Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità di Sistema Portuale dei Mari EN ON e ON, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-, con cui il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari EN ON e ON ha disposto la decadenza della concessione demaniale in capo alla società ricorrente;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale, compreso il parere del Comitato di Gestione della medesima Autorità del -OMISSIS-;
- ove occorra ed in parte qua, nei limiti dell’interesse, del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari EN ON e ON, approvato con determina n. -OMISSIS- del Comitato Portuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari EN ON e ON, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Di seguito si riassumono i principali fatti di causa.
2. Con istanza del -OMISSIS-, la ricorrente “-OMISSIS-” ha richiesto all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari EN ON e ON (d’ora innanzi “AdSP MTMI”) il subingresso nella titolarità della concessione n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 46 del R.D. n. 327/1942 (cd. Codice della Navigazione).
3. Con nota del -OMISSIS-, l’AdSP MTMI ha avviato il procedimento amministrativo per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva in capo alla società ricorrente, richiedendo anche l’informativa antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del d.l.gs. n. 159/2011.
4. A conclusione della propria istruttoria, l’AdSP MTMI ha rilasciato a “-OMISSIS-” la licenza di subingresso n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione.
5. Successivamente, il sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante della società ricorrente, ha presentato un ulteriore una istanza per l’iscrizione nel Registro speciale ex art. 68 Codice Navigazione, al fine di svolgere la propria attività negli spazi portuale vigilati dall’AdSP-MTMI.
6. Nel corso di tale procedimento, l’AdSP-MTMI ha acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi il Casellario Giudiziale del sig. -OMISSIS- (all’epoca amministratore unico e socio della “-OMISSIS-”) e del sig. -OMISSIS- (dipendente della società e fratello del sig. -OMISSIS-), dal quale sono emerse:
- nei confronti del sig. -OMISSIS-, numerose condanne per reati di significativa gravità (detenzione illegale di armi e munizioni, art. 10 L. n. 497/1974; violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, art. 23 L. 110/1975; ricettazione, art. 648 c.p.; nonché violazione del T.U. sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90);
- anche nei confronti del sig. -OMISSIS-, numerose condanne per reati di significativa gravità.
7. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’AdSP MTMI ha interdetto l’accesso ai porti di propria competenza il sig. -OMISSIS-, avendo egli riportato una condanna definitiva per reato contro la persona; il provvedimento di interdizione non è stato mai impugnato.
8. Dopo essere venuta a conoscenza delle condanne penali riportate dal sig. -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’AdSP MTMI ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione.
9. La società ricorrente ha riscontrato la comunicazione, presentando memorie difensive con le quali, da un lato, ha evidenziato l’irrilevanza delle condanne a carico del sig. -OMISSIS-, il quale, in ogni caso, aveva provveduto a richiedere la riabilitazione, dall’altro, la volontà del medesimo sig. -OMISSIS- di vendere le proprie quote e dimettersi dal ruolo di amministratore della società.
10. Quindi, con decreto n. -OMISSIS-, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari EN ON e ON ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla Licenza di subingresso, per “ sopravvenuta carenza dell’intuitus personae (art. 47, lett. f) del codice della navigazione) ”;
11. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la società ha impugnato il decreto di decadenza, deducendone l’illegittimità, sotto molteplici profili.
13. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la cessione delle quote societarie e le dimissioni del sig. -OMISSIS- dal ruolo di amministratore della “-OMISSIS-” avrebbero determinato il superamento delle criticità contestate, facendo venire meno il presupposto per pronunciare il provvedimento di decadenza.
13. Con il secondo motivo, si sostiene che i reati per i quali fu condannato il sig. -OMISSIS- non rientrano tra quelli "ostativi" al rapporto concessorio, né sono idonei a determinare un giudizio di disvalore sull’elemento fiduciario.
Secondo la ricorrente, l’amministrazione ha disposto la decadenza sulla sola base della sopravvenuta conoscenza delle condanne riportate dal sig. -OMISSIS- (con un mero automatismo), mentre avrebbe dovuto svolgere una compiuta valutazione delle circostanze del caso, tenendo conto, in particolare della risalenza nel tempo delle condanne (per condotte compiute da più di trenta anni) e dell’affidabilità evidenziata dalla società nel corso dei due anni dal rilascio della concessione.
14. Con il terzo motivo, si sostiene, infine, che la sopravvenuta conoscenza delle precedenti condanne penali a carico dell'amministratore unico della società ricorrente non configurerebbe una inadempienza idonea a far venire meno il rapporto fiduciario e giustificative di un provvedimento di decadenza, ai sensi della lett. f) dell’art. 47 del Codice Navigazione.
