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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1534 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO il quale ha dedotto “Si insiste, pertanto, nei motivi indicati in ricorso e si chiede che la causa venga posta in decisione e si rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nelle conclusioni formulate nella memoria di costituzione,
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale,
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
in giudizio con l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto all'intestato
Tribunale “accertare e dichiarare che nulla osta alla verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione
CP_ anticipata –lavoratori precoci;
di conseguenza ritenere e dichiarare l'illegittimità delle comunicazioni del 28 aprile 2025 con conseguente annullamento delle stesse, rif n. 9192000271705 e 9192000271708; comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del sig.
all'ottenimento della prestazione richiesta” Pt_2
Premetteva a detta domanda che “in data 15.01.2025, … presentava sia la domanda per il riconoscimento, rif. domanda 9192000271705, delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavori precoci, che la domanda di pensione anticipata –lavoratori precoci legge 232/2016 nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo Fpld, rif. domanda 9192000271708”; che l' con provvedimenti del CP_1
28.4.2025 rigettava entrambe le domande la prima per “documentazione incompleta. Nel modello
AP116 allegato alla domanda manca il timbro dell'azienda/amministrazione. Pertanto non è possibile procedere all'accertamenti degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”; la seconda per essere stata respinta la domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata.
Allegando la sussistenza di detti requisiti e rilevato che la mancanza del timbro del datore di lavoro integrasse mero errore materiale emendabile, ragione per cui aveva preventivamente proposto istanza di riesame anch'essa rigettata, incardinava il presente giudizio.
Si costituiva l il quale contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente ed CP_1
evidenziava che il rigetto della domanda era dipeso tanto dalla mancata apposizione del timbro del datore di lavoro in calce al modello AP116 quanto dall'ulteriore considerazione “che sia la firma apposta nell'attestazione allegata che il documento di identità allegato alla suddetta scansione sono illeggibili”.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio ritenuto di natura documentale all'udienza odierna è stato posto in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della documentazione depositata dal ricorrente unitamente alle note scritte per l'udienza odierna atteso che si tratta di documentazione già in possesso del ricorrente al momento della presentazione del ricorso e che l'esigenza del deposito non è sorta in seguito alle allegazioni difensive del resistente.
Nel merito la domanda non può essere accolta.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 introduce un'indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore di soggetti che versino in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge medesima, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
Il riconoscimento della indennità è subordinato alla domanda dell'interessato ed è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia. Essa spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996,
i quali si trovino nelle seguenti condizioni: • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente
(genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative elencate nella stessa norma e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 con la precisazione che tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.
Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
L'onere di provare la sussistenza dei suddetti presupposti grava sul ricorrente.
Quest'ultimo a fronte delle specifiche contestazione dell' circa -in definitiva- la CP_1
impossibilità di tenere in considerazione la “attestazione del datore di lavoro in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)” in quanto priva del timbro di quest'ultimo ed altresì corredata da firma e documenti illeggibili, nel corso del presente giudizio nulla ha provato né chiesto di provare in ordine alla effettiva sussistenza del requisito oggetto di detta attestazione. Del resto se è vero, come pure rilevato dal ricorrente, che “in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule CP_1
sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” (cfr. Cass. 14412/2019;
74/2020) non può non evidenziarsi che nel giudizio eventualmente intrapreso per il riconoscimento della prestazione l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della stessa, grava sul richiedente al quale in sede processuale non può essere impedito di fornire la prova della sussistenza del diritto azionato.
In presenza quindi di contestazione da parte dell'ente erogatore circa l'esistenza delle condizioni richieste, spetta al richiedente dimostrare puntualmente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Come detto nel caso di specie l ha contestato la idoneità della attestazione del datore di CP_1
lavoro allegata alla domanda amministrativa, attestazione che si manifesta invero necessaria per il riconoscimento del chiesto anticipo pensionistico in quanto integrante la prova della sussistenza di uno dei presupposti della prestazione medesima, come più su indicati sussistenza che nel corso del giudizio il ricorrente non ha chiesto di provare.
Va da sé che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge comporta necessariamente il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'APE sociale, non essendo sufficiente la mera allegazione del possesso delle condizioni richieste senza che le stesse risultino effettivamente dimostrate dalla documentazione agli atti del procedimento e ciò a maggior ragione in caso di specifica contestazione da parte del resistente.
Nel presente giudizio come detto, il ricorrente non ha provato né chiesto di provare la sussistenza del requisito oggetto della contestata attestazione del datore di lavoro allegata alla domanda del 15.01.2025 con la conseguenza che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- rigetta il ricorso
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1534 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO il quale ha dedotto “Si insiste, pertanto, nei motivi indicati in ricorso e si chiede che la causa venga posta in decisione e si rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nelle conclusioni formulate nella memoria di costituzione,
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale,
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
in giudizio con l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto all'intestato
Tribunale “accertare e dichiarare che nulla osta alla verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione
CP_ anticipata –lavoratori precoci;
di conseguenza ritenere e dichiarare l'illegittimità delle comunicazioni del 28 aprile 2025 con conseguente annullamento delle stesse, rif n. 9192000271705 e 9192000271708; comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto del sig.
all'ottenimento della prestazione richiesta” Pt_2
Premetteva a detta domanda che “in data 15.01.2025, … presentava sia la domanda per il riconoscimento, rif. domanda 9192000271705, delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavori precoci, che la domanda di pensione anticipata –lavoratori precoci legge 232/2016 nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo Fpld, rif. domanda 9192000271708”; che l' con provvedimenti del CP_1
28.4.2025 rigettava entrambe le domande la prima per “documentazione incompleta. Nel modello
AP116 allegato alla domanda manca il timbro dell'azienda/amministrazione. Pertanto non è possibile procedere all'accertamenti degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”; la seconda per essere stata respinta la domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata.
Allegando la sussistenza di detti requisiti e rilevato che la mancanza del timbro del datore di lavoro integrasse mero errore materiale emendabile, ragione per cui aveva preventivamente proposto istanza di riesame anch'essa rigettata, incardinava il presente giudizio.
Si costituiva l il quale contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente ed CP_1
evidenziava che il rigetto della domanda era dipeso tanto dalla mancata apposizione del timbro del datore di lavoro in calce al modello AP116 quanto dall'ulteriore considerazione “che sia la firma apposta nell'attestazione allegata che il documento di identità allegato alla suddetta scansione sono illeggibili”.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio ritenuto di natura documentale all'udienza odierna è stato posto in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della documentazione depositata dal ricorrente unitamente alle note scritte per l'udienza odierna atteso che si tratta di documentazione già in possesso del ricorrente al momento della presentazione del ricorso e che l'esigenza del deposito non è sorta in seguito alle allegazioni difensive del resistente.
Nel merito la domanda non può essere accolta.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 introduce un'indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore di soggetti che versino in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge medesima, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
Il riconoscimento della indennità è subordinato alla domanda dell'interessato ed è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia. Essa spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996,
i quali si trovino nelle seguenti condizioni: • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente
(genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative elencate nella stessa norma e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 con la precisazione che tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.
Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
L'onere di provare la sussistenza dei suddetti presupposti grava sul ricorrente.
Quest'ultimo a fronte delle specifiche contestazione dell' circa -in definitiva- la CP_1
impossibilità di tenere in considerazione la “attestazione del datore di lavoro in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)” in quanto priva del timbro di quest'ultimo ed altresì corredata da firma e documenti illeggibili, nel corso del presente giudizio nulla ha provato né chiesto di provare in ordine alla effettiva sussistenza del requisito oggetto di detta attestazione. Del resto se è vero, come pure rilevato dal ricorrente, che “in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule CP_1
sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” (cfr. Cass. 14412/2019;
74/2020) non può non evidenziarsi che nel giudizio eventualmente intrapreso per il riconoscimento della prestazione l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della stessa, grava sul richiedente al quale in sede processuale non può essere impedito di fornire la prova della sussistenza del diritto azionato.
In presenza quindi di contestazione da parte dell'ente erogatore circa l'esistenza delle condizioni richieste, spetta al richiedente dimostrare puntualmente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Come detto nel caso di specie l ha contestato la idoneità della attestazione del datore di CP_1
lavoro allegata alla domanda amministrativa, attestazione che si manifesta invero necessaria per il riconoscimento del chiesto anticipo pensionistico in quanto integrante la prova della sussistenza di uno dei presupposti della prestazione medesima, come più su indicati sussistenza che nel corso del giudizio il ricorrente non ha chiesto di provare.
Va da sé che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge comporta necessariamente il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'APE sociale, non essendo sufficiente la mera allegazione del possesso delle condizioni richieste senza che le stesse risultino effettivamente dimostrate dalla documentazione agli atti del procedimento e ciò a maggior ragione in caso di specifica contestazione da parte del resistente.
Nel presente giudizio come detto, il ricorrente non ha provato né chiesto di provare la sussistenza del requisito oggetto della contestata attestazione del datore di lavoro allegata alla domanda del 15.01.2025 con la conseguenza che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- rigetta il ricorso
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo