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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria
Elena Giovannella , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 715/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
residente in [...], (C.F.: ), mutuatario, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Scalfari
(CF: ) e Giuseppa Gagliostro (CF: , giusta C.F._2 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione
-attore- nei confronti di con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle CP_1
Imprese di Siena con il numero di codice fiscale e partita iva , non in proprio P.IVA_1 ma in nome e per conto di ” già Controparte_2 Controparte_3
così denominata in forza dell'atto di fusione per incorporazione di
[...] Controparte_4
(già a sua volta originatosi dall'
[...] Controparte_5 [...]
) nella Controparte_6 Controparte_7
ai rogiti notaio in data 5.10.2004 rep. n. 202982 - racc.n.15752,
[...] Persona_1
registrato a Empoli in data 6.10.2004, Serie I quale rappresentante della medesima giusta procura con atto a rogito Notaio di Empoli in data 16.5.2018 rep. 22345 Persona_2 racc. 8468, registrato a Empoli in data 21.5.2018 al n. 359 I serie IT in persona dell'Avv.
nato a [...] il [...] nominato con atto del 18/07/2018 registrato Controparte_8
a Milano 4 in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T, rappresentata per procura in atti dall'avv.
Giovanni Mazzitelli - p. IVA – c.f. e presso il suo P.IVA_2 C.F._4
studio in via G. Spagnolio 14/a di Reggio Calabria elettivamente domiciliata, con autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali e alla ricezione delle notifiche anche a mezzo e -mail (all'indirizzo telefax n. 0965 –27211 e/o alla pec
Email_1
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 13.11.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 13/9/2004, per rogito Notar N. Rep.41986 –Racc.9566, Persona_3
tra la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (nella qualità di procuratrice di MPS Banca verde SpA) e il Sig. veniva stipulato un contratto di mutuo agrario ai sensi Parte_1 dell'art.43 del Dlgs n.385 del 1° Settembre 1993 con il quale la banca concedeva al Sig.
un mutuo agrario di Euro 200.000,00; al contratto venivano allegati come Parte_1
parte integrante dello stesso :
• il Capitolato dei patti e delle condizioni generali (all.A),
• il Documento di Sintesi (all.B) delle condizioni economiche e contrattuali,
• il Regolamento per la determinazione della misura del tasso (all.C)
• il Piano di Ammortamento (all.D)
Con lo stesso atto, concedeva per il complessivo importo di € Parte_1 Pt_2
400.000,00, su beni immobili di sua proprietà, sempre a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, si costituivano in atto quali fideiussori, in solido, i signori CP_9
nato a [...] l'[...] e nata a [...] il
[...] Controparte_10
18/04/1948, entrambi ivi residenti.
Tra le parti venivano stabilite le seguenti condizioni di rimborso del capitole erogato
1) tasso di interesse per la prima scadenza fissato al 4,70% nominale annuo;
2) tasso di interesse per i periodi successivi soggetto a variazione semestrale in base a quanto previsto dall'allegato C) al contratto, composto da una parte fissa, determinata nella misura di 2,50 punti percentuali, e da una parte variabile, pari al tasso EURIBOR a 6 mesi calcolato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/365, per valuta il giorno di inizio di maturazione degli interessi di ciascun periodo (con arrotondamento allo 0,05 superiore) rilevato giornalmente alle ore 11 del comitato di gestione dell'Euribor;
3) rimborso in 23 anni, a partire dal 14/3/2007, mediante n. 46 rate semestrali consecutive posticipate secondo un piano di ammortamento alla francese (sottoscritto dal mutuatario) , sviluppato al tasso convenuto per il primo periodo, con interessi semplici calcolati sul residuo debito al tasso tempo per tempo vigente;
4) preammortamento di 5 rate semestrali, dal 13/9/2004 al 13/3/2007, senza ammortamento di quote di capitale.
In data 3/2/2016, a causa dell'inadempimento del mutuatario - veniva notificato all'odierno attore atto di precetto per l'importo complessivo di euro 170.567,88 con contestazione di omesso pagamento delle rate convenute dal 13.3.2014 al 13.9.15.
L'azione esecutiva non veniva proseguita dall'istituto erogante il mutuo, poiché tra le parti veniva stipulato in data 30 settembre 2016 un nuovo accordo negoziale in sostituzione del precedente, “atto aggiuntivo al contratto di finanziamento stipulato in forma di mutuo per atto notaio del 13/9/2004 rep. n. 41986, registrato a Palmi Persona_3
il 29/9/04 al n. 511, finanziamento n. 1007669 di euro 200.000,00= a 25 anni e 6 mesi ", con il quale il mutuatario, odierno attore, riconosceva il proprio debito nei confronti del mutuante, pari a € 159.780,08, che si impegnava a rimborsare mediante 27 rate a capitale crescente per un importo complessivo di € 123.384,01, e rata finale, n. 28, di € 36.396,07 , sulla somma in ammortamento venivano pattuiti interessi posticipati, calcolati con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del contratto originario e in base all'allegato C al predetto contratto del 13/9/2004.
Con la modifica di alcune condizioni contrattuali del mutuo il sottoscriveva Pt_1 il nuovo piano di ammortamento “in sostituzione ad ogni effetto del piano di ammortamento allegato sotto la lettera D al contratto del 13 Settembre 2004.”
In data 25/7/2019, l'istituto di credito, a causa di un nuovo inadempimento contrattuale del notificava un secondo atto di precetto per l 'importo di euro Pt_1
169.322,01, per rate scadute e non pagate dal 13.3.2017 al 13.9.2018, oltre capitale a scadere e accessori.
2. Il con atto di citazione notificato in data 18/4/2019, evocava in giudizio Pt_1
l'istituto di credito mutuante dinanzi a questo Tribunale lamentando l'usurarietà originaria del contratto di mutuo e dunque la nullità del contratto, ed ancora l'usurarietà dei tassi applicabili in caso di ritardo nel pagamento e in applicazione della clausola di estinzione anticipata del contratto per decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 40, secondo comma, TU;
lamentava altresì l'applicazione di tassi di interessi e oneri aggiuntivi nel corso del rapporto negoziale non previste nel contratto originario, e neanche con le condizioni negoziali successivamente modificate con l'accordo del 30.09.2016.
Chiedeva quindi :
“In relazione al contratto di mutuo in questione: 1) accertare e dichiarare la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art.
1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto in mutuo gratuito e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e che nulla si deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
2) accertare e quantificare le somme addebitate sulle predette rate calcolandole ai fini del tasso applicato al mutuo medesimo e dichiarando le stesse non dovute in quanto frutto di interessi usurari non dovuti;
3) accertare e determinare la sostituzione del piano di ammortamento di cui ai predetti contratti di mutuo con un piano di ammortamento avente la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, senza alcun tasso di interessi e con quote di capitale costanti in relazione alla rate scadute;
4) accertare e dichiarare, conseguentemente, che alla data del
26/09/2016, non sussistevano le condizione per la dichiarazione di risoluzione contrattuale
e decadenza dal beneficio del termine, non sussistendo alcun scaduto impagato da parte del mutuatario essendo lo stesso, per contro, creditore nei confronti della banca per indebiti pagamenti effettuati;
In via subordinata: 5) accertare e dichiarare che il contratto in questione è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1283, cod. civ, essendo stato utilizzato un tasso molto più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente e la mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso, con applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti - della nullità della clausola e degli interessi al tasso legale;
6) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., se vi sono illegittimità nel sistema di calcolo dell'ammortamento c.d. “alla francese” e cioè se lo stesso determini il pagamento di un volume di interessi che risulta maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto e, dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente, e stabilisca, inoltre, se tale fenomeno si registra in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex art. 1283 c.c.
e/o per violazione dell'art. 1284 c.c.. E cioè, se il contratto de quo nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso che, poi, applicato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore generando la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo con la conseguenza di sussistenza di incertezza ed indeterminatezza del tasso in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art.
117, comma 4 e 6, TUB, con la conseguente applicazione del tasso di interesse legale per effetto del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.; 7) accertare e dichiarare, conseguentemente, che alla data del 26/09/2016, non sussistevano le condizione per la dichiarazione di risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine, non sussistendo alcun scaduto impagato da parte del mutuatario essendo lo stesso, per contro, creditore nei confronti della banca per indebiti pagamenti effettuati;
8) per tutti gli effetti di cui sopra, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_3
restituzione in favore di parte attorea delle somme dallo stesso versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge e comunque per rate scadute nella misura che risulterà di giustizia e/o di equità in esito al giudizio;
il tutto maggiorato di interessi legali e sino al saldo effettivo;
9) in ipotesi di sussistenza di un credito residuo della disporsi la compensazione tra i contrapposti crediti sino alla CP_3
concorrenza di quello minore;
10) Inibire alla convenuta, per le causali di cui in atti, CP_3 di segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia l'arbitrario debito autoreferente, unilateralmente formato dalla medesima Banca convenuta e quindi illegittimamente ascritto
a parte attorea, quale risultante dai conti e dalle posizioni finanziarie asseritamente in essere;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari e con distrazione delle medesime a favore dei predetti difensori antistatari.”
Con memorie di replica depositate in data 03.02.2025 parte attrice riduceva il thema decidendum, rinunciando in parte alla propria domanda, che quindi limitava in questi termini:
Alla luce del mutamento della suddetta giurisprudenza, parte attorea, quindi, rinuncia espressamente alla domanda formulata in punto di usura. Per come, invece, ribadito in comparsa conclusionale, parte attorea insiste per l'accoglimento della subordinata domanda formulata in citazione di:
a) accertamento e dichiarazione che nel contratto de quo non è espressamente indicato il Day Count Convention (periodo temporale annuo – giorni/mesi - del calcolo del tasso di interesse) con conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso e dovuta applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti – del tasso sostitutivo BOT 12M ex art. 117 TUB;
b) accertamento e dichiarazione che il contratto de quo è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1284, cod. civ. (interessi ultralegali) essendo stato utilizzato, senza indicarlo in contratto, un tasso diverso e più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente con la conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso e - in combinato disposto con gli artt. 1418 e
1346 c.c. disciplinanti i contratti – nullità della relativa clausola ed applicazione degli interessi al tasso legale e/o tasso sostitutivo BOT 12 M ex art. 117 TUB;
c) accertamento e dichiarazione che il contratto de quo comporta un piano di ammortamento “alla francese” in regime di interesse composto invece che di quello “alla francese” in regime di capitalizzazione semplice, senza indicarlo in contratto, con conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso e dovuta applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti – del tasso sostitutivo BOT 12M ex art. 117 TUB.
LA rinuncia parziale della domanda , effettuata solo in sede di memoria di replica, può considerarsi ammissibile nei imiti in cui non introduce nova, e solo se la stessa limita il perimetro di cognizione giudiziale, riducendolo e non aggiungendo alcunchè di nuovo, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS. UU. Sentenza Num. 3453 Anno
2024 “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti.
Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).”
3. In giudizio si costituiva la , in nome e per conto di Controparte_11 CP_2
” già così denominata in forza dell'atto di
[...] Controparte_3
fusione per incorporazione di (già Controparte_4 Controparte_5
a sua volta originatosi dall' ) nella
[...] Controparte_6 [...]
la quale, resistendo alla domanda Controparte_7 attorea, eccepiva l'infondatezza della domanda attrice , contestando genericità ed astrattezza delle contestazioni avversarie relative ai tassi applicati dalla banca, alle violazioni di legge e di contratto, avendo parte attrice omesso di indicare con esattezza quando e in che modo l'istituto erogatore del mutuo avrebbe applicato tassi usurai, avrebbe violato, e in che modo, gli accordi negoziali, oltre a non avere offerto alcun elemento di prova a sostegno delle eccepite nullità negoziali e violazioni di legge da parte della convenuta. Deduceva a contrario di avere erogato la somma di € 200.000,00 secondo quanto stabilito nel contratto di mutuo validamente stipulato, di avere rispettato gli accordi negoziali, di non avere mai superato il tasso soglia usura, e di essere ancora creditrice nei confronti dell'attore, in forza e virtù del contratto di mutuo come modificato con l'accordo negoziale del 2016. Quindi chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
con condanna di controparte per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
“voglia il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza – rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
con condanna di controparte per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
4. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti ed mediante CT volta ad accertare che le condizioni contrattuali pattuite fossero state rispettate nel corso del rapporto da parte dell'istituto bancario.
5. La domanda giudiziale, come limitata da parte attrice con le memorie di replica, è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione offerta in giudizio emerge che il contratto di mutuo agrario, nella sua declinazione originaria, e nella successiva versione rinegoziata di comune accordo, e su richiesta del mutuatario, in totale sostituzione alla precedente previsione contrattuale, risulta essere stato validamente concluso tra le parti, in forma scritta, nel rispetto anche dei precetti normativi in materia di clausole vessatorie.
Nessuna censura di indeterminatezza sui tassi applicati e sull'importo delle rate , e sulla scadenza delle stesse può essere mossa nella specie, atteso che il contratto di mutuo è sempre stato accompagnato dal piano di ammortamento , nel quale venivano determinate nel loro ammontare preciso le singole rate di mutuo e le scadenze delle stesse, ciò si è ripetuto anche in occasione della modifica negoziale del 30.09.2016.
Al momento della sottoscrizione delle modifiche negoziali , 30.09.2016, il Pt_1 riconosceva l'ammontare del proprio debito nei confronti dell'istituto mutuante pari a €
159.780,08, chiedendo di essere riammesso al beneficio del termine.
In linea generale il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza
(una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l'art. 120- novies, comma 2, T.u.b. in tema di“credito immobiliare ai consumatori”). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007). A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023,
n. 23655/ 2021), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.
La disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell'operazione, a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo. (Cassazione Civile, SS.UU., 29maggio 2024, n. 15130).
Ora nel caso di specie, il contratto sottoscritto dal contiene tutti gli elementi Pt_1
necessari e sufficienti che al momento della stipula gli hanno consentito di comprendere e valutare , consapevolmente, l'onere finanziario che stava per assumere, di verificare la corrispondenza del piano di ammortamento alle condizioni contrattuali pattuite, ed eventualmente confrontare le condizioni contrattuali con altre proposte finanziarie di altri istituti di credito, senza rischio di future sorprese .
Nel corso del giudizio è stato persino fugato il dubbio di una non corrispondenza fra condizioni pattuite e piano di ammortamento , sia pure sottoscritto dal contraente per accettazione.
Infatti, in sede di accertamento peritale, è emerso che l'istituto di credito ha applicato nel corso dell'intero rapporto negoziale le condizioni contrattuali nel tempo pattuite.
