Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al fine della riparazione, della ricostruzione o del miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti e degli impianti industriali, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei richiedenti danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritto soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2004, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
S.I.R.F.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1685/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/04 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito l'Avvocato GIACOBBE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificato il 3.7.1997, la S.I.F.R.A. s.p.a. dedusse:
- di aver presentato, in data 1.3.82, domanda di contributo ex art. 21 della legge 219/81, relativa all'esecuzione di lavori di ripristino e di adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti industriali siti in Benevento e danneggiati dal sisma del 1980;
- di aver presentato, nel maggio del 1989, a seguito della determinazione provvisoria dell'importo dell'investimento ammesso a contributo nella misura di L. 408.016.600, come risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.3.1989, il progetto esecutivo per un importo complessivo di L. 766.064.666;
- di aver ottenuto l'approvazione del progetto esecutivo, per una somma di L. 716.781.686, con decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari nel mezzogiorno, per cui il contributo emesso sulla base di tale progetto, corrispondente al 75% dell'importo totale del progetto doveva essere determinato in L. 538.000.000 (75% di L. 716.781.686);
- di aver apportato variazioni al progetto che avevano fatto ascendere a L.
1.482.187.350 l'importo complessivo dell'intervento, come era stato certificato il 26.9.94;
- di aver ottenuto, con decreto in data 7.1.97, nonostante le variazioni emerse in sede di collaudo finale, un contributo definitivo di L. 538.000.000, corrispondente alla somma già determinata sulla base dell'originario progetto esecutivo approvato con D.M. del 26.2.1990, senza che si fossero prese in considerazione le varianti a esso apportate.
Tanto premesso, l'attrice citava in giudizio il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al fine di sentirne pronunciare la condanna, in suo favore, al pagamento della somma di L. 573.640.513, pari alla differenza tra il contributo spettante a essa esponente ai sensi dell'art. 21 della legge 219/81, ammontante a L.
1.111.640.513 e quello di L. 538.000.000, accordatole allo stesso titolo, oltre rivalutazione e interessi.
Instauratosi il contraddittorio, il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta, della quale deduceva, comunque, l'infondatezza.
Con sentenza del 18/26.2.1999, il Tribunale di Napoli accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'8 novembre - 11 dicembre 2000, in accoglimento del gravame della S.I.R.F.A., dichiarava che la cognizione della controversia apparteneva al giudice ordinario, disponendo che il processo fosse riassunto dinanzi al Tribunale entro sei mesi dalla notifica della decisione, e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava, in particolare, la Corte territoriale che nel caso in esame, regolato dall'art. 21 della legge n. 219 del 1981, alla P.A. non era attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione ed alla misura del contributo, il quale era riconosciuto direttamente dalla legge, con la conseguenza che la controversia in esame doveva ritenersi devoluta al giudice ordinario. Avverso la sentenza d'appello il Ministero delle attività produttive ha proposto ricorso per Cassazione sulla base un unico motivo, illustrato con memoria.
La s.p.a. S.I.R.F.A. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva anzitutto il Collegio, in riferimento ai rilievi della controricorrente in ordine alla mancanza nel ricorso di alcuni dati riguardanti la sentenza impugnata, che il ricorso è ammissibile essendo stata comunque indicata l'autorità che ha emesso la sentenza impugnata, la data della deliberazione del provvedimento e quella del deposito.
2. Con l'unico mezzo d'impugnazione, attinente alla giurisdizione, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 219 del 1981, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene che rispetto alla quantificazione del contributo il citato art. 21 non configurerebbe un'attività vincolata della P.A.. Mentre gli artt. 9 e 10 della legge, relativi alla ricostruzione e riparazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, contengono un'analitica individuazione dei criteri per la determinazione della spesa massima ammissibile a contributo, l'art. 21 si limita ad un generico riferimento alla spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva. All'amministrazione preposta all'erogazione del contributo sarebbe quindi riservato uno spazio di discrezionalità, destinato a cessare soltanto con l'emissione del provvedimento concessorio. Nella specie, una posizione di diritto soggettivo si era formata solo riguardo alla somma di lire 716.781.686, risultante dal decreto di approvazione del progetto esecutivo, sulla cui debenza non si controverte, mentre nessuna approvazione era stata disposta in ordine alle spese sostenute in virtù delle varianti apportate al detto progetto. Inoltre, l'approvazione espressa dalla Commissione di collaudo riguardava le varianti apportate, ma non anche la richiesta di integrazione del contributo.
3. Il motivo non è fondato.
Come già affermato da queste Sezioni Unite, la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal d.l. 19 marzo 1981 n. 75, convertito in l. 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi (Cass. Sez. Un 18 febbraio 2002 n. 2369; nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 4 novembre 2002 n. 15439, Id. 10 maggio 2001 n. 182, Id. 6 maggio 1996 n. 4188 ed altre);
Questi principi, oltre che per i contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili (artt. 9 e 10 legge cit.), valgono anche per i contributi di cui al successivo art. 21. Tale disposizione prevede la concessione di un contributo del 75% della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati a seguito del terremoto (primo comma) e l'estensione del contributo alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti (secondo comma). Il contributo è concesso dal Ministero competente previo parere di una commissione (che si intende favorevole se non espresso entro trenta giorni) sulla domanda di contributo, la quale deve essere corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare, rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 legge 2 febbraio 1974 n. 64 (che prevede un'autorizzazione per l'inizio dei lavori di costruzioni in zone sismiche), nonché da un perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma (commi 3 e 5 art. 21). Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo (comma 4).
Sulla base di tale quadro normativo, deve escludersi l'esistenza di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alla concessione del contributo, a cui possa corrispondere una posizione di interesse legittimo del richiedente, derivando invece il diritto al contributo direttamente dalla legge ed essendo limitato l'intervento dell'amministrazione alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni sopra indicate, anche nel caso in cui, come nella specie, l'intervento non riguardi solo lavori di ripristino, ma comprenda anche l'adeguamento funzionale degli impianti. Lo stesso ricorrente da atto dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo per un determinato importo (anche se inferiore a quello posto a base della domanda attrice) e dell'avvenuta redazione di un disciplinare sottoscritto dalla società beneficiaria. Ora, la questione di quale sia l'importo del contributo dovuto e se si debba o meno tenere conto, ai fini della sua quantificazione, delle variazioni al progetto originario, riguarda il merito della controversia ma non incide sulla giurisdizione, la quale deve essere stabilita in base al criterio del petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo.
Avendo la domanda per oggetto una situazione giuridica che ha consistenza di diritto soggettivo, per le ragioni sopra indicate, ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
La spese del giudizio di Cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 5.000 per onorari ed in euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 5 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004