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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2156/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del
12.3.2025
TRA
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti GENNARO CAVALLARO (c.f.
), ANTONIO CAVALLARO (c.f. ) e C.F._1 C.F._2
CARMELO CAVALLARO (c.f. ), soci professionisti della C.F._3 [...]
- società tra avvocati - (P.IVA ) ed elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso il loro studio in Nocera Inferiore (SA), alla Via F. Dentice d'Accadia n. 31;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. , registrato a in Persona_1 CP_2 data 30.7.2020 al n. 12684 serie 1T, dall'avv. GUIDO CORTESE (c.f. ) C.F._4
1 ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C Affari Legali dell'Ente, sito in Torre del Greco alla
Via Marconi n. 66;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 14.11.2018, l Parte_2
Parte
(d'ora innanzi solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1378/2018, emesso in data 24.9.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della
[...]
(d'ora in poi solo ”) per l'importo di € 5.491,61, oltre interessi commerciali Parte_1 CP_3 ex artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo, dovutole a titolo di adeguamento tariffario ex DCA 81/2013, per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di riabilitazione rese nell'anno 2007 e riportate nella fattura n. 5 del 31.1.2014, pari ad € 164.467,89 e per la quale Parte l' aveva corrisposto solo la minor somma di € 158.976,28. A fondamento dell'opposizione deduceva, in via preliminare, l'illecito frazionamento del credito azionato, allegando la pendenza di altri giudizi monitori avviati dal medesimo Centro, per fatture emesse lo stesso giorno (le nn. 1, 2, 3 e 4) e per la medesima causale (“adeguamento tariffario ex D.C.A. n.
81/2013” per prestazioni rese nel 2003, 2004 e 2006). Nel merito, richiamando i diversi D.C.A. susseguitisi nel tempo, invocava l'inapplicabilità in via provvisoria delle tariffe previste dal
Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013 e l'operatività di quelle previste con il D.C.A. n.
154/2014. Deduceva, altresì, la carenza di legittimazione attiva del Centro alla riscossione delle somme richieste, evidenziando che lo stesso aveva ceduto il proprio credito “pur se inesistente, alla Società Finanza & Factor spa” e che “sulla base di tale cessione sono stati operati gli interventi nelle procedure esecutive” (pag. 9 atto di citazione in opposizione a decreto).
Costituendosi in giudizio il Centro opposto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando, quanto all'eccezione preliminare formulata dall'opponente, che le conseguenze del frazionamento del credito non potevano essere quelle richieste, ma, al massimo, quelle inerenti alla regolamentazione delle spese di lite;
che il credito
“unitario” - che non può essere frazionato - è quello riportato nella medesima fattura, con Parte conseguente inapplicabilità dell'istituto alla fattispecie in esame e che, in ogni caso, l' non aveva fornito la prova specifica dell'esistenza dei giudizi monitori indicati e della loro attuale pendenza, dovendo a tal riguardo depositare copia delle certificazioni di cancelleria.
Con sentenza n. 880/2020, pubblicata il 22.6.2020, il Tribunale di Torre Annunziata, Parte ritenuta fondata l'eccezione preliminare formulata dall' accoglieva l'opposizione e, previa revoca del D.I. n. 1378/2018, dichiarava improponibile la domanda monitoria spiegata dal
2 Centro, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che dagli atti di causa emergeva che il Centro, sulla base di più fatture emesse lo stesso giorno (le nn. 1, 2, 3, 4 e 5) aveva proposto distinti procedimenti monitori, aventi tutti la medesima causa petendi (adeguamento tariffario ex DCA n. 81/2013), con conseguente plurima emissione di decreti ingiuntivi e successivi distinti procedimenti di opposizione e, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia (sentenza delle Sezioni Unite n.
23726/2007) e i principi da essa enunciati, riteneva che tale comportamento integrasse un vero e proprio abuso dello strumento giudiziario, con conseguente improponibilità della domanda, precisando, infine, che il Centro (attore in senso sostanziale) non aveva “allegato alcun concreto e specifico interesse idoneo a giustificare la proposizione di distinti ricorsi monitori”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1 notificato in data 18.6.2020, chiedendo, previo accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, di accertare la debenza delle somme richieste a titolo di aggiornamento rette riferite all'anno 2007 e, per l'effetto, di confermare l'opposto decreto ingiuntivo Parte (revocando la revoca disposta dal primo giudice) ovvero di condannare l' al relativo pagamento, oltre agli interessi commerciali come già liquidati nel provvedimento monitorio.
Dopo aver diffusamente esposto i principi generali inerenti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, a sostegno delle conclusioni rassegnate, ha formulato due motivi di doglianza, lamentando, con un primo motivo, l'erronea dichiarazione di improcedibilità della domanda per frazionamento del credito, assumendo la non correttezza sia della ritenuta sussistenza del fenomeno giuridico, sia delle conseguenze che il primo giudice ne ha fatto discendere, aggiungendo, altresì, che era onere del giudice, il quale ritenga carente l'interesse della parte attrice al frazionamento del credito, invitare le parti alla discussione sul punto ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Con il secondo motivo, poi, ha riproposto le questioni già formulate in primo grado, e non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di frazionamento, in ordine alla debenza delle somme richieste sulla base del DCA n. 81/2013. Parte Con comparsa depositata il 29.10.2020, si è costituita in giudizio l' ribadendo, in via preliminare, la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, già formulata in primo grado e non esaminata, nonché la correttezza delle conclusioni della sentenza impugnata con riferimento all'accertato frazionamento del credito, anche alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., SS.UU. n. 4090 e n. 4091 del 2017; Corte
d'appello di Napoli sentenza n. 137 pubblicata il 15.1.2018). Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e la non debenza delle somme richieste, ribadendo che non
3 potevano essere applicate, per il triennio in esame (2006-2008), in via provvisoria le tariffe previste dal Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013, atteso che per il medesimo triennio sono state determinate definitivamente le tariffe dalla regione con il D.C.A. n. 154 del
29/12/2014.
All'udienza collegiale del 12.3.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione impugnata, lamentando che il primo giudice aveva ignorato le difese svolte dal in merito alla parcellizzazione del CP_3
Parte credito, trascurando di valutare, da un lato, l'eccepito difetto di prova da parte dell' in ordine alla realizzazione di un frazionamento del credito e, dall'altro lato, l'impossibilità di far discendere dal frazionamento la conseguenza dell'improponibilità della domanda, incidendo esso solo sul regime delle spese di lite. In particolare, il Centro appellante, sotto il primo Part profilo, ha dedotto che “È vero che la difesa dell' a pag. 4 dell'atto di opposizione ha indicato una serie di dati con l'indicazione di D.I. e R.G., ma senza precisare e documentare a quale creditore si riferisce, a quale periodo ed inoltre non è dato sapere la causale dei detti atti giudiziari… Nel caso che ci occupa, l'eccezione è stata proposta in forma generica non avendo Part l' provveduto ad indicare, né a documentare, quali sarebbero i vari giudizi intrapresi dall'appellante nei confronti dell per i crediti maturati nell'anno 2007” (cfr. appello Parte_2 pagg. 9 e 13); mentre, con riferimento alle conseguenze derivanti dal frazionamento, ha precisato che il rigoroso indirizzo giurisprudenziale citato dal primo giudice (Cass. S.U.
23726/2007) “ha costituito oggetto di rimeditazione da parte della giurisprudenza successiva che, pur considerando illecito il frazionamento del credito, ha avuto modo di chiarire che la sanzione del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione;
Sicché l'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti dal fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine ovvero la riunione dei distinti procedimenti (in tal senso ex plurimis, Cass., 10634/201; Cass., 10488/2011; Cass., 9488/2014”(cfr. pag. 12 atto di impugnazione).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato, seppure con alcune integrazioni motivazionali rispetto a quelle già fornite dal primo giudice.
4 Conformemente a quanto già sostenuto dal Tribunale, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, sia ravvisabile l'abuso del processo da parte del appellante, realizzato attraverso CP_3
l'illegittimo frazionamento del credito e che da esso, in mancanza di indicazione dello specifico interesse alla proposizione di plurimi giudizi, consegua l'improponibilità della domanda.
Quanto alla prova del frazionamento attuato dal nella realizzazione dei propri CP_3 crediti, in senso difforme da quanto sostenuto dall'appellante, il Collegio osserva che in primo Parte grado l' aveva puntualmente allegato i singoli giudizi mediante i riferimenti al numero di ruolo, al giudice assegnatario e agli importi richiesti, specificando che si trattava di giudizi proposti tutti dal odierno appellante, che essi avevano ad oggetto il pagamento di fatture CP_3 emesse tutte nel medesimo giorno (31.1.2014) e che attenevano tutte alla medesima causa petendi (adeguamento tariffario ex DCA 81/2013) azionata con ricorso monitorio oggetto della procedura in esame.
A fronte di tale puntuale allegazione non solo degli elementi identificativi dei giudizi (R.G.
e numero di D.I.), ma anche degli elementi integranti il frazionamento ingiustificato (medesime parti, medesima causa petendi e azionabilità di tutti nel momento in cui era stato proposto il primo giudizio), il non aveva indicato nessun argomento volto a contestare quanto CP_3
Parte asserito dall' ossia l'effettiva proposizione dei suddetti giudizi, l'attinenza a fatture o Parte cause petendi diverse da quelle specificamente indicate dall' ovvero l'eventuale definizione degli stessi che non consentiva più l'azionabilità del credito per cui si procede Parte nell'ambito dei giudizi previamente proposti, limitandosi ad eccepire che l' non aveva fornito la prova dell'esistenza di quei giudizi e della loro attuale pendenza mediante esibizione della certificazione proveniente dalle diverse cancellerie competenti.
Orbene, sulla base dell'ultima parte del primo comma dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo le prove fornite dalle parti, ma anche “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. In altri termini, la mancata contestazione di un fatto allegato da una parte ad opera della controparte, esonera la parte che lo ha dedotto dall'onere di fornirne la prova, dovendosi ritenere i fatti, specificamente allegati e non altrettanto specificamente contestati, pacifici. Parte Il Centro non solo, costituendosi in primo grado, si è limitato ad eccepire che l' non aveva fornito la prova di quanto dedotto, senza minimamente contestare con riferimento ai Parte singoli giudizi indicati gli specifici fatti prospettati dall' ma anche nel presente grado di Parte appello si è limitato a ribadire la mancanza di prova del frazionamento da parte dell' omettendo sia di allegare circostanza contrarie a quelle specificamente indicate dall' Pt_3
[...] (anche ammesso che ciò fosse ancora possibile in appello), sia di censurare puntualmente la decisione del primo giudice, che tali fatti ha ritenuto provati sulla base “degli atti di causa”.
Venendo all'esame delle conseguenze scaturenti dal realizzato frazionamento, osserva la
Corte che su tale specifico punto, recentemente, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte a
Sezioni Unite (Cass., S.U., 7299/2025), la quale, dopo aver effettuato alcuni distinguo in relazione alle ipotesi di diverse obbligazioni scaturenti dal medesimo illecito e all'attivazione di plurime procedure esecutive, con particolare riferimento all'ipotesi di indebito frazionamento di pretese creditorie afferenti ad un medesimo rapporto (corrispondente al caso in esame), ha precisato che: “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando
l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, quindi, era onere della parte che voleva contestare che dall'abusivo frazionamento scaturisse l'improponibilità della domanda, allegare circostanze atte ad individuare lo specifico interesse alla proposizione di domande separate ovvero la definizione con passaggio in giudicato dei precedenti giudizi azionati, al fine di imporre al giudice adito la decisione nel merito. Parte Orbene, l'appellante, in primo grado, a fronte della specifica eccezione formulata dall'
e della giurisprudenza da esso stesso citata, si è limitato ad eccepire che il frazionamento Parte dedotto dall' sortiva effetti solo sul regime delle spese, senza minimamente evidenziare il proprio interesse concreto alla proposizione di plurimi giudizi ovvero la sua necessità.
6 Né si ravvisa nel caso in esame la necessità che il giudice di primo grado sottoponesse la questione alle parti al fine di invitarle a dedurre sul punto (cfr. Cass. SS.UU. 4090/2017, invocata dall'appellato secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale
- le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”), posto che il frazionamento del credito costituiva ab origine oggetto di specifico motivo di opposizione e che, quindi, l'odierno appellante era tenuto sin dalla sua costituzione in primo grado ad allegarlo.
Ad ogni modo, va rilevato che neppure nel presente giudizio di appello il ha CP_3 dedotto il suo specifico interesse alla proposizione parcellizzata delle domande, omettendo, quindi, di indicare, attraverso la specificazione dell'interesse concreto ovvero dell'impossibilità di far valere la pretesa nell'ambito degli altri giudizi, la lesione del diritto di difesa subita a causa dell'anzidetto mancato sollecito da parte del primo giudice.
Non avendo il Centro allegato e provato la sussistenza di un interesse specifico alla proposizione frazionata del credito, né in primo grado, né nel presente grado di giudizio, risulta corretta la dichiarata improponibilità della domanda, con conseguente rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza.
L'infondatezza del primo motivo di appello, rende ultroneo e logicamente assorbito l'esame del secondo motivo, attinente al merito della pretesa, atteso che esso, anche ove accolto, non sarebbe, comunque, suscettibile di caducare la pronuncia impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta.
7 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 880/2020 del 16.6.2020 nei
[...] confronti dell' , così provvede: Parte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2156/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del
12.3.2025
TRA
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti GENNARO CAVALLARO (c.f.
), ANTONIO CAVALLARO (c.f. ) e C.F._1 C.F._2
CARMELO CAVALLARO (c.f. ), soci professionisti della C.F._3 [...]
- società tra avvocati - (P.IVA ) ed elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso il loro studio in Nocera Inferiore (SA), alla Via F. Dentice d'Accadia n. 31;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. , registrato a in Persona_1 CP_2 data 30.7.2020 al n. 12684 serie 1T, dall'avv. GUIDO CORTESE (c.f. ) C.F._4
1 ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C Affari Legali dell'Ente, sito in Torre del Greco alla
Via Marconi n. 66;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 14.11.2018, l Parte_2
Parte
(d'ora innanzi solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1378/2018, emesso in data 24.9.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della
[...]
(d'ora in poi solo ”) per l'importo di € 5.491,61, oltre interessi commerciali Parte_1 CP_3 ex artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo, dovutole a titolo di adeguamento tariffario ex DCA 81/2013, per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di riabilitazione rese nell'anno 2007 e riportate nella fattura n. 5 del 31.1.2014, pari ad € 164.467,89 e per la quale Parte l' aveva corrisposto solo la minor somma di € 158.976,28. A fondamento dell'opposizione deduceva, in via preliminare, l'illecito frazionamento del credito azionato, allegando la pendenza di altri giudizi monitori avviati dal medesimo Centro, per fatture emesse lo stesso giorno (le nn. 1, 2, 3 e 4) e per la medesima causale (“adeguamento tariffario ex D.C.A. n.
81/2013” per prestazioni rese nel 2003, 2004 e 2006). Nel merito, richiamando i diversi D.C.A. susseguitisi nel tempo, invocava l'inapplicabilità in via provvisoria delle tariffe previste dal
Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013 e l'operatività di quelle previste con il D.C.A. n.
154/2014. Deduceva, altresì, la carenza di legittimazione attiva del Centro alla riscossione delle somme richieste, evidenziando che lo stesso aveva ceduto il proprio credito “pur se inesistente, alla Società Finanza & Factor spa” e che “sulla base di tale cessione sono stati operati gli interventi nelle procedure esecutive” (pag. 9 atto di citazione in opposizione a decreto).
Costituendosi in giudizio il Centro opposto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando, quanto all'eccezione preliminare formulata dall'opponente, che le conseguenze del frazionamento del credito non potevano essere quelle richieste, ma, al massimo, quelle inerenti alla regolamentazione delle spese di lite;
che il credito
“unitario” - che non può essere frazionato - è quello riportato nella medesima fattura, con Parte conseguente inapplicabilità dell'istituto alla fattispecie in esame e che, in ogni caso, l' non aveva fornito la prova specifica dell'esistenza dei giudizi monitori indicati e della loro attuale pendenza, dovendo a tal riguardo depositare copia delle certificazioni di cancelleria.
Con sentenza n. 880/2020, pubblicata il 22.6.2020, il Tribunale di Torre Annunziata, Parte ritenuta fondata l'eccezione preliminare formulata dall' accoglieva l'opposizione e, previa revoca del D.I. n. 1378/2018, dichiarava improponibile la domanda monitoria spiegata dal
2 Centro, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che dagli atti di causa emergeva che il Centro, sulla base di più fatture emesse lo stesso giorno (le nn. 1, 2, 3, 4 e 5) aveva proposto distinti procedimenti monitori, aventi tutti la medesima causa petendi (adeguamento tariffario ex DCA n. 81/2013), con conseguente plurima emissione di decreti ingiuntivi e successivi distinti procedimenti di opposizione e, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia (sentenza delle Sezioni Unite n.
23726/2007) e i principi da essa enunciati, riteneva che tale comportamento integrasse un vero e proprio abuso dello strumento giudiziario, con conseguente improponibilità della domanda, precisando, infine, che il Centro (attore in senso sostanziale) non aveva “allegato alcun concreto e specifico interesse idoneo a giustificare la proposizione di distinti ricorsi monitori”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1 notificato in data 18.6.2020, chiedendo, previo accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, di accertare la debenza delle somme richieste a titolo di aggiornamento rette riferite all'anno 2007 e, per l'effetto, di confermare l'opposto decreto ingiuntivo Parte (revocando la revoca disposta dal primo giudice) ovvero di condannare l' al relativo pagamento, oltre agli interessi commerciali come già liquidati nel provvedimento monitorio.
Dopo aver diffusamente esposto i principi generali inerenti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, a sostegno delle conclusioni rassegnate, ha formulato due motivi di doglianza, lamentando, con un primo motivo, l'erronea dichiarazione di improcedibilità della domanda per frazionamento del credito, assumendo la non correttezza sia della ritenuta sussistenza del fenomeno giuridico, sia delle conseguenze che il primo giudice ne ha fatto discendere, aggiungendo, altresì, che era onere del giudice, il quale ritenga carente l'interesse della parte attrice al frazionamento del credito, invitare le parti alla discussione sul punto ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Con il secondo motivo, poi, ha riproposto le questioni già formulate in primo grado, e non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di frazionamento, in ordine alla debenza delle somme richieste sulla base del DCA n. 81/2013. Parte Con comparsa depositata il 29.10.2020, si è costituita in giudizio l' ribadendo, in via preliminare, la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, già formulata in primo grado e non esaminata, nonché la correttezza delle conclusioni della sentenza impugnata con riferimento all'accertato frazionamento del credito, anche alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., SS.UU. n. 4090 e n. 4091 del 2017; Corte
d'appello di Napoli sentenza n. 137 pubblicata il 15.1.2018). Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e la non debenza delle somme richieste, ribadendo che non
3 potevano essere applicate, per il triennio in esame (2006-2008), in via provvisoria le tariffe previste dal Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013, atteso che per il medesimo triennio sono state determinate definitivamente le tariffe dalla regione con il D.C.A. n. 154 del
29/12/2014.
All'udienza collegiale del 12.3.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione impugnata, lamentando che il primo giudice aveva ignorato le difese svolte dal in merito alla parcellizzazione del CP_3
Parte credito, trascurando di valutare, da un lato, l'eccepito difetto di prova da parte dell' in ordine alla realizzazione di un frazionamento del credito e, dall'altro lato, l'impossibilità di far discendere dal frazionamento la conseguenza dell'improponibilità della domanda, incidendo esso solo sul regime delle spese di lite. In particolare, il Centro appellante, sotto il primo Part profilo, ha dedotto che “È vero che la difesa dell' a pag. 4 dell'atto di opposizione ha indicato una serie di dati con l'indicazione di D.I. e R.G., ma senza precisare e documentare a quale creditore si riferisce, a quale periodo ed inoltre non è dato sapere la causale dei detti atti giudiziari… Nel caso che ci occupa, l'eccezione è stata proposta in forma generica non avendo Part l' provveduto ad indicare, né a documentare, quali sarebbero i vari giudizi intrapresi dall'appellante nei confronti dell per i crediti maturati nell'anno 2007” (cfr. appello Parte_2 pagg. 9 e 13); mentre, con riferimento alle conseguenze derivanti dal frazionamento, ha precisato che il rigoroso indirizzo giurisprudenziale citato dal primo giudice (Cass. S.U.
23726/2007) “ha costituito oggetto di rimeditazione da parte della giurisprudenza successiva che, pur considerando illecito il frazionamento del credito, ha avuto modo di chiarire che la sanzione del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione;
Sicché l'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti dal fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine ovvero la riunione dei distinti procedimenti (in tal senso ex plurimis, Cass., 10634/201; Cass., 10488/2011; Cass., 9488/2014”(cfr. pag. 12 atto di impugnazione).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato, seppure con alcune integrazioni motivazionali rispetto a quelle già fornite dal primo giudice.
4 Conformemente a quanto già sostenuto dal Tribunale, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, sia ravvisabile l'abuso del processo da parte del appellante, realizzato attraverso CP_3
l'illegittimo frazionamento del credito e che da esso, in mancanza di indicazione dello specifico interesse alla proposizione di plurimi giudizi, consegua l'improponibilità della domanda.
Quanto alla prova del frazionamento attuato dal nella realizzazione dei propri CP_3 crediti, in senso difforme da quanto sostenuto dall'appellante, il Collegio osserva che in primo Parte grado l' aveva puntualmente allegato i singoli giudizi mediante i riferimenti al numero di ruolo, al giudice assegnatario e agli importi richiesti, specificando che si trattava di giudizi proposti tutti dal odierno appellante, che essi avevano ad oggetto il pagamento di fatture CP_3 emesse tutte nel medesimo giorno (31.1.2014) e che attenevano tutte alla medesima causa petendi (adeguamento tariffario ex DCA 81/2013) azionata con ricorso monitorio oggetto della procedura in esame.
A fronte di tale puntuale allegazione non solo degli elementi identificativi dei giudizi (R.G.
e numero di D.I.), ma anche degli elementi integranti il frazionamento ingiustificato (medesime parti, medesima causa petendi e azionabilità di tutti nel momento in cui era stato proposto il primo giudizio), il non aveva indicato nessun argomento volto a contestare quanto CP_3
Parte asserito dall' ossia l'effettiva proposizione dei suddetti giudizi, l'attinenza a fatture o Parte cause petendi diverse da quelle specificamente indicate dall' ovvero l'eventuale definizione degli stessi che non consentiva più l'azionabilità del credito per cui si procede Parte nell'ambito dei giudizi previamente proposti, limitandosi ad eccepire che l' non aveva fornito la prova dell'esistenza di quei giudizi e della loro attuale pendenza mediante esibizione della certificazione proveniente dalle diverse cancellerie competenti.
Orbene, sulla base dell'ultima parte del primo comma dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo le prove fornite dalle parti, ma anche “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. In altri termini, la mancata contestazione di un fatto allegato da una parte ad opera della controparte, esonera la parte che lo ha dedotto dall'onere di fornirne la prova, dovendosi ritenere i fatti, specificamente allegati e non altrettanto specificamente contestati, pacifici. Parte Il Centro non solo, costituendosi in primo grado, si è limitato ad eccepire che l' non aveva fornito la prova di quanto dedotto, senza minimamente contestare con riferimento ai Parte singoli giudizi indicati gli specifici fatti prospettati dall' ma anche nel presente grado di Parte appello si è limitato a ribadire la mancanza di prova del frazionamento da parte dell' omettendo sia di allegare circostanza contrarie a quelle specificamente indicate dall' Pt_3
[...] (anche ammesso che ciò fosse ancora possibile in appello), sia di censurare puntualmente la decisione del primo giudice, che tali fatti ha ritenuto provati sulla base “degli atti di causa”.
Venendo all'esame delle conseguenze scaturenti dal realizzato frazionamento, osserva la
Corte che su tale specifico punto, recentemente, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte a
Sezioni Unite (Cass., S.U., 7299/2025), la quale, dopo aver effettuato alcuni distinguo in relazione alle ipotesi di diverse obbligazioni scaturenti dal medesimo illecito e all'attivazione di plurime procedure esecutive, con particolare riferimento all'ipotesi di indebito frazionamento di pretese creditorie afferenti ad un medesimo rapporto (corrispondente al caso in esame), ha precisato che: “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando
l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, quindi, era onere della parte che voleva contestare che dall'abusivo frazionamento scaturisse l'improponibilità della domanda, allegare circostanze atte ad individuare lo specifico interesse alla proposizione di domande separate ovvero la definizione con passaggio in giudicato dei precedenti giudizi azionati, al fine di imporre al giudice adito la decisione nel merito. Parte Orbene, l'appellante, in primo grado, a fronte della specifica eccezione formulata dall'
e della giurisprudenza da esso stesso citata, si è limitato ad eccepire che il frazionamento Parte dedotto dall' sortiva effetti solo sul regime delle spese, senza minimamente evidenziare il proprio interesse concreto alla proposizione di plurimi giudizi ovvero la sua necessità.
6 Né si ravvisa nel caso in esame la necessità che il giudice di primo grado sottoponesse la questione alle parti al fine di invitarle a dedurre sul punto (cfr. Cass. SS.UU. 4090/2017, invocata dall'appellato secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale
- le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”), posto che il frazionamento del credito costituiva ab origine oggetto di specifico motivo di opposizione e che, quindi, l'odierno appellante era tenuto sin dalla sua costituzione in primo grado ad allegarlo.
Ad ogni modo, va rilevato che neppure nel presente giudizio di appello il ha CP_3 dedotto il suo specifico interesse alla proposizione parcellizzata delle domande, omettendo, quindi, di indicare, attraverso la specificazione dell'interesse concreto ovvero dell'impossibilità di far valere la pretesa nell'ambito degli altri giudizi, la lesione del diritto di difesa subita a causa dell'anzidetto mancato sollecito da parte del primo giudice.
Non avendo il Centro allegato e provato la sussistenza di un interesse specifico alla proposizione frazionata del credito, né in primo grado, né nel presente grado di giudizio, risulta corretta la dichiarata improponibilità della domanda, con conseguente rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza.
L'infondatezza del primo motivo di appello, rende ultroneo e logicamente assorbito l'esame del secondo motivo, attinente al merito della pretesa, atteso che esso, anche ove accolto, non sarebbe, comunque, suscettibile di caducare la pronuncia impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta.
7 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 880/2020 del 16.6.2020 nei
[...] confronti dell' , così provvede: Parte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
dott. Fulvio Dacomo
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