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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 229/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno 8 aprile
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 229/2024 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
TR (CZ), residente in Lamezia Terme (CZ) ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Tommaso
Fusco, n. 59 presso lo studio dell'Avvocato Sergio Tomaino che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Calfa, presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via
Poerio, n. 86 elettivamente domicilia, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_2
Via E. Q. Visconti, n. 8, in persona del Presidente Avv. , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco, come da mandato in calce;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 03020240000045620000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.02.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 03020240000045620000, notificatagli il 23.01.2024 a mezzo pec.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa alle cartelle di pagamento opposte, aventi ad oggetto prestazioni contributive in favore della
[...]
relative agli anni 2016, 2017 e 2018 in quanto basate sull'erroneo Controparte_2 presupposto dell'iscrizione dell'odierno ricorrente alla nei suddetti anni: eccepiva, CP_2 infatti, di non essere più iscritto alla a decorrere dal giorno 11.07.2008 (data di CP_2 presentazione della domanda di cancellazione cui seguiva, in data 04.09.2008, positivo riscontro giusta delibera della Giunta Esecutiva della . CP_2
Contestava, inoltre, la legittimità dell'eventuale iscrizione d'ufficio effettuata in applicazione della Legge n. 247/2012, per violazione dell'obbligo della di provvedere alla comunicazione CP_2 nei confronti dell'interessato di tale iscrizione d'ufficio (di cui all'art. 1, comma 3 del Regolamento di attuazione e dell'art. 21, commi e 8 e 9, della L. 247/2012).
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi in quanto relativi agli anni 2016,
2017 e 2018.
Chiedeva, quindi, volersi accertare l'infondatezza della pretesa contributiva, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto depositato in data 12.11.2024 si costituiva l' rilevando la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva e l'insussistenza dell'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella opposta anche alla luce dell'applicabilità della legislazione di emergenza di cui al D.L.
18/2020.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
3. In data 25.11.2024 si costituiva la eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 pendenza dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme dei procedimenti recanti n. 1441/2019 e n. 341/2020, fondati sulle medesime eccezioni e rilevando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla CP_2 del ricorrente, la regolarità della comunicazione della stessa e la conseguente legittimità della pretesa creditoria opposta.
In particolare, con riferimento alla regolarità della comunicazione dell'iscrizione d'ufficio sottolineava che la stessa veniva inviata all'interessato a mezzo raccomandata del 31.12.2024 che, però, dopo il tentativo di notifica del 17.01.2015, tornava al mittente con esito “destinatario trasferito”: sul punto precisava che l'indirizzo cui veniva inviata la suddetta comunicazione (Corso
G. Nicotera n. 158 di Lamezia Terme) coincideva con quello comunicato dal professionista nel modello 5/2000 del 31.07.2000, confermato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza con il flusso telematico del 07.2.2008, risultante quale domicilio professionale (in base a quanto emergeva dalla consultazione dell'Albo Professionale online degli Avvocati di Lamezia Terme del 27.04.2020) e mai formalmente modificato dall'Avvocato (secondo quanto imposto dall'art. 24, punto IV, del Codice
Deontologico Forense vigente ratione temporis - art. 70, comma 2, del Nuovo Codice Deontologico
Forense pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/10/2014).
Eccepiva, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata in forza dell'applicabilità ai crediti opposti del termine decennale di cui alla Legge n. 247/2012.
Per quanto sopra, concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è riconducibile, da un lato alla fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. quale opposizione che, senza essere soggetta a termini, può essere utilizzata dall'istante per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante: nel caso di specie, infatti, il professionista proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020240000045620000, in quanto avente ad oggetto una pretesa contributiva fondata sull'erroneo titolo costituito dall'iscrizione alla per gli anni 2016, CP_2
2017 e 2018 adducendo, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti per decorso del termine quinquennale.
Tenuto comunque conto che l'opposizione di cui è causa veniva proposta in data 12.02.2024, quindi nel pieno rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica avvenuta in data 23.01.2024, infondata
è, perciò, l'eccezione di inammissibilità della domanda.
7. Passando al merito della questione, bisogna analizzare la disciplina di cui alla Legge n.
247/2012, con particolare attenzione alla natura della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 3 del
Regolamento di attuazione di cui all'art. 21, commi e 8 e 9 della Legge stessa.
Per quanto qui rileva, la nuova disciplina dell'ordinamento della Controparte_5 prevede l'obbligatoria e automatica iscrizione alla Controparte_2 per tutti gli iscritti all'albo (cfr. art. 21, comma 8 della Legge n. 247/2012). In attuazione della suddetta normativa (cfr. art. 21, comma 9) la si è dotata di un CP_2 proprio Regolamento di attuazione (approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.08.2014) prevedendo all'art. 1 che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è CP_2 obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi”, e che la suddetta “iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della , con la decorrenza di cui al comma 1, CP_2 non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense” e inoltre che
“dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata comunicazione al professionista”. CP_2
Dirimente appare, pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, la valutazione circa la regolarità o meno della notifica da parte della all'odierno ricorrente della CP_2 comunicazione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla stessa. CP_2
Orbene, a fronte dell'eccezione relativa alla mancata comunicazione avanzata da parte dell'avvocato ricorrente, la produceva copia dell'atto datato 22.12.2014 e rilevava di aver proceduto alla sua CP_2 regolare notifica a mezzo raccomandata che, però, tornava al mittente, dopo il vano tentativo di consegna del 17.01.2015, con dicitura “destinatario trasferito” (si veda allegato n. 20 alla memoria costitutiva della Cassa depositata il 27.11.2024).
In effetti, dalla produzione documentale in atti emerge che la comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio ex Legge n. 247/2012, veniva inviata dalla all'Avvocato CP_2 Parte_1
in data 31.12.2014 all'indirizzo Corso G. Nicotera, n. 158 - Lamezia Terme;
dalla relata di
[...] notifica, però, si evince che il tentativo di consegna effettuato in data 17.01.2015 non andava a buon fine in seguito al riportato “trasferimento del destinatario” e la raccomandata tornava, con esito negativo, al mittente che la riceveva in data 13.03.2015.
La Cassa ritiene che tale notifica sia andata a buon fine in quanto l'indirizzo cui veniva inviata la suddetta comunicazione (Corso G. Nicotera, 158 – 88046 Lamezia Terme) coincideva con quello comunicato dal professionista (nel modello 5/2000 del 31.07.2000), confermato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza con il flusso telematico del 07.2.2008, risultante quale domicilio professionale (in base a quanto emergeva dalla consultazione dell'Albo Professionale online degli
Avvocati di Lamezia Terme del 27.04.2020) e mai formalmente modificato dall'Avvocato (secondo quanto imposto dall'art. 24, punto IV, del Codice Deontologico Forense).
Sul punto, se è vero che in base a quanto previsto dall'art. 70 del Codice Deontologico Forense
“l'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi”, dall'analisi documentale, oltre a quanto espressamente richiamato dalla difesa della emerge che nelle comunicazioni riferibili all'Avvocato e negli ulteriori atti CP_2 Pt_1 prodotti (cfr. la comunicazione di avvenuta cancellazione dalla – documento n. 8 di CP_2 parte resistente;
la carta intestata dell'Avvocato nonché la stessa cartella di pagamento n. Pt_1
03020240000045620000 in questa sede opposta) il riferimento è sempre ad un indirizzo diverso da
Corso G. Nicotera, n. 158 utilizzato per la notifica della comunicazione dell'iscrizione d'ufficio da parte della ovvero all'indirizzo di Via Garibaldi, n. 63 – Lamezia Terme. CP_2
8. In ogni caso, ed anche voler prescindere da quanto sopra evidenziato, la notifica effettuata in
Corso G. Nicotera n.158 risulta solo tentata e non perfezionata e, pertanto, è da considerarsi nulla e/o inesistente.
In particolare, nel caso di irreperibilità, come nel caso di trasferimento del destinatario, la sola annotazione dell'evento sulla relata non può essere sufficiente a considerare perfezionato il procedimento notificatorio.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità
o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso in esame, invece, non essendovi prova del rispetto della predetta procedura, bisogna ritenere che “la notifica dell'atto presso il domicilio eletto del difensore, risultato trasferito, senza aver posto in essere altri procedimenti notificatori, deve ritenersi meramente tentata e pertanto non compiuta ossia omessa (Cass. n. 18252/2017)”.
Da tale conclusione discende la violazione della disciplina di cui alla Legge n. 247/2012 e, in particolare, dell'obbligo gravante sulla di Controparte_2 procedere, in seguito alla delibera di iscrizione d'ufficio alla alla comunicazione obbligatoria CP_2 della stessa al professionista e la conseguente fondatezza dell'opposizione di cui è causa per mancanza dei presupposti posti a base della pretesa creditoria.
La mancata comunicazione dell'atto di iscrizione ex Legge n. 247/2012 all'Avvocato Pt_1 da parte della infatti, rende nulla l'intera procedura e conseguentemente non dovuti i CP_2 contributi previdenziali e assistenziali di iscrizione alla relativi agli anni 2016, 2017 e CP_2
2018 e contenuti nella cartella di pagamento n. 03020240000045620000.
9. Per completezza espositiva, in tema di prescrizione, si precisa che l'art. 66 della Legge n.
247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei con-tributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” ha reintrodotto il termine di prescrizione decennale per Controparte_2 i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla la suddetta normativa CP_2
“va applicata unicamente per il futuro” quindi per i crediti successivi alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge “nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013) e da ciò deriva che ai crediti in oggetto, riferiti agli anni dal
2016 al 2018, si applica il termine decennale nonché la legislazione di emergenza di cui al D.L. n.
18/2020 tale per cui l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente, già di per sé assorbita dalla decisione, risulta anche infondata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essendo l'irregolarità riconducibile ad un comportamento inadempiente tenuto dall'Ente impositore, si ritiene che le stesse vadano poste unicamente della e compensate tra la parte Controparte_2 ricorrente e l' CP_4
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- accoglie il ricorso e dichiara nulla la cartella di pagamento n. 03020240000045620000 per infondatezza della pretesa creditoria;
- compensa le spese di lite tra e l' Parte_1 CP_4
- condanna la al pagamento in favore di CP_2 CP_2 Controparte_2 [...]
e delle spese di lite che liquida in complessivi €886,00 ciascuno per Parte_1 CP_4
compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 06.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno 8 aprile
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 229/2024 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
TR (CZ), residente in Lamezia Terme (CZ) ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Tommaso
Fusco, n. 59 presso lo studio dell'Avvocato Sergio Tomaino che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Calfa, presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via
Poerio, n. 86 elettivamente domicilia, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_2
Via E. Q. Visconti, n. 8, in persona del Presidente Avv. , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco, come da mandato in calce;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 03020240000045620000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.02.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 03020240000045620000, notificatagli il 23.01.2024 a mezzo pec.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa alle cartelle di pagamento opposte, aventi ad oggetto prestazioni contributive in favore della
[...]
relative agli anni 2016, 2017 e 2018 in quanto basate sull'erroneo Controparte_2 presupposto dell'iscrizione dell'odierno ricorrente alla nei suddetti anni: eccepiva, CP_2 infatti, di non essere più iscritto alla a decorrere dal giorno 11.07.2008 (data di CP_2 presentazione della domanda di cancellazione cui seguiva, in data 04.09.2008, positivo riscontro giusta delibera della Giunta Esecutiva della . CP_2
Contestava, inoltre, la legittimità dell'eventuale iscrizione d'ufficio effettuata in applicazione della Legge n. 247/2012, per violazione dell'obbligo della di provvedere alla comunicazione CP_2 nei confronti dell'interessato di tale iscrizione d'ufficio (di cui all'art. 1, comma 3 del Regolamento di attuazione e dell'art. 21, commi e 8 e 9, della L. 247/2012).
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi in quanto relativi agli anni 2016,
2017 e 2018.
Chiedeva, quindi, volersi accertare l'infondatezza della pretesa contributiva, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto depositato in data 12.11.2024 si costituiva l' rilevando la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva e l'insussistenza dell'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella opposta anche alla luce dell'applicabilità della legislazione di emergenza di cui al D.L.
18/2020.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
3. In data 25.11.2024 si costituiva la eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 pendenza dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme dei procedimenti recanti n. 1441/2019 e n. 341/2020, fondati sulle medesime eccezioni e rilevando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla CP_2 del ricorrente, la regolarità della comunicazione della stessa e la conseguente legittimità della pretesa creditoria opposta.
In particolare, con riferimento alla regolarità della comunicazione dell'iscrizione d'ufficio sottolineava che la stessa veniva inviata all'interessato a mezzo raccomandata del 31.12.2024 che, però, dopo il tentativo di notifica del 17.01.2015, tornava al mittente con esito “destinatario trasferito”: sul punto precisava che l'indirizzo cui veniva inviata la suddetta comunicazione (Corso
G. Nicotera n. 158 di Lamezia Terme) coincideva con quello comunicato dal professionista nel modello 5/2000 del 31.07.2000, confermato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza con il flusso telematico del 07.2.2008, risultante quale domicilio professionale (in base a quanto emergeva dalla consultazione dell'Albo Professionale online degli Avvocati di Lamezia Terme del 27.04.2020) e mai formalmente modificato dall'Avvocato (secondo quanto imposto dall'art. 24, punto IV, del Codice
Deontologico Forense vigente ratione temporis - art. 70, comma 2, del Nuovo Codice Deontologico
Forense pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/10/2014).
Eccepiva, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata in forza dell'applicabilità ai crediti opposti del termine decennale di cui alla Legge n. 247/2012.
Per quanto sopra, concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è riconducibile, da un lato alla fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. quale opposizione che, senza essere soggetta a termini, può essere utilizzata dall'istante per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante: nel caso di specie, infatti, il professionista proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020240000045620000, in quanto avente ad oggetto una pretesa contributiva fondata sull'erroneo titolo costituito dall'iscrizione alla per gli anni 2016, CP_2
2017 e 2018 adducendo, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti per decorso del termine quinquennale.
Tenuto comunque conto che l'opposizione di cui è causa veniva proposta in data 12.02.2024, quindi nel pieno rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica avvenuta in data 23.01.2024, infondata
è, perciò, l'eccezione di inammissibilità della domanda.
7. Passando al merito della questione, bisogna analizzare la disciplina di cui alla Legge n.
247/2012, con particolare attenzione alla natura della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 3 del
Regolamento di attuazione di cui all'art. 21, commi e 8 e 9 della Legge stessa.
Per quanto qui rileva, la nuova disciplina dell'ordinamento della Controparte_5 prevede l'obbligatoria e automatica iscrizione alla Controparte_2 per tutti gli iscritti all'albo (cfr. art. 21, comma 8 della Legge n. 247/2012). In attuazione della suddetta normativa (cfr. art. 21, comma 9) la si è dotata di un CP_2 proprio Regolamento di attuazione (approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.08.2014) prevedendo all'art. 1 che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è CP_2 obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi”, e che la suddetta “iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della , con la decorrenza di cui al comma 1, CP_2 non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense” e inoltre che
“dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata comunicazione al professionista”. CP_2
Dirimente appare, pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, la valutazione circa la regolarità o meno della notifica da parte della all'odierno ricorrente della CP_2 comunicazione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla stessa. CP_2
Orbene, a fronte dell'eccezione relativa alla mancata comunicazione avanzata da parte dell'avvocato ricorrente, la produceva copia dell'atto datato 22.12.2014 e rilevava di aver proceduto alla sua CP_2 regolare notifica a mezzo raccomandata che, però, tornava al mittente, dopo il vano tentativo di consegna del 17.01.2015, con dicitura “destinatario trasferito” (si veda allegato n. 20 alla memoria costitutiva della Cassa depositata il 27.11.2024).
In effetti, dalla produzione documentale in atti emerge che la comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio ex Legge n. 247/2012, veniva inviata dalla all'Avvocato CP_2 Parte_1
in data 31.12.2014 all'indirizzo Corso G. Nicotera, n. 158 - Lamezia Terme;
dalla relata di
[...] notifica, però, si evince che il tentativo di consegna effettuato in data 17.01.2015 non andava a buon fine in seguito al riportato “trasferimento del destinatario” e la raccomandata tornava, con esito negativo, al mittente che la riceveva in data 13.03.2015.
La Cassa ritiene che tale notifica sia andata a buon fine in quanto l'indirizzo cui veniva inviata la suddetta comunicazione (Corso G. Nicotera, 158 – 88046 Lamezia Terme) coincideva con quello comunicato dal professionista (nel modello 5/2000 del 31.07.2000), confermato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza con il flusso telematico del 07.2.2008, risultante quale domicilio professionale (in base a quanto emergeva dalla consultazione dell'Albo Professionale online degli
Avvocati di Lamezia Terme del 27.04.2020) e mai formalmente modificato dall'Avvocato (secondo quanto imposto dall'art. 24, punto IV, del Codice Deontologico Forense).
Sul punto, se è vero che in base a quanto previsto dall'art. 70 del Codice Deontologico Forense
“l'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi”, dall'analisi documentale, oltre a quanto espressamente richiamato dalla difesa della emerge che nelle comunicazioni riferibili all'Avvocato e negli ulteriori atti CP_2 Pt_1 prodotti (cfr. la comunicazione di avvenuta cancellazione dalla – documento n. 8 di CP_2 parte resistente;
la carta intestata dell'Avvocato nonché la stessa cartella di pagamento n. Pt_1
03020240000045620000 in questa sede opposta) il riferimento è sempre ad un indirizzo diverso da
Corso G. Nicotera, n. 158 utilizzato per la notifica della comunicazione dell'iscrizione d'ufficio da parte della ovvero all'indirizzo di Via Garibaldi, n. 63 – Lamezia Terme. CP_2
8. In ogni caso, ed anche voler prescindere da quanto sopra evidenziato, la notifica effettuata in
Corso G. Nicotera n.158 risulta solo tentata e non perfezionata e, pertanto, è da considerarsi nulla e/o inesistente.
In particolare, nel caso di irreperibilità, come nel caso di trasferimento del destinatario, la sola annotazione dell'evento sulla relata non può essere sufficiente a considerare perfezionato il procedimento notificatorio.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità
o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso in esame, invece, non essendovi prova del rispetto della predetta procedura, bisogna ritenere che “la notifica dell'atto presso il domicilio eletto del difensore, risultato trasferito, senza aver posto in essere altri procedimenti notificatori, deve ritenersi meramente tentata e pertanto non compiuta ossia omessa (Cass. n. 18252/2017)”.
Da tale conclusione discende la violazione della disciplina di cui alla Legge n. 247/2012 e, in particolare, dell'obbligo gravante sulla di Controparte_2 procedere, in seguito alla delibera di iscrizione d'ufficio alla alla comunicazione obbligatoria CP_2 della stessa al professionista e la conseguente fondatezza dell'opposizione di cui è causa per mancanza dei presupposti posti a base della pretesa creditoria.
La mancata comunicazione dell'atto di iscrizione ex Legge n. 247/2012 all'Avvocato Pt_1 da parte della infatti, rende nulla l'intera procedura e conseguentemente non dovuti i CP_2 contributi previdenziali e assistenziali di iscrizione alla relativi agli anni 2016, 2017 e CP_2
2018 e contenuti nella cartella di pagamento n. 03020240000045620000.
9. Per completezza espositiva, in tema di prescrizione, si precisa che l'art. 66 della Legge n.
247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei con-tributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” ha reintrodotto il termine di prescrizione decennale per Controparte_2 i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla la suddetta normativa CP_2
“va applicata unicamente per il futuro” quindi per i crediti successivi alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge “nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013) e da ciò deriva che ai crediti in oggetto, riferiti agli anni dal
2016 al 2018, si applica il termine decennale nonché la legislazione di emergenza di cui al D.L. n.
18/2020 tale per cui l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente, già di per sé assorbita dalla decisione, risulta anche infondata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essendo l'irregolarità riconducibile ad un comportamento inadempiente tenuto dall'Ente impositore, si ritiene che le stesse vadano poste unicamente della e compensate tra la parte Controparte_2 ricorrente e l' CP_4
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- accoglie il ricorso e dichiara nulla la cartella di pagamento n. 03020240000045620000 per infondatezza della pretesa creditoria;
- compensa le spese di lite tra e l' Parte_1 CP_4
- condanna la al pagamento in favore di CP_2 CP_2 Controparte_2 [...]
e delle spese di lite che liquida in complessivi €886,00 ciascuno per Parte_1 CP_4
compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 06.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara