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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7518/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7518/2021 promossa da:
, con l'Avv. Federico Vincenti e con l'Avv. Valentina Centi Parte_1
Attrice
contro
, con l'Avv. Sabrina Carli Controparte_1
Convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – altre ipotesi
Conclusioni:
Per l'attrice: come in atti (“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: 1) Condannare a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa dubiti in conseguenza dei comportamenti offensivi e violenti del sig. e descritti nella narrativa del presente Controparte_1
atto, e di rimborso delle spese mediche conseguentemente sostenute, la somma complessiva di €
40.136,00, o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, oltre
pagina 1 di 10 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
il tutto con condanna alla refusione delle spese e competenze legali ai procuratori dichiaratesi antistatari)
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “(voglia (il Tribunale di Firenze) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque per essere stato già integralmente risarcito il danno patito dalla che, come dalla stessa ammesso in Pt_1 citazione, ha già ricevuto dal NO un risarcimento di € 8.000,00. Con vittoria di spese di giudizio”)
In fatto ed in diritto
In fatto
La sig.ra ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze il sig. NO per Parte_1 CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza dei comportamenti offensivi e violenti da questo perpetrati durante la loro relazione sentimentale (2005 – 2012).
La sig.ra ha assunto che, dopo circa un anno dall'inizio della relazione, il Sig. NO avrebbe Pt_1
iniziato a picchiarla, a minacciarla di morte e ad offenderla ed umiliarla ripetutamente anche dinanzi al loro figlio ed a terze persone;
comportamenti aggressivi e violenti, tuttavia, da lei mai denunciati alla
Pubblica Autorità per timore della reazione del compagno.
Ciò sino al 2 giugno 2015 (a relazione finita) quando, a seguito di una discussione, il NO le avrebbe afferrato e contorto il polso facendole cadere a terra il telefono cellulare, le avrebbe bloccato entrambi i polsi, le avrebbe con una mano fatto una forte pressione sulla cicatrice dell'addome (la era stata Pt_1
operata solo cinque giorni prima) mentre con l'altra l'avrebbe colpita con due schiaffi violentissimi.
Denunciata la violenza con querela ed apertosi a carico del NO il procedimento penale,
n.11217/2015, per il delitto previsto dagli artt. 582 e 583 n.1 e 2 c.p., la sig.ra si costituiva parte Pt_1
civile.
In accoglimento della richiesta formulata dal NO di essere ammesso alla Messa alla Prova, il GUP liquidava a favore dell'attrice a titolo risarcitorio la somma di € 8.000,00 che veniva dalla medesima accettata solo a titolo di acconto sul maggior avere.
La sig.ra assume che tale importo non sarebbe satisfattiva dei danni patrimoniali e non Pt_1
patrimoniali arrecatile dal NO con i propri comportamenti violenti ed offensivi culminati pagina 2 di 10 nell'aggressione del 2 giugno 2015 oggetto del presente giudizio, per cui ha chiesto il maggior risarcimento invocando la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c..
Il sig. NO si è costituito per chiedere all'intestato Tribunale il rigetto della domanda di CP_1
parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo stato il danno patito dalla Pt_1 integralmente risarcito mediante la corresponsione della somma di € 8.000,00, come dalla medesima ammesso in citazione.
Il sig. ha negato il verificarsi degli episodi di violenza descritti in citazione, tranne in per CP_1
l'episodio del 2 giugno 2015, quando, pur sbagliando, avrebbe reagito istintivamente ad un forte colpo alla nuca infertogli dalla che gli aveva scagliato contro il proprio telefono cellulare, dandole un Pt_1
unico schiaffo.
Il NO assume di aver già ampiamente fatto ammenda in sede di procedimento penale per il suo gesto
Contro svolgendo correttamente la e versando alla l'importo di € 8.000,00. Pt_1
Disposto l'esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, concessi i richiesti termini istruttori, la causa è stata istruita mediante la sola CTU medico legale essendo state ritenute inammissibili sia la prova testimoniale richiesta dall'attrice, essendo i capitoli di prova generici o riferiti a circostanze apprese de relato, sia la ctu psicologica ugualmente dalla medesima richiesta in quanto esplorativa, attesa la totale assenza di documentazione medica successiva agli eventi per cui è causa (giugno 2015).
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 7 ottobre 2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
In via preliminare si dichiara l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dal convenuto nelle note scritte per l'udienza del 18 luglio 2022 e ribadita all'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni, per mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita ad opera dell'attrice, da ritenersi superata a seguito dell'ordinanza del 18 luglio 2022, in cui questo Giudice ha ritenuto l'invio da parte dell'attrice dell'invito alla negoziazione assistita ad indirizzo diverso da quello corretto, poi seguito dall'invio a quello corretto, un errore scusabile.
Passando al merito, la domanda della sig.ra è da ritenersi infondata. Pt_1
pagina 3 di 10 L'esame della documentazione agli atti e lo svolgimento del giudizio hanno dimostrato che a seguito dell'aggressione avvenuta il 2 giugno 2015 all'interno dell'abitazione sita in Capraia e Limite, via
Tobagi n. 1, la sig.ra ha riportato lesioni personali. Parte_1
Dalla documentazione medica prodotta dalla difesa attorea, innanzitutto dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli rilasciato in data 02.06.2015 a (doc. 1 - 8 doc. 7 Parte_1 Pt_1
NO) risulta che riferiva “ … di essere stata maltrattata e colpita con schiaffi Parte_1 all'emivolto sinsitro dall'ex convinvente sig. che le ha prima bloccato i polsi con una Controparte_1 mano (il) pomeriggio (stesso) a casa della madre … presso la quale la paziente vive con i figli …
(nonostante ella fosse) stata dimessa (il giorno prima) dal CTO di Firenze dopo un intervento di addominoplastica […] All'esame obiettivo (la presenza di una) sfumata iperemia della cute della guancia sinistra;
in otoscopia tracce ematiche a livello della membrana timpanica sinistra” e che veniva dimessa il giorno stesso con la diagnosi “Stato ansioso reattivo, lesioni membrana timpanica sinistra” con prognosi di 15 giorni.
Dagli atti del processo penale (docc. 2, 3 docc. NO) instaurato dalla con querela Pt_1 Pt_1 del 14.07.2015 cui era seguita l'iscrizione del procedimento penale n. 11217 / 2015 RGNR a carico di
NO emerge che l'iscrizione era seguita dalla richiesta, da parte della Procura, accolta dal CP_1
Giudice per le Indagini Preliminari, di rinvio a giudizio dello stesso, per il “… delitto p.e.p. dall'art.
582, 583 nn. 1 e 2 c.p., per aver cagionato a lesioni personali consistenti in Parte_1
“perforazione centrale circolare della membrana timpanica nei quadranti inferiori e lacerazione verticale superiormente dell'orecchio sinistro permanente” che hanno provocato una malattia della durata di giorni 45, con le aggravanti di averle cagionato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni e di averle causato una lesione timpanica permanente in Capraia e
Limite (FI) il 02 giugno 2015”.
E che la correttezza dell'imputazione a carico del NO veniva confermata dall'Ordinanza di ammissione alla messa alla prova dello stesso emanata dal GUP in data 16 aprile 2019 (doc. 6 Pt_1 doc. 3 NO) in cui il Giudice osservava che pur in presenza di un giudizio positivo sull'ammissibilità dell'istanza, “ … non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.” sottolineando la presenza nel fascicolo del processo della “Denuncia querela e relativi allegati;
atti da cui emerge, allo stato, la condotta posta in essere dall'imputato in termini corrispondenti a quanto riportato in imputazione;
Appare altresì corretta … la qualificazione giuridica dei fatti”.
pagina 4 di 10 La qualificazione giuridica dei fatti quali “lesioni personali” non può essere minata dalla sentenza del
Tribunale penale di Firenze n. 735 / 2020 di non luogo a procedere nei confronti del NO (doc. 4
NO).
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “…è stato affermato che, seppur per la diversa ipotesi di estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (così Sez. 5^, 6 giugno 2008, n.
27392, Di Rienzo non massimata sul punto) … Invero, l'art. 652 c.p.p. , prevede che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente abbia efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile di responsabilità che la parte civile può instaurare nei confronti dell'imputato. […] La valutazione da parte del giudice – in sede di ammissione alla messa alla prova - non si basa su elementi di prova e non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016 Rv. 268635) sicché, la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno” (Cass. pen. Sez. V, sentenza
07.07.2017, n. 33277).
Nella fattispecie in esame la difesa non ha contestato il verificarsi dell'evento violento ai danni CP_1 della da parte dell'ex compagno. Il fatto può dirsi provato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Pt_1
115 cpc.
E' altresì provato documentalmente che a seguito di tale aggressione la riportò delle lesioni Pt_1
fisiche: a tal fine depone il verbale di pronto soccorso sopra richiamato.
Il verificarsi delle (suddette) lesioni fisiche, poi, è stato confermato dal CTU, Dott. il Persona_1
quale nella sua Relazione tecnica scrive che: nel trauma subito il 02/06/2015, riportò Parte_1
“Stato ansioso reattivo, lesioni membrana timpanica sinistra” (pag. 8 rel. CTU); “Allo stato attuale risultano postumi permanenti caratterizzati (da) buoni esiti cicatriziali di pregressa perforazione timpanica sinistra” (pag. 7 rel. CTU); “Tali reliquati, nel loro complesso … (da) … ritenersi a carattere permanente, apportano un danno all'integrità fisica del soggetto nella misura dell'1-2% (uno
– due per cento)” (pagg. 7 e 8 re. CTU), fornendo una descrizione del pregiudizio subito dalla Pt_1
pagina 5 di 10 molto diversa da quella data dalla documentazione medica e dalle relazioni medico legali prodotte dall'attrice, (depositate nel procedimento penale RG GIP 5472 / 2018 contro il NO in forza di quanto disposto dal GIP all'udienza preliminare del 4.12.2018 (doc. 1)).
Dal confronto tra la Relazione del Consulente Tecnico e quelle prodotte dall'attrice (doc. 1), Per_1 emerge, difatti, l'incontestabile divario tra l'entità delle lesioni subite dalla così come Pt_1
riconosciute dal Consulente Tecnico e quelle quantificate dal Dott. Persona_2
Lesioni pari all'1 – 2 % secondo il primo, pari al 15 % a detta del secondo che osservava nella sua relazione che “va tenuta presente anche la patologia della sfera sensoriale rappresentata dalla ipoacusia post traumatica con esiti di perforazione membrana timpanica che ha determinato ulteriore peggioramento del deficit uditivo (per gli acuti) a sinistra. Ritengo che la signora a Parte_1
seguito delle riferite percosse e dei ripetuti maltrattamenti psicofisici, abbia subito un grave danno biologico nella sfera neuropsico sensoriale (da) quantifica(rsi) in … un danno permanente nella misura del 15 % (quindici per cento)”.
Al contrario il CTU scrive a questo proposito (la ipoacusia mista bilaterale simmetrica lamentata Per_1 dalla paziente presentatasi a visita e rivelata anche dall'esame audiometrico), che “È presente altresì una sordità mista bilaterale, da verosimile otosclerosi (malattia distrofica della capsula ossea labirintica), già presente al momento del trauma, documentata nella prima visita specialistica e dalla specialista consulente di parte attrice, pertanto non riconducibile all'evento di causa” (pag. 8 rel.
CTU).
Per_ E conferma così quanto emerso in occasione della visita specialistica presso la Dott.ssa la quale concludeva la visita con la diagnosi di “pregressa perforazione timpanica sinistra attualmente riepitelizzata e ipoacusia mista bilaterale da attribuire a blocco stapedo – ovalare bilaterale
(otosclerosi 3 stadio)” (v. Relazione di visita specialistica del 18.01.2019, doc. 1 doc. 8 Pt_1
NO).
La presenza di un tale distanza nella valutazione delle lesioni riportate dalla implica che la Pt_1
somma spettante all'attrice non possa sicuramente essere quella (€ 40.136,00) domandata in atto di citazione;
ma nemmeno una somma superiore a quella, pari ad € 8.000,00 già corrisposta all'attrice dal convenuto.
Né tale giudizio negativo può essere mutato in forza del riconoscimento del risarcimento dell'invocato danno psicologico né di quello del danno morale.
All'esito del giudizio il danno psicologico non può considerarsi provato.
pagina 6 di 10 Lo “stato ansioso reattivo” risultante dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli del
02.06.2015 (doc. 1 / 8 - 9 doc. 7 NO) è stato successivamente certificato soltanto in data Pt_1
16.07.2015 dalla Dott.ssa (doc. 1 pag. 24 e 26 e non è stato fatto oggetto di Per_4 Pt_1
particolari cure.
Dall'esame della documentazione medica in atti, non risulta prodotto alcun certificato medico successivo a quello del 16.07.2015 della Dott.ssa ed alla relazione redatta da quest'ultima Per_4 nella medesima data in cui la dottoressa consigliava alla di effettuare una “consulenza Pt_1 specialistica psicologo – psicoterapeutica”.
Non risulta prodotto, quindi, alcun certificato medico coevo all'evento attestante l'effettuazione di apposite terapie ma soltanto quanto rilevato nelle relazioni del 19.01.2019 del Dott. e Persona_2 del 18.01.2019 della Dott.ssa (doc. 1 i quali scrivono nelle loro relazioni che: “ … da Per_5 Pt_1
quanto emerge dai documenti sanitari, possiamo certamente affermare che la signora Parte_1
soffre di DPTS (sindrome post – traumatica da stress), esiti di perforazione membrana timpanica orecchio sx con deficit uditivo. Possiamo tranquillamente considerare che gli eventi che hanno colpito ripetutamente la signora tutti improntati alla violenza verbale, psicologica e morale, hanno Pt_1
determinato uno stato di soggezione, sofferenza, paura, rinuncia, ansia, depressione, insonnia disturbi della sfera personale e dei rapporti interpersonali che ben concordano con quanto la paziente manifesta e riferisce giustificando la patologia psichiatrica definita dall'acronimo DPTS: patologia complessa che richiede uso di farmaci ma, principalmente, un lungo percorso psicoterapeutico, con tutte le incombenze del caso …” (pagg. 2 e 3 rel. ; “ … Gli incontri (con la signora Per_2 Pt_1 sono spesso incentrati sui racconti di episodi di violenza avvenuti con l'ex compagno sia CP_1
durante la loro relazione che quando si erano già lasciati … Nel riportarli la paziente manifesta segni di estraneazione ad esempio quando mi racconta della volta in cui l'ex compagno le ha provocato la lussazione di un dito della mano. Ho potuto constatare che fissava nel vuoto come se non fosse Pt_1
più presente a sé stessa per un certo lasso di tempo. Tra tutti quello che credo abbia avuto più ripercussioni di tipo psicologico è certamente l'episodio in cui dopo aver lasciato il compagno Pt_1
viene dallo stesso aggredita al suo ritorno da un intervento chirurgico provocandole la riapertura della ferita e nella stessa occasione dalle percosse subisce il danno a un timpano. Dopo questo evento la paziente ha certamente manifestato alcuni sintomi tipici del disturbo post traumatico da stress come la difficoltà di addormentamento, difficoltà di concentrazione e ansia costante. Non è stato possibile continuare gli incontri, pertanto non ho potuto confermare con i test specifici la diagnosi raggiunta
pagina 7 di 10 con il colloquio clinico. (Si raccomanda che riprenda un trattamento psicologico per elaborare Pt_1 in maniera appropriata il trauma subito)” (rel. Nardi).
Tali rapporti, pur qualificati, essendo stati redatti il primo in data 19.01.2019 ed il secondo in data
18.01.2019, si collocano temporalmente in un'epoca distante ben quattro anni dai fatti e non si possono considerare sufficienti a dimostrare la sussistenza/le modalità di manifestazione di una specifica patologia nel lasso di tempo compreso tra il 2015 ed il 2019.
La suddetta lacuna non può essere eliminata mediante esperimento di ctu psicologica che “attesa la totale assenza di documentazione medica successiva agli eventi per cui è causa (giugno 2015) in quanto i documenti riferibili a visite e/o sedute psicologiche sono relative al periodo dicembre
2018/2019” sarebbe “esplorativa” (v. ordinanza del 27 aprile 2023) e, dunque, inammissibile;
né può essere eliminata tramite espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attrice nella seconda memoria istruttoria essendo “il cap. 1 … generico e non supportato da documentazione, i cap. da 2 a 7
… riferiti a circostanze apprese de relato, i cap. 8 e 9 … formulati in maniera generica, il cap. 10 … decontestualizzato, il cap. 11 … riferito a circostanza appresa de relato” e per questo motivo da ritenersi “inammissibile” (v. ordinanza del 27 aprile 2023).
Il giudizio negativo sul diritto al risarcimento di una somma maggiore rispetto a quella già corrisposta non può essere mutato nemmeno sulla base del riconoscimento della sussistenza del c.d. “danno morale” la cui esistenza è, ad avviso di questo Giudice incontestabile stante la violenza fisica a cui la
è dovuta soggiacere. Pt_1
E', infatti, ragionevole ritenere sussistente la preoccupazione per gli esiti degli schiaffi ricevuti (dai referti medici del 3 giugno e del 16 giugno 2015 risulta che avesse riferito un “ovattamento” auricolare), la paura per le conseguenze della perforazione centrale della membrana timpanica, di non sentire più, l'inquietudine per le possibili ripercussioni di tali lesioni nel rapporto con il figlio, considerato anche che la sig.ra era stata dimessa il giorno prima dal CTO di Firenze dopo un Pt_1
intervento di addominoplastica e la consapevolezza della stessa che aveva da poco superato un lungo periodo caratterizzato da problemi di salute.
Risulta, infatti, dall'atto di citazione, dai referti medici e dagli atti delle indagini preliminari che la sig.ra negli anni 2008 e 2009 avesse riportato due fratture del femore, che “per quasi tre anni Pt_1
(le hanno causato) enormi difficoltà nel camminare. Usavo la carrozzina e le stampelle …”
(circostanze mai contestate specificatamente dalla difesa convenuta).
pagina 8 di 10 Alla riconosciuta sussistenza del “danno morale”, resa palese dalle suddette contingenze, non può, tuttavia, conseguire un rilevante aumento dell'importo del danno risarcibile.
Prendendo come punto di riferimento le Tabelle di Milano 2024 per il calcolo del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età dell'attrice alla data del sinistro (40 anni), e applicando la percentuale di invalidità indicata dal CTU, Dott. secondo il quale “ … allo stato attuale Persona_1
residuano postumi permanenti che apportano un danno all'integrità fisica del soggetto nella misura dell' 1 - 2% (uno – due per cento), senza rilevante incidenza sulla capacità produttiva” e “un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a 15 (quindici) giorni, seguito da un periodo di parziale al 50% di 15 (quindici) giorni , un periodo di parziale al 25% di 15 (quindici ) giorni” ed, aggiungendo al calcolo la voce corrispondente al “danno morale” (la “sofferenza soggettiva”) otterremo l'importo di
€ 4.773,00 quale danno non patrimoniale totale risarcibile.
Anche così facendo, comunque, l'importo ottenuto è palesemente inferiore ad euro 8.000,00.
In nessun caso, inoltre, tale valore più essere accresciuto mediante il riconoscimento della personalizzazione, di cui non è stata fornita prova.
Alla luce del calcolo proposto, sulla base delle risultanze della CTU, in definitiva pur accertata la responsabilità dell'ex compagno e le lesioni riportate dalla sig.ra quest'ultima risulta essere Pt_1
stata ampiamente risarcita.
La domanda da quest'ultima proposta deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite
La regolazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente (art. 91 c.p.c.); la predetta regola generale conosce un'eccezione, consistente nella compensazione totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
Il caso di specie, le circostanze sottese al presente procedimento depongono positivamente per disporre la compensazione delle spese di lite e di CTU tra le parti.
Con riferimento alla richiesta formulata da all'udienza del 7 ottobre 2024 di valutare Controparte_1
il contegno di , ai fini di una condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., si rigetta tale domanda non essendovi elementi di riscontro del dolo o della colpa grave della pagina 9 di 10 per aver introdotto il presente procedimento stanti i provati rapporti conflittuali tra le parti del Pt_1
giudizio e i sicuri strascichi emotivi (seppur non configuranti un danno biologico) in capo alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa tra le parti le spese di lite e di CTU.
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice formulata dal convenuto.
Così deciso in Firenze, lì 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7518/2021 promossa da:
, con l'Avv. Federico Vincenti e con l'Avv. Valentina Centi Parte_1
Attrice
contro
, con l'Avv. Sabrina Carli Controparte_1
Convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – altre ipotesi
Conclusioni:
Per l'attrice: come in atti (“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: 1) Condannare a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa dubiti in conseguenza dei comportamenti offensivi e violenti del sig. e descritti nella narrativa del presente Controparte_1
atto, e di rimborso delle spese mediche conseguentemente sostenute, la somma complessiva di €
40.136,00, o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, oltre
pagina 1 di 10 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
il tutto con condanna alla refusione delle spese e competenze legali ai procuratori dichiaratesi antistatari)
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “(voglia (il Tribunale di Firenze) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque per essere stato già integralmente risarcito il danno patito dalla che, come dalla stessa ammesso in Pt_1 citazione, ha già ricevuto dal NO un risarcimento di € 8.000,00. Con vittoria di spese di giudizio”)
In fatto ed in diritto
In fatto
La sig.ra ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze il sig. NO per Parte_1 CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza dei comportamenti offensivi e violenti da questo perpetrati durante la loro relazione sentimentale (2005 – 2012).
La sig.ra ha assunto che, dopo circa un anno dall'inizio della relazione, il Sig. NO avrebbe Pt_1
iniziato a picchiarla, a minacciarla di morte e ad offenderla ed umiliarla ripetutamente anche dinanzi al loro figlio ed a terze persone;
comportamenti aggressivi e violenti, tuttavia, da lei mai denunciati alla
Pubblica Autorità per timore della reazione del compagno.
Ciò sino al 2 giugno 2015 (a relazione finita) quando, a seguito di una discussione, il NO le avrebbe afferrato e contorto il polso facendole cadere a terra il telefono cellulare, le avrebbe bloccato entrambi i polsi, le avrebbe con una mano fatto una forte pressione sulla cicatrice dell'addome (la era stata Pt_1
operata solo cinque giorni prima) mentre con l'altra l'avrebbe colpita con due schiaffi violentissimi.
Denunciata la violenza con querela ed apertosi a carico del NO il procedimento penale,
n.11217/2015, per il delitto previsto dagli artt. 582 e 583 n.1 e 2 c.p., la sig.ra si costituiva parte Pt_1
civile.
In accoglimento della richiesta formulata dal NO di essere ammesso alla Messa alla Prova, il GUP liquidava a favore dell'attrice a titolo risarcitorio la somma di € 8.000,00 che veniva dalla medesima accettata solo a titolo di acconto sul maggior avere.
La sig.ra assume che tale importo non sarebbe satisfattiva dei danni patrimoniali e non Pt_1
patrimoniali arrecatile dal NO con i propri comportamenti violenti ed offensivi culminati pagina 2 di 10 nell'aggressione del 2 giugno 2015 oggetto del presente giudizio, per cui ha chiesto il maggior risarcimento invocando la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c..
Il sig. NO si è costituito per chiedere all'intestato Tribunale il rigetto della domanda di CP_1
parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo stato il danno patito dalla Pt_1 integralmente risarcito mediante la corresponsione della somma di € 8.000,00, come dalla medesima ammesso in citazione.
Il sig. ha negato il verificarsi degli episodi di violenza descritti in citazione, tranne in per CP_1
l'episodio del 2 giugno 2015, quando, pur sbagliando, avrebbe reagito istintivamente ad un forte colpo alla nuca infertogli dalla che gli aveva scagliato contro il proprio telefono cellulare, dandole un Pt_1
unico schiaffo.
Il NO assume di aver già ampiamente fatto ammenda in sede di procedimento penale per il suo gesto
Contro svolgendo correttamente la e versando alla l'importo di € 8.000,00. Pt_1
Disposto l'esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, concessi i richiesti termini istruttori, la causa è stata istruita mediante la sola CTU medico legale essendo state ritenute inammissibili sia la prova testimoniale richiesta dall'attrice, essendo i capitoli di prova generici o riferiti a circostanze apprese de relato, sia la ctu psicologica ugualmente dalla medesima richiesta in quanto esplorativa, attesa la totale assenza di documentazione medica successiva agli eventi per cui è causa (giugno 2015).
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 7 ottobre 2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
In via preliminare si dichiara l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dal convenuto nelle note scritte per l'udienza del 18 luglio 2022 e ribadita all'udienza di Controparte_1
precisazione delle conclusioni, per mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita ad opera dell'attrice, da ritenersi superata a seguito dell'ordinanza del 18 luglio 2022, in cui questo Giudice ha ritenuto l'invio da parte dell'attrice dell'invito alla negoziazione assistita ad indirizzo diverso da quello corretto, poi seguito dall'invio a quello corretto, un errore scusabile.
Passando al merito, la domanda della sig.ra è da ritenersi infondata. Pt_1
pagina 3 di 10 L'esame della documentazione agli atti e lo svolgimento del giudizio hanno dimostrato che a seguito dell'aggressione avvenuta il 2 giugno 2015 all'interno dell'abitazione sita in Capraia e Limite, via
Tobagi n. 1, la sig.ra ha riportato lesioni personali. Parte_1
Dalla documentazione medica prodotta dalla difesa attorea, innanzitutto dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli rilasciato in data 02.06.2015 a (doc. 1 - 8 doc. 7 Parte_1 Pt_1
NO) risulta che riferiva “ … di essere stata maltrattata e colpita con schiaffi Parte_1 all'emivolto sinsitro dall'ex convinvente sig. che le ha prima bloccato i polsi con una Controparte_1 mano (il) pomeriggio (stesso) a casa della madre … presso la quale la paziente vive con i figli …
(nonostante ella fosse) stata dimessa (il giorno prima) dal CTO di Firenze dopo un intervento di addominoplastica […] All'esame obiettivo (la presenza di una) sfumata iperemia della cute della guancia sinistra;
in otoscopia tracce ematiche a livello della membrana timpanica sinistra” e che veniva dimessa il giorno stesso con la diagnosi “Stato ansioso reattivo, lesioni membrana timpanica sinistra” con prognosi di 15 giorni.
Dagli atti del processo penale (docc. 2, 3 docc. NO) instaurato dalla con querela Pt_1 Pt_1 del 14.07.2015 cui era seguita l'iscrizione del procedimento penale n. 11217 / 2015 RGNR a carico di
NO emerge che l'iscrizione era seguita dalla richiesta, da parte della Procura, accolta dal CP_1
Giudice per le Indagini Preliminari, di rinvio a giudizio dello stesso, per il “… delitto p.e.p. dall'art.
582, 583 nn. 1 e 2 c.p., per aver cagionato a lesioni personali consistenti in Parte_1
“perforazione centrale circolare della membrana timpanica nei quadranti inferiori e lacerazione verticale superiormente dell'orecchio sinistro permanente” che hanno provocato una malattia della durata di giorni 45, con le aggravanti di averle cagionato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni e di averle causato una lesione timpanica permanente in Capraia e
Limite (FI) il 02 giugno 2015”.
E che la correttezza dell'imputazione a carico del NO veniva confermata dall'Ordinanza di ammissione alla messa alla prova dello stesso emanata dal GUP in data 16 aprile 2019 (doc. 6 Pt_1 doc. 3 NO) in cui il Giudice osservava che pur in presenza di un giudizio positivo sull'ammissibilità dell'istanza, “ … non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.” sottolineando la presenza nel fascicolo del processo della “Denuncia querela e relativi allegati;
atti da cui emerge, allo stato, la condotta posta in essere dall'imputato in termini corrispondenti a quanto riportato in imputazione;
Appare altresì corretta … la qualificazione giuridica dei fatti”.
pagina 4 di 10 La qualificazione giuridica dei fatti quali “lesioni personali” non può essere minata dalla sentenza del
Tribunale penale di Firenze n. 735 / 2020 di non luogo a procedere nei confronti del NO (doc. 4
NO).
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “…è stato affermato che, seppur per la diversa ipotesi di estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (così Sez. 5^, 6 giugno 2008, n.
27392, Di Rienzo non massimata sul punto) … Invero, l'art. 652 c.p.p. , prevede che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente abbia efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile di responsabilità che la parte civile può instaurare nei confronti dell'imputato. […] La valutazione da parte del giudice – in sede di ammissione alla messa alla prova - non si basa su elementi di prova e non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016 Rv. 268635) sicché, la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno” (Cass. pen. Sez. V, sentenza
07.07.2017, n. 33277).
Nella fattispecie in esame la difesa non ha contestato il verificarsi dell'evento violento ai danni CP_1 della da parte dell'ex compagno. Il fatto può dirsi provato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Pt_1
115 cpc.
E' altresì provato documentalmente che a seguito di tale aggressione la riportò delle lesioni Pt_1
fisiche: a tal fine depone il verbale di pronto soccorso sopra richiamato.
Il verificarsi delle (suddette) lesioni fisiche, poi, è stato confermato dal CTU, Dott. il Persona_1
quale nella sua Relazione tecnica scrive che: nel trauma subito il 02/06/2015, riportò Parte_1
“Stato ansioso reattivo, lesioni membrana timpanica sinistra” (pag. 8 rel. CTU); “Allo stato attuale risultano postumi permanenti caratterizzati (da) buoni esiti cicatriziali di pregressa perforazione timpanica sinistra” (pag. 7 rel. CTU); “Tali reliquati, nel loro complesso … (da) … ritenersi a carattere permanente, apportano un danno all'integrità fisica del soggetto nella misura dell'1-2% (uno
– due per cento)” (pagg. 7 e 8 re. CTU), fornendo una descrizione del pregiudizio subito dalla Pt_1
pagina 5 di 10 molto diversa da quella data dalla documentazione medica e dalle relazioni medico legali prodotte dall'attrice, (depositate nel procedimento penale RG GIP 5472 / 2018 contro il NO in forza di quanto disposto dal GIP all'udienza preliminare del 4.12.2018 (doc. 1)).
Dal confronto tra la Relazione del Consulente Tecnico e quelle prodotte dall'attrice (doc. 1), Per_1 emerge, difatti, l'incontestabile divario tra l'entità delle lesioni subite dalla così come Pt_1
riconosciute dal Consulente Tecnico e quelle quantificate dal Dott. Persona_2
Lesioni pari all'1 – 2 % secondo il primo, pari al 15 % a detta del secondo che osservava nella sua relazione che “va tenuta presente anche la patologia della sfera sensoriale rappresentata dalla ipoacusia post traumatica con esiti di perforazione membrana timpanica che ha determinato ulteriore peggioramento del deficit uditivo (per gli acuti) a sinistra. Ritengo che la signora a Parte_1
seguito delle riferite percosse e dei ripetuti maltrattamenti psicofisici, abbia subito un grave danno biologico nella sfera neuropsico sensoriale (da) quantifica(rsi) in … un danno permanente nella misura del 15 % (quindici per cento)”.
Al contrario il CTU scrive a questo proposito (la ipoacusia mista bilaterale simmetrica lamentata Per_1 dalla paziente presentatasi a visita e rivelata anche dall'esame audiometrico), che “È presente altresì una sordità mista bilaterale, da verosimile otosclerosi (malattia distrofica della capsula ossea labirintica), già presente al momento del trauma, documentata nella prima visita specialistica e dalla specialista consulente di parte attrice, pertanto non riconducibile all'evento di causa” (pag. 8 rel.
CTU).
Per_ E conferma così quanto emerso in occasione della visita specialistica presso la Dott.ssa la quale concludeva la visita con la diagnosi di “pregressa perforazione timpanica sinistra attualmente riepitelizzata e ipoacusia mista bilaterale da attribuire a blocco stapedo – ovalare bilaterale
(otosclerosi 3 stadio)” (v. Relazione di visita specialistica del 18.01.2019, doc. 1 doc. 8 Pt_1
NO).
La presenza di un tale distanza nella valutazione delle lesioni riportate dalla implica che la Pt_1
somma spettante all'attrice non possa sicuramente essere quella (€ 40.136,00) domandata in atto di citazione;
ma nemmeno una somma superiore a quella, pari ad € 8.000,00 già corrisposta all'attrice dal convenuto.
Né tale giudizio negativo può essere mutato in forza del riconoscimento del risarcimento dell'invocato danno psicologico né di quello del danno morale.
All'esito del giudizio il danno psicologico non può considerarsi provato.
pagina 6 di 10 Lo “stato ansioso reattivo” risultante dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli del
02.06.2015 (doc. 1 / 8 - 9 doc. 7 NO) è stato successivamente certificato soltanto in data Pt_1
16.07.2015 dalla Dott.ssa (doc. 1 pag. 24 e 26 e non è stato fatto oggetto di Per_4 Pt_1
particolari cure.
Dall'esame della documentazione medica in atti, non risulta prodotto alcun certificato medico successivo a quello del 16.07.2015 della Dott.ssa ed alla relazione redatta da quest'ultima Per_4 nella medesima data in cui la dottoressa consigliava alla di effettuare una “consulenza Pt_1 specialistica psicologo – psicoterapeutica”.
Non risulta prodotto, quindi, alcun certificato medico coevo all'evento attestante l'effettuazione di apposite terapie ma soltanto quanto rilevato nelle relazioni del 19.01.2019 del Dott. e Persona_2 del 18.01.2019 della Dott.ssa (doc. 1 i quali scrivono nelle loro relazioni che: “ … da Per_5 Pt_1
quanto emerge dai documenti sanitari, possiamo certamente affermare che la signora Parte_1
soffre di DPTS (sindrome post – traumatica da stress), esiti di perforazione membrana timpanica orecchio sx con deficit uditivo. Possiamo tranquillamente considerare che gli eventi che hanno colpito ripetutamente la signora tutti improntati alla violenza verbale, psicologica e morale, hanno Pt_1
determinato uno stato di soggezione, sofferenza, paura, rinuncia, ansia, depressione, insonnia disturbi della sfera personale e dei rapporti interpersonali che ben concordano con quanto la paziente manifesta e riferisce giustificando la patologia psichiatrica definita dall'acronimo DPTS: patologia complessa che richiede uso di farmaci ma, principalmente, un lungo percorso psicoterapeutico, con tutte le incombenze del caso …” (pagg. 2 e 3 rel. ; “ … Gli incontri (con la signora Per_2 Pt_1 sono spesso incentrati sui racconti di episodi di violenza avvenuti con l'ex compagno sia CP_1
durante la loro relazione che quando si erano già lasciati … Nel riportarli la paziente manifesta segni di estraneazione ad esempio quando mi racconta della volta in cui l'ex compagno le ha provocato la lussazione di un dito della mano. Ho potuto constatare che fissava nel vuoto come se non fosse Pt_1
più presente a sé stessa per un certo lasso di tempo. Tra tutti quello che credo abbia avuto più ripercussioni di tipo psicologico è certamente l'episodio in cui dopo aver lasciato il compagno Pt_1
viene dallo stesso aggredita al suo ritorno da un intervento chirurgico provocandole la riapertura della ferita e nella stessa occasione dalle percosse subisce il danno a un timpano. Dopo questo evento la paziente ha certamente manifestato alcuni sintomi tipici del disturbo post traumatico da stress come la difficoltà di addormentamento, difficoltà di concentrazione e ansia costante. Non è stato possibile continuare gli incontri, pertanto non ho potuto confermare con i test specifici la diagnosi raggiunta
pagina 7 di 10 con il colloquio clinico. (Si raccomanda che riprenda un trattamento psicologico per elaborare Pt_1 in maniera appropriata il trauma subito)” (rel. Nardi).
Tali rapporti, pur qualificati, essendo stati redatti il primo in data 19.01.2019 ed il secondo in data
18.01.2019, si collocano temporalmente in un'epoca distante ben quattro anni dai fatti e non si possono considerare sufficienti a dimostrare la sussistenza/le modalità di manifestazione di una specifica patologia nel lasso di tempo compreso tra il 2015 ed il 2019.
La suddetta lacuna non può essere eliminata mediante esperimento di ctu psicologica che “attesa la totale assenza di documentazione medica successiva agli eventi per cui è causa (giugno 2015) in quanto i documenti riferibili a visite e/o sedute psicologiche sono relative al periodo dicembre
2018/2019” sarebbe “esplorativa” (v. ordinanza del 27 aprile 2023) e, dunque, inammissibile;
né può essere eliminata tramite espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attrice nella seconda memoria istruttoria essendo “il cap. 1 … generico e non supportato da documentazione, i cap. da 2 a 7
… riferiti a circostanze apprese de relato, i cap. 8 e 9 … formulati in maniera generica, il cap. 10 … decontestualizzato, il cap. 11 … riferito a circostanza appresa de relato” e per questo motivo da ritenersi “inammissibile” (v. ordinanza del 27 aprile 2023).
Il giudizio negativo sul diritto al risarcimento di una somma maggiore rispetto a quella già corrisposta non può essere mutato nemmeno sulla base del riconoscimento della sussistenza del c.d. “danno morale” la cui esistenza è, ad avviso di questo Giudice incontestabile stante la violenza fisica a cui la
è dovuta soggiacere. Pt_1
E', infatti, ragionevole ritenere sussistente la preoccupazione per gli esiti degli schiaffi ricevuti (dai referti medici del 3 giugno e del 16 giugno 2015 risulta che avesse riferito un “ovattamento” auricolare), la paura per le conseguenze della perforazione centrale della membrana timpanica, di non sentire più, l'inquietudine per le possibili ripercussioni di tali lesioni nel rapporto con il figlio, considerato anche che la sig.ra era stata dimessa il giorno prima dal CTO di Firenze dopo un Pt_1
intervento di addominoplastica e la consapevolezza della stessa che aveva da poco superato un lungo periodo caratterizzato da problemi di salute.
Risulta, infatti, dall'atto di citazione, dai referti medici e dagli atti delle indagini preliminari che la sig.ra negli anni 2008 e 2009 avesse riportato due fratture del femore, che “per quasi tre anni Pt_1
(le hanno causato) enormi difficoltà nel camminare. Usavo la carrozzina e le stampelle …”
(circostanze mai contestate specificatamente dalla difesa convenuta).
pagina 8 di 10 Alla riconosciuta sussistenza del “danno morale”, resa palese dalle suddette contingenze, non può, tuttavia, conseguire un rilevante aumento dell'importo del danno risarcibile.
Prendendo come punto di riferimento le Tabelle di Milano 2024 per il calcolo del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età dell'attrice alla data del sinistro (40 anni), e applicando la percentuale di invalidità indicata dal CTU, Dott. secondo il quale “ … allo stato attuale Persona_1
residuano postumi permanenti che apportano un danno all'integrità fisica del soggetto nella misura dell' 1 - 2% (uno – due per cento), senza rilevante incidenza sulla capacità produttiva” e “un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a 15 (quindici) giorni, seguito da un periodo di parziale al 50% di 15 (quindici) giorni , un periodo di parziale al 25% di 15 (quindici ) giorni” ed, aggiungendo al calcolo la voce corrispondente al “danno morale” (la “sofferenza soggettiva”) otterremo l'importo di
€ 4.773,00 quale danno non patrimoniale totale risarcibile.
Anche così facendo, comunque, l'importo ottenuto è palesemente inferiore ad euro 8.000,00.
In nessun caso, inoltre, tale valore più essere accresciuto mediante il riconoscimento della personalizzazione, di cui non è stata fornita prova.
Alla luce del calcolo proposto, sulla base delle risultanze della CTU, in definitiva pur accertata la responsabilità dell'ex compagno e le lesioni riportate dalla sig.ra quest'ultima risulta essere Pt_1
stata ampiamente risarcita.
La domanda da quest'ultima proposta deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite
La regolazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente (art. 91 c.p.c.); la predetta regola generale conosce un'eccezione, consistente nella compensazione totale o parziale delle stesse, nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
Il caso di specie, le circostanze sottese al presente procedimento depongono positivamente per disporre la compensazione delle spese di lite e di CTU tra le parti.
Con riferimento alla richiesta formulata da all'udienza del 7 ottobre 2024 di valutare Controparte_1
il contegno di , ai fini di una condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., si rigetta tale domanda non essendovi elementi di riscontro del dolo o della colpa grave della pagina 9 di 10 per aver introdotto il presente procedimento stanti i provati rapporti conflittuali tra le parti del Pt_1
giudizio e i sicuri strascichi emotivi (seppur non configuranti un danno biologico) in capo alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa tra le parti le spese di lite e di CTU.
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice formulata dal convenuto.
Così deciso in Firenze, lì 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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