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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2248 del 2022, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contumace;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDI MARIA GRAZIA, giusta procura depositata telematicamente;
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti LEONARDI CP_6 Controparte_7
MARIA GRAZIA e PRIMAVERA FEDERICO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti-
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27.7.2022 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_5 Controparte_8 CP deducendo di aver prestato attività lavorativa dal 20 dicembre 2016 al 10 luglio
[...]
2021 –data delle dimissioni- alle dipendenze della sola con Controparte_9 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, formalmente inquadrata al V livello del CCNL Commercio – Confcommercio, con mansioni di impiegata amministrativa.
1 Deduceva che , Controparte_1 Controparte_5 [...]
e la stessa –costituiscono un'unica entità Controparte_8 Controparte_9 economico-funzionale, articolata in un sistema imprenditoriale unitario, ritenendo quindi di aver lavorato in regime di sostanziale codatorialità tra le suddette entità.
Quanto alle modalità di svolgimento del rapporto, la ricorrente riferiva di aver espletato mansioni rientranti nelle declaratorie del III livello del CCNL applicabile, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali (9:00–13:00 e 15:00–19:00), in contrasto con il regime contrattuale a tempo parziale (24 ore settimanali) formalmente pattuito;
asseriva di non aver pienamente goduto delle ferie spettanti e di aver lavorato nonostante il collocamento in CIG nell'aprile 2020. Chiedeva quindi di “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della , della Controparte_1
della della e Controparte_5 Controparte_9 Controparte_8 dei Sig.ri. e , secondo le modalità di svolgimento del CP_3 Controparte_4 rapporto descritte in narrativa;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al terzo livello del ccnl commercio confcommercio sin dall'inizio del rapporto di lavoro e dunque dal 20 dicembre 2016 o da altra data che il G.L. riterrà corretta, conseguentemente condannare in solido tutti i datori di lavoro ad inquadrare la parte ricorrente al terzo livello del ccnl commercio CONFCOMMERCIO sin dall'inizio del rapporto di lavoro e dunque dal 20 dicembre 2016 o da altra data che il G.L. riterrà corretta ed al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive spettanti in virtù del corretto inquadramento e dell'effettivo orario lavorativo svolto, rispetto alla retribuzione di fatto ricevuta, per come risultante dagli statini paga prodotti, nonché al pagamento dell'indennità per lavoro supplementare secondo l'effettivo inquadramento, dell'indennità per ferie non godute secondo l'effettivo inquadramento e l'effettivo orario lavorativo svolto, ed al pagamento delle differenze retributive relative a tutti
18 gli elementi indiretti della retribuzione, quali ferie, mensilità aggiuntive e tfr secondo l'effettivo inquadramento e l'effettivo orario lavorativo svolto;
infine, condannare i datori di lavoro in solido al pagamento della differenza tra CP_1 quanto erogato dall' a titolo di CIG e quanto spettante per l'effettivo lavoro svolto durante il periodo ricompreso tra il 16 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020”.
Si costituiva la negando che la lavoratrice avesse prestato attività Controparte_2 lavorativa per soggetti diversi da confermando la correttezza Controparte_2 dell'inquadramento al V livello essendo le attività svolte dalla ricorrente limitate a compiti amministrativi e di segreteria sotto la direzione dei legali rappresentanti;
contestava le pretese economiche avanzate e chiedeva il rigetto del ricorso.
2 Si costituivano anche , E contestando le avverse CP_11 P_ CP_8 pretese, negando qualsivoglia forma di collegamento o codatorialità tra le società resistenti, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
CE.FOR
La causa istruita documentalmente, tramite escussione dei testi , Testimone_1
e (ud. 14.4.23) e a mezzo CTU contabile, viene Controparte_12 Testimone_2 decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 30.4.25.
Motivi della decisione
È pacifico in giurisprudenza che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare (e provare) gli elementi posti a base della domanda.
Invero per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale" (v. Cass. 21.5.2003, n. 8025).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27.9.2010, n. 20272).
Dal punto di vista delle allegazioni, il ricorrente ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore categoria rivendicata, avendo specificatamente sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto1 e quello rivendicato2 ed avendo di conseguenza posto 1 Quinto livello
Appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite. Mansioni esemplificative (estratti principali):
Fatturista, preparatore di commissioni, informatore, dattilografo, archivista, codificatore, addetto al controllo delle vendite, addetto al centralino telefonico.
Aiuto-commesso, conducente di autovetture, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18 mesi.
Operaio qualificato con capacità tecnico-pratiche normali.
3 in risalto ciò che differenzia una mansione dall'altra e in particolare il necessario quid pluris della superiore categoria rivendicata.
La parte ha invero spiegato che il terzo livello ricomprende mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche, elevata autonomia operativa, discrezionalità e specifica capacità professionale, consistendo in un ruolo più tecnico e di responsabilità nell'ambito operativo;
il quarto livello comprende mansioni operative anche di vendita, con capacità tecnico-pratiche specifiche ma di complessità media, spesso in condizioni di relativa autonomia e responsabilità limitata rispetto al terzo;
infine il quinto livello elenca mansioni qualificate ma che richiedono normali conoscenze e capacità tecnico-pratiche, con minor autonomia e responsabilità rispetto al terzo e al quarto.
Occorre quindi, come secondo passaggio, verificare in concreto le mansioni svolte dal ricorrente.
Nel caso di specie, dall'istruttoria orale espletata è emerso il seguente quadro.
, marito della ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato per Testimone_1 CP_1
e e di essere stato amministratore di entrambe le società denominate P_ CP_8 fino al 2021, senza aver mai impartito direttive ai lavoratori. Ha affermato che le direttive operative venivano impartite da (amministratore della CP_3 P_
e (socio della ), anche per conto delle altre società, Controparte_4 CP inclusa la il cui socio era la moglie di , CP_8 CP_4 Persona_1
ha descritto le mansioni della moglie, la ricorrente, precisando che, dopo Tes_1 la raccolta dei dati dei clienti da parte sua, la stessa elaborava le offerte, ne curava l'invio e, in caso di sottoscrizione, pianificava gli audit. Dopo la verifica, la documentazione veniva trasmessa a e, una volta chiuso l'audit, la ricorrente Pt_1 emetteva il certificato e lo caricava su Queste attività venivano svolte sia Per_2 per che per anche se quest'ultima rilasciava attestati in materia CP CP_1
Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Mansioni esemplificative (estratti principali):
Operano in autonomia con capacità professionale specifica e approfondita.
Individuano, valutano guasti, scelgono modalità di intervento e ne effettuano la delibera funzionale (manutentori, tecnici riparatori).
Svolgono attività che richiedono discrezionalità, iniziativa e responsabilità tecnica (ad es. contabili con autonomia operativa, tecnici specializzati, operai specializzati provetti).
4 di sicurezza sul lavoro, non certificazioni ISO. La ricorrente svolgeva inoltre attività di recupero crediti per tutte le società e redigeva DVR.
I turni di lavoro, secondo , erano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ferie Tes_1 coincidenti. Durante il periodo di Cassa Integrazione per emergenza Covid (CIG), la ricorrente avrebbe continuato a lavorare, seppur retribuita solo con la CIG.
riferisce che, pur lavorando su piani differenti (lui al quarto, la moglie al Tes_1 primo), collaboravano spesso per predisporre le offerte.
Il teste , ex dipendente della ha confermato di conoscere Controparte_12 P_ la ricorrente per averla vista negli uffici contigui in Corso Aldo Moro 68, sede condivisa da e . Ha riferito che la ricorrente lavorava per la P_ CP
, ma non conosceva le sue mansioni. Ha affermato che, nel periodo CP
Covid, gli uffici erano chiusi e nessuno vi si recava, e che non era presente una rilevazione sistematica delle presenze tramite cartellino. Ha aggiunto che l'attività di auditor veniva svolta principalmente presso i clienti, e che era CP_3 rappresentante legale sia di sia di Infine, in relazione alla società CP P_
il teste ha riferito di esserne stato fondatore insieme a , e che entrambi CP_1 CP_4 si occupavano dell'organizzazione dei corsi e dei registri di formazione. I rapporti con i discenti erano tenuti dai docenti (ossia lui o ), mentre non ha saputo CP_4 riferire chi si occupasse della redazione del DVR.
Il teste sorella di e collaboratrice della ha Testimone_2 CP_3 P_ dichiarato di aver svolto attività di pianificazione ispettiva e, in via saltuaria, attività di recupero crediti per e su richiesta di . Ha confermato che la P_ CP_8 CP_4 ricorrente lavorava per Certuniverse al primo piano, e che capitava di incrociarla nelle scale o nell'ufficio dove lavorava anche . Ha riferito che il badge CP_3 per la timbratura era presente, ma non sempre funzionante, ed era condiviso tra tutti gli uffici.
È stato poi disposto il confronto tra i testi e Testimone_1 CP_12
alla luce delle divergenze emerse su fatti specifici nelle rispettive
[...] testimonianze.
In particolare, il teste ha precisato che presso il quarto piano dell'edificio Tes_1 era installato un lettore badge a impronte digitali, indicando che la sua impronta
CP_1 corrispondeva al codice n. 4 e quella di al n.
7. Ha aggiunto che la stanza di
CP_1 era ubicata di fronte alla porta d'ingresso, accanto alla stanza della macchinetta
CP_1 del caffè, circostanza che – secondo lui – avrebbe consentito a di vedere quotidianamente sia lui che la moglie (la ricorrente) al momento dell'ingresso e dell'uscita.
CP_1
tuttavia, ha smentito questa ricostruzione, affermando che la sua stanza non era affacciata sull'ingresso, bensì era la terza lungo il corridoio, posizione che non gli permetteva visivamente di controllare l'accesso all'edificio.
5 CP_1 Quanto alle attività svolte, ha sostenuto che pur formalmente assunto Tes_1 da svolgeva attività anche per (tenendo corsi) e per (consulenza). P_ CP_1 CP_8 CP_1
invece, ha confermato di aver operato in qualità di auditor per la e, in P_ alcune occasioni, di essersi occupato del recupero crediti per tale società, ma ha escluso categoricamente di aver prestato consulenza per ritenendola CP_8 incompatibile con il suo ruolo, e ha negato di sapere se le mansioni svolte dalla ricorrente per fossero le medesime anche presso Ha inoltre CP CP_1 dichiarato di non aver lavorato durante il periodo di Cassa Integrazione (CIG).
Nel valutare l'attendibilità soggettiva e oggettiva delle testimonianze rese, è necessario tenere conto della posizione dei testi rispetto al giudizio, del grado di dettaglio delle dichiarazioni, della coerenza interna dei racconti, nonché dei riscontri incrociati con le altre deposizioni.
Per quanto riguarda , il suo coinvolgimento personale come Testimone_1 coniuge3 della ricorrente rappresenta un elemento di potenziale parzialità soggettiva, che impone cautela nella valutazione delle sue affermazioni. Tuttavia, sotto il profilo oggettivo, le sue dichiarazioni si sono distinte per coerenza, precisione e ricchezza di dettagli. ha tracciato una descrizione articolata delle mansioni Tes_1 della moglie, dei processi interni aziendali e delle dinamiche intersocietarie, riferendo informazioni specifiche (come l'accesso al portale la procedura Per_2 di audit, il tipo di certificazioni rilasciate dalle diverse società) che denotano una conoscenza diretta e operativa dei fatti. Questo rende il suo contributo oggettivamente rilevante. Va segnalata, però, una parziale divergenza emersa nel CP_1 confronto con il teste in particolare circa l'ubicazione dell'ufficio di quest'ultimo e la possibilità che avesse visibilità sugli ingressi.
Il teste si presenta, almeno formalmente, come soggetto Controparte_12 privo di legami diretti con le parti, ma la sua figura si rivela più complessa alla luce della sua pregressa collaborazione con le società coinvolte. Soggettivamente, la sua posizione appare quella di un testimone tendenzialmente neutro, ma che sembra intenzionato a prendere le distanze da ogni coinvolgimento significativo. Le sue dichiarazioni sono state generiche, talvolta evasive, e contraddette in parte da quelle
6 di . Ha negato, ad esempio, di aver svolto consulenze per la Tes_1 CP_8 affermando che ciò sarebbe stato incompatibile con il suo ruolo, ma ha ammesso di aver svolto attività di recupero crediti, che altre testimonianze (e anche le sue stesse parole in momenti diversi) riconducono invece a più società del gruppo.
Le sue affermazioni sul lockdown, e cioè che durante il periodo di chiusura totale nessuno si recasse in ufficio, risultano non pienamente compatibili con quanto riferito da circa il lavoro svolto anche durante la CIG. Inoltre, nella fase di Tes_1 confronto, è emersa una divergenza evidente sulla logistica degli uffici, con una contrapposizione netta tra la sua versione e quella di . Tes_1
Il teste ha contribuito a delineare un ulteriore quadro di collaborazione stretta tra e le varie entità societarie. Ha dichiarato che solo lui e CP_4 CP_4 frequentavano regolarmente gli uffici e che entrambi si occupavano CP_1 direttamente della gestione dei corsi e dei registri. Soggettivamente, la sua posizione non è del tutto chiara, ma si evince un coinvolgimento diretto e storico con le società del gruppo. Le sue affermazioni appaiono compatibili con quanto riferito da altri testi circa la gestione accentuata e trasversale di , e confermano un impianto CP_4 aziendale nel quale le figure apicali svolgevano ruoli interscambiabili tra le diverse società, talvolta in assenza di nette distinzioni operative. La sua incertezza circa la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) risulta significativa, dato il ruolo organizzativo che egli stesso rivendica, e suggerisce una gestione operativa non trasparente o comunque non sistematica di adempimenti fondamentali.
, sorella dell'amministratore e collaboratrice stabile Testimone_2 CP_3 della si è qualificata come persona attiva nella pianificazione aziendale e nel P_ recupero crediti, sia per sia saltuariamente per Ha riferito di conoscere P_ CP_8 la ricorrente solo superficialmente, confermando la compresenza negli stessi locali, ma su piani diversi.
Le sue dichiarazioni, soggettivamente, possono apparire condizionate da rapporti di parentela e collaborazione professionale continuativa con le figure apicali del gruppo societario, in particolare il fratello e l'ing. . Sotto il profilo oggettivo, CP_4 la sua testimonianza è coerente nei limiti di quanto da lei conosciuto direttamente, ma parziale: ha ammesso di non ricordare con precisione alcuni dettagli (come il suo eventuale passato coinvolgimento con la e di aver svolto attività per CP_8
“per favore”, su richiesta del , delineando un contesto di interscambio CP_8 CP_4 tra le società che avvalora, almeno in parte, la ricostruzione di sulla Tes_1 compenetrazione operativa tra i soggetti giuridici coinvolti. Le sue affermazioni sull'utilizzo del badge (malfunzionante e unico per l'intero stabile) contrastano con la versione dettagliata offerta da circa il Tes_1 funzionamento di un lettore di impronte distinto per piano.
7 Nel complesso, le dichiarazioni rese mostrano un quadro frammentato, ma con alcuni riscontri incrociati: in particolare, la centralità delle figure di e CP_4
, l'utilizzo promiscuo delle risorse tra le varie società, e la difficoltà di tracciare CP_3 confini netti tra le attività svolte per ciascun soggetto giuridico.
In ultima analisi, la testimonianza di risulta complessivamente Testimone_1 più attendibile sotto il profilo oggettivo, nonostante la sua evidente posizione soggettivamente parziale: le sue dichiarazioni sono dettagliate, coerenti e supportate da elementi concreti (es. descrizione precisa delle procedure di lavoro, accesso ai sistemi, mansioni di , orari, continuità lavorativa durante la CIG). Questo Pt_1 grado di dettaglio indica una conoscenza diretta e approfondita, che attribuisce valore probatorio alle sue affermazioni.
È, inoltre, ragionevole ritenere che, in virtù della diretta collaborazione professionale e della comunanza progettuale all'interno dello stesso gruppo imprenditoriale (di cui si dirà §infra), egli potesse avere conoscenza — non necessariamente mediata dalla presenza fisica nello stesso ufficio — delle attività svolte dalla ricorrente. Tale conoscenza può ritenersi avvenuta non solo per evidenti ragioni di contiguità coniugale, ma anche per effetto della complementarietà dei ruoli all'interno dell'organizzazione del lavoro, nella quale le funzioni commerciali e amministrative erano strettamente coordinate.
Va altresì sottolineato che la precisione della descrizione fornita dal teste, che comprende riferimenti a procedure complesse come la pianificazione degli audit, la redazione dei DVR, l'upload dei certificati sul portale e il recupero crediti, Per_2 suggerisce la conoscenza effettiva e concreta delle mansioni svolte, difficilmente riconducibile a mere supposizioni. Inoltre, se è vero che una parte dell'attività si svolgeva in piani distinti, è anche vero
— e documentato — che l'organizzazione aziendale coinvolgeva trasversalmente più entità ( , ) in un contesto lavorativo promiscuo, in CP CP_8 P_ cui le interazioni tra dipendenti delle diverse società erano frequenti, specie per i soggetti, come il teste e la ricorrente, coinvolti in ruoli gestionali e operativi centrali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la testimonianza del sig. , pur Tes_1 se proveniente da soggetto legato da vincolo coniugale alla ricorrente, non sia inficiata da inverosimiglianza né da contraddizioni, e anzi debba essere valorizzata in quanto congruente, circostanziata e coerente con il quadro documentale.
Al contrario, la versione di appare meno convincente. Le sue Controparte_12 dichiarazioni sono più generiche, talvolta evasive o contraddittorie (ad esempio, sulla posizione del proprio ufficio e sulla chiusura degli uffici durante la CIG).
8 CP_1 Inoltre, sembra voler prendere le distanze da un coinvolgimento diretto, ma in alcuni punti mostra imprecisioni e incoerenze rispetto ad altri testi, riducendo la sua attendibilità complessiva.
La testimonianza di ha una attendibilità parziale: coerente su quanto Testimone_2 conosce direttamente, ma limitata e influenzata da rapporti di parentela e collaborazione con gli amministratori.
Ciò consente di ritenere che svolgeva un'attività lavorativa con Parte_1 orario effettivo di 40 ore settimanali, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, molto più ampio rispetto al contratto formale a tempo parziale di 24 ore settimanali. Questo dato è confermato principalmente da , che descrive una presenza costante Tes_1
e continuativa.
Quanto alle mansioni, si occupava di compiti amministrativi e organizzativi Pt_1 complessi: dalla raccolta dei dati dei clienti all'elaborazione delle offerte, all'invio e pianificazione degli audit, fino alla verifica, emissione del certificato e caricamento della documentazione su Inoltre, svolgeva attività di Per_2 recupero crediti e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le varie società del “gruppo”.
Partendo dal quadro emerso dalle testimonianze e dalle mansioni effettivamente svolte da , si delinea una figura che va ben oltre il semplice lavoro di supporto Pt_1 di base o di segreteria. Infatti, si occupa di attività complesse che richiedono Pt_1 una certa autonomia organizzativa, come la raccolta e l'elaborazione dei dati clienti, la pianificazione degli audit, la verifica e l'emissione di certificati, nonché la gestione del caricamento di documenti su piattaforme specifiche come Per_2
A questo si aggiungono compiti ulteriori come il recupero crediti e la redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi, tutte attività che implicano responsabilità e conoscenze tecniche specifiche. Riconducibili al terzo livello, che riconosce una mansione di tipo impiegatizio con un grado di autonomia e complessità superiore rispetto al quinto.
Viceversa, con riferimento al periodo di Cassa Integrazione Guadagni fruito nel mese di aprile 2020, la ricorrente ha genericamente allegato la prosecuzione dell'attività lavorativa anche durante tale fase, senza tuttavia fornire riscontri documentali specifici o elementi probatori diretti idonei a superare la presunzione di sospensione della prestazione lavorativa, connessa alla fruizione della CIG.
Infatti, la dichiarazione testimoniale di , pur dettagliata e ritenuta in Tes_1 generale attendibile, non è sufficiente da sola a dimostrare che la lavoratrice abbia effettivamente prestato attività lavorativa in quel mese, in assenza di ulteriori
9 elementi oggettivi (ad esempio: e-mail, accessi ai sistemi aziendali, tracciati di attività, corrispondenza o documentazione contabile).
Si evidenzia, inoltre, che alcuni tratti della narrazione appaiono generici e privi di ancoraggi temporali precisi, non consentendo una ricostruzione certa della continuità della prestazione in quel preciso intervallo temporale.
È, inoltre, emerso dall'istruttoria un sistema imprenditoriale unitario in cui le stesse persone (in particolare e svolgevano ruoli direttivi e operativi CP_4 CP_3 trasversali tra le diverse entità.
La ricorrente , infatti, lavorava in modo integrato per tutte queste società, Pt_1 svolgendo attività che non si limitavano alla sola , ma si estendevano CP anche alle altre realtà, senza distinzioni nette di confini organizzativi. Questo quadro
è corroborato anche dalle dichiarazioni di che, pur limitandosi a un Testimone_2 ambito più ristretto, riconosce un certo interscambio di risorse e mansioni tra le società.
Non possono non ritenersi rilevanti scambi e-mail con ordini diretti da parte di soggetti non formalmente datori di lavoro, come l'Ing. , che afferma CP_4 apertamente: "la è mia", sebbene non risulti socio;
si evidenziano anche CP_8 frequenti interazioni tra la ricorrente e altre società ( non compatibili con CP_8 un rapporto di lavoro esclusivo con . CP
La posizione delle società resistenti, che negano ogni collegamento o codatorialità, appare in contrasto con le prove testimoniali raccolte, che evidenziano una gestione condivisa e una sostanziale unità operativa tra le varie entità, sufficiente a configurare una forma di codatorialità sostanziale nella gestione del rapporto di lavoro di . Pt_1
Invero, la codatorialità si sostanzia in una utilizzazione contemporanea della prestazione di lavoro da parte di due o più datori, (v. Cass. n. 267/2019), il cui accertamento in questa sede è ammissibile per i motivi sopra esposti, e che
"presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali” (Cass. 28/03/2018 n. 7704 ed ivi le richiamate Cass. 02/07/2015 n.
13646, 05/03/2003 n. 3249, 20/10/ 2000 n. 13904, 10/06/1986 n. 3844), con conseguente configurabilità di una responsabilità solidale fra le diverse società.
Ciò posto, il CTU è stato incaricato di quantificare le differenze retributive spettanti alla lavoratrice, ipotizzando che il suo rapporto di lavoro, dal 20 dicembre 2016 al
10 10 luglio 2021 (escludendo il periodo di Cassa Integrazione di aprile 2020), fosse a tempo pieno con orario
9-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì, e con due settimane di ferie godute nel 2020. L'analisi doveva considerare due ipotesi di inquadramento contrattuale: V livello e III livello del CCNL Commercio-Confcommercio.
Il CTU ha analizzato i documenti depositati agli atti, in particolare le buste paga, per verificare quanto effettivamente percepito dalla lavoratrice e ha svolto i calcoli delle differenze retributive in base all'orario e all'inquadramento ipotizzati, deducendo quanto già corrisposto. Ha anche preso in considerazione alcune ore di lavoro aggiuntivo già retribuite, in particolare in alcuni mesi del 2018, 2019, 2020
e 2021.
Ha quindi effettuato due scenari di calcolo:
1. Inquadramento al V livello a tempo pieno, in luogo del part-time al 60% effettivamente applicato.
2. Inquadramento al III livello, sempre a tempo pieno.
Dall'analisi è emersa una differenza retributiva per ogni anno di rapporto, sia nel caso dell'inquadramento al V livello, sia — in misura maggiore — per quello al III livello. Le tabelle (omesse qui, ma alle quali si rimanda in perizia) indicano con precisione gli scarti mensili e annuali tra quanto corrisposto e quanto sarebbe spettato secondo ciascuna ipotesi.
Infine, il CTU ha considerato anche il mancato godimento delle ferie.
Secondo il contratto collettivo, spettano 26 giorni annui di ferie retribuite. La lavoratrice ne ha usufruito solo di 10 nel 2020. Le ferie non godute devono quindi essere retribuite.
Nel caso del passaggio da part-time a full-time mantenendo il III livello, la differenza sul TFR totale è di 3.210,30 €, mentre per il passaggio al V livello la differenza sul TFR è 4.595,30 €. Poi, guardando il prospetto di riepilogo complessivo, per l'ipotesi mantenendo il V livello la differenza tra corrisposto e spettante è di 37.151,02 €, alle quali si aggiungono ferie non godute per 6.188,05 € e la differenza sul TFR di 3.210,30 €, per un totale di 46.549,37 €. Per l'ipotesi del III livello, la differenza tra corrisposto e spettante è di 54.692,59 €, ferie non godute per 7.343,97 €, e differenza TFR di 4.595,30 €, per un totale di 66.631,86 €.
Alla luce di quanto argomentato §supra, il conteggio da adottare è quello relativo al terzo livello.
Il Tribunale, inoltre, ritiene corretto l'inquadramento della lavoratrice a tempo pieno, poiché è evidente che, di fatto, il rapporto lavorativo si sia estrinsecato in tal
11 modo, non risultando quindi necessario un richiamo del CTU per inquadrare il rapporto come a tempo parziale, con svolgimento di lavoro supplementare.
La relazione peritale si connota per coerenza metodologica, chiarezza argomentativa e piena rispondenza alle fonti normative e contrattuali applicabili.
Il CTU ha operato dando conto in modo dettagliato delle operazioni contabili effettuate, delle fonti giuridiche richiamate e delle modalità attraverso cui è giunto alle determinazioni finali;
pertanto la perizia mostra un percorso analitico privo di aporie, coerente nei passaggi logici e conforme alle regole tecniche della contabilità.
Le risposte fornite alle osservazioni di parte sono state puntuali, circostanziate e sostenute da una solida interpretazione È da sottolineare come l'elaborazione dei calcoli non si sia limitata a una mera operazione matematica, ma sia stata accompagnata da una costante verifica del fondamento giuridico delle voci considerate, nonché da un'attenta valutazione dell'effettiva documentazione disponibile in atti.
Il CTU ha pertanto restituito al Giudice un quadro completo e affidabile delle reciproche posizioni creditorie e debitorie tra le parti.
Non essendo emerse specifiche censure nel merito delle conclusioni rassegnate – né da parte del ricorrente né da parte resistente – e risultando le stesse sorrette da motivazioni congrue, esaustive e aderenti al dettato normativo, il Tribunale ritiene di poterne condividere pienamente le risultanze.
In ultima analisi è emerso con chiarezza che la lavoratrice ha svolto un'attività lavorativa effettiva a tempo pieno, con orario conforme al III livello del CCNL
Commercio-Confcommercio, nonché che le società resistenti hanno operato in un contesto imprenditoriale unitario, giustificando la responsabilità solidale, con conseguente accoglimento del ricorso.
Considerata la complessità delle questioni affrontate, con particolare riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro e alla quantificazione delle differenze retributive, il Tribunale ritiene equo compensare le spese di giudizio, tenendo conto del complesso quadro probatorio.
Spese di CTU a carico delle parti resistenti soccombenti, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accerta che ha svolto, nel periodo dal 20 dicembre 2016 al 10 luglio Parte_1
2021, attività lavorativa con orario dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, dal lunedì al venerdì disimpegnando mansioni corrispondenti al III livello del CCNL
Commercio-Confcommercio;
12 accerta che la lavoratrice ha svolto attività integrate e coordinate per le società
, e nell'ambito di un sistema CP P_ CP_1 CP_8 imprenditoriale unitario caratterizzato da codatorialità sostanziale e unità operativa, con conseguente responsabilità solidale tra le società resistenti;
condanna le resistenti al pagamento delle differenze quantificate in € 66.631,86
(sessantaseimila seicentotrentuno/86), per differenze retributive, ferie non godute e maggiorazione TFR, oltre rivalutazione ed interessi;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese di CTU in capo alle resistenti, in solido, come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 23/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Terzo livello 3 Si rammenta che per effetto della sentenza della Corte Cost. nr. 248 del 1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 246
c.p.c.., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame;
a tale riguardo è utile ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (così Cass. nr. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. nr. 1109 del 2006; conformi Cass. nr. 12365 del 2006 e Cass. nr. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. nr. 25549 del 2007);