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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 4499/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DISTEFANO ANTONINO GUIDO
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. CURRENTI MARCELLA Contr ITALIA S.P.A. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
n.q. di impresa designata dal FONDO DI GARANZIA Controparte_3
DELLE VITTIME DELLA STRADA (C.F. ) P.IVA_2
Appellati
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.11.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. Parte_1
386/2021, depositata in data 21.09.21, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da , con il favore delle spese legali. Controparte_1
Dopo avere ripercorso le vicende di primo grado, eccepiva la nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione delle risultanze probatorie, rilevando che, sebbene il Giudice di primo grado avesse rilevato che il sig. (conducente dell'autovettura tg. DM609KD di proprietà di esso CP_4 appellante), al fine di accedere al condominio ubicato al numero civico 32 di via Nazionale aveva attraversato una linea continua invalicabile ex art. 40 C.d.S., la detta violazione non era mai stata contestata (non risultando dal verbale degli Agenti della Polizia Municipale o dalla perizia del CTU) ed pagina 1 di 4 infatti non era avvenuta, evidenziando che linea era discontinua, come emergeva dai documenti fotografici di cui all'allegato 2; con un secondo motivo di appello, contestava l'omessa valutazione delle risultanze della CTU, da cui era emerso che , alla guida del motoveicolo tg. Persona_1
CJ73610, aveva tenuto una condotta contraria all'art. 148 C.d.S., superando da destra le auto e viaggiando ad una velocità non consona allo stato dei luoghi;
con un terzo motivo di appello, lamentava l'omessa valutazione delle prove testimoniali, aggiungendo che , presente Testimone_1 sui luoghi del sinistro come accertato anche dagli agenti intervenuti, era un testimone attendibile, a nulla rilevando l'errata dichiarazione in ordine al sito dei danni ( parte destra in luogo di quella sinistra) ed evidenziando che le dichiarazioni del sig erano state confermate anche dal teste Tes_1 [...]
; eccependo invece l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 Tes_3
(teste non identificato dagli Agenti di Polizia intervenuti e mai menzionato nella denuncia
[...] del sinistro ed in tutta la fase stragiudiziale), chiedeva riformarsi la sentenza impugnata ed accogliersi la domanda riconvenzionale formulata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli Controparte_1 artt. 348 bis e ter ed allegando la correttezza della sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie valutate secondo il prudente apprezzamento del decidente ex artt. 115 e 116 c.p.c., eccepiva l'inattendibilità dei testi escussi, che nulla avevano riferito circa l'ubicazione dei danni sui mezzi ed il punto di impatto;
ribadiva, ancora, che dalla documentazione fotografica era emerso che lungo la via
Nazionale in Aci Castello, all'altezza del civico 32, vi era la linea continua, con applicazione del divieto di manovra di svolta a sinistra ex ex art. 40 C.d.S., irrilevante essendo l'omessa contestazione della violazione da parte degli Agenti;
rilevando che le conclusioni cui era pervenuto il ctu in I° erano controverse e non trovavano riscontro nella documentazione fotografica, deducendo dunque che la responsabilità del sinistro era da porsi a carico del conducente dell'autovettura Nissan Micra di proprietà del sig. , contestava la produzione dell'allegato 1 bis, documento non prodotto in Parte_1 primo grado e pertanto non ammissibile in appello, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
( – nuova denominazione di già Controparte_5 Controparte_6 [...]
–) si costituiva, rilevando che l'atto di integrazione del contraddittorio del Controparte_7
13.9.2018, ad essa notificato nel corso del processo di I° per l'udienza di prima comparizione del 22.11.2018, era una mera collazione dell'atto di citazione originariamente notificato dal sig.
che non conteneva le ragioni della citazione nei confronti di né la specifica CP_1 CP_6 domanda di manleva per l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal sig.
[...]
, con conseguente inammissibilità anche in quanto domanda nuova non proposta in primo grado;
Pt_1 nel merito, sosteneva che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in capo al sig. , Controparte_8 conducente della vettura Nissan Micra targata DM609KD di proprietà del sig. (autoveicolo Parte_1 privo di regolare copertura assicurativa al momento del sinistro) a causa della manovra dallo stesso effettuata in violazione della segnaletica orizzontale posta sulla Via Nazionale;
rilevando che non vi fosse prova del fatto che il sig. avesse superato le autovetture da destra, evidenziava che CP_1 anche l'ubicazione dei danni sull'autoveicolo del sig. era indicativa della repentinità e della Parte_1
pagina 2 di 4 imprudenza della manovra di svolta a sinistra compiuta dal sig. , posto che i danni ubicati sulla CP_4 parte sinistra del veicolo confermavano che l'impatto tra i mezzi marcianti lungo direzioni contrapposte era avvenuto appena il sig. aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, sicchè il motoveicolo CP_4 marciava al centro della propria corsia tenendo una posizione regolare;
infine, eccepiva la inattendibilità dei testimoni escussi ad eccezione del sig. e contestava la Testimone_3 quantificazione danno in quanto sproporzionata, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
n.q. di delegata dal FGVS ritualmente citata non si costituiva e va Controparte_9 dichiarata contumace.
All'udienza del 14.11.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in data 23.06.17 su Via Nazionale di Acicastello all'altezza del civico n. 32 allorquando l'autoveicolo tg. DM609KD di proprietà di , Parte_1 percorrendo la strada su indicata in direzione di marcia Catania-Acicastello, effettuava una marcia di svolta verso sinistra per entrare nel Condominio ubicato al civico n. 32, così scontrandosi con il motoveicolo condotto da (di proprietà di ), che percorreva la Persona_1 Controparte_1
Via Nazionale provenendo dalla corsia avente il senso opposto di marcia.
In ordine al primo motivo di appello, va rilevato che in realtà il sig. , attore in I° Controparte_1 ha allegato esplicitamente l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo a causa dell'irregolarità della manovra effettuata, in particolare riferendo che “La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'autovettura NISSA MICRA, il quale, percorreva la stessa via Nazionale in direzione di marcia opposta e nel tentativo di entrare nel civico n. 32, svoltava a sinistra tagliando la strada al motociclo targato CJ73610” (cfr. pag. 2 atto di citazione fascicolo di I°) ed evidenziando dunque un profilo di colpa scaturente da una condotta posta in violazione delle norme del C.d.S., identificata espressamente nella manovra (non consentita) di invasione della corsia opposta;
laddove il fatto storico sia emerso – come nel caso di specie per come si dirà – l'aver il Giudice rilevato in via officiosa che lungo il tratto di strada vi fosse anche la linea continua, non muta di fatto i termini della vicenda.
Ed infatti, quand'anche lungo il tratto di strada di che trattasi fosse stata presente la linea discontinua, l'esito del giudizio non sarebbe stato diverso, poiché l'esame delle risultanze istruttorie induce a ritenere l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'odierno appellante.
Innanzitutto non v'è prova di alcun comportamento imprudente o negligente o contrario alle norme del codice della strada da parte del sig. ; nessuno dei testi escussi ha riferito che il sig. CP_1
stesse superando le auto incolonnate sulla destra, laddove piuttosto il medesimo, CP_1 semplicemente procedeva sulla destra ovvero proprio dal lato della carreggiata ove avrebbe dovuto pagina 3 di 4 trovarsi;
non vi è prova che stesse viaggiando ad una velocità non consona ai luoghi ( e sul punto nulla di concreto può trarsi dalla perizia, posto che il consulente come evidenziato dal Giudice di primo grado non ha offerto alcun elemento utile per risalire alla effettiva velocità del mezzo); gli stessi testi sig.ri e , hanno sostanzialmente confermato che il motociclo condotto dal sig. Tes_1 Tes_2 CP_1 proveniva da destra rispetto all'autovettura dell'odierno appellante che, pertanto avrebbe dovuto in ogni caso concedere la precedenza, fermarsi o quantomeno rallentare e solo dopo proseguire e terminare la manovra di immissione nel Condominio sito al civico 32.
Ritenuto tutto quanto sopra, va confermata la sentenza impugnata, essendo emersa la contrarietà alle norme del codice della strada da parte dell'odierno appellante e la conformità alle stesse del comportamento del sig. . CP_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione di cui alla tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014; tenuto conto della sua contumacia, possono compensarsi le spese nei confronti di
[...]
n.q. di FVGS. CP_3
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario e di Parte_1 CP_5
quantificate in complessivi € 1.701,00 ciascuno per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali
[...] come per legge;
- compensa le spese del processo nei confronti di n.q. di FGVS. Controparte_3
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 4499/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DISTEFANO ANTONINO GUIDO
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. CURRENTI MARCELLA Contr ITALIA S.P.A. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
n.q. di impresa designata dal FONDO DI GARANZIA Controparte_3
DELLE VITTIME DELLA STRADA (C.F. ) P.IVA_2
Appellati
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.11.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. Parte_1
386/2021, depositata in data 21.09.21, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da , con il favore delle spese legali. Controparte_1
Dopo avere ripercorso le vicende di primo grado, eccepiva la nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione delle risultanze probatorie, rilevando che, sebbene il Giudice di primo grado avesse rilevato che il sig. (conducente dell'autovettura tg. DM609KD di proprietà di esso CP_4 appellante), al fine di accedere al condominio ubicato al numero civico 32 di via Nazionale aveva attraversato una linea continua invalicabile ex art. 40 C.d.S., la detta violazione non era mai stata contestata (non risultando dal verbale degli Agenti della Polizia Municipale o dalla perizia del CTU) ed pagina 1 di 4 infatti non era avvenuta, evidenziando che linea era discontinua, come emergeva dai documenti fotografici di cui all'allegato 2; con un secondo motivo di appello, contestava l'omessa valutazione delle risultanze della CTU, da cui era emerso che , alla guida del motoveicolo tg. Persona_1
CJ73610, aveva tenuto una condotta contraria all'art. 148 C.d.S., superando da destra le auto e viaggiando ad una velocità non consona allo stato dei luoghi;
con un terzo motivo di appello, lamentava l'omessa valutazione delle prove testimoniali, aggiungendo che , presente Testimone_1 sui luoghi del sinistro come accertato anche dagli agenti intervenuti, era un testimone attendibile, a nulla rilevando l'errata dichiarazione in ordine al sito dei danni ( parte destra in luogo di quella sinistra) ed evidenziando che le dichiarazioni del sig erano state confermate anche dal teste Tes_1 [...]
; eccependo invece l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 Tes_3
(teste non identificato dagli Agenti di Polizia intervenuti e mai menzionato nella denuncia
[...] del sinistro ed in tutta la fase stragiudiziale), chiedeva riformarsi la sentenza impugnata ed accogliersi la domanda riconvenzionale formulata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli Controparte_1 artt. 348 bis e ter ed allegando la correttezza della sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie valutate secondo il prudente apprezzamento del decidente ex artt. 115 e 116 c.p.c., eccepiva l'inattendibilità dei testi escussi, che nulla avevano riferito circa l'ubicazione dei danni sui mezzi ed il punto di impatto;
ribadiva, ancora, che dalla documentazione fotografica era emerso che lungo la via
Nazionale in Aci Castello, all'altezza del civico 32, vi era la linea continua, con applicazione del divieto di manovra di svolta a sinistra ex ex art. 40 C.d.S., irrilevante essendo l'omessa contestazione della violazione da parte degli Agenti;
rilevando che le conclusioni cui era pervenuto il ctu in I° erano controverse e non trovavano riscontro nella documentazione fotografica, deducendo dunque che la responsabilità del sinistro era da porsi a carico del conducente dell'autovettura Nissan Micra di proprietà del sig. , contestava la produzione dell'allegato 1 bis, documento non prodotto in Parte_1 primo grado e pertanto non ammissibile in appello, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
( – nuova denominazione di già Controparte_5 Controparte_6 [...]
–) si costituiva, rilevando che l'atto di integrazione del contraddittorio del Controparte_7
13.9.2018, ad essa notificato nel corso del processo di I° per l'udienza di prima comparizione del 22.11.2018, era una mera collazione dell'atto di citazione originariamente notificato dal sig.
che non conteneva le ragioni della citazione nei confronti di né la specifica CP_1 CP_6 domanda di manleva per l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal sig.
[...]
, con conseguente inammissibilità anche in quanto domanda nuova non proposta in primo grado;
Pt_1 nel merito, sosteneva che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in capo al sig. , Controparte_8 conducente della vettura Nissan Micra targata DM609KD di proprietà del sig. (autoveicolo Parte_1 privo di regolare copertura assicurativa al momento del sinistro) a causa della manovra dallo stesso effettuata in violazione della segnaletica orizzontale posta sulla Via Nazionale;
rilevando che non vi fosse prova del fatto che il sig. avesse superato le autovetture da destra, evidenziava che CP_1 anche l'ubicazione dei danni sull'autoveicolo del sig. era indicativa della repentinità e della Parte_1
pagina 2 di 4 imprudenza della manovra di svolta a sinistra compiuta dal sig. , posto che i danni ubicati sulla CP_4 parte sinistra del veicolo confermavano che l'impatto tra i mezzi marcianti lungo direzioni contrapposte era avvenuto appena il sig. aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, sicchè il motoveicolo CP_4 marciava al centro della propria corsia tenendo una posizione regolare;
infine, eccepiva la inattendibilità dei testimoni escussi ad eccezione del sig. e contestava la Testimone_3 quantificazione danno in quanto sproporzionata, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
n.q. di delegata dal FGVS ritualmente citata non si costituiva e va Controparte_9 dichiarata contumace.
All'udienza del 14.11.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in data 23.06.17 su Via Nazionale di Acicastello all'altezza del civico n. 32 allorquando l'autoveicolo tg. DM609KD di proprietà di , Parte_1 percorrendo la strada su indicata in direzione di marcia Catania-Acicastello, effettuava una marcia di svolta verso sinistra per entrare nel Condominio ubicato al civico n. 32, così scontrandosi con il motoveicolo condotto da (di proprietà di ), che percorreva la Persona_1 Controparte_1
Via Nazionale provenendo dalla corsia avente il senso opposto di marcia.
In ordine al primo motivo di appello, va rilevato che in realtà il sig. , attore in I° Controparte_1 ha allegato esplicitamente l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo a causa dell'irregolarità della manovra effettuata, in particolare riferendo che “La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'autovettura NISSA MICRA, il quale, percorreva la stessa via Nazionale in direzione di marcia opposta e nel tentativo di entrare nel civico n. 32, svoltava a sinistra tagliando la strada al motociclo targato CJ73610” (cfr. pag. 2 atto di citazione fascicolo di I°) ed evidenziando dunque un profilo di colpa scaturente da una condotta posta in violazione delle norme del C.d.S., identificata espressamente nella manovra (non consentita) di invasione della corsia opposta;
laddove il fatto storico sia emerso – come nel caso di specie per come si dirà – l'aver il Giudice rilevato in via officiosa che lungo il tratto di strada vi fosse anche la linea continua, non muta di fatto i termini della vicenda.
Ed infatti, quand'anche lungo il tratto di strada di che trattasi fosse stata presente la linea discontinua, l'esito del giudizio non sarebbe stato diverso, poiché l'esame delle risultanze istruttorie induce a ritenere l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'odierno appellante.
Innanzitutto non v'è prova di alcun comportamento imprudente o negligente o contrario alle norme del codice della strada da parte del sig. ; nessuno dei testi escussi ha riferito che il sig. CP_1
stesse superando le auto incolonnate sulla destra, laddove piuttosto il medesimo, CP_1 semplicemente procedeva sulla destra ovvero proprio dal lato della carreggiata ove avrebbe dovuto pagina 3 di 4 trovarsi;
non vi è prova che stesse viaggiando ad una velocità non consona ai luoghi ( e sul punto nulla di concreto può trarsi dalla perizia, posto che il consulente come evidenziato dal Giudice di primo grado non ha offerto alcun elemento utile per risalire alla effettiva velocità del mezzo); gli stessi testi sig.ri e , hanno sostanzialmente confermato che il motociclo condotto dal sig. Tes_1 Tes_2 CP_1 proveniva da destra rispetto all'autovettura dell'odierno appellante che, pertanto avrebbe dovuto in ogni caso concedere la precedenza, fermarsi o quantomeno rallentare e solo dopo proseguire e terminare la manovra di immissione nel Condominio sito al civico 32.
Ritenuto tutto quanto sopra, va confermata la sentenza impugnata, essendo emersa la contrarietà alle norme del codice della strada da parte dell'odierno appellante e la conformità alle stesse del comportamento del sig. . CP_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione di cui alla tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014; tenuto conto della sua contumacia, possono compensarsi le spese nei confronti di
[...]
n.q. di FVGS. CP_3
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario e di Parte_1 CP_5
quantificate in complessivi € 1.701,00 ciascuno per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali
[...] come per legge;
- compensa le spese del processo nei confronti di n.q. di FGVS. Controparte_3
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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