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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/12/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR AN Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES UN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
[...]
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 18/3/2025, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda di separazione consensuale, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 12/06/1999 in Salento, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1999, n.
6, p. II, serie A, Ufficio distaccato stato civile, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione erano nati tre figli: (nato il [...] a [...], Persona_1 Per_2
(nato il [...] a [...] e
[...] Parte_4
(nata il [...] a [...].
[...]
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra loro, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 01/07/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata l'inconciliabilità, le parti chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle suddette condizioni.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“A) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
B) La figlia , - come in narrativa identificata-, Parte_4 unica minore, resta affidata ad entrambi i genitori -affido condiviso- con collocazione prevalente della stessa presso la madre, con l'impegno da parte di entrambi i genitori di sostenere economicamente e moralmente la figlia, tenuto conto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni di vita.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La collocazione prevalente della minore sarà presso la madre, provvisoriamente a Scaletta
Zanclea, provincia di Messina, alla Via Roma n. 334, in un immobile di proprietà della sorella della sig.ra sig.ra , dove Parte_2 Parte_5 pagina 2 di 6 già da un paio di mesi, con il consenso del papa, si è trasferita unitamente alla mamma. A breve la sig.ra inizierà a lavorare come donna Parte_2 di servizio presso una famiglia della zona, mentre la figlia , dopo Pt_4 aver frequentato il primo anno e l'anno in corso di scuola secondaria di II° presso l'Istituto Parmenide di Vallo della Lucania, indirizzo scienze umane, ha voluto cambiare, soddisfacendo così le sue aspirazioni ed iscrivendosi direttamente a Messina presso l'Istituto Grafico Verona Trento “Ugo Bassi”, dove ha già iniziato la frequenza da almeno un mese. Non appena la sig.ra inizierà a lavorare e produrre reddito prenderà un immobile in Pt_2 locazione sempre in provincia di Messina nel quale vivrà insieme alla figlia minore. Gli altri due figli e sono Persona_1 Persona_2 autonomi dal punto di vista economico, il primo lavora come meccanico presso l'officina DN Car Di Nicuolo in Omignano Scalo (SA) e vive da solo in un immobile di cui è comproprietario al 50% insieme alla mamma ubicato in
Salento (SA) Via Aia del Vecchio n. 7, il secondo lavora come collaboratore dell'Autoconcessionaria Toyota D&G di AN DA in Casal Velino e vive con il padre nella residenza familiare;
C) La casa familiare, sita in Salento (SA) Via Aia del Vecchio n. 5 di proprietà del sig. unitamente al mobilio di arredo, Parte_1 resterà allo stesso assegnata che vi vivrà insieme al figlio maggiorenne
[...]
La sig.ra ritirerà solo ed esclusivamente tutti i suoi Persona_2 Pt_2 beni ed effetti personali nel giro di poco tempo;
D) II padre eserciterà, nella qualità di genitore non collocatario della minore , il suo diritto di visita liberamente, senza Parte_4 alcun limite temporale, tenuto conto del fatto che la minore vivrà prevalentemente in altra Regione. Solo in via precauzionale, laddove dovessero sorgere conflitti, il padre vedrà la minore , fino a quando Pt_4 la stessa vivrà in Sicilia, almeno una volta al mese nei weekend o nei giorni festivi con comunicazione alla madre delle date di arrivo e partenza. In questi giorni in cui il padre si recherà in Sicilia potrà tenere con sé la figlia l'intera giornata con la possibilità di pranzare e cenare insieme e con pernotto presso una struttura della zona oppure presso un appartamento pagina 3 di 6 prenotato anticipatamente, salvo diversi accordi tra i genitori. Le festività in modo alternato come per Legge e come di seguito in dettaglio: le festività
LI e AS (ferma la libertà delle parti di concordare serenamente la condivisione delle dette festività) verranno trascorse con la minore secondo il criterio dell'alternanza, nonché le vacanze estive per 15 gg consecutivi con il padre/madre, salvo diversi accordi tra i genitori in ragione dell'occupazione lavorativa dell'uno o dell'altro o in ragione delle ferie spettanti a ciascuno;
la minore trascorrerà con la madre il giorno in cui ricorre il suo compleanno e la festa della mamma e con il padre, ove possibile, il giorno del suo compleanno e la festa del papà; il compleanno della minore, laddove non sarà possibile trascorrerlo tutti insieme, verrà festeggiato nel giorno in cui cade con un genitore, e successivamente con l'altro, salva altra libera organizzazione tra le parti nell'interesse della minore stessa;
E) Il sig. contribuirà al mantenimento diretto della figlia Parte_1
, corrispondendo alla madre, una somma mensile Parte_4 di € 300,00 (trecento) da rivalutare annualmente secondo gli indici istat e da pagarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico da rimettere sulla postepay evolution della sig.ra con iban n. Parte_2
[...] oppure con diversa modalità liberamente concordata tra le parti. Inoltre, il sig. che fino a questo Parte_1 momento, ha percepito l'assegno unico per la figlia pari ad € 200,00 al mese lo trasferirà direttamente sulla postepay evolution della Manzo, fino a quando la pratica non verrà presentata direttamente a nome suo;
F) Ciascun coniuge si manterrà da solo in quanto la sig.ra tra Pt_2 qualche giorno inizierà a lavorare, con regolare assunzione, come donna di servizio presso l'abitazione di una famiglia della zona.
Le parti, altresì, si faranno carico:
G) delle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% come per legge, intendendosi per spese straordinarie le spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche, spese per corsi sportivi, per gite, per mensa, ecc. così come previste dal CNF. Ciascun genitore farà fare dei pagina 4 di 6 preventivi di spesa e si valuterà insieme il rapporto qualità/prezzo prima di assumere una decisione in favore della minore. Le spese straordinarie sostenute saranno fatturate ad entrambi i genitori al 50%;
H) Ogni evento relativo alla salute della minore andrà tempestivamente comunicato al genitore non collocatario che avrà pieno diritto di accedere alla casa familiare/nuova dimora per far visita alla figlia in caso di malattia;
I) Le parti non hanno altre questioni patrimoniali pendenti da definire;
J) Ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare all'altro, nell'interesse della minore, il proprio recapito telefonico in caso di cambiamento ovvero spostamenti dalla propria residenza superiori alle 24h;
K) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo passaporto, oltre all'assenso per il rilascio del passaporto della minore;
L) Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. autorizza la Pt_4 sig.ra a presentare, per le prossime scadenze, a suo nome, la Pt_2 domanda per poter percepire l'assegno unico per la figlia minore;
M) Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
N) Le spese della separazione verranno divise tra le parti al 50%.”
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 5 di 6 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli della figlia minore . Parte_4
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in
[...] C.F._2 data 12/06/1999, nel Comune di Salento, Registro Atti Matrimonio di detto
Comune, Anno 1999, numero 6, parte II Serie A, Ufficio distaccato stato civile, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES UN IR AN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR AN Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES UN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
[...]
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 18/3/2025, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda di separazione consensuale, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 12/06/1999 in Salento, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1999, n.
6, p. II, serie A, Ufficio distaccato stato civile, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione erano nati tre figli: (nato il [...] a [...], Persona_1 Per_2
(nato il [...] a [...] e
[...] Parte_4
(nata il [...] a [...].
[...]
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra loro, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 01/07/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata l'inconciliabilità, le parti chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle suddette condizioni.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“A) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
B) La figlia , - come in narrativa identificata-, Parte_4 unica minore, resta affidata ad entrambi i genitori -affido condiviso- con collocazione prevalente della stessa presso la madre, con l'impegno da parte di entrambi i genitori di sostenere economicamente e moralmente la figlia, tenuto conto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni di vita.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La collocazione prevalente della minore sarà presso la madre, provvisoriamente a Scaletta
Zanclea, provincia di Messina, alla Via Roma n. 334, in un immobile di proprietà della sorella della sig.ra sig.ra , dove Parte_2 Parte_5 pagina 2 di 6 già da un paio di mesi, con il consenso del papa, si è trasferita unitamente alla mamma. A breve la sig.ra inizierà a lavorare come donna Parte_2 di servizio presso una famiglia della zona, mentre la figlia , dopo Pt_4 aver frequentato il primo anno e l'anno in corso di scuola secondaria di II° presso l'Istituto Parmenide di Vallo della Lucania, indirizzo scienze umane, ha voluto cambiare, soddisfacendo così le sue aspirazioni ed iscrivendosi direttamente a Messina presso l'Istituto Grafico Verona Trento “Ugo Bassi”, dove ha già iniziato la frequenza da almeno un mese. Non appena la sig.ra inizierà a lavorare e produrre reddito prenderà un immobile in Pt_2 locazione sempre in provincia di Messina nel quale vivrà insieme alla figlia minore. Gli altri due figli e sono Persona_1 Persona_2 autonomi dal punto di vista economico, il primo lavora come meccanico presso l'officina DN Car Di Nicuolo in Omignano Scalo (SA) e vive da solo in un immobile di cui è comproprietario al 50% insieme alla mamma ubicato in
Salento (SA) Via Aia del Vecchio n. 7, il secondo lavora come collaboratore dell'Autoconcessionaria Toyota D&G di AN DA in Casal Velino e vive con il padre nella residenza familiare;
C) La casa familiare, sita in Salento (SA) Via Aia del Vecchio n. 5 di proprietà del sig. unitamente al mobilio di arredo, Parte_1 resterà allo stesso assegnata che vi vivrà insieme al figlio maggiorenne
[...]
La sig.ra ritirerà solo ed esclusivamente tutti i suoi Persona_2 Pt_2 beni ed effetti personali nel giro di poco tempo;
D) II padre eserciterà, nella qualità di genitore non collocatario della minore , il suo diritto di visita liberamente, senza Parte_4 alcun limite temporale, tenuto conto del fatto che la minore vivrà prevalentemente in altra Regione. Solo in via precauzionale, laddove dovessero sorgere conflitti, il padre vedrà la minore , fino a quando Pt_4 la stessa vivrà in Sicilia, almeno una volta al mese nei weekend o nei giorni festivi con comunicazione alla madre delle date di arrivo e partenza. In questi giorni in cui il padre si recherà in Sicilia potrà tenere con sé la figlia l'intera giornata con la possibilità di pranzare e cenare insieme e con pernotto presso una struttura della zona oppure presso un appartamento pagina 3 di 6 prenotato anticipatamente, salvo diversi accordi tra i genitori. Le festività in modo alternato come per Legge e come di seguito in dettaglio: le festività
LI e AS (ferma la libertà delle parti di concordare serenamente la condivisione delle dette festività) verranno trascorse con la minore secondo il criterio dell'alternanza, nonché le vacanze estive per 15 gg consecutivi con il padre/madre, salvo diversi accordi tra i genitori in ragione dell'occupazione lavorativa dell'uno o dell'altro o in ragione delle ferie spettanti a ciascuno;
la minore trascorrerà con la madre il giorno in cui ricorre il suo compleanno e la festa della mamma e con il padre, ove possibile, il giorno del suo compleanno e la festa del papà; il compleanno della minore, laddove non sarà possibile trascorrerlo tutti insieme, verrà festeggiato nel giorno in cui cade con un genitore, e successivamente con l'altro, salva altra libera organizzazione tra le parti nell'interesse della minore stessa;
E) Il sig. contribuirà al mantenimento diretto della figlia Parte_1
, corrispondendo alla madre, una somma mensile Parte_4 di € 300,00 (trecento) da rivalutare annualmente secondo gli indici istat e da pagarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico da rimettere sulla postepay evolution della sig.ra con iban n. Parte_2
[...] oppure con diversa modalità liberamente concordata tra le parti. Inoltre, il sig. che fino a questo Parte_1 momento, ha percepito l'assegno unico per la figlia pari ad € 200,00 al mese lo trasferirà direttamente sulla postepay evolution della Manzo, fino a quando la pratica non verrà presentata direttamente a nome suo;
F) Ciascun coniuge si manterrà da solo in quanto la sig.ra tra Pt_2 qualche giorno inizierà a lavorare, con regolare assunzione, come donna di servizio presso l'abitazione di una famiglia della zona.
Le parti, altresì, si faranno carico:
G) delle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% come per legge, intendendosi per spese straordinarie le spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche, spese per corsi sportivi, per gite, per mensa, ecc. così come previste dal CNF. Ciascun genitore farà fare dei pagina 4 di 6 preventivi di spesa e si valuterà insieme il rapporto qualità/prezzo prima di assumere una decisione in favore della minore. Le spese straordinarie sostenute saranno fatturate ad entrambi i genitori al 50%;
H) Ogni evento relativo alla salute della minore andrà tempestivamente comunicato al genitore non collocatario che avrà pieno diritto di accedere alla casa familiare/nuova dimora per far visita alla figlia in caso di malattia;
I) Le parti non hanno altre questioni patrimoniali pendenti da definire;
J) Ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare all'altro, nell'interesse della minore, il proprio recapito telefonico in caso di cambiamento ovvero spostamenti dalla propria residenza superiori alle 24h;
K) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo passaporto, oltre all'assenso per il rilascio del passaporto della minore;
L) Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. autorizza la Pt_4 sig.ra a presentare, per le prossime scadenze, a suo nome, la Pt_2 domanda per poter percepire l'assegno unico per la figlia minore;
M) Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
N) Le spese della separazione verranno divise tra le parti al 50%.”
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 5 di 6 Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli della figlia minore . Parte_4
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in
[...] C.F._2 data 12/06/1999, nel Comune di Salento, Registro Atti Matrimonio di detto
Comune, Anno 1999, numero 6, parte II Serie A, Ufficio distaccato stato civile, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
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