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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi GI Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 77/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 385/2019 emessa dal Tribunale di Enna in data
25.07.2019
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno C.F._1
Trebastoni e Mauro Valerio Di Carlo, presso lo studio dei quali, in Piazza
Armerina, V ia Umberto Ià n. 20, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]nel vico CP_1
Cappadonna n. 20 (c.f. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 dall'Avv. Joseph Donegani, presso il cui studio, in Gela, Via Campochiaro
n. 4, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E, NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Controparte_2
Cairoli n. 35 (c.f. ), CodiceFiscale_3 Controparte_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_4
1 , nato a [...] il [...] e Controparte_4 residente a [...](c.f. C.F._5
, tutti quali eredi di , nato a [...] il
[...] Persona_1
20.09.1936 e deceduto a Pavia il 5.11.2022;
Appellati Contumaci
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5 [...]
), e residente a [...], autodifeso, C.F._6 ex art. 83 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Danilo
Cricchio, presso lo studio del quale, in Gela, Vico Imperia n. 1, è elettivamente domiciliato
Appellato
E, NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ), quale erede di CodiceFiscale_7 [...] nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_2
Gela il 25.11.2019;
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia a codesta Corte in riforma della sentenza n. 385/2019 emessa dal
Tribunale di Enna (R.G. 524/2013): 1) condannare gli eredi di CP_3
collettivamente e impersonalmente, o in alternativa nelle persone Per_3 di GI Alberto o di GI Calogero e ( questi CP_5 CP_1 ultimi due in solido) al risarcimento dei danni stimati in €.21.285,54 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore);
2) In subordine condannare i suddetti eredi di al Persona_4 risarcimento dei danni nella misura inferiore corrispondente al solo piano terra dell'immobile sito a Piazza Armerina in via Salemi n 12, secondo quando argomentato nel superiore del punto D della parte terza del presente appello. 3) In caso di accoglimento di una delle due superiori domande condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali di
2 entrambi i gradi di giudizio. 4) In ulteriore subordine, quantomeno riformare la sentenza di primo grado sul capo della condanna alle spese legali compensandole interamente o quantomeno riducendole ad una sola delle parti convenute ed ogni caso eliminando la solidarietà attiva.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Voglia la Corte di Appello di Caltanissetta adversis reiectis respingere tutte le domande proposte con l'atto d'appello della signora Parte_1 come in atti formulate perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esplicati in comparsa di risposta e di conseguenza confermare la sentenza
n. 385/19 emessa in data 29.07.2019 dal Tribunale di Enna. Condannare
l'appellante alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato GI CP_5
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello adita, preliminarmente ex art. 345
c.p.c. si chiede l'ammissione agli atti del giudizio dei seguenti documenti sopravvenuti in corso di causa, quivi riprodotti: 1) sentenza del Tribunale di Gela n. 588/223 del 26.10.23 nella causa civile n. 635/16 RG dichiarativa della falsità del testamento olografo datato gennaio 2013 pubblicato con verbale del notaio di Riesi del 24.9.2013 e della Per_5 indegnità a succedere di e GI (doc. n. 1); 2 CP_1 Per_1
Decreto fissazione dell'udienza di rimessione in decisione dell'appello avverso la superiore sentenza (n. 10/24 RG Corte di Appello di
Caltanissetta relatore al dottor De Gregorio) e decreto di anticipazione della stessa udienza alla data del 26.02.2026 (doc. n. 2); 3 Sentenza n.
38740/2023 della Corte di Cassazione nel procedimento per uso di testamento olografo falso a carico di e GI Calogero CP_1
(doc. n. 3). Si insiste per il rigetto della c.t.u. chiesta dall'appellante per le ragioni dedotte superiormente ed in costituzione (pag. 22 e seguenti) B: sempre in via preliminare: 1a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli appellati GI Calogero e;
CP_1
1b) In subordine, per mero scrupolo difensivo, sospendere il presente giudizio ex art. 337 co. 2 c.p.c. in attesa del gravame iscritto al n. 10/2024
3 R.G. Corte Appello di Caltanissetta avverso la sentenza del Tribunale di
Gela n. 588/2023 del 26.10.2023 o, quanto meno, rinviare l'udienza a data successiva al 26.02.2026 (data dell'udienza di rimessione in decisione al Collegio). 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex articolo
345 e/o 345 c.p.c.. Nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante
siccome infondato in fatto e in diritto. 2) In via subordinata, Parte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Parte_1 ridurre l'ammontare dei danni nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.04.2013 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, GI (nato Per_3
a Gela il 10.02.1923 ed ivi deceduto in data 9.9.2013) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, stimati in €. 21.285,54, dallo stesso convenuto cagionati ad un immobile sito in Piazza Armerina, nella via Salemi n 12 di sua proprietà per averlo ricevuto, in via testamentaria, dalla sorella (moglie di ). Persona_6 Persona_4
A sostegno della domanda l'appellante deduceva che il cognato convenuto, pur conoscendo la volontà della defunta moglie, aveva impugnato il testamento, ritenendolo nullo in quanto abilmente falsificato, ma che il relativo giudizio era stato definito con sentenza n.
177/2010 del Tribunale di Gela (giudizio n. 531/2002 R.G. passata in giudicato) che aveva sancito la validità del testamento e riconosciuto il suo diritto di proprietà sull'immobile de quo disponendo, in favore dell'attrice medesima, il rilascio dell'immobile a lei definitivamente attribuito.
Sosteneva l'attrice di avere avuto materialmente accesso all'immobile solo nel mese di aprile 2010, ovvero solo all'esito della sentenza richiamata, poiché il defunto si era sempre rifiutato di rilasciare le Persona_4 chiavi di accesso all'appartamento e, in quella occasione, aveva potuto constatare lo stato di profondo degrado attribuito all'incuria manutentiva
4 del il quale, a dire dell'attrice, non aveva provveduto ad Persona_4 effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio lasciandolo in uno stato di completo abbandono.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 luglio 2013 si costituiva il quale avversava la domanda attorea chiedendone Persona_4
l'integrale rigetto eccependo di non avere mai avuto il possesso dell'immobile e che in ogni caso quest'ultimo, già dal 2010, era stato interessato da notevoli danni per come accertato in una c.t.u. resa dall'
Ing. proprio in quel giudizio n. 531/02 del Tribunale di Persona_7
Gela nel quale proprio era parte in contraddittorio. Parte_1
Eccepiva, ancora, che l'immobile, almeno per il primo piano e la terrazza era stato edificato con evidenti violazioni edilizie, insanabili, che ne rendevano impossibile la manutenzione straordinaria.
In data 9.9.2013 GI decedeva. Per_3
A seguito di ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato dalla stessa attrice si costituivano in giudizio GI e Per_1 CP_1
vantando, entrambi, la qualità dei eredi testamentari pro quota di
[...] giusta scheda testamentaria olografa attribuita a Persona_4 quest'ultimo.
Successivamente, in data 28 settembre 2015, si costituiva in giudizio anch'egli in qualità di erede di Controparte_5 Persona_4 giusto testamento pubblico il notaio di Licata del Persona_8
17.09.2013 che eccepiva, in via preliminare la legittimazione ad agire degli eredi e i quali non avevano Persona_4 CP_1 dimostrato il titolo della loro delazione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea previa sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. con alto giudizio pendente e relativo alla impugnazione del presunto testamento olografo in favore di Per_4
e pendente avanti al Tribunale di Gela ed iscritto
[...] CP_1 al n. 374/2011 R.G.
5 Rigettata all'istanza di sospensione e rigettate le richieste di prova formulate dall'attrice (c.t.u. tecnica al fine di accettazione l'entità dei danni presenti nell'immobile) la causa precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dall'attrice condannando la stessa al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi di e dei convenuti costituiti Persona_4 liquidate come in dispositivo;
Ha, inoltre, compensato, integralmente, nei rapporti le parti le spese del giudizio tra gli eredi di GI Per_3 rimasti contumaci.
Il Tribunale è pervenuto alle richiamate conclusioni rilevando come, dalla compiuta istruttoria – ed in assenza di qualsivoglia allegazione ad eccezione di una c.t. di parte – non erano emersi elementi tali dai quali poter desumere la sussistenza, in capo al primo convenuto Per_4
un effettivo obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria
[...] dell'immobile né prima né in seguito al decesso della moglie Per_6
[...]
Più in particolare il GI di prime cure ha ritenuto che – certamente per il periodo successivo al decesso della moglie – non Persona_6 risultasse dimostrato che il convento GI Carmelo si fosse comportato “quale possessore del bene“ non essendo dirimente, in proposito, la circostanza che egli avesse materialmente la disponibilità del bene, la quale, da sola, non rileva ove non corrisponda ad un'attività del proprietario/possessore tale da identificarsi con la volontà di comportarsi come titolare del diritto controverso.
Nel caso in specie, continua il Tribunale, non era stato dimostrato né che la attrice avesse mai richiesto il rilascio dell'immobile al cognato
(certamente dopo la morte della sorella) né che lo avesse mai diffidato ad eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Anzi, precisa il primo Decidente era emerso esattamente il contrario in quanto il convenuto nel corso delle operazioni peritali Persona_4
6 svolte dall'Ing. nel giudizio poi conclusosi con la Persona_7 sentenza n. 177/2010 del Tribuna le di Gela, aveva espressamente fatto verbalizzare la sua volontà, una volta risolta la controversia, di procedere alla sanatoria degli abusi edilizi anche mediante demolizione e ripristino della situazione originaria.
Per le ragioni esplicate il Tribunale ha ritenuto che la manutenzione dell'immobile de quo spettasse alla (sino a quando era in Persona_6 vita) e successivamente al 2010 proprio all'attrice in quanto proprietaria, per volontà testamentaria, dello stesso immobile.
A prescindere dalle superiori valutazioni il primo GI ha poi rilevato che, ove lo stato di detenzione dell'immobile in capo al convenuto volesse intendersi “quale possesso” allo stesso, quale possessore in buona fede
(in quanto presunto erede pretermesso), spetterebbero i frutti civili ed il diritto alle spese sostenute per la eventuale manutenzione sul bene.
In definita il Tribunale, rilevato che l'attrice non aveva mai esercitato alcuna azione nei confronti del cognato a tutela del possesso né avanzato richiesta di manutenzione ordinaria e/o straordinaria neanche nei confronti dei terzi proprietari degli altri immobili dai quali – secondo la relazione del c,t, espletata nel corso del 2006 erano risultate Per_7 evidenti tracce di infiltrazioni provenienti da proprietà terze, nonché per la oggettiva circostanza che l'attrice avesse atteso oltre due anni dalla pubblicazione della sentenza n. 177/2010 per agire in giudizio, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea.
Il Tribunale, inoltre, rileva come lo stato di insanabile abusivismo edilizio che caratterizzava il primo piano ed il lastrico solare, avrebbero, in ogni caso impedito, al convenuto, la possibilità di richiedere ed ottenere le dovute autorizzazioni amministrative.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
7 Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza rappresentando precisi profili di censura adeguatamente illustrati.
Si argomenta, in prima battuta come il termine “possesso” fosse stato utilizzato in modo atecnico nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado laddove era stato affermato “che GI aveva Per_3 sempre rifiutato di rilasciare il possesso dell'immobile (pag. 2 della citazione).”
In realtà non vi è dubbio, precisa l'appellante che il rapporto intercorso tra il convenuto originario e l'immobile non debba Persona_4 inquadrarsi in termini “di possesso in senso stretto” rilevando solo il fatto che egli gli avesse la disponibilità materiale esclusiva del bene così da impedire, di fatto all'attrice, che ne aveva il titolo giuridico, di disporne e di poter provvedere alla sua manutenzione.
Appare evidente, continua l'appellante, che ciò che si imputava al convenuto era la sua illegittima detenzione al fine di rappresentare la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta ed i danni da incuria essendo evidente che, accertata tale illecita detenzione, egli debba rispondere dei danni riscontrati al momento della restituzione.
D'altronde, precisa l'appellante, costituisce fatto pacifico, il fatto che il convenuto detenesse le chiavi di ingresso dell'immobile e di averne la materiale disponibilità almeno fino a quando non venne consentito all'attrice di accedere all'appartamento ma sempre in epoca successiva alla definizione del giudizio che aveva ne aveva che aveva riconosciuto la legittimità del testamento della sorella.
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8 Con ulteriore profilo di gravame l'appellante evidenzia la erronea valutazione del Decidente nella parte in cui ha dedotto, in ogni caso, la sussistenza di un possesso in buona fede in capo al convenuto con consequenziale suo diritto a ritenere i frutti civili medio tempo maturati nonché al rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ripristino del bene.
Si osserva che, nel giudizio in esame, nessuna delle parti aveva mai fatto riferimento al rimborso per spese ipoteticamente effettuate e che nessuno dei convenuti aveva mai avanzato domanda riconvenzionale diretta eventualmente ad ottenere il rimborso di tali spese.
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Con un altro profilo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza non avendo, il Decidente, adeguatamente valutato quanto statuito dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 177 /010 con la quale l'allora convenuta aveva espressamente richiesto “il Parte_1 rilascio degli immobili” destinati a lei per testamento dalla sorella defunta.
Se così è la richiesta di restituzione del bene al cognato era stata legittimamente avanzata nella stessa comparsa di costituzione e risposta ragione per la quale non si comprende il perché, il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea aveva ritenuto il comportamento dell'attrice come inerte, negligente ed omissivo.
Allo stesso modo illogica appare essere, continua l'appellante, l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza gravata secondo la quale l'attrice non avesse mai sollecitato il cognato ed effettuare lavori ed interventi manutentivi né che ella si fosse mai attivata per effettuare le riparazioni neanche dopo il sopralluogo effettuato dall'ingegner . Persona_7
In proposito si osserva che dal 2002 (data di morte della sorella Per_6
al 2006 (data dl sopralluogo nel corso del giudizio poi conclusosi
[...] con la più volte citata sentenza n. 177/2010) l'attrice non conosceva affatto le condizioni in cui versava l'immobile e che ella non partecipò al
9 sopralluogo nè lo fece il suo difensore del tempo non essendo tale partecipazione un obbligo ma una mera facoltà.
In ogni caso già dalla lettura di quella perizia dell'ingegner si Per_7 evince la presenza di tracce di infiltrazioni di umidità il che significa che, per quella data (aprile 2006), vi erano già dei danni meritevoli di essere riparati.
Appare evidente, conclude l'appellante, come la mancata richiesta di interventi manutentivi non elide il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva del convenuto GI e i danni da incuria riscontrati nell'immobile.
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Con ulteriore profilo di censura si deduce la erroneità della sentenza con riferimento alle argomentazioni prospettate dal Decidente secondo le quali, essendo stati riscontrati abusi edilizi insanabili, non era possibile da parte del convenuto GI Carmelo, procedere alla manutenzione straordinaria non potendo egli ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie.
Si osserva, in merito, che a ben leggere la perizia dell'ing. la Per_7 sussistenza di tali abusi non era stata dimostrata né giustificata avendo, il professionista, omesso di spiegare in base a quali impedimenti giuridici non era possibile ottenere la sanatoria.
In ogni caso, continua l'appellante, quanto meno con riguardo al piano terra dell'immobile - sulla cui legittimità urbanistica non è lecito dubitare
- i danni potevano senz'altro essere riparati per così come descritti nella c.t.p. di parte redatta dall'ingegner ed allegata al giudizio. Per_9
A tal proposito si rileva come ella avesse, sin dal primo atto introduttivo, chiesto l'esperimento di una consulenza tecnica di ufficio al fine di poter accertare, in contraddittorio, la effettiva esistenza dei vizi e la loro riconducibilità all'incuria del convenuto, richiesta denegata dal titolare del fascicolo il quale aveva ritenuto inutile l' espletamento della c.t.u. rilevando come i danni erano già stati descritti nella precedente
10 consulenza tecnica (quella dell'ingegner e mai oggetto di Per_7 contestazione.
In realtà, conclude l'appellante soltanto attraverso una adeguata consulenza tecnica sarebbe stato possibile allegare i fatti descritti in citazione, ragione per la quale deve ritenersi che ella avesse senz'altro assolto quelli che erano gli oneri probatori non sussistendo altra possibilità di dimostrare l'esistenza dei danni se non attraverso un oggettivo riscontro di natura tecnica.
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Con ultimo profilo di gravame, infine si deduce la erroneità della sentenza con riguardo alla condanna alle spese legali.
Si osserva come il Tribunale, - condannando l'attrice al pagamento delle stesse sia nei confronti degli eredi, in solido, di GI sia nei Per_3 confronti di GI e costituitesi come eredi del Per_1 CP_1 predetto GI Carmelo, sia, infine, nei confronti del GI CP_5
anche egli costituito quale erede di GI Carmelo -, avesse,
[...] assurdamente, disposto la condanna nei confronti di tre parti processuali a fronte della citazione in giudizio di un solo convenuto.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2021.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
11 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
GI.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Deve, ancora in via preliminare rilevarsi che la Corte, con Ordinanza del
28 gennaio 2021 aveva onerato l'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di GI (deceduto in data Persona_2
25.11.2019).
Con ulteriore ordinanza del 30 settembre 2021 la Corte, rilevata la corretta notifica agli eredi del defunto ha Persona_2 dichiarato la contumacia di (madre del predetto). CP_7
Con la medesima Ordinanza la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - per come avanzata dal convenuto per ritenuta pregiudizialità con il Controparte_5 giudizio civile n. 635/2016 R.G. del Tribunale di gela (avente ad oggetto la declaratoria di falsità del testamento olografo con il quale venivano istituirti eredi e ) nonché con il CP_1 Persona_1
12 procedimento penale n. 1779/2016 R.G.N.R. del Tribunale di Gela
(pendente a carico dei predetti per il reato di uso di testamento falso) - non ricorrendone i presupposti di legge.
Ha, infine, ritenuto non sussistenti i presupposti per disporre la c.t.u. tecnica come richiesta dall'appellante in quanto “meramente esplorativa”.
Deve, infine, dichiararsi la contumacia dei convenuti , Controparte_2
GI e GI , tutti quali eredi Controparte_3 Controparte_4 di , deceduto a Pavia il 5.11.2022 e ritualmente citati Persona_1
(vedasi documentazione allegata alle note a verbale del 30.10.2024) e ritualmente citati dall'appellante in seguito a ricorso per riassunzione depositato in seguito alla dichiarata interruzione di questo giudizio di appello pronunciata con ordinanza del 22 aprile 2024.
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Nel merito l'appello è infondato.
L'esame dei motivi di merito deve, in ogni caso, essere preceduta dallo scrutinio della questione preliminare di rito sollevata da GI CP_5 che ha rappresentato la necessità di sospendere il presente
[...] giudizio, ex art. 337 c.p.c. (o rinviarlo a data successiva al 26 febbraio
2026) al fine di attendere la definizione del gravame proposto da
avverso la ricordata sentenza n. 588/2023 del CP_1
Tribunale di Gela.
Tale istanza, anche alla luce della recente pronuncia della Cass. Civ.
Sez. Un. 29 luglio 2021, n. 21763 non appare percorribile avendo, i supremi Giudici statuito che: “quando vi è rapporto di pregiudizialità tra due giudizi, si avrà sospensione di quello pregiudicato fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel giudizio pregiudicante solamente se lo prevede la legge, affermando il principio di diritto secondo cui <salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello
13 pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2.”.
*****
Risolta nel modo che precede la questione preliminare sopra richiamata occorre brevemente esaminare anche la questione, anch'essa preliminare al merito ed attinente la sussistenza o meno della legittimazione passiva degli appellati e (e per esso i suoi eredi), CP_1 Persona_1 quali eredi di GI - contestata sin dal primo atto difensivo da Per_3
GI e che risulta essere ancora sub iudice dopo la CP_5 sentenza n. 588/2023 del 26.10.2023 del Tribunale Collegiale di Gela, allegata dallo stesso GI Alberto Enzo al presente giudizio.
Con detta sentenza, quel Tribunale – nel decidere sulla domanda presentata da nei confronti del e di Controparte_5 CP_1
(e successivamente dei suoi eredi) diretta a far dichiarare Persona_1 la falsità del testamento olografo del 24.09.2013 nonché la indegnità a succedere dei convenuti così da dichiarare lo stesso attore quale unico erede universale di in forza del testamento pubblico Persona_4 notarile in Notaio di Licata con conseguente condanna Persona_8 di e GI al rilascio di tutti i beni mobili ed CP_1 Per_1 immobili ereditati - ha parzialmente accolto tale domanda dichiarando apocrifo il testamento olografo del 20 gennaio 2013 e l'indegnità di e a succedere, nella qualità di erede a CP_1 Persona_1
condannando, i primi, alla restituzione dei beni Persona_4 dell'asse ereditario che avevano acquisito.
14 Ciò premesso, con riferimento alla dedotta incapacità processuale di e GI (e, per esso, oggi i suoi eredi) si rileva CP_1 Per_1 che la sentenza n. 588/2023 del 26.10.2023 del Tribunale di Gela, è stata oggetto di gravame da parte di e questa Corte, con CP_1
Ordinanza del 30.05.2024, ne ha sospeso la provvisoria esecuzione ed ammesso la produzione di una consulenza grafologica a firma della
Dott.ssa (che non aveva partecipato alle indagini tecniche Persona_10 svolte in primo grado), sicché, data la pendenza del giudizio deve oggi, astrattamente ritenersi che possa essere legittimato attivo CP_1
a partecipare al presente giudizio.
*******
Quanto al merito della vicenda si osserva:
a prescindere dal significato tecnico o atecnico che l'odierna appellante aveva inteso attribuire al concetto di possesso nel descrivere lo stato di fatto esistente all'epoca dei fatti incontestato appare essere che dopo il decesso di (avvenuto il 19.03.2002) l'immobile di via Persona_6
Salemi n. 12 di Piazza Armerina rimase nella “disponibilità” di Per_4
marito della de cuius, sino al 18.05.2010 ovvero quando, in
[...] esecuzione della sentenza n. 177/2010 del 14.04.2010 - che aveva riconosciuto la validità ed efficacia del testamento olografo di Per_6
- lo stesso non consegnò le chiavi alla cognata .
[...] Parte_1
Risulta parimenti incontestato che, già nel corso del 2006, in quel giudizio
(n. 531/2002 R.G.), nel contraddittorio delle parti, era stata esperita una c.t.u. da parre dell'Ing. e che a quelle operazioni peritali Persona_7
– per stessa ammissione della odierna appellante (vedasi pag. 15 dell'atto di citazione in appello) – ella non partecipò, così come non partecipò il suo legale del tempo “non costituendo tale partecipazione un obbligo bensì una mera facoltà (cit. pag. 15 appello)”.
Risulta parimenti incontestato che, all'esito di quelle operazioni peritali l'Ing. descrisse la presenza di infiltrazioni in parti provenienti da Per_7 immobili di proprietà altrui, e che la richiesta risarcitoria formulata
15 dall'attrice non era mai stata contestata “nel quantum” dalle parti in causa, essendosi, le contestazioni, limitate a sottolineare la necessità dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. in materia di concorso nelle parti nella causazione di danni (vedasi Ordinanza del 16 gennaio 2016).
Risulta, ancora incontestato che la odierna appellante, nonostante avesse materialmente ottenuto la disponibilità delle chiavi dell'immobile già nel mese di maggio del 2010 attese oltre tre anni prima di incoare il giudizio risarcitorio avanti al Tribunale di (citazione del 24.04.2013) e che dal
2006 sino a quella data nessuna opera di manutenzione né ordinaria né straordinaria, ella aveva posto in essere per tutelare l'immobile di sua proprietà.
Risulta, ancora, che la c.t.u. a firma dell'Ing. aveva accertato la Per_7 presenza di abusi edilizi insanabili, quanto meno con riferimento al primo piano ed al terrazzo e che, pertanto, in assenza di demolizione, nessuna opera di miglioramento edilizio poteva effettuarsi.
Così ricondotti i termini della vicenda, appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni del GI di prime cure che, nel rigettare la domanda attorea, oltre ad evidenziare quanto sopra detto, ha rilevato la assoluta assenza di prove (pag. 9 della sentenza).
Pone osservare che l'unico atto istruttorio allegato è rappresentato da una c.t. di parte a firma del dell'Ing. che, dopo aver descritto Persona_11 il fabbricato individua analiticamente i danni indicandone le origini in due fattori: A) danni da infiltrazione provenienti dalla sovrastante proprietà di
B) danni da infiltrazioni provenienti dal terrazzo di Parte_2 copertura di proprietà della stessa . Parte_1
Appare agevole osservare che, per come riportato in sentenza, buona parte dei danni di cui si chiede il ristoro furono causati da infiltrazioni provenienti da proprietà di terze persone e che, pertanto, l'obbligo manutentivo era rinvenibile nell'incuria di queste ultime, peraltro mai sollecitate (almeno dal 2006 in poi) dalla ad intervenire. Pt_1
16 Inoltre la c.t di parte non fornisce – né potrebbe farlo – alcun contributo in merito alla attribuibilità dei danni riscontrati nel 2012 alla presunta incuria manutentiva del precedente possessore (o detentore) non specificando se e quali si erano presentati prima del 2006 e quali, invece, fossero già presenti prima che consegnasse Persona_4 materialmente le chiavi dell'immobile alla cognata.
Le ragioni che precedono inducono questa Corte a ritenere condivisibile quanto già statuito con l'Ordinanza del 30 settembre 2021 che, nel rigettare la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante ne aveva sottolineato la natura meramente esplorativa.
Il motivo di gravame deve, pertanto, interamente rigettarsi, anche con riferimento al capo della sentenza relativo alle spese di lite, avendo il
Tribunale fatto buon uso del principio della soccombenza.
Sul punto basti rilevare che la condanna alle spese di lite, è stata disposta in favore dei convenuti e , in favore di Persona_4 CP_1
quale erede di GI e dello stesso Controparte_5 Per_3
quale erede del fratello GI Francesco Giovanni. Controparte_5
*****
Per quanto sino ad ora dedotto la sentenza deve, integralmente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 385/2019 resa dal Tribunale di Enna in data 25 luglio 2019 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati e CP_1 [...]
le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in CP_5
€. 2.200,00 per ciascuno, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Compensa integralmente tra l'appellante e tutti gli altri appellati contumaci le spese del presente grado.
17 Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il GI Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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