Articolo 8 della Legge 23 agosto 1954, n. 866
Articolo 7
Versione
12 ottobre 1954
Art. 8.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1954-55, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Entrata in vigore il 12 ottobre 1954