Art. 125-ter. Recesso del consumatore 1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N.
212 . (120)
1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito. (120)
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non e' stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. (120)
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile entro tale piu' ampio periodo. (120)
2. Il consumatore che recede:
a) ((ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;)) ((119)) b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212 . (119)
--------------- AGGIORNAMENTO (120)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia". ------------- AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
212 . (120)
1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito. (120)
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non e' stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. (120)
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito e' esercitabile entro tale piu' ampio periodo. (120)
2. Il consumatore che recede:
a) ((ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;)) ((119)) b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212 . (119)
--------------- AGGIORNAMENTO (120)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia". ------------- AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".