Il CT, dott. , in risposta al quesito peritale sottopostogli: Persona_4
“Dica il CT se il primo ed il secondo piano di ammortamento rispecchino fedelmente gli accordi negoziali contenuti rispettivamente nel contratto di mutuo del 13/9/2004 e nell'accordo aggiuntivo del 30/9/2016 e, in caso di esito negativo dell'accertamento predetto, accertare quali avrebbero dovuto essere i piani di ammortamento coerenti con le condizioni contrattuali volute fra le parti nei due successivi accordi negoziali”, ha così relazionato:
a) per verificare la corrispondenza del primo piano di ammortamento sottoscritto tra le parti, di tale piano, ha provveduto, per il periodo successivo al preammortamento, a sviluppare un proprio piano di ammortamento redatto in base ai criteri contrattuali, allegato come Prospetto n.1 alla perizia , comprendete il calcolo della rata, il calcolo della quota capitale e il calcolo della quota interessi, che è risultato perfettamente coincidente con quello redatto dalla Banca e allegato al contratto alla data della stipula del 13.09.2004; ha quindi concluso “Il primo piano di ammortamento rispecchia fedelmente gli accordi negoziali contenuti nel contratto di mutuo del 13/9/2004.”
b) Per esaminare l'accordo aggiuntivo intercorso tra le parti in data 30/9/2016, e il secondo piano di ammortamento il CT ha anzitutto verificato la quota capitale indicata nel nuovo piano di ammortamento, rilevando la coincidenza tra quanto riportato nel documento sottoscritto rispetto alle voci contrattuali, il tutto come esposto prospetto n. 2, e concludeva così “Il secondo piano di ammortamento rispecchia fedelmente gli accordi negoziali contenuti nell'accordo aggiuntivo del 30/9/2016.
Parte attrice contestava le conclusioni peritali eccependo , mediante osservazioni alla ctu che
“Dall'esame degli accordi negoziali contenuti nel contratto di mutuo del 13/9/2004, invece
- per come evidenziato in CTP (pag. 16) e per come eccepito e dedotto specificatamente in atti di causa - si evince che la banca ha contrattualmente omesso la indicazione nel contratto di mutuo della day count convention da applicare. Il piano di ammortamento non rispecchia fedelmente gli accordi negoziali contenuti nel contratto di mutuo del 13.09.2004 (in quanto il PdA, per come evidenziato, poteva essere sviluppato in più ipotesi alternative) e, conseguentemente, tale indeterminatezza deve essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr., ex multis: Cass.
26957/2023) .
L'eccezione sollevata è priva di pregio atteso che lo sviluppo esplicito del piano di ammortamento e la sua sottoscrizione da parte del contraente hanno sin da principio escluso ogni diverso sviluppo del piano di ammortamento e delle singole rate, inoltre, come argomentato dal CT, dal piano di ammortamento, firmato e sottoscritto dalle parti, si rileva che i conteggi sono stati effettuati, come peraltro conferma controparte, utilizzando per il calcolo dei giorni la convenzione 30/360.
Dunque , anorchè non esplicitato , il day count convention era evincibile dal piano di ammortamento conosciuto e accettato dal in quanto allegato agli accordi negoziali Pt_1
e da lui sottoscritto.
Inoltre il CT ha verificato che, concretamente, il piano di ammortamento è stato redatto con l'applicazione di detto criterio, 30/360.
Ancora, in ordine al secondo piano di ammortamento risultano infondate le censure di violazione degli accordi negoziali in sede di sviluppo del piano di ammortamento , non solo per le già sviluppate argomentazioni di diritto , ma anche per quanto argomentato tecnicamente dal CT, che qui si ritiene di potere fare proprio, “la differenza di interessi tra il metodo misto e il metodo originario alla francese è solo apparente in quanto non viene tenuto conto del fatto che applicando il metodo misto si hanno 26 rate di Euro 7.258,23 e una di Euro 37.244,35, mentre applicando il metodo originariamente convenuto si avrebbero 27 rate di Euro 8.059,43. Evidentemente il mutuatario, al momento della rinegoziazione, ha preferito pagare rate mensili di minore importo, riservandosi di pagare una maggiore ultima rata. Altrimenti avrebbe dovuto pagare ogni mese il maggiore importo di Euro 8.059,43. Pertanto nella ricostruzione finanziaria bisogna tener conto dell'incidenza del minore esborso a carico del mutuatario previsto dalle prime 26 rate.
Relativamente al nuovo piano di ammortamento, risulta che lo stesso è stato elaborato in base alle condizioni utilizzate per il piano di ammortamento originariamente convenuto, ovvero utilizzando il TNA del 4,70%. Trattandosi di ammortamento a tasso variabile, è stato necessario determinare in via preventiva la quota capitale e il residuo debito, mentre il calcolo degli interessi effettivamente pagati è quello pari all'Euribor a 6 mesi più lo spread.
Nelle osservazioni alla CT infatti non viene dimostrato né evidenziato che nel corso del rapporto il mutuatario abbia pagato un tasso diverso da quello convenuto.”
Pertanto, tutte le censure di indeterminatezza dell'oggetto del contratto e quelle di violazione degli accordi negoziali con applicazione di condizioni diverse inespresse, sono infondate e le domande proposte da devono essere tutte rigettate, Parte_1
richiamando in materia , il più recente orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione
“ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
( Cass. SS.UU. 29 maggio 2024, n. 15130).
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono oste a carico di parte attrice e , liquidate come in dispositivo, a favore di parte convenuta;
per lo stesso principio le spese di CT , liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario civile di Palmi in composizione monocratica, in persona del
G.O. dott.ssa Maria Elena Giovannella, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
decide:
a) Rigetta tutte le domande formulate dall'attore ; Parte_1
b) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida Parte_1 in favore di parte convenuta in € 9.872,10 per compenso professionale, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CT Parte_1
liquidate con separato decreto.
Palmi, lì 28.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria
Elena Giovannella , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 715/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
residente in [...], (C.F.: ), mutuatario, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Scalfari
(CF: ) e Giuseppa Gagliostro (CF: , giusta C.F._2 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione
-attore- nei confronti di con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle CP_1
Imprese di Siena con il numero di codice fiscale e partita iva , non in proprio P.IVA_1 ma in nome e per conto di ” già Controparte_2 Controparte_3
così denominata in forza dell'atto di fusione per incorporazione di
[...] Controparte_4
(già a sua volta originatosi dall'
[...] Controparte_5 [...]
) nella Controparte_6 Controparte_7
ai rogiti notaio in data 5.10.2004 rep. n. 202982 - racc.n.15752,
[...] Persona_1
registrato a Empoli in data 6.10.2004, Serie I quale rappresentante della medesima giusta procura con atto a rogito Notaio di Empoli in data 16.5.2018 rep. 22345 Persona_2 racc. 8468, registrato a Empoli in data 21.5.2018 al n. 359 I serie IT in persona dell'Avv.
nato a [...] il [...] nominato con atto del 18/07/2018 registrato Controparte_8
a Milano 4 in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T, rappresentata per procura in atti dall'avv.
Giovanni Mazzitelli - p. IVA – c.f. e presso il suo P.IVA_2 C.F._4
studio in via G. Spagnolio 14/a di Reggio Calabria elettivamente domiciliata, con autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali e alla ricezione delle notifiche anche a mezzo e -mail (all'indirizzo telefax n. 0965 –27211 e/o alla pec
Email_1
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 13.11.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 13/9/2004, per rogito Notar N. Rep.41986 –Racc.9566, Persona_3
tra la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (nella qualità di procuratrice di MPS Banca verde SpA) e il Sig. veniva stipulato un contratto di mutuo agrario ai sensi Parte_1 dell'art.43 del Dlgs n.385 del 1° Settembre 1993 con il quale la banca concedeva al Sig.
un mutuo agrario di Euro 200.000,00; al contratto venivano allegati come Parte_1
parte integrante dello stesso :
• il Capitolato dei patti e delle condizioni generali (all.A),
• il Documento di Sintesi (all.B) delle condizioni economiche e contrattuali,
• il Regolamento per la determinazione della misura del tasso (all.C)
• il Piano di Ammortamento (all.D)
Con lo stesso atto, concedeva per il complessivo importo di € Parte_1 Pt_2
400.000,00, su beni immobili di sua proprietà, sempre a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, si costituivano in atto quali fideiussori, in solido, i signori CP_9
nato a [...] l'[...] e nata a [...] il
[...] Controparte_10
18/04/1948, entrambi ivi residenti.
Tra le parti venivano stabilite le seguenti condizioni di rimborso del capitole erogato
1) tasso di interesse per la prima scadenza fissato al 4,70% nominale annuo;
2) tasso di interesse per i periodi successivi soggetto a variazione semestrale in base a quanto previsto dall'allegato C) al contratto, composto da una parte fissa, determinata nella misura di 2,50 punti percentuali, e da una parte variabile, pari al tasso EURIBOR a 6 mesi calcolato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/365, per valuta il giorno di inizio di maturazione degli interessi di ciascun periodo (con arrotondamento allo 0,05 superiore) rilevato giornalmente alle ore 11 del comitato di gestione dell'Euribor;
3) rimborso in 23 anni, a partire dal 14/3/2007, mediante n. 46 rate semestrali consecutive posticipate secondo un piano di ammortamento alla francese (sottoscritto dal mutuatario) , sviluppato al tasso convenuto per il primo periodo, con interessi semplici calcolati sul residuo debito al tasso tempo per tempo vigente;
4) preammortamento di 5 rate semestrali, dal 13/9/2004 al 13/3/2007, senza ammortamento di quote di capitale.
In data 3/2/2016, a causa dell'inadempimento del mutuatario - veniva notificato all'odierno attore atto di precetto per l'importo complessivo di euro 170.567,88 con contestazione di omesso pagamento delle rate convenute dal 13.3.2014 al 13.9.15.
L'azione esecutiva non veniva proseguita dall'istituto erogante il mutuo, poiché tra le parti veniva stipulato in data 30 settembre 2016 un nuovo accordo negoziale in sostituzione del precedente, “atto aggiuntivo al contratto di finanziamento stipulato in forma di mutuo per atto notaio del 13/9/2004 rep. n. 41986, registrato a Palmi Persona_3
il 29/9/04 al n. 511, finanziamento n. 1007669 di euro 200.000,00= a 25 anni e 6 mesi ", con il quale il mutuatario, odierno attore, riconosceva il proprio debito nei confronti del mutuante, pari a € 159.780,08, che si impegnava a rimborsare mediante 27 rate a capitale crescente per un importo complessivo di € 123.384,01, e rata finale, n. 28, di € 36.396,07 , sulla somma in ammortamento venivano pattuiti interessi posticipati, calcolati con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del contratto originario e in base all'allegato C al predetto contratto del 13/9/2004.
Con la modifica di alcune condizioni contrattuali del mutuo il sottoscriveva Pt_1 il nuovo piano di ammortamento “in sostituzione ad ogni effetto del piano di ammortamento allegato sotto la lettera D al contratto del 13 Settembre 2004.”
In data 25/7/2019, l'istituto di credito, a causa di un nuovo inadempimento contrattuale del notificava un secondo atto di precetto per l 'importo di euro Pt_1
169.322,01, per rate scadute e non pagate dal 13.3.2017 al 13.9.2018, oltre capitale a scadere e accessori.
2. Il con atto di citazione notificato in data 18/4/2019, evocava in giudizio Pt_1
l'istituto di credito mutuante dinanzi a questo Tribunale lamentando l'usurarietà originaria del contratto di mutuo e dunque la nullità del contratto, ed ancora l'usurarietà dei tassi applicabili in caso di ritardo nel pagamento e in applicazione della clausola di estinzione anticipata del contratto per decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 40, secondo comma, TU;
lamentava altresì l'applicazione di tassi di interessi e oneri aggiuntivi nel corso del rapporto negoziale non previste nel contratto originario, e neanche con le condizioni negoziali successivamente modificate con l'accordo del 30.09.2016.
Chiedeva quindi :
“In relazione al contratto di mutuo in questione: 1) accertare e dichiarare la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art.
1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto in mutuo gratuito e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e che nulla si deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
2) accertare e quantificare le somme addebitate sulle predette rate calcolandole ai fini del tasso applicato al mutuo medesimo e dichiarando le stesse non dovute in quanto frutto di interessi usurari non dovuti;
3) accertare e determinare la sostituzione del piano di ammortamento di cui ai predetti contratti di mutuo con un piano di ammortamento avente la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, senza alcun tasso di interessi e con quote di capitale costanti in relazione alla rate scadute;
4) accertare e dichiarare, conseguentemente, che alla data del
26/09/2016, non sussistevano le condizione per la dichiarazione di risoluzione contrattuale
e decadenza dal beneficio del termine, non sussistendo alcun scaduto impagato da parte del mutuatario essendo lo stesso, per contro, creditore nei confronti della banca per indebiti pagamenti effettuati;
In via subordinata: 5) accertare e dichiarare che il contratto in questione è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1283, cod. civ, essendo stato utilizzato un tasso molto più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente e la mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso, con applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti - della nullità della clausola e degli interessi al tasso legale;
6) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., se vi sono illegittimità nel sistema di calcolo dell'ammortamento c.d. “alla francese” e cioè se lo stesso determini il pagamento di un volume di interessi che risulta maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto e, dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente, e stabilisca, inoltre, se tale fenomeno si registra in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex art. 1283 c.c.
e/o per violazione dell'art. 1284 c.c.. E cioè, se il contratto de quo nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso che, poi, applicato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore generando la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo con la conseguenza di sussistenza di incertezza ed indeterminatezza del tasso in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art.
117, comma 4 e 6, TUB, con la conseguente applicazione del tasso di interesse legale per effetto del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.; 7) accertare e dichiarare, conseguentemente, che alla data del 26/09/2016, non sussistevano le condizione per la dichiarazione di risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine, non sussistendo alcun scaduto impagato da parte del mutuatario essendo lo stesso, per contro, creditore nei confronti della banca per indebiti pagamenti effettuati;
8) per tutti gli effetti di cui sopra, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_3
restituzione in favore di parte attorea delle somme dallo stesso versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge e comunque per rate scadute nella misura che risulterà di giustizia e/o di equità in esito al giudizio;
il tutto maggiorato di interessi legali e sino al saldo effettivo;
9) in ipotesi di sussistenza di un credito residuo della disporsi la compensazione tra i contrapposti crediti sino alla CP_3
concorrenza di quello minore;
10) Inibire alla convenuta, per le causali di cui in atti, CP_3 di segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia l'arbitrario debito autoreferente, unilateralmente formato dalla medesima Banca convenuta e quindi illegittimamente ascritto
a parte attorea, quale risultante dai conti e dalle posizioni finanziarie asseritamente in essere;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari e con distrazione delle medesime a favore dei predetti difensori antistatari.”
Con memorie di replica depositate in data 03.02.2025 parte attrice riduceva il thema decidendum, rinunciando in parte alla propria domanda, che quindi limitava in questi termini:
Alla luce del mutamento della suddetta giurisprudenza, parte attorea, quindi, rinuncia espressamente alla domanda formulata in punto di usura. Per come, invece, ribadito in comparsa conclusionale, parte attorea insiste per l'accoglimento della subordinata domanda formulata in citazione di:
a) accertamento e dichiarazione che nel contratto de quo non è espressamente indicato il Day Count Convention (periodo temporale annuo – giorni/mesi - del calcolo del tasso di interesse) con conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso e dovuta applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti – del tasso sostitutivo BOT 12M ex art. 117 TUB;
b) accertamento e dichiarazione che il contratto de quo è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1284, cod. civ. (interessi ultralegali) essendo stato utilizzato, senza indicarlo in contratto, un tasso diverso e più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente con la conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso e - in combinato disposto con gli artt. 1418 e
1346 c.c. disciplinanti i contratti – nullità della relativa clausola ed applicazione degli interessi al tasso legale e/o tasso sostitutivo BOT 12 M ex art. 117 TUB;
c) accertamento e dichiarazione che il contratto de quo comporta un piano di ammortamento “alla francese” in regime di interesse composto invece che di quello “alla francese” in regime di capitalizzazione semplice, senza indicarlo in contratto, con conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso e dovuta applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti – del tasso sostitutivo BOT 12M ex art. 117 TUB.
LA rinuncia parziale della domanda , effettuata solo in sede di memoria di replica, può considerarsi ammissibile nei imiti in cui non introduce nova, e solo se la stessa limita il perimetro di cognizione giudiziale, riducendolo e non aggiungendo alcunchè di nuovo, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS. UU. Sentenza Num. 3453 Anno
2024 “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti.
Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).”
3. In giudizio si costituiva la , in nome e per conto di Controparte_11 CP_2
” già così denominata in forza dell'atto di
[...] Controparte_3
fusione per incorporazione di (già Controparte_4 Controparte_5
a sua volta originatosi dall' ) nella
[...] Controparte_6 [...]
la quale, resistendo alla domanda Controparte_7 attorea, eccepiva l'infondatezza della domanda attrice , contestando genericità ed astrattezza delle contestazioni avversarie relative ai tassi applicati dalla banca, alle violazioni di legge e di contratto, avendo parte attrice omesso di indicare con esattezza quando e in che modo l'istituto erogatore del mutuo avrebbe applicato tassi usurai, avrebbe violato, e in che modo, gli accordi negoziali, oltre a non avere offerto alcun elemento di prova a sostegno delle eccepite nullità negoziali e violazioni di legge da parte della convenuta. Deduceva a contrario di avere erogato la somma di € 200.000,00 secondo quanto stabilito nel contratto di mutuo validamente stipulato, di avere rispettato gli accordi negoziali, di non avere mai superato il tasso soglia usura, e di essere ancora creditrice nei confronti dell'attore, in forza e virtù del contratto di mutuo come modificato con l'accordo negoziale del 2016. Quindi chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
con condanna di controparte per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
“voglia il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza – rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
con condanna di controparte per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
4. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti ed mediante CT volta ad accertare che le condizioni contrattuali pattuite fossero state rispettate nel corso del rapporto da parte dell'istituto bancario.
5. La domanda giudiziale, come limitata da parte attrice con le memorie di replica, è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione offerta in giudizio emerge che il contratto di mutuo agrario, nella sua declinazione originaria, e nella successiva versione rinegoziata di comune accordo, e su richiesta del mutuatario, in totale sostituzione alla precedente previsione contrattuale, risulta essere stato validamente concluso tra le parti, in forma scritta, nel rispetto anche dei precetti normativi in materia di clausole vessatorie.
Nessuna censura di indeterminatezza sui tassi applicati e sull'importo delle rate , e sulla scadenza delle stesse può essere mossa nella specie, atteso che il contratto di mutuo è sempre stato accompagnato dal piano di ammortamento , nel quale venivano determinate nel loro ammontare preciso le singole rate di mutuo e le scadenze delle stesse, ciò si è ripetuto anche in occasione della modifica negoziale del 30.09.2016.
Al momento della sottoscrizione delle modifiche negoziali , 30.09.2016, il Pt_1 riconosceva l'ammontare del proprio debito nei confronti dell'istituto mutuante pari a €
159.780,08, chiedendo di essere riammesso al beneficio del termine.
In linea generale il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza
(una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l'art. 120- novies, comma 2, T.u.b. in tema di“credito immobiliare ai consumatori”). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007). A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023,
n. 23655/ 2021), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.
La disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell'operazione, a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo. (Cassazione Civile, SS.UU., 29maggio 2024, n. 15130).
Ora nel caso di specie, il contratto sottoscritto dal contiene tutti gli elementi Pt_1
necessari e sufficienti che al momento della stipula gli hanno consentito di comprendere e valutare , consapevolmente, l'onere finanziario che stava per assumere, di verificare la corrispondenza del piano di ammortamento alle condizioni contrattuali pattuite, ed eventualmente confrontare le condizioni contrattuali con altre proposte finanziarie di altri istituti di credito, senza rischio di future sorprese .
Nel corso del giudizio è stato persino fugato il dubbio di una non corrispondenza fra condizioni pattuite e piano di ammortamento , sia pure sottoscritto dal contraente per accettazione.
Infatti, in sede di accertamento peritale, è emerso che l'istituto di credito ha applicato nel corso dell'intero rapporto negoziale le condizioni contrattuali nel tempo pattuite.
Il CT, dott. , in risposta al quesito peritale sottopostogli: Persona_4
“Dica il CT se il primo ed il secondo piano di ammortamento rispecchino fedelmente gli accordi negoziali contenuti rispettivamente nel contratto di mutuo del 13/9/2004 e nell'accordo aggiuntivo del 30/9/2016 e, in caso di esito negativo dell'accertamento predetto, accertare quali avrebbero dovuto essere i piani di ammortamento coerenti con le condizioni contrattuali volute fra le parti nei due successivi accordi negoziali”, ha così relazionato:
a) per verificare la corrispondenza del primo piano di ammortamento sottoscritto tra le parti, di tale piano, ha provveduto, per il periodo successivo al preammortamento, a sviluppare un proprio piano di ammortamento redatto in base ai criteri contrattuali, allegato come Prospetto n.1 alla perizia , comprendete il calcolo della rata, il calcolo della quota capitale e il calcolo della quota interessi, che è risultato perfettamente coincidente con quello redatto dalla Banca e allegato al contratto alla data della stipula del 13.09.2004; ha quindi concluso “Il primo piano di ammortamento rispecchia fedelmente gli accordi negoziali contenuti nel contratto di mutuo del 13/9/2004.”
b) Per esaminare l'accordo aggiuntivo intercorso tra le parti in data 30/9/2016, e il secondo piano di ammortamento il CT ha anzitutto verificato la quota capitale indicata nel nuovo piano di ammortamento, rilevando la coincidenza tra quanto riportato nel documento sottoscritto rispetto alle voci contrattuali, il tutto come esposto prospetto n. 2, e concludeva così “Il secondo piano di ammortamento rispecchia fedelmente gli accordi negoziali contenuti nell'accordo aggiuntivo del 30/9/2016.
Parte attrice contestava le conclusioni peritali eccependo , mediante osservazioni alla ctu che
“Dall'esame degli accordi negoziali contenuti nel contratto di mutuo del 13/9/2004, invece
- per come evidenziato in CTP (pag. 16) e per come eccepito e dedotto specificatamente in atti di causa - si evince che la banca ha contrattualmente omesso la indicazione nel contratto di mutuo della day count convention da applicare. Il piano di ammortamento non rispecchia fedelmente gli accordi negoziali contenuti nel contratto di mutuo del 13.09.2004 (in quanto il PdA, per come evidenziato, poteva essere sviluppato in più ipotesi alternative) e, conseguentemente, tale indeterminatezza deve essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr., ex multis: Cass.
26957/2023) .
L'eccezione sollevata è priva di pregio atteso che lo sviluppo esplicito del piano di ammortamento e la sua sottoscrizione da parte del contraente hanno sin da principio escluso ogni diverso sviluppo del piano di ammortamento e delle singole rate, inoltre, come argomentato dal CT, dal piano di ammortamento, firmato e sottoscritto dalle parti, si rileva che i conteggi sono stati effettuati, come peraltro conferma controparte, utilizzando per il calcolo dei giorni la convenzione 30/360.
Dunque , anorchè non esplicitato , il day count convention era evincibile dal piano di ammortamento conosciuto e accettato dal in quanto allegato agli accordi negoziali Pt_1
e da lui sottoscritto.
Inoltre il CT ha verificato che, concretamente, il piano di ammortamento è stato redatto con l'applicazione di detto criterio, 30/360.
Ancora, in ordine al secondo piano di ammortamento risultano infondate le censure di violazione degli accordi negoziali in sede di sviluppo del piano di ammortamento , non solo per le già sviluppate argomentazioni di diritto , ma anche per quanto argomentato tecnicamente dal CT, che qui si ritiene di potere fare proprio, “la differenza di interessi tra il metodo misto e il metodo originario alla francese è solo apparente in quanto non viene tenuto conto del fatto che applicando il metodo misto si hanno 26 rate di Euro 7.258,23 e una di Euro 37.244,35, mentre applicando il metodo originariamente convenuto si avrebbero 27 rate di Euro 8.059,43. Evidentemente il mutuatario, al momento della rinegoziazione, ha preferito pagare rate mensili di minore importo, riservandosi di pagare una maggiore ultima rata. Altrimenti avrebbe dovuto pagare ogni mese il maggiore importo di Euro 8.059,43. Pertanto nella ricostruzione finanziaria bisogna tener conto dell'incidenza del minore esborso a carico del mutuatario previsto dalle prime 26 rate.
Relativamente al nuovo piano di ammortamento, risulta che lo stesso è stato elaborato in base alle condizioni utilizzate per il piano di ammortamento originariamente convenuto, ovvero utilizzando il TNA del 4,70%. Trattandosi di ammortamento a tasso variabile, è stato necessario determinare in via preventiva la quota capitale e il residuo debito, mentre il calcolo degli interessi effettivamente pagati è quello pari all'Euribor a 6 mesi più lo spread.
Nelle osservazioni alla CT infatti non viene dimostrato né evidenziato che nel corso del rapporto il mutuatario abbia pagato un tasso diverso da quello convenuto.”
Pertanto, tutte le censure di indeterminatezza dell'oggetto del contratto e quelle di violazione degli accordi negoziali con applicazione di condizioni diverse inespresse, sono infondate e le domande proposte da devono essere tutte rigettate, Parte_1
richiamando in materia , il più recente orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione
“ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
( Cass. SS.UU. 29 maggio 2024, n. 15130).
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono oste a carico di parte attrice e , liquidate come in dispositivo, a favore di parte convenuta;
per lo stesso principio le spese di CT , liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario civile di Palmi in composizione monocratica, in persona del
G.O. dott.ssa Maria Elena Giovannella, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
decide:
a) Rigetta tutte le domande formulate dall'attore ; Parte_1
b) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida Parte_1 in favore di parte convenuta in € 9.872,10 per compenso professionale, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CT Parte_1
liquidate con separato decreto.
Palmi, lì 28.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella