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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2024, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito del dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) all'esito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 2314/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Marchica
( ; Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo ( ; Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace pagina 1 di 3 ***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace n. Parte_1
41/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.304,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/'02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 41/2022 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata CP_1 ordinata la confisca dell'autovettura Hyundai targata EM296TM.
Secondo la prospettazione dell'opponente, tale ordinanza sarebbe tardiva poiché emessa oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal mancato pagamento del piano rateale.
Con l'atto di appello, ha censurato la sentenza impugnata sia per Parte_1
l'inammissibilità della costituzione dell'ente in primo grado tramite pec, sia per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto tempestivo il provvedimento.
Costituitasi in giudizio, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendo la sentenza rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia di costituzione in giudizio della CP_1 anche tramite pec, sia la legittimità dell'ordinanza poiché emessa nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, va senz'altro ritenuta ammissibile e corretta la costituzione in giudizio effettuata tramite pec da parte della nel precedente grado di giudizio, con CP_1 conseguente utilizzabilità della documentazione depositata.
Sul punto, infatti, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che l'utilizzo da parte della del sistema PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio CP_1
pagina 2 di 3 avanti il Giudice di pace è consentito “trattandosi nella specie di un'opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge
(Sez. 6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n. 5160 del 4 marzo 2009)”; e ciò in ossequio ai principi di celerità e snellezza cui si ispirano i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa
(Cass. civ. n. 14281/2023).
Con riferimento poi alla doglianza relativa alla tardività dell'ordinanza con cui è stata ordinata la confisca occorre precisare che con provvedimento del 24 gennaio 2020 l'appellante era stato ammesso al pagamento rateale della sanzione, ed era stata già ordinata la confisca dell'autoveicolo “qualora l'obbligato non adempia a quanto sopra indicato”.
Sicché, l'effetto ablatorio non proviene dal provvedimento emesso l'anno successivo ma è
l'effetto del mancato pagamento da parte di della sanzione pecuniaria irrogata. Parte_1
Ad ogni modo, è il caso di rilevare che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca del veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge n. 689/1981 ma dall'articolo 213 del Codice della strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione (Corte appello Cagliari sez. I,
02/02/2023, n. 106).
Tenuto conto della circostanza che nessun ricorso è stato proposto avverso il sequestro, il provvedimento impugnato è legittimo e l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
***
Agrigento, 30 maggio 2024
IL GIUDICE Federica Bonsangue
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito del dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) all'esito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 2314/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Marchica
( ; Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo ( ; Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace pagina 1 di 3 ***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace n. Parte_1
41/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.304,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/'02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 41/2022 con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata CP_1 ordinata la confisca dell'autovettura Hyundai targata EM296TM.
Secondo la prospettazione dell'opponente, tale ordinanza sarebbe tardiva poiché emessa oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal mancato pagamento del piano rateale.
Con l'atto di appello, ha censurato la sentenza impugnata sia per Parte_1
l'inammissibilità della costituzione dell'ente in primo grado tramite pec, sia per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto tempestivo il provvedimento.
Costituitasi in giudizio, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendo la sentenza rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia di costituzione in giudizio della CP_1 anche tramite pec, sia la legittimità dell'ordinanza poiché emessa nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, va senz'altro ritenuta ammissibile e corretta la costituzione in giudizio effettuata tramite pec da parte della nel precedente grado di giudizio, con CP_1 conseguente utilizzabilità della documentazione depositata.
Sul punto, infatti, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che l'utilizzo da parte della del sistema PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio CP_1
pagina 2 di 3 avanti il Giudice di pace è consentito “trattandosi nella specie di un'opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge
(Sez. 6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n. 5160 del 4 marzo 2009)”; e ciò in ossequio ai principi di celerità e snellezza cui si ispirano i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa
(Cass. civ. n. 14281/2023).
Con riferimento poi alla doglianza relativa alla tardività dell'ordinanza con cui è stata ordinata la confisca occorre precisare che con provvedimento del 24 gennaio 2020 l'appellante era stato ammesso al pagamento rateale della sanzione, ed era stata già ordinata la confisca dell'autoveicolo “qualora l'obbligato non adempia a quanto sopra indicato”.
Sicché, l'effetto ablatorio non proviene dal provvedimento emesso l'anno successivo ma è
l'effetto del mancato pagamento da parte di della sanzione pecuniaria irrogata. Parte_1
Ad ogni modo, è il caso di rilevare che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca del veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge n. 689/1981 ma dall'articolo 213 del Codice della strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione (Corte appello Cagliari sez. I,
02/02/2023, n. 106).
Tenuto conto della circostanza che nessun ricorso è stato proposto avverso il sequestro, il provvedimento impugnato è legittimo e l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
***
Agrigento, 30 maggio 2024
IL GIUDICE Federica Bonsangue
pagina 3 di 3