In particolare, non sarebbe riscontrabile alcuna violazione dei doveri contrattuali, che rappresentano il presupposto indefettibile per poter dare luogo alla decadenza ai sensi dell’art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione.
15. Si sono costituite le amministrazioni intimate, con memoria solo formale e depositando un’ampia relazione sui fatti di causa, predisposta dall’AdSP MTMI.
16. Con ordinanza n. 660 del 25 ottobre 2024, è stata respinta la domanda cautelare, presentata dalla ricorrente, ritenendo il ricorso non sostenuto da sufficienti profili di fumus boni iuris , in quanto:
“ - nel caso di specie, l’Autorità ha valutato il comportamento complessivamente tenuto dalla concessionaria e le circostanze emerse, in sede procedimentale, e ne ha tratto un giudizio di definitiva ed irreversibile rottura del rapporto fiduciario, che deve necessariamente intercorrere fra le parti, trattandosi di un rapporto necessariamente intuitu personae;
- infatti, anche prescindendo dal carattere automaticamente preclusivo, o meno, della prosecuzione del rapporto concessorio, rivestito dai reati ascritti al sig. -OMISSIS-, la molteplicità delle contestazioni (anche se risalenti nel tempo) la loro natura e la loro gravità, nonché la circostanza che tali reati non sono stati dichiarati in sede autocertificazione e sono emersi solo a seguito dell’acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale, giustificano adeguatamente il provvedimento di decadenza impugnato;
- inoltre, la presenza, tra i dipendenti della società (almeno sino al provvedimento che ne ha interdetto l’accesso a tutti i porti di competenza dell’Autorità portuale resistente), del fratello del sig. -OMISSIS-, cui pure sono stati ascritti reati di significativa gravità, non può che rafforzare l’apprezzamento – necessariamente prognostico – della sostanziale inidoneità soggettiva della società ricorrente alla prosecuzione del rapporto concessorio;
- né in senso contrario, è possibile valorizzare la modifica dell’assetto proprietario della società e la nomina di un nuovo amministratore unico, essendo questa intervenuta solo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e, come evidenziato dall’Autorità portuale, alla luce delle circostanze emerse in sede procedimentale, sembrerebbe l’evidente “tentativo del concessionario di non far conoscere a questa Amministrazione l’effettiva identità ”del soggetto a cui è riconducibile la società, confermando “l’effettiva inidoneità soggettiva della società -OMISSIS-” ”;
17. Con successiva ordinanza n. 4804 del 19 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto “ l'appello cautelare […] ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ferma la efficacia dell’atto impugnato ”; nell’accogliere la domanda cautelare, il Consiglio di Stato ha invitato il TAR a valutare l’“ effettiva incidenza della natura, entità e risalenza nel tempo (circa trenta anni fa) dei precedenti penali per cui è intervenuta condanna a carico dell’amministrazione unico della società, rispetto alla decadenza pronunciata nel 2024, anche tenuto conto che il procedimento di subentro è stato definito favorevolmente due anni prima, ossia nel 2022 ”.
18. Con memoria deposita in data 5 febbraio 2025, parte ricorrente, soffermandosi, in particolare, sul contenuto dell’ordinanza cautelare di questo TAR, ha sostenuto che:
- il cambio di assetto societario è avvenuto “ in perfetta buona fede non per aggirare la comunicazione di avvio, ma allo scopo di aderire a quanto in quell’ambito dedotto ”;
- sarebbe erroneo ritenere che la decadenza sia stata disposta a seguito della presunta mancata comunicazione delle condanne riportate dal sig. -OMISSIS-, poiché, in realtà, l’Autorità di Sistema Portuale, nel proprio provvedimento di decadenza, non avrebbe evidenziato alcuna attività omissiva da parte dell’ex amministratore della società;
- con l’ordinanza cautelare di rigetto, il Tribunale avrebbe valorizzato una presunta condotta omissiva del sig. -OMISSIS-, non considerata dall’amministrazione ai fini della decadenza, agendo, quindi, in versione “correttiva” e “sostitutiva” del provvedimento impugnato e, dunque, superando i propri poteri.
19. In data 12 marzo 2025, l’amministrazione resistente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., con la quale ha evidenziato come nella dichiarazione sostitutiva presentata con la richiesta di subingresso la ricorrente abbia omesso di dichiarare l’esistenza di condanne in materie (armi e stupefacenti) particolarmente gravi e sicuramente lesive dell’ordine e salute pubblica; pertanto, non si può dubitare della loro rilevanza ai fini della moralità professionale del richiedente, ancor più quando si consideri che lo stesso richiedente ha inteso occultarli.
20. Con memoria del 20 marzo 2025, parte ricorrente ha replicato all’ultimo atto difensivo depositato dall’amministrazione resistente.
21. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
22. Il Collegio ritiene il ricorso infondato per le ragioni che seguono.
I singoli motivi di ricorso, per la loro stretta connessione, saranno trattati congiuntamente, evidenziando, di volta in volta, i tratti differenziali.
23. Preliminarmente, alla luce delle difese svolte da parte ricorrente con le ultime memorie depositate, occorre riportare i principali snodi argomentativi della motivazione contenuta nel provvedimento di decadenza.
L’amministrazione, dopo aver premesso che “ l’elemento portante di un sistema di sicurezza efficiente, nell’attuale realtà dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia Marina di competenza dell’AdSP MTMI, più che nella repressione dei reati e delle violazioni amministrative, è da individuarsi nell’attività di prevenzione e controllo delle attività imprenditoriali che nei suddetti porti si svolgono, in ragione dell’interesse capitale che lo Stato persegue in materia di lotta antimafia, anche attraverso fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, previsti dalla normativa prevenzionistica settoriale, che in relazione al contesto sociale e territoriale risultano rilevanti ”, ha così scandito così il proprio percorso argomentativo:
- “ in conseguenza delle rituali verifiche amministrative eseguite, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nel riscontrare la nota prot. AdSP-MTMI n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha trasmesso a questa AdSP-MTMI i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai predetti soggetti, da cui è emersa nei confronti del Sig. -OMISSIS- -all’epoca Amministratore Unico e Socio della -OMISSIS-, giusto quanto è risultato nella Banca dati del Casellario del Casellario Giudiziale n. -OMISSIS- l’iscrizione di reati che risultavano ostativi al mantenimento della concessione demaniale marittima in argomento ”;
- “ anche le iscrizioni risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, riferite a -OMISSIS- (nato a -OMISSIS--), dipendente della società -OMISSIS- e germano di -OMISSIS-, si sono manifestate di tale gravità da far venir meno l’intuitus personae che costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di accedere in area portuale, nonché per il rilascio e il mantenimento di concessioni demaniali marittime ”;
- “ con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Amministrazione ha interdetto l’accesso a tutti i porti di competenza dell’AdSP MTMI del predetto -OMISSIS- per aver questi riportato una condanna definitiva per reato contro la persona ”;
- “ la concessione demaniale marittima è essenzialmente fondata sull'intuitus personae, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione ”.
Quindi, ha ritenuto di concludere per la decadenza della concessione (non accogliendo le memorie difensive presentate a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento), in quanto:
“ 1. alcuna notizia è mai pervenuta a questo Ente in ordine all’esito del procedimento volto ad ottenere la riabilitazione presentata dalla società al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 12/6/2023, in forza della quale era stato sospeso per mesi tre l’avviato procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
2. si deve in realtà tenere conto, nell'esercizio del suddetto apprezzamento - necessariamente prognostico - del complessivo comportamento della Ditta concessionaria, delle precitate inadempienze che si sono concretate in una serie di condotte amministrative intese a sottrarsi alle verifiche amministrative previste, afferenti all’idoneità soggettiva della società;
3. tale sfavorevole giudizio prognostico sull’affidabilità complessiva della concessionaria non sia venuto meno con la modifica della compagine e con la nomina delle nuove cariche sociali;
4. ed anzi, il mutamento della composizione societaria da parte del concessionario costituisce circostanza aggravante essendo evidente il tentativo del concessionario di non far conoscere a questa Amministrazione l’effettiva identità del medesimo e induce a confermare l’effettiva inidoneità soggettiva della società -OMISSIS-;
5. sul punto deve ribadirsi che la scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale oltreché economica) ad utilizzare i beni dell’amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l’Amministrazione concedente e il concessionario è quindi un rapporto che si fonda sull’intuitus personae;
6. ai fini della valutazione della idoneità morale dell’aspirante concessionario che risulti destinatario di provvedimenti di condanna, l’Amministrazione concedente è tenuta alla più attenta valutazione degli elementi distintivi di tale tipologia di reati (cfr. Cass. Pen. V Sent. 15.02.2021 n. 15901) ”.
