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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente Dott.ssa LORENA CANAPARO
Giudice Dott.ssa ERICA PASSALALPI
Giudice Rel. Dott.ssa DANIELA MELE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1939 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TAGLIERO MARA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PATETTA MANUELA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale omologato in data 29.09.2021.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nati i figli Per 1 (28.02.2008) e Per_2
(18.08.2011).
Per ciò che attiene al regime di affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di dover disporre,
come peraltro richiesto da entrambe le parti, l'affidamento congiunto di Per_1 e Per_2 ad
entrambi i genitori. Infatti, nessuna inidoneità genitoriale è emersa in relazione alla figura materna,
mentre per ciò che attiene al padre deve darsi atto del positivo percorso personale dallo stesso intrapreso e tuttora in corso. Il Parte_1 che si trova in struttura sin dall'anno 2018, risulta, ad oggi, negativo all'alcol e al narcotest (cfr. comunicazione della Parte_2 al Magistrato di risulta affetto nonParte_1 Sorveglianza del 16.01.2025). Ad oggi le patologie dalle quali il paiono influire sulla sua capacità genitoriale quantomeno sotto l'aspetto decisionale, come peraltro dedotto dalla stessa madre, che non ha sollevato particolari problematiche nella gestione dei figli derivanti dall'affidamento congiunto.
-comeQuanto alla collocazione dei minori, la stessa seve essere confermata presso la madre peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio tenuto conto del fatto che i minori hanno
sempre convissuto con la madre anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, nonché
considerata la particolare situazione abitativa del padre.
Stante la collocazione dei minori presso la madre, deve disporsi come richiesto da entrambe le parti del giudizio - l'assegnazione della ex casa coniugale alla CP_1 affinché vi coabiti con i
figli minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
Per ciò che attiene alle visite padre-figlio deve darsi atto del positivo percorso personale effettuato dal Parte 1 sin dall'anno 2018. Nel corso degli anni il padre ha cessato la dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti ed ha mostrato una buona adesione al progetto terapeutico posto in essere presso la Comunità ove si trova ospite. In relazione ai figli, dalle relazioni redatte dalla Comunità si evince che il Parte_1 abbia sempre mantenuto i contatti con i minori, anche nei periodi di sua maggiore difficoltà personale. Inizialmente aiutato dagli operatori nelle modalità di interazione con i figli, progressivamente e gradualmente il padre ha saputo relazionarsi liberamente ed adeguatamente con gli stessi, tanto che già nell'anno precedente all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.
del presente procedimento (svoltasi nel gennaio 2025), padre e figli si vedevano in autonomia,
senza nessuna particolare problematica, come peraltro confermato anche dalla madre (cfr. in proposito relazione Centro Terapeutico Riabilitativo “La Tolda" del 24.01.2025, ove si legge:
"Negli anni di permanenza in struttura, l'ospite ha sempre richiesto e mantenuto i contatti con i figli. (...) Negli anni il monitoraggio dei rapporti con i figli è stato affidato alla struttura (...) La
ripresa dei rapporti è stata graduale, siamo partiti da telefonate in presenza dell'operatore, a uscite dalla struttura con l'operatore, fino a raggiungere gli attuali incontri del paziente in autonomia con i figli considerando i buoni risultati ottenuti da amo le parti. In ogni caso ogni incontro viene affrontato nei colloqui con gli operatori e non ci sono mai stati dubbi o eventi che abbiano fatto dubitare sull'adeguatezza e sicurezza dei bambini. Si precisa inoltre che anche in passato il paziente non ha mai messo a rischio la loro incolumità fisica o psichica. Ogni passaggio
è stato e sarà sempre monitorato, con piena collaborazione del paziente, all'interno del progetto terapeutico riabilitativo"; cfr. anche dichiarazioni rese dalla dott.ssa Tes_1 psicologa presso la Comunità che ospita il Parte_1 all'udienza del 23.01.2025, che ha confermato lo svolgimento degli incontri padre-figli, precisando che: "La Comunità non avrebbