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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12634/2022 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato il 4.11.2022, proposto da
(C.F. – , nato Nigeria il 21.04.1994, Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sforza
RICORRENTE contro
Controparte_1
di BARI
[...]
RESISTENTE
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla il 17.8.2022 (notificatogli il 5.10.2022), recante diniego della protezione Controparte_1
internazionale ed ha chiesto, previo annullamento del provvedimento impugnato: in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in via subordinata, la protezione speciale.
Con decreto dell'11.11.2022 è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il
20.2.2023.
Il sebbene ritualmente evocato, non Controparte_2
si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
1 Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
All'udienza del 18.2.202 si è tenuta l'audizione del ricorrete, a seguito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
2.2 – Va premesso che il ricorrente è stato ascoltato dalla il 3.9.2018 Controparte_1
(all'esito dell'audizione l'amministrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale e la decisione è stata confermata in sede giudiziale) e, a seguito della proposizione di domanda reiterata, il 22.6.2022.
In entrambe le audizioni amministrative, in ordine alla sua storia personale, il ricorrente ha raccontato di essere cittadino nigeriano, nato in [...] villaggio in prossimità della città di Uromi (Edo
Per_ State), di appartenere all'etnia e di professare la religione cristiana.
In entrambe le occasioni l'istante ha rappresentato di aver lasciato il Paese di origine perché perseguitato dai parenti di una ragazza, precedentemente ospitata presso la casa familiare del ricorrente, in quanto accusato di aver tentato di abusarne sessualmente.
Dopo essere stato picchiato dai parenti della ragazza e denunciato alle autorità per il tentato stupro, il ricorrente ha riferito che nel 2016 si è trasferito a Lagos da un amico, ma non riuscendo a trovare una stabile occupazione ha deciso, insieme al suo amico, di partire per la Libia in cerca di lavoro.
Con riguardo al soggiorno in Libia, l'stante ha dichiarato di essere stato rapito e imprigionato per quattro mesi e poi liberato, senza il pagamento del riscatto.
Il richiedente ha rappresentato di essere giunto in AL nel 2018.
La storia narrata nel corso dell'audizione svoltasi il 3.9.2018 è stata confermata in sede di seconda audizione, svoltasi il 22.6.2022, allorché è stato aggiunto al racconto l'ulteriore aneddoto rappresentato da una discussione avvenuta nel 2019 tra le famiglie del ricorrente e della ragazza, a cui sarebbe seguita una riappacificazione.
Si tratta, con tutta evidenza, di una vicenda di natura privata e personale, in quanto tale estranea all'ambito applicativo dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
2 Con l'introduzione del presente giudizio il ricorrente ha contestato la valutazione posta a fondamento del diniego opposto ed ha insistito per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, per il riconoscimento della protezione speciale.
Con note scritte del 16.2.2023 il ricorrente, per la prima volta, ha addotto quale motivo della fuga dalla Nigeria la propria omosessualità e, a riprova di ciò, ha allegato la relazione dell'Arcigay di Reggio Emilia datata 29.1.2023 e copia della tessera Arcigay n. pertanto, ha reiterato Numer_1
la richiesta di essere ascoltato in sede giudiziale.
Nel corso dell'audizione tenutasi all'udienza del 18.2.2025 l'istante ha dichiarato che : - ha lasciato il Paese di origine a causa della sua omosessualità; - a volte, si è vestito da donna con gli abiti della sorella;
- all'età di dodici anni è stato deriso da alcuni ragazzi quando si è travestito da donna;
- è sempre stato attratto dagli uomini;
- in patria ha avuto una sola relazione (durata un anno) con un vicino di casa nonché compagno di scuola, undicenne;
- la relazione tra i due non si è mai spinta sino alla consumazione di un completo rapporto sessuale;
- la famiglia (genitori, fratelli e sorelle) non è a conoscenza del suo orientamento sessuale e ha sempre interpretato i suoi travestimenti come uno scherzo;
- non ha mai confidato ai suoi familiari di essere omosessuale.
Inoltre, il ricorrente ha riferito che, non conoscendo la legge italiana, non ha manifestato la sua omosessualità al momento del suo arrivo. Grazie a un suo amico, tale (conosciuto in chat), Per_2
ha appreso che in AL l'omosessualità non costituisce reato e che avrebbe potuto essere libero di esprimere il proprio orientamento sessuale. Il ricorrente è stato introdotto dallo stesso Per_2 nell'associazione Arcigay.
In ultima battuta, in sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha dichiarato che in AL ha conosciuto una donna nigeriana, di cui si è innamorato, con cui si è sposato nel dicembre del 2024 e con la quale ha intenzione di avere dei figli.
Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda,
3 abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, co.
5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006,
n.26822/2007).
2.3 - Nel merito il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere la protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato. Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e quindi in grado di proteggere il richiedente.
4 Nella vicenda oggetto di esame, in relazione all'orientamento sessuale del ricorrente che avrebbe costituito la ragione principale per la quale questi ha deciso di lasciare la Nigeria, e che certamente non può essere comprovato dal mero tesseramento richiesto nel Paese ospitante ad associazione a tutela di gruppi LGBTQ+, le dichiarazioni rese in sede giudiziale sono risultate vaghe, stereotipate e poco credibili.
Non è emersa alcuna componente interiore utile a rendere credibile il racconto.
Il dichiarante non ha spiegato né ha tentato di illustrare il percorso di maturazione interiore che lo avrebbe condotto ad acquisire la consapevolezza di essere omosessuale, riconducendo il tutto alla sua abitudine di indossare indumenti femminili e a una generica relazione intercorsa con un ragazzo molto più piccolo di lui.
Ha dichiarato, semplicemente, di essere omosessuale e che i suoi familiari non sono mai venuti a conoscenza del suo orientamento sessuale, non avendolo mai confidato a nessuno;
anzi, i suoi travestimenti sono stati dalle altre persone attribuiti a momenti di ilarità.
Alla luce delle linee guida dell'UNCHR, secondo cui per valutare l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente è necessario approfondire gli elementi relativi alle percezioni personali dello stesso, ai sentimenti, alle esperienze di diversità, alla stigmatizzazione e alla vergogna subite nel corso della vita, la storia narrata appare estremamente generica e impersonale
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html, parr. 65-77).
Invero l'istante, più volte sollecitato a fornire maggiori dettagli rispetto agli aspetti emotivi, ha solo dichiarato di provare attrazione nei confronti degli uomini, senza neanche riferire le difficoltà incontrate e il percorso interiore compiuto nell'acquisire consapevolezza di sé.
Infine, a privare del tutto di credibilità e attendibilità le dichiarazioni rese dal ricorrente sono intervenute le sue stesse affermazioni in sede di audizione giudiziale.
Infatti, l'istante -contraddicendo palesemente quanto narrato ed esposto- ha riferito (i) di essersi innamorato di una donna, di nome , sua connazionale, (ii) di vivere insieme a lei, (iii) di Per_3 averla sposata nel dicembre del 2024 e (iv) di “volersi sistemare e in futuro avere figli” dall'attuale moglie e compagna.
Pertanto, ha espressamente ammesso di non essere omosessuale, di avere una Pt_1
relazione con una donna, della quale ha dichiarato di essere innamorato e con la quale ha un progetto di vita comune, che comprende anche il desiderio di avere in futuro dei figli.
In definitiva, alla luce della vaghezza, e della complessiva inattendibilità della narrazione oltreché delle numerose incongruenze e contraddizioni palesatesi nel corso dell'intervista (da ultimo la confessione di essersi sposato con una donna con cui ha deciso di creare una famiglia), non può
5 evidentemente riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3, comma
5, d.lgs. n. 251/2007.
La non credibilità intrinseca della storia narrata esclude il giudizio di valutazione estrinseca e, pertanto, le censure mosse da parte ricorrente sono prive di pregio (da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n.25440 del 29/08/2022 ha chiarito che: “in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. Infatti, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente, che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali,
a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio”).
Analogamente non può accordarsi all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria» (“ è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal
6 provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass.
25440/2022).
2.4 – Con riferimento, poi, alla previsione di cui alla lett. c) del già citato art. 14, giova rammentare quanto segue.
La situazione generale della Nigeria, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
La situazione, vista la vastità del suo territorio, deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Pers Il Sud-Sud della Nigeria (comprendente gli stati di , Rivers, Cross Per_4 Per_5
River e Delta)1 si trova nell'area denominata Delta del Niger ed è noto per la mala gestione dell'industria petrolifera e il basso tasso di sviluppo, associate a livelli estremamente alti di corruzione e violenza di matrice politica2. Le radici dell'attuale conflitto nel Delta del Niger possono essere ricondotte alla storia di sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica della regione, che lascia trarre alla popolazione locale un beneficio molto limitato dalle immense risorse petrolifere della regione.
La prima causa di violenza è legata alla criminalità, nello specifico ad atti di pirateria, rapine e furti, rapimento ed omicidi rituali3. La seconda è relativa all'attività dei culti che si battono per la supremazia sul territorio4. La terza deriva dalle tensioni etniche e tra le comunità, tra cui il conflitto tra gli agricoltori ed i pastori (diffuso anche nello stato di Edo5, causando la perdita di vite CP_3
umane e la distruzione di proprietà6), lotte per la leadership locale e rivendicazioni etniche separatiste.
Nel primo trimestre del 2023, il conflitto nel Delta del Niger è stato descritto come
“relativamente stabile”, con una diminuzione della violenza e delle vittime. Questa riduzione è stata 1 EASO – European Asylum Support Office: Nigeria Situazione della sicurezza, November 2018: https://www.ecoi.net/en/file/local/2003084/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation_IT.pdf 2 International Crisis Group, Curbing Violence in Nigeria (III): Revisiting the Niger Delta, 29 settembre 2015 3 PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021 https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/ 4 et al., Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected States in the Niger Delta Persona_7 Region of Nigeria, 2019 https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Community_Cultism_in _Selected_States_in_the_Niger_Delta_Region_of_Nigeria 16 t al., Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected States in the Niger Delta Persona_7 Region of Nigeria, 2019 https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Community_Cultism_in_ Selected_States_in_the_Niger_Delta_Region_of_Nigeria dovuta principalmente al calo della criminalità organizzata, dei conflitti comunitari, degli scontri tra culti, delle tensioni politiche e degli scontri separatisti. Nel secondo trimestre del 2023, la situazione
è rimasta stabile, con un minor numero di incidenti violenti che hanno causato vittime, ma con un aumento delle vittime legate ai conflitti. Questo aumento è stato collegato a un incremento delle tensioni separatiste, della violenza criminale organizzata e degli scontri tra culti rivali.
Nel terzo trimestre del 2023, la violenza che ha provocato vittime è diminuita, in particolare per quanto riguarda la violenza criminale, le tensioni separatiste e gli scontri tra culti. Tuttavia, sono aumentati i conflitti comunitari e la “violenza delle folle”. Nell'ultimo trimestre del 2023, l'insicurezza in tutto il Delta del Niger è persistita, in particolare con rapimenti e rapine, spinti dal guadagno finanziario dei riscatti richiesti dalle bande criminali7.Da un punto di vista quantitativo, nel 2023
AC8 ha registrato cinquantatré incidenti (dodici battaglie e quarantuno episodi di violenza contro
Pers i civili) che hanno causato la morte di cinquantacinque persone;
mentre, nel 2024 nello Stato di sono stati registrati centoventotto eventi totali (ottantacinque battaglie e cinquantatré episodi di violenza contro i civili) che hanno provocato il decesso di centodiciannove persone 9 . Nel 2025 (dati aggiornati al 21.2.2025) AC ha registrato quattordici eventi securitari (tre battaglie e undici episodi di violenze contro i civili) che hanno provocato tre decessi 10
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, la situazione dell'Edo State è contraddistinta principalmente da criminalità comune e dalle attività illecite dei culti, con un numero di incidenti e di morti relativamente basso.
Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Edo State un rischio reale per un civile di subire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Conseguentemente, va escluso che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
3 – A differenti conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla domanda di riconoscimento della potazione speciale. 3.1 – In primo luogo, va chiarito che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal
D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023. Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
3.2 – Nel caso di specie, la documentazione depositata è atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel paese ospitante, ove lo stesso risiede dal 2018.
In particolare, dall'ultimo estratto previdenziale emesso il 16.2.2025, risulta che il CP_4
ricorrente ha prestato regolare attività lavorativa nei seguenti periodi: (i) dall'1.8.2021 al 31.8.2021
c/o (con una retribuzione percepita pari a € 801); (ii) dal 24.3.2022 al 31.7.2022 c/o CP_5 [...]
(con una retribuzione percepita pari a € 2.308); (iii) dall'8.9.2022 al 31.10.2022 c/o Controparte_6
(con una retribuzione percepita pari a € 2.526); (iv) dal 2.6.2023 al 30.6.2023 c/o Controparte_7
Montago s.r.l. (con una retribuzione percepita pari a € 1.802); (v) dall'1.7.2023 al 16.9.2023 c/o V.H.
s.r.l.s. (con una retribuzione percepita 3.630); (vi) dal 13.11.2023 al 31.12.2023 c/o DE AL personale (con una retribuzione percepita pari a € 2.860); (vii) dall'1.1.2024 Controparte_8
31.12.2024 c/o DE AL (con una retribuzione percepita pari a € Controparte_9
8.475); (viii) dal 12.2.2024 al 28.4.2024 c/o Cooperjob S.p.A. (con una retribuzione percepita pari a
€ 3.428); (ix) dal 23.4.2024 al 2.7.2024 c/o Village Hotel s.r.l.s. (con una retribuzione percepita pari a € 3.182); (x) dal 3.7.2024 al 21.7.2024 c/o Zona s.r.l.s. (con una retribuzione percepita pari a € 455).
Inoltre, le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa ai Pt_2
rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, nonché le attestazioni di partecipazione a numerosi corsi di formazione (lingua italiana, fotografia, certificazione EIPASS), sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il
9 riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato, peraltro, che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co.
1.1 del d.lgs.
286/1998.
Donde l'accoglimento in parte qua del ricorso.
4 – Considerato che il ricorso è stato accolto sulla scorta di documentazione successiva all'emissione del provvedimento impugnato e alla instaurazione del presente giudizio e che è stata accolta soltanto la domanda proposta in via subordinata di riconoscimento della protezione speciale, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
5 – Alla luce dei redditi percepiti dal ricorrente nel corso dell'anno 2024, occorre riservare ogni delibazione in ordine all'eventuale ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato all'esito del deposito della documentazione allegata all'istanza presentata al COA di Bari nonché di documentazione comprovante la persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76 DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286/1998;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) RISERVA ogni determinazione in ordine all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato all'esito del deposito della documentazione di cui in motivazione.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Marisa Attollino
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 et al., Land resource governance and farmers-herders conflict in Nigeria, May 2018 Persona_8 https://www.researchgate.net/publication/327098436_Prevalence_of_Herdsmen_and_Farmers_Conflict_in_Nigeria
7 7 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria - Country
Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus.pdf [accessed 17 October 2024] Per
8 AC, Dashboard, Region: period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard. Per
9 AC, Dashboard, Region: period: 01/01/2024 – 31/12/2024, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard.
Per 10 AC, Dashboard, Region: period: 01/01/2025 – 21/2/2025, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard.
8
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12634/2022 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato il 4.11.2022, proposto da
(C.F. – , nato Nigeria il 21.04.1994, Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sforza
RICORRENTE contro
Controparte_1
di BARI
[...]
RESISTENTE
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla il 17.8.2022 (notificatogli il 5.10.2022), recante diniego della protezione Controparte_1
internazionale ed ha chiesto, previo annullamento del provvedimento impugnato: in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in via subordinata, la protezione speciale.
Con decreto dell'11.11.2022 è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il
20.2.2023.
Il sebbene ritualmente evocato, non Controparte_2
si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
1 Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
All'udienza del 18.2.202 si è tenuta l'audizione del ricorrete, a seguito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
2.2 – Va premesso che il ricorrente è stato ascoltato dalla il 3.9.2018 Controparte_1
(all'esito dell'audizione l'amministrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale e la decisione è stata confermata in sede giudiziale) e, a seguito della proposizione di domanda reiterata, il 22.6.2022.
In entrambe le audizioni amministrative, in ordine alla sua storia personale, il ricorrente ha raccontato di essere cittadino nigeriano, nato in [...] villaggio in prossimità della città di Uromi (Edo
Per_ State), di appartenere all'etnia e di professare la religione cristiana.
In entrambe le occasioni l'istante ha rappresentato di aver lasciato il Paese di origine perché perseguitato dai parenti di una ragazza, precedentemente ospitata presso la casa familiare del ricorrente, in quanto accusato di aver tentato di abusarne sessualmente.
Dopo essere stato picchiato dai parenti della ragazza e denunciato alle autorità per il tentato stupro, il ricorrente ha riferito che nel 2016 si è trasferito a Lagos da un amico, ma non riuscendo a trovare una stabile occupazione ha deciso, insieme al suo amico, di partire per la Libia in cerca di lavoro.
Con riguardo al soggiorno in Libia, l'stante ha dichiarato di essere stato rapito e imprigionato per quattro mesi e poi liberato, senza il pagamento del riscatto.
Il richiedente ha rappresentato di essere giunto in AL nel 2018.
La storia narrata nel corso dell'audizione svoltasi il 3.9.2018 è stata confermata in sede di seconda audizione, svoltasi il 22.6.2022, allorché è stato aggiunto al racconto l'ulteriore aneddoto rappresentato da una discussione avvenuta nel 2019 tra le famiglie del ricorrente e della ragazza, a cui sarebbe seguita una riappacificazione.
Si tratta, con tutta evidenza, di una vicenda di natura privata e personale, in quanto tale estranea all'ambito applicativo dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
2 Con l'introduzione del presente giudizio il ricorrente ha contestato la valutazione posta a fondamento del diniego opposto ed ha insistito per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, per il riconoscimento della protezione speciale.
Con note scritte del 16.2.2023 il ricorrente, per la prima volta, ha addotto quale motivo della fuga dalla Nigeria la propria omosessualità e, a riprova di ciò, ha allegato la relazione dell'Arcigay di Reggio Emilia datata 29.1.2023 e copia della tessera Arcigay n. pertanto, ha reiterato Numer_1
la richiesta di essere ascoltato in sede giudiziale.
Nel corso dell'audizione tenutasi all'udienza del 18.2.2025 l'istante ha dichiarato che : - ha lasciato il Paese di origine a causa della sua omosessualità; - a volte, si è vestito da donna con gli abiti della sorella;
- all'età di dodici anni è stato deriso da alcuni ragazzi quando si è travestito da donna;
- è sempre stato attratto dagli uomini;
- in patria ha avuto una sola relazione (durata un anno) con un vicino di casa nonché compagno di scuola, undicenne;
- la relazione tra i due non si è mai spinta sino alla consumazione di un completo rapporto sessuale;
- la famiglia (genitori, fratelli e sorelle) non è a conoscenza del suo orientamento sessuale e ha sempre interpretato i suoi travestimenti come uno scherzo;
- non ha mai confidato ai suoi familiari di essere omosessuale.
Inoltre, il ricorrente ha riferito che, non conoscendo la legge italiana, non ha manifestato la sua omosessualità al momento del suo arrivo. Grazie a un suo amico, tale (conosciuto in chat), Per_2
ha appreso che in AL l'omosessualità non costituisce reato e che avrebbe potuto essere libero di esprimere il proprio orientamento sessuale. Il ricorrente è stato introdotto dallo stesso Per_2 nell'associazione Arcigay.
In ultima battuta, in sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha dichiarato che in AL ha conosciuto una donna nigeriana, di cui si è innamorato, con cui si è sposato nel dicembre del 2024 e con la quale ha intenzione di avere dei figli.
Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda,
3 abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, co.
5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006,
n.26822/2007).
2.3 - Nel merito il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere la protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato. Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e quindi in grado di proteggere il richiedente.
4 Nella vicenda oggetto di esame, in relazione all'orientamento sessuale del ricorrente che avrebbe costituito la ragione principale per la quale questi ha deciso di lasciare la Nigeria, e che certamente non può essere comprovato dal mero tesseramento richiesto nel Paese ospitante ad associazione a tutela di gruppi LGBTQ+, le dichiarazioni rese in sede giudiziale sono risultate vaghe, stereotipate e poco credibili.
Non è emersa alcuna componente interiore utile a rendere credibile il racconto.
Il dichiarante non ha spiegato né ha tentato di illustrare il percorso di maturazione interiore che lo avrebbe condotto ad acquisire la consapevolezza di essere omosessuale, riconducendo il tutto alla sua abitudine di indossare indumenti femminili e a una generica relazione intercorsa con un ragazzo molto più piccolo di lui.
Ha dichiarato, semplicemente, di essere omosessuale e che i suoi familiari non sono mai venuti a conoscenza del suo orientamento sessuale, non avendolo mai confidato a nessuno;
anzi, i suoi travestimenti sono stati dalle altre persone attribuiti a momenti di ilarità.
Alla luce delle linee guida dell'UNCHR, secondo cui per valutare l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente è necessario approfondire gli elementi relativi alle percezioni personali dello stesso, ai sentimenti, alle esperienze di diversità, alla stigmatizzazione e alla vergogna subite nel corso della vita, la storia narrata appare estremamente generica e impersonale
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html, parr. 65-77).
Invero l'istante, più volte sollecitato a fornire maggiori dettagli rispetto agli aspetti emotivi, ha solo dichiarato di provare attrazione nei confronti degli uomini, senza neanche riferire le difficoltà incontrate e il percorso interiore compiuto nell'acquisire consapevolezza di sé.
Infine, a privare del tutto di credibilità e attendibilità le dichiarazioni rese dal ricorrente sono intervenute le sue stesse affermazioni in sede di audizione giudiziale.
Infatti, l'istante -contraddicendo palesemente quanto narrato ed esposto- ha riferito (i) di essersi innamorato di una donna, di nome , sua connazionale, (ii) di vivere insieme a lei, (iii) di Per_3 averla sposata nel dicembre del 2024 e (iv) di “volersi sistemare e in futuro avere figli” dall'attuale moglie e compagna.
Pertanto, ha espressamente ammesso di non essere omosessuale, di avere una Pt_1
relazione con una donna, della quale ha dichiarato di essere innamorato e con la quale ha un progetto di vita comune, che comprende anche il desiderio di avere in futuro dei figli.
In definitiva, alla luce della vaghezza, e della complessiva inattendibilità della narrazione oltreché delle numerose incongruenze e contraddizioni palesatesi nel corso dell'intervista (da ultimo la confessione di essersi sposato con una donna con cui ha deciso di creare una famiglia), non può
5 evidentemente riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3, comma
5, d.lgs. n. 251/2007.
La non credibilità intrinseca della storia narrata esclude il giudizio di valutazione estrinseca e, pertanto, le censure mosse da parte ricorrente sono prive di pregio (da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n.25440 del 29/08/2022 ha chiarito che: “in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. Infatti, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente, che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali,
a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio”).
Analogamente non può accordarsi all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria» (“ è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal
6 provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass.
25440/2022).
2.4 – Con riferimento, poi, alla previsione di cui alla lett. c) del già citato art. 14, giova rammentare quanto segue.
La situazione generale della Nigeria, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
La situazione, vista la vastità del suo territorio, deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Pers Il Sud-Sud della Nigeria (comprendente gli stati di , Rivers, Cross Per_4 Per_5
River e Delta)1 si trova nell'area denominata Delta del Niger ed è noto per la mala gestione dell'industria petrolifera e il basso tasso di sviluppo, associate a livelli estremamente alti di corruzione e violenza di matrice politica2. Le radici dell'attuale conflitto nel Delta del Niger possono essere ricondotte alla storia di sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica della regione, che lascia trarre alla popolazione locale un beneficio molto limitato dalle immense risorse petrolifere della regione.
La prima causa di violenza è legata alla criminalità, nello specifico ad atti di pirateria, rapine e furti, rapimento ed omicidi rituali3. La seconda è relativa all'attività dei culti che si battono per la supremazia sul territorio4. La terza deriva dalle tensioni etniche e tra le comunità, tra cui il conflitto tra gli agricoltori ed i pastori (diffuso anche nello stato di Edo5, causando la perdita di vite CP_3
umane e la distruzione di proprietà6), lotte per la leadership locale e rivendicazioni etniche separatiste.
Nel primo trimestre del 2023, il conflitto nel Delta del Niger è stato descritto come
“relativamente stabile”, con una diminuzione della violenza e delle vittime. Questa riduzione è stata 1 EASO – European Asylum Support Office: Nigeria Situazione della sicurezza, November 2018: https://www.ecoi.net/en/file/local/2003084/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation_IT.pdf 2 International Crisis Group, Curbing Violence in Nigeria (III): Revisiting the Niger Delta, 29 settembre 2015 3 PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021 https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/ 4 et al., Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected States in the Niger Delta Persona_7 Region of Nigeria, 2019 https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Community_Cultism_in _Selected_States_in_the_Niger_Delta_Region_of_Nigeria 16 t al., Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected States in the Niger Delta Persona_7 Region of Nigeria, 2019 https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Community_Cultism_in_ Selected_States_in_the_Niger_Delta_Region_of_Nigeria dovuta principalmente al calo della criminalità organizzata, dei conflitti comunitari, degli scontri tra culti, delle tensioni politiche e degli scontri separatisti. Nel secondo trimestre del 2023, la situazione
è rimasta stabile, con un minor numero di incidenti violenti che hanno causato vittime, ma con un aumento delle vittime legate ai conflitti. Questo aumento è stato collegato a un incremento delle tensioni separatiste, della violenza criminale organizzata e degli scontri tra culti rivali.
Nel terzo trimestre del 2023, la violenza che ha provocato vittime è diminuita, in particolare per quanto riguarda la violenza criminale, le tensioni separatiste e gli scontri tra culti. Tuttavia, sono aumentati i conflitti comunitari e la “violenza delle folle”. Nell'ultimo trimestre del 2023, l'insicurezza in tutto il Delta del Niger è persistita, in particolare con rapimenti e rapine, spinti dal guadagno finanziario dei riscatti richiesti dalle bande criminali7.Da un punto di vista quantitativo, nel 2023
AC8 ha registrato cinquantatré incidenti (dodici battaglie e quarantuno episodi di violenza contro
Pers i civili) che hanno causato la morte di cinquantacinque persone;
mentre, nel 2024 nello Stato di sono stati registrati centoventotto eventi totali (ottantacinque battaglie e cinquantatré episodi di violenza contro i civili) che hanno provocato il decesso di centodiciannove persone 9 . Nel 2025 (dati aggiornati al 21.2.2025) AC ha registrato quattordici eventi securitari (tre battaglie e undici episodi di violenze contro i civili) che hanno provocato tre decessi 10
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, la situazione dell'Edo State è contraddistinta principalmente da criminalità comune e dalle attività illecite dei culti, con un numero di incidenti e di morti relativamente basso.
Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Edo State un rischio reale per un civile di subire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Conseguentemente, va escluso che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
3 – A differenti conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla domanda di riconoscimento della potazione speciale. 3.1 – In primo luogo, va chiarito che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal
D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023. Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
3.2 – Nel caso di specie, la documentazione depositata è atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel paese ospitante, ove lo stesso risiede dal 2018.
In particolare, dall'ultimo estratto previdenziale emesso il 16.2.2025, risulta che il CP_4
ricorrente ha prestato regolare attività lavorativa nei seguenti periodi: (i) dall'1.8.2021 al 31.8.2021
c/o (con una retribuzione percepita pari a € 801); (ii) dal 24.3.2022 al 31.7.2022 c/o CP_5 [...]
(con una retribuzione percepita pari a € 2.308); (iii) dall'8.9.2022 al 31.10.2022 c/o Controparte_6
(con una retribuzione percepita pari a € 2.526); (iv) dal 2.6.2023 al 30.6.2023 c/o Controparte_7
Montago s.r.l. (con una retribuzione percepita pari a € 1.802); (v) dall'1.7.2023 al 16.9.2023 c/o V.H.
s.r.l.s. (con una retribuzione percepita 3.630); (vi) dal 13.11.2023 al 31.12.2023 c/o DE AL personale (con una retribuzione percepita pari a € 2.860); (vii) dall'1.1.2024 Controparte_8
31.12.2024 c/o DE AL (con una retribuzione percepita pari a € Controparte_9
8.475); (viii) dal 12.2.2024 al 28.4.2024 c/o Cooperjob S.p.A. (con una retribuzione percepita pari a
€ 3.428); (ix) dal 23.4.2024 al 2.7.2024 c/o Village Hotel s.r.l.s. (con una retribuzione percepita pari a € 3.182); (x) dal 3.7.2024 al 21.7.2024 c/o Zona s.r.l.s. (con una retribuzione percepita pari a € 455).
Inoltre, le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa ai Pt_2
rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, nonché le attestazioni di partecipazione a numerosi corsi di formazione (lingua italiana, fotografia, certificazione EIPASS), sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il
9 riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato, peraltro, che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co.
1.1 del d.lgs.
286/1998.
Donde l'accoglimento in parte qua del ricorso.
4 – Considerato che il ricorso è stato accolto sulla scorta di documentazione successiva all'emissione del provvedimento impugnato e alla instaurazione del presente giudizio e che è stata accolta soltanto la domanda proposta in via subordinata di riconoscimento della protezione speciale, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
5 – Alla luce dei redditi percepiti dal ricorrente nel corso dell'anno 2024, occorre riservare ogni delibazione in ordine all'eventuale ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato all'esito del deposito della documentazione allegata all'istanza presentata al COA di Bari nonché di documentazione comprovante la persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76 DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286/1998;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) RISERVA ogni determinazione in ordine all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato all'esito del deposito della documentazione di cui in motivazione.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Marisa Attollino
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 et al., Land resource governance and farmers-herders conflict in Nigeria, May 2018 Persona_8 https://www.researchgate.net/publication/327098436_Prevalence_of_Herdsmen_and_Farmers_Conflict_in_Nigeria
7 7 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria - Country
Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus.pdf [accessed 17 October 2024] Per
8 AC, Dashboard, Region: period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard. Per
9 AC, Dashboard, Region: period: 01/01/2024 – 31/12/2024, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard.
Per 10 AC, Dashboard, Region: period: 01/01/2025 – 21/2/2025, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard.
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