24. A fronte di tale motivazione, parte ricorrente obietta che i reati per i quali fu condannato il sig. -OMISSIS- non rientrerebbero tra quelli che precludono ex se l’inizio o la continuazione del rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’uso delle aree demaniali, e, comunque, non riguarderebbero “ reati collegati alla normativa antimafia ”. In particolare, viene contestato l’“automatismo” che ha condotto alla decadenza per il solo fatto della commissione di tali reati, senza alcuna valutazione delle circostanze del caso di specie e, in particolare, la risalenza nel tempo di tali reati.
25. Il Collegio ritiene che tale censura colga solo una parte dell’argomentazione che ha condotto alla decadenza della concessione.
26. L’amministrazione, infatti, non ha operato alcun “automatismo” nel disporre la decadenza, ma ha valutato, come risulta dal testo della motivazione sopra riportato, la natura dei reati (nel 1995, per reati in materia di armi e ricettazione, e nel 2001 per reati in materia di stupefacenti) e il particolare contesto territoriale in cui opera la società, connotato da un forte presenza della criminalità organizzata mafiosa.
Del resto, è noto il legame di strumentalità tra la tipologia di reati commessi dal sig. -OMISSIS- e i fenomeni di associazione criminale mafiosa.
Pertanto, in un’ottica di massima cautela e nel rispetto dei principi contenuti nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria ha ritenuto la natura dei reati preclusiva all’istaurazione di un rapporto, che implica la gestione di un bene pubblico di particolare rilevanza (come le aree portuali).
Il Collegio condivide tale valutazione dell’amministrazione, che si presenta ragionevole e non arbitraria.
27. L’amministrazione, inoltre, nel disporre la decadenza, ha tenuto, anche, conto del comportamento avuto dalla ricorrente nel corso del procedimento di subingresso, ritenendolo complessivamente inteso “ a sottrarsi alle verifiche amministrative previste, afferenti all’idoneità soggettiva della società ”.
Non può essere, del resto, messo in discussione che l’amministrazione sia venuta a conoscenza delle condanne penali riportate dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- solo a seguito della trasmissione, da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, del loro Casellario Giudiziale.
Orbene, è, altrettanto, indubbio che tale circostanza abbia impedito di valutarne la rilevanza al momento del rilascio della concessione e che il comportamento omissivo della ricorrente abbia potuto incidere negativamente sul rapporto fiduciario con l’amministrazione.
28. Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che il sig. -OMISSIS- non era tenuto ad informare l’amministrazione di condanne non riportate dal certificato del Casellario Giudiziale, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR n. 313 del 14.11.2002, (secondo il quale “[n] el certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: […] e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria …”).
29. L’osservazione non persuade.
Il Collegio ritiene che la tutela dell'interesse pubblico correlato alla gestione dei beni demaniali (e, in particolare, quelli di particolare delicatezza come le aree portuali) richieda che il loro utilizzo sia concesso a soggetti di provata affidabilità e che, pertanto, l'amministrazione debba avere piena conoscenza della condotta pregressa tenuta dal potenziale concessionario, al quale sarà legato, in caso di assenso, da un rapporto fiduciario destinato a durare nel tempo.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha chiesto ampia trasparenza alla società ricorrente, la quale ha dovuto allegare alla richiesta di subingresso una dichiarazione sostitutiva che prevedeva espressamente di dichiarare “ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato о emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ”.
Anche sotto questo profilo, quindi, è indubbio che, con il proprio comportamento omissivo, la società ricorrente si “[sia sottratta] alle verifiche amministrative previste, afferenti all’idoneità soggettiva della società ”, come evidenziato nel provvedimento impugnato.
30. La ricorrente contesta ancora che la motivazione della decadenza non si fonderebbe sul comportamento omissivo della società, ma esclusivamente sulla gravità dei reati, ritenuti erroneamente “ostativi” al rilascio della concessione.
Quindi, questo Collegio compierebbe una illegittima operazione “correttiva” e “sostitutiva” nel considerare la mancata segnalazione delle condanne riportate dal sig. -OMISSIS- quale motivazione del provvedimento di decadenza.
31. Anche tale argomento non persuade.
In generale, è senz’altro vero che il giudice amministrativo non può sostituire o modificare la motivazione di un provvedimento amministrativo, ma, di certo, rientra nello svolgimento della propria funzione l’interpretazione dei provvedimenti impugnati, anche al fine di chiarirne il significato, senza, tuttavia, sconfinare in una illegittima integrazione.
Orbene, nel caso di specie, come già detto, l’amministrazione, da un lato, ha valutato la rilevanza dei reati commessi dal sig. -OMISSIS-, in ragione della loro natura e del particolare contesto territoriale in cui opera la società.
Dall’altro (oltre alla gravità di tali reati) ha valutato, altresì, la loro mancata segnalazione in fase di richiesta di subingresso nella concessione, traendo, correttamente, un giudizio di definitiva ed irreversibile rottura del rapporto fiduciario, che deve necessariamente intercorrere fra parte privata e amministrazione, e confermando il giudizio di idoneità soggettiva desumibile dalla natura dei reati commessi dal sig. -OMISSIS-.
Che non si tratti di una illegittima integrazione del contenuto motivazionale del provvedimento, lo si desume chiaramente dall’affermazione riportata nelle conclusioni finali del decreto di decadenza, secondo la quale la ricorrente ha tenuto “ una serie di condotte amministrative intese a sottrarsi alle verifiche amministrative previste, afferenti all’idoneità soggettiva della società ”, intendendo evidentemente richiamare la mancata segnalazione delle condanne penali riportate dal sig. -OMISSIS- (e non i reati in sé, come sembra suggerire parte ricorrente).
In proposito, si osserva che, anche parte ricorrente, ha, in realtà compreso la rilevanza, ai fini della decadenza, del comportamento omissivo avuto in fase procedimentale, obiettando nel terzo motivo del ricorso che “ è del tutto evidente che la sopravvenuta conoscenza di precedenti penali – venuti in luce in occasione di ordinarie verifiche poste in essere a seguito di istanza dell’Amministratore Unico -OMISSIS- per iscrivere la ditta-OMISSIS- nel registro speciale ex art. 68 C.N. – non c'entra nulla con un preteso inadempimento portatore di sfiducia, che invece presuppone un comportamento attivo o passivo nell'esecuzione del contratto e non riguarda il possesso originario dei requisiti soggettiv i”.
32. Quanto al cambio di assetto proprietario e di governo della società, il Collegio ritiene che la condotta omissiva e la gravità dei reati emersi hanno segnato, indubbiamente, una insanabile frattura del rapporto di fiducia con il privato concessionario, che, correttamente, secondo l’amministrazione, non poteva essere superata dal “ mutamento della composizione societaria da parte del concessionario ”, che costituirebbe, invece, un “ evidente il tentativo del concessionario di non far conoscere a questa Amministrazione l’effettiva identità del medesimo e induce a confermare l’effettiva inidoneità soggettiva della società -OMISSIS- ”.
Il Collegio ritiene che l’opacità avuta dalla società ricorrente nel corso del procedimento di subingresso giustifichi la preoccupazione dell’amministrazione, che teme, verosimilmente, possibili accordi a latere , che rendano “fittizio” il cambio di assetto proprietario e di governo della società. In ogni modo, anche tale profilo rende evidente l’insanabile rottura del rapporto di fiducia con la società ricorrente.
33. Né come prospettato da parte ricorrente si tratta di “ avallare il “fine pena mai” ”.
Come detto, il caso di specie riguarda la rilevanza dei reati commessi dall’amministratore delegato della società (e da suo fratello, dipendente della stessa società), nonché la loro mancata comunicazione, in sede di richiesta di subingresso.
Orbene, la relazione tra l’amministrazione concedente ed il concessionario si fonda sull’ intuitus personae , dovendo l’amministrazione valutare l’idoneità, morale ed economica, del concedente ad utilizzare i beni dell’amministrazione.
Questo rapporto fiduciario deve caratterizzare la relazione con l’amministrazione sin dal suo inizio e impone una piena trasparenza da parte del privato, che non può selezionare le informazioni da comunicare, valutandone autonomamente la rilevanza, in quanto si tratta della gestione di un bene pubblico particolarmente rilevante, che richiede una particolare attenzione nella concessione dell’uso ad un privato.
34. Quanto alla risalenza nel tempo dei reati riportati dal sig. -OMISSIS-, il Collegio ritiene che essa, di per sé, non precluda all’amministrazione di disporre la decadenza, dovendosi tener conto, nel caso di specie, della natura dei reati commessi (cfr. precedente punto 26) e del particolare contesto territoriale, nonché del complessivo comportamento avuto dalla società nel procedimento che ha preceduto l’autorizzazione al subingresso, il quale, come detto, è risultato omissivo, rispetto alle precedenti condanne riportate dal sig. -OMISSIS-, pregiudicando una compiuta (e informata) valutazione da parte dell’amministrazione circa l’idoneità soggettiva della società ricorrente.
Peraltro, si osserva che parte ricorrente non fornito alcun aggiornamento circa la richiesta di riabilitazione presentata il -OMISSIS-, sicché anche la dedotta buona condotta avuta dal sig. -OMISSIS- negli anni successivi alle condanne non risulta confermata da un provvedimento giudiziale.
35. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato, mentre la peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.