr. all. P del fascicolo di parte
. CP_1
Tali termini hanno poi subito nel tempo, come si può apprendere dalla corrispondenza successiva fra le parti versata in atti (all.ti 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte , slittamenti e Parte_1
variazioni che la società committente ha almeno inizialmente tollerato, assegnando nuovi termini per l'adempimento, da ultimo con la diffida a firma dell'Avv. Lombardi inviata a controparte.
Ciò dimostra incontrovertibilmente che il mancato rispetto dei termini originariamente previsti negli ordini non avesse determinato per 'inutilità di un adempimento tardivo, come accade invece Pt_1 Pt_1
in ipotesi di termine essenziale per il creditore.
Contr Né l'essenzialità del termine potrebbe desumersi dal comportamento di , la quale, se da un lato ha ipotizzato la possibilità di una sua uscita dalla linea di fornitura nei confronti di , ha allo stesso Parte_1
pagina 14 di 15 tempo offerto il proprio adempimento, mostrando dunque il proprio perdurante interesse alla prosecuzione della fornitura.
La sentenza impugnata, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, va comunque confermata in quanto la conseguenza dell'inammissibilità della seconda opposizione è pur sempre il rigetto dell'opposizione (la prima) in quanto infondata, per i motivi sopra indicati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non essendovi stata impugnazione in merito alla liquidazione delle spese operata nella sentenza impugnata da parte dell'appellante incidentale, già vittorioso in primo grado, non si deve procedere alla riforma della relativa pronuncia (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/12/2024, n. 33412).
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata, calcolata secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, ritenuti congrui ed adeguati alla complessità della controversia ed all'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello principale;
conferma la sentenza impugnata per le ragioni esposte in motivazione, a seguito dell'accoglimento del secondo e terzo motivo di appello incidentale;
condanna al rimborso in favore di elle spese processuali, Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro € 9.991,00 per compenso professionale ed € 777,00 per spese vive, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 9.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Parte_1 P.IVA_1
COSIMO DEL FANTE 16 presso lo studio dell'Avv. Sara Favaro, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata IN PERUGIA VIA Controparte_1 P.IVA_2
CAPORALI 23, presso lo studio degli Avv.ti Edoardo Maglio e Andrea Vescovi in virtù di procura allegata all'atto di costituzione
APPELLATA- appellante in via incidentale avente ad
OGGETTO
Fornitura di merce pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- - dichiarare non dovute le somme di cui alla fattura 9 oggetto del decreto opposto;
- dichiarare non dovute le somme di cui alla fattura 13 oggetto del decreto opposto;
- dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture 14/15/16/17 oggetto del decreto opposto;
- dichiarare tempestive le domande, eccezioni e conclusioni di nel giudizio di Parte_1
1° grado;
- dichiarare un vizio di extrapetizione rispetto alla dichiarazione di natura non essenziale del termine per la consegna delle macchine ordinate da a di cui in Parte_1 Controparte_1
narrativa; in subordine, dichiarare essenziale il termine per la consegna delle macchine ordinate da
a di cui in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o illegittimo e comunque revocare il 18 decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
per le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto e le attività in esse richiamate;
Controparte_1
- condannare a restituire a tutte le somme da questa Controparte_1 Parte_1
ricevute in relazione al decreto opposto e alla sentenza appellata, con maggiorazione degli interessi dal giorno di ricezione del pagamento al dì dell'effettiva restituzione.
Spese legali rifuse per tutti i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
a) In via principale respingere l'atto di appello in tutti i suoi termini di formulazione, in quanto infondato in fatto e diritto, e pertanto confermare la sentenza impugnata
In ogni caso
1) Nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
2) In via subordinata, salvo gravame, accertato il diritto di credito di erso Controparte_1
per l'importo di € 120.959,50 (o quella diversa somma che risulterà di Parte_1
giustizia) condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
pagina 2 di 15 prima la predetta somma oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dall'insorgenza del credito di cui alla singola fattura sino al saldo
b) Sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale:
1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificata il 6.12.2021.
2) accertare e dichiarare la inammissibilità della opposizione notificata il 18.12.2021 ed in subordine la tardività delle allegazioni ivi contenute.
In ogni caso con vittoria di spese competenze, spese generali 15%, ed accessori di legge di entrambe i gradi di giudizio.
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap come per Legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato il 21 febbraio 2024 la società ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 56/2024 pubbl. il 15/01/2024 del Tribunale di Perugia che ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1809/2021 del 25/10/2021 con il quale aveva ingiunto a di pagare al ricorrente Controparte_1 Parte_1
la somma di € 120.959,50, atteso il mancato pagamento delle fatture commerciali nn. 9/2021 di €
25.002,00, 13/2021 di € 11.484,50, 14/2021 di € 36.502,00, 15/2021 di € 3.852,00, 16/2021 di €
41.777,00, 17/2021 di € 2.342,00.
La società appellante ha articolato nove motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello, relativo alla fornitura oggetto della fattura n. 9/2021, l'appellante lamenta la mancanza di chiarezza nella motivazione del provvedimento impugnato circa le ragioni che hanno consentito di ritenere provata l'esecuzione del collaudo sui macchinari oggetto della fornitura.
Con secondo motivo di appello, sempre relativo alla fornitura di cui alla fattura 9/2021, l'appellante ritiene che il giudice abbia erroneamente valutato il materiale probatorio in atti e di conseguenza ritenuto provata l'esecuzione del collaudo, in realtà mai avvenuto, da parte di CP_1
Con il terzo motivo di appello, relativo all'oggetto della fattura n. 13/2021, l'appellante contesta l'erronea ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado, in quanto la mancanza del collaudo pagina 3 di 15 dimostrerebbe la sussistenza dei lamentati vizi che affliggevano il macchinario, a cui l'odierna appellata avrebbe cercato di porre rimedio con gli interventi oggetto della predetta fattura.
Con quarto motivo di appello lamenta l'omissione di motivazione circa la seconda Pt_1 Pt_1
contestazione mossa dalla società committente relativamente alla quantificazione degli importi indicati nella fattura n. 13, calcolati sulla base di un dettaglio ore mai consegnato alla committente né allegato giudizio.
Con quinto motivo di appello censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dovute le Parte_1
somme oggetto delle fatture nn. 14, 15, 16 e 17/2021, trattandosi non di modifiche aggiuntive, ma di lavorazioni comprese nella commessa principale e dunque da non pagarsi a parte;
inoltre, non sarebbero provate né le attività svolte da P&M né il costo orario pattuito.
Con il sesto motivo l'appellante deduce l'inammissibilità dei documenti di cui alle lettere A, B, D, E, F,
Contr K, N, O, P allegati da nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in quanto depositati senza alcuna illustrazione né spiegazione delle ragioni e delle finalità della loro produzione, impedendo a di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Pt_1
Con il settimo motivo di appello impugna il provvedimento di primo grado nella parte in Parte_1
cui il giudice, pur pronunciandosi nel merito, ha ritenuto non tempestive le difese svolte dalla società nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1, in quanto trattasi di mere precisazioni delle contestazioni già svolte fin dall'atto di opposizione, e dunque perfettamente ammissibili in quanto costituenti mera emendatio libelli.
Con ottavo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado sia incorso nel vizio di extra petizione, essendosi pronunciato sulla natura essenziale del termine di consegna di macchinari diversi da quello destinato allo stabilimento in Romania, in assenza di una domanda in tal senso.
Con nono motivo di appello lamenta da un lato la contraddittorietà della pronuncia di primo Pt_1
grado, nella parte in cui ricollega le contestazioni sulla intempestività della consegna delle macchine alla fattura 9, e dall'altro la sua erroneità nel merito, laddove sostiene che il termine per la consegna dei quindici macchinari non avesse le caratteristiche di termine essenziale.
Ha concluso come in epigrafe, chiedendo sostanzialmente di dichiarare non dovuta alcuna somma da parte di e di revocare il decreto opposto. Pt_1
pagina 4 di 15 Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 01.10.24 chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello. In primo luogo, ha contestato la tempestività delle difese di contenute nella Parte_1
prima memoria 183 c.p.c. in quanto costituenti un'inammissibile mutatio libelli rispetto alle difese svolte nell'atto di opposizione sulle quali il giudice di prime cure non avrebbe avuto bisogno di pronunciarsi;
ha osservato, in ogni caso, che la motivazione circa l'effettiva esecuzione del collaudo, oltre ad essere condivisibile nel merito, è esaustiva, essendo basata sulla documentazione versata in atti;
che l'istruttoria espletata dimostra come i macchinari oggetto della commessa e regolarmente consegnati fossero esenti da vizi e che gli allegati malfunzionamenti fossero imputabili a la quale per questa ragione ha Pt_1
richiesto gli interventi di assistenza oggetto della fattura n. 13/2021; con riguardo alle Fatture 14,15,16 e
17/2021, ha dedotto che le stesse avevano ad oggetto delle modifiche ulteriori volute da sulla linea Pt_1
di quindici macchinari precedentemente ordinati dalla società committente, per cui gli interventi dovevano essere pagati a parte rispetto alla commessa principale;
con riguardo all'eccepita inammissibilità dei documenti allegati alla memoria ex art 183, comma 6, n. 3, ha dedotto che gli stessi sono stati prodotti in quanto collegati ai temi introdotti da nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1 Pt_1
e ritualmente elencati, come dimostra il fatto che la difesa di controparte ha potuto normalmente argomentare le proprie difese;
che il giudice non è incorso nell'allegato vizio di extrapetizione, essendo l'essenzialità del termine un aspetto su cui si è incentrata la difesa di nel secondo atto di Pt_1
opposizione, e mai si è parlato di essenzialità del termine per la fornitura di cui alla fattura 9, conseguentemente la decisione impugnata è corretta.
Inoltre, P&M ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, articolando a sua volta tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di nullità
Contr dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per assenza di motivazione circa l'eccezione di nullità per difetto del requisito previsto previso all'art. 163 c.p.c., comma 3, punto 3) e ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto il requisito di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, punto 4) elemento non essenziale per la validità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 15 Con secondo motivo di appello incidentale ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto ammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato, dopo l'iscrizione a ruolo, in data 18.12.2021, ritenendo di conseguenza tempestive le allegazioni ivi contenute per procedere all'esame nel merito della controversia. Infatti, decorso il termine per fare opposizione in data 6.12.2021, la citazione notificata il 18.12.2021 era irrimediabilmente tardiva ed inammissibile;
né può̀ “sanare” questa tardività il fatto che questa seconda citazione, prima della sua notifica, sia stata irritualmente iscritta a ruolo in luogo della citazione notificata il 6.12.2021.
Con terzo motivo di appello incidentale P&M ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto tempestive le allegazioni di cui all'atto di citazione notificato in data 18.12.2021 decidendole nel merito, considerato che parte opposta aveva preso posizione sulle stesse. Il Giudice avrebbe dovuto limitarsi alle allegazioni di cui alla citazione notificata in data 6.12.2021, il fatto che P&M avesse svolto contestazioni nel merito avverso la citazione notificata in data 18.12.2021 non equivaleva ad accettazione del contraddittorio e sanatoria delle decadenze maturate, posto che erano ribadite le eccezioni di inammissibilità e tardività della cd. seconda citazione.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 14.5.2025.
In via preliminare si osserva che ha reiterato le richieste di prove testimoniali già formulate CP_1
con la propria memoria ex art 183 comma 6, n. 2), ma la causa può essere immediatamente decisa in quanto tale richiesta appare superflua, vertendo tutti i capitoli articolati su circostanze che sono già oggetto di prova documentale.
La natura dei motivi di appello incidentale richiede, per ragioni di ordine logico, che essi vengano esaminati prioritariamente rispetto all'appello principale proposto da poiché l'eventuale Parte_1
accoglimento di anche uno solo dei motivi di appello incidentale comporterebbe il rigetto dell'appello principale, che è basato sulle contestazioni ed argomentazioni contenute nell'atto di opposizione notificato in data 18.12.2021, di cui P&M assume la inammissibilità, per tardività.
Giova infatti precisare che il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 1809/2021, notificato il 26.10.2021, venne opposto dalla mediante un (primo) atto di citazione in opposizione notificato il 6.12.2021, Pt_1
il cui contenuto, in realtà, faceva riferimento ad un diverso decreto ingiuntivo (n. 3213/2021), sempre pagina 6 di 15 emesso in favore di P&M; atto di citazione nelle cui conclusioni si chiedeva di “dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto con il presente atto”, in subordine disporre la compensazione del credito vantato da nei Pt_1
confronti di P&M fino all'importo di euro 173.155,55.
Al momento di procedere all'iscrizione a ruolo, in data 14.12.2021, l'allora difensore di si Pt_1
avvedeva che il file notificato a controparte, pur denominato “opposizione faist d. 1809-21” si riferiva ad altro atto giudiziario, chiedeva dunque al giudice (in data 15.12.2021) di essere autorizzato ad essere rimesso in termini, adducendo che il file corretto era stato formato il 6.12.2021 e non era stato notificato per un inspiegabile errore, forse dovuto ad una condizione di salute non ottimale, certificata, del difensore, relativa allo stesso giorno 6.12.2021.
Il giudice, impregiudicata ogni successiva valutazione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, autorizzava a notificare l'atto “corretto”. Pt_1
P&M eccepiva l'inammissibilità della seconda notifica di atto di citazione e la tardività della opposizione ivi svolta, sostenendo che il primo atto fosse nullo ex art. 164 co. 4 c.p.c. per vizio dell'editio actionis, osservando che, anche volendo concedere un termine per sanarlo, ciò sarebbe stato inutile, essendo già spirato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. In secondo luogo, l'opposizione era infondata nel merito per mancata contestazione della pretesa avversaria ex art. 115 c.p.c. Ferme le eccezioni di inammissibilità e tardività della “seconda” opposizione, P&M ne contestava la fondatezza nel merito.
La sentenza di primo grado da un lato ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione (poiché l'opponente, attore in senso formale, è in realtà un convenuto in senso sostanziale e dunque il contenuto dell'atto di citazione non deve rispettare i requisiti di contenuto ex art. 163 comma
3 punto 4) ed anche quella di tardività dell'opposizione, posto che la prima citazione (pur dal contenuto non pertinente) era certamente tempestiva;
dall'altro ha esaminato le argomentazioni della “seconda” opposizione, ritenendole infondate.
Ciò premesso, il primo motivo di appello incidentale è infondato.
In diritto è bene premettere che la costante giurisprudenza di legittimità, in accordo con la dottrina maggioritaria, ritiene che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o
pagina 7 di 15 un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/01/2022, n. 927), verificandosi in tal sede una inversione solo formale dei ruoli processuali del debitore opponente e del creditore opposto, i quali invece rimangono rispettivamente convenuto e attore in senso sostanziale.
Corollario di tale particolarità che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è che l'atto di opposizione è solo formalmente equiparabile ad un ordinario atto di citazione ex art. 163 c.p.c.
In particolare, sebbene il codice di procedura civile all'art. 645 c.c. richiami le norme del processo di cognizione, tale riferimento deve calarsi nel particolare contesto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale è appunto momento processuale intimamente collegato al procedimento sommario iniziato con il ricorso per ingiunzione, costituendo la prosecuzione a cognizione piena di un processo in realtà già instaurato e definito nel suo contenuto dall'attore-opposto con la domanda di condanna formulata per il tramite del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tale motivo l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non deve presentare, nel suo contenuto minimo e sufficiente ai fini della corretta instaurazione dell'opposizione, domande giudiziali, ma unicamente le difese che l'opponente intende svolgere contro la pretesa di pagamento del creditore opposto, tanto che il debitore opponente potrebbe in concreto anche limitarsi ad una mera provocatio ad probandum nei confronti del proprio creditore, deducendo quale unico motivo di opposizione la negazione dei presupposti di esistenza del credito azionato per decreto.
Tale ricostruzione è costante anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, a causa delle citate peculiarità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto di citazione in opposizione ex art 645 c.p.c.
“sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare
- salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/10/2006, n. 22528).
In particolare, l'atto introduttivo dovrà contenere i soli elementi formali dell'atto di citazione contenuti negli artt. 163 e 163-bis c.p.c., con esclusione invece degli elementi di natura sostanziale, e cioè quelli relativi alla edictio actionis indicati dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., i quali attengono alla pagina 8 di 15 definizione del petitum e alla causa petendi della domanda giudiziale normalmente contenuti nell'atto di citazione (salva, come detto, l'ipotesi di proposizione da parte del convenuto-opponente di una domanda riconvenzionale).
Logica conseguenza di tale disciplina è che, in assenza di una domanda svolta nell'atto di opposizione, non si potrà pretendere, a pena di nullità, la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma sopra citata.
Calando i suindicati principi nel caso di specie, deve concludersi che il giudice di primo grado ha applicato correttamente le coordinate interpretative appena esposte, ritenendo che il primo atto di opposizione del 06.12.2021 fosse valido e che dunque l'opposizione fosse stata correttamente instaurata nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., nonostante abbia notificato un atto dal Parte_1
contenuto non pertinente al decreto ingiuntivo che intendeva in realtà opporre.
Tale circostanza, come efficacemente esposto nel provvedimento impugnato, non pone infatti un problema di rituale instaurazione della fase di opposizione, e dunque di eventuale necessità di rimessione in termini dell'opponente ex art 153 c.p.c. o esistenza dei presupposti dell'opposizione tardiva ex art 650
c.p.c., ma piuttosto di tempestività delle argomentazioni contenute nel secondo atto di citazione avverso il decreto n. 1809/2021 nonché, a monte, di ammissibilità della notificazione di tale atto autorizzata dal giudice di prime cure, argomenti che però saranno più approfonditamente affrontati nel prosieguo dell'esposizione.
Non si condividono infine i rilievi mossi da P&M alla decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe, ad opinione dell'appellante incidentale, omesso di pronunciarsi sulla nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti dell'art. 163, comma 3, n. 3.
Il giudice di prime cure ha infatti esplicitamente escluso l'operatività del motivo di nullità dell'atto previsto dall'art. 164, comma 4 c.p.c. evocato da in ragione dell'incompatibilità della CP_1
disciplina generale dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con i requisiti dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3 c.p.c. afferenti all'edictio actionis, fra i quali rientra anche il n. 3 del citato articolo che, richiedendo la “determinazione della cosa oggetto della domanda”, fa riferimento al cosiddetto petitum immediato della domanda giudiziale, ovvero il bene della vita di cui l'attore chiede l'assegnazione per il tramite della domanda formulata.
pagina 9 di 15 Il secondo e il terzo motivo di appello incidentale possono essere esaminati unitariamente, in quanto inerenti all'ammissibilità della rimessione in termini in favore dell'opponente per la notifica del secondo atto di opposizione del 18.12.2021 e quindi la tempestività ed ammissibilità delle difese in esso contenute.
Essi sono fondati.
Come si è in precedenza esposto, essendo inapplicabile all'atto di opposizione del 6.12.2021 il motivo di nullità di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c., non si pone neppure la necessità di una rinnovazione della citazione o integrazione del suo contenuto ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c., non essendo applicabili all'atto di citazione in opposizione i requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 163, comma 3 c.p.c.
Il contenuto dell'atto è regolato, piuttosto, dall'art. 167, comma 1 c.p.c., il quale prescrive che nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto “deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”.
Nel caso di specie se, come sopra chiarito, l'atto di citazione in opposizione del 6.12.2021 era valido ai fini della tempestività dell'opposizione, presentando i requisiti formali di un atto di citazione, esso era tuttavia carente dal punto di vista del contenuto, in quanto recante difese relative ad altro decreto ingiuntivo notificato da a CP_1 Parte_1
La giurisprudenza maggioritaria, in linea con la dottrina prevalente, afferma che la violazione dell'onere di proposizione delle difese contemplato dal primo comma dell'art. 167 sia sanzionabile in termini di perenzione del potere di contestare successivamente i fatti che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda ed ha allegato nell'atto introduttivo e, questo, come d'altronde osservato anche dall'appellante incidentale, permetterebbe al giudice di ritenere i fatti portati dall'attore a sostegno del proprio diritto come non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 16/12/2010, n. 25516).
Il giudice di primo grado ha invece consentito la notificazione dell'atto di opposizione iscritto a ruolo da parte di atto diverso rispetto a quello già notificato in data 6.12.2021, di fatto, dunque, Parte_1
consentendo un'integrazione postuma delle difese dell'opponente.
pagina 10 di 15 Tale integrazione deve considerarsi illegittima, in quanto tale possibilità non è contemplata da alcuna norma, né ricorreva alcuna eccezionale situazione di caso fortuito o forza maggiore che potesse aver privato in modo assoluto l'opponente della possibilità di formulare nei termini le proprie difese.
Consentire tale integrazione equivale a permettere il sostanziale aggiramento del termine di decadenza per l'opposizione previsto dall'art. 641 c.p.c., nonché determinare una violazione del principio dispositivo che presidia il contraddittorio nel processo civile, il quale, affinché sia garantito il diritto di difesa delle parti del processo, implica il rispetto degli oneri di tempestiva allegazione nella formazione del thema decidendum.
Dovendosi considerare tempestivo il solo “primo” atto di citazione in opposizione, senza vagliare alcun altro motivo di opposizione in quanto tardivamente proposto, applicato il principio di non contestazione sui fatti portati dal creditore ingiungente a sostegno del proprio diritto, valutata altresì la completezza del corredo documentale prodotto in giudizio da P&M, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione.
In ogni caso, per mera completezza espositiva, si evidenzia che, anche se si volesse ritenere nullo il primo atto di citazione ed ammissibile quindi l'integrazione delle difese svolte nell'atto di citazione in opposizione notificato in data 18.12.2021 (sulle quali è stato ritualmente garantito il contraddittorio), consentendo la disamina dei motivi di appello principale, le conclusioni, in termini di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non muterebbero.
Innanzitutto, va rilevato che il settimo motivo di appello, da esaminare prioritariamente in quanto relativo all'ammissibilità delle difese svolte da nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. CP_2
e dunque all'esatta delimitazione del thema decidendum e probandum della controversia, è infondato.
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per
pagina 11 di 15 renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/07/2012, n. 12621).
Nell'atto di opposizione notificato in data 18.12.2021 ha dedotto l'intempestività della Parte_1
consegna delle macchine oggetto delle fatture opposte, e dunque il mancato rispetto da parte di P&M di termini da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Nella propria memoria ex art 183 comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha invece allegato, con specifico riferimento alla fornitura oggetto della fattura n. 9/2021, la mancata effettuazione del collaudo contrattualmente previsto e la presenza di vizi che avrebbero reso il macchinario inutilizzabile, mentre, con riferimento alla fattura n. 13/2021, la necessità di escludere una remunerazione autonoma degli interventi oggetto della fattura, e la contestazione degli importi in quanto calcolati sulla base di dettagli ore mai consegnati.
Inoltre, ha contestato sotto vari profili la debenza degli importi oggetto delle altre fatture oggetto del decreto, allegando, in sostanza, il difetto di prova circa l'esistenza di un ordine emesso dall'opponente,
l'effettiva prestazione d'opera da parte dell'opposta per il numero di ore conteggiato, sui costi sostenuti per le parti meccaniche e sulla pattuizione del compenso per l'opera prestata.
Tali profili esulano completamente dalla questione sulle tempistiche di consegna dei macchinari allegata nell'atto di opposizione notificato 18.12.21, introducono nuovi temi di indagine in fatto e questioni giuridiche ulteriori rispetto alla tempestività dei termini di consegna e pertanto non possono che considerarsi tardivi e inammissibili, in quanto non deducibili per la prima volta in sede di memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.
L'odierno appellante principale ha infatti allargato l'ambito delle proprie difese ben oltre i limiti consentiti dalla norma realizzando un'inammissibile mutatio libelli; il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sulle questioni ivi tardivamente allegate.
Stante la tardività delle deduzioni, risultano inammissibili tutti i motivi di appello principale dal primo al quinto perché relativi a fatti nuovi che, in primo grado, non avrebbero dovuto neppure essere esaminati.
Quanto al sesto motivo di appello, esso è infondato.
Contr Non si ravvisa alcuna carenza di carattere formale nella produzione offerta da nella seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c.
pagina 12 di 15 La giurisprudenza citata da si riferisce, infatti, a casi in cui la produzione documentale non Parte_1
era stata accompagnata da una idonea descrizione o indicizzazione nei corrispondenti atti di parte così da rendere particolarmente gravoso per il giudicante valutare la rilevanza della produzione rispetto alle questioni dedotte dalla parte e per la controparte processuale difendersi nel merito.
Nel caso di specie, invece, nella seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c. P&M ha dato adeguata spiegazione della rilevanza dei documenti prodotti e ne ha presentato una chiara elencazione, accompagnata anche da una breve descrizione del loro contenuto, per cui la modalità di produzione è certamente idonea a consentire una immediata verifica della pertinenza dei documenti con le allegazioni svolte negli atti di parte, nonché la difesa nel merito di controparte.
Passando alla trattazione dell'ottavo motivo di appello principale, anch'esso è infondato.
Non si ravvisa infatti alcun vizio di extra petizione nella decisione del giudice di prime cure.
È stata proprio nel proprio atto di opposizione notificato il 18.12.21, ad eccepire la natura Parte_1
essenziale del termine per la consegna delle macchine per le linee produttive richieste dall'opponente quale motivo a sostegno della revoca del decreto ingiuntivo, argomento che è stato peraltro ribadito dalla nuova difesa di nella memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Parte_1
Dunque, sebbene non sia stata formulata una domanda diretta ad accertare con efficacia di giudicato l'essenzialità del termine della commessa, questo tema è comunque stato speso quale eccezione ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, per cui il giudice poteva senz'altro pronunciarsi in proposito, anche solo incidenter tantum.
Il nono motivo di appello è anche esso infondato.
Va innanzitutto osservato che non si ritiene contraddittoria la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha voluto riferirsi alla fornitura oggetto della fattura n. 9 nell'introdurre il tema dell'essenzialità del termine relativo alla consegna dei quindici macchinari facenti parte delle linee produttive volute da riferimento che è servito a rimarcare la circostanza che il mancato Parte_1
rispetto del termine introdotto nell'atto di citazione notificato il 18.12.2021 era riferito ad una commissione differente rispetto a quelle per le quali sono state emesse le fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto.
pagina 13 di 15 In ogni caso, la valutazione sulla non essenzialità del termine per la consegna delle macchine commissionate da operata nella decisione impugnata si ritiene pienamente condivisibile. Pt_1 Pt_1
Secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/10/2010, n. 21838).
In particolare, la valutazione sull'essenzialità del termine deve essere svolta con riferimento al momento di conclusione del contratto, non essendo a tal fine possibile fare riferimento ex post all'inutile decorso di un termine apposto al contratto, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di mero ritardo nell'adempimento, che può semmai sfociare in una richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1218 e
1256 c.c., e non certo nella risoluzione di diritto prevista dall'art. 1457 c.c. in caso di termine essenziale.
Calando i suindicati principi nel caso di specie, va escluso, a differenza di quanto allegato dall'appellante
Contr principale, che i termini indicati negli ordini relativi ai macchinari commissionati da a Parte_1
potessero considerarsi essenziali, in quanto con ciò contrasta il comportamento della stessa Parte_1
Dal materiale probatorio in atti emerge infatti che in sede di ordine dei macchinari erano previsti vari termini per la fornitura dei vari pezzi che componevano la commessa (cfr. all. P del fascicolo di parte
. CP_1
Tali termini hanno poi subito nel tempo, come si può apprendere dalla corrispondenza successiva fra le parti versata in atti (all.ti 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte , slittamenti e Parte_1
variazioni che la società committente ha almeno inizialmente tollerato, assegnando nuovi termini per l'adempimento, da ultimo con la diffida a firma dell'Avv. Lombardi inviata a controparte.
Ciò dimostra incontrovertibilmente che il mancato rispetto dei termini originariamente previsti negli ordini non avesse determinato per 'inutilità di un adempimento tardivo, come accade invece Pt_1 Pt_1
in ipotesi di termine essenziale per il creditore.
Contr Né l'essenzialità del termine potrebbe desumersi dal comportamento di , la quale, se da un lato ha ipotizzato la possibilità di una sua uscita dalla linea di fornitura nei confronti di , ha allo stesso Parte_1
pagina 14 di 15 tempo offerto il proprio adempimento, mostrando dunque il proprio perdurante interesse alla prosecuzione della fornitura.
La sentenza impugnata, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, va comunque confermata in quanto la conseguenza dell'inammissibilità della seconda opposizione è pur sempre il rigetto dell'opposizione (la prima) in quanto infondata, per i motivi sopra indicati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non essendovi stata impugnazione in merito alla liquidazione delle spese operata nella sentenza impugnata da parte dell'appellante incidentale, già vittorioso in primo grado, non si deve procedere alla riforma della relativa pronuncia (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/12/2024, n. 33412).
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata, calcolata secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, ritenuti congrui ed adeguati alla complessità della controversia ed all'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello principale;
conferma la sentenza impugnata per le ragioni esposte in motivazione, a seguito dell'accoglimento del secondo e terzo motivo di appello incidentale;
condanna al rimborso in favore di elle spese processuali, Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro € 9.991,00 per compenso professionale ed € 777,00 per spese vive, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 9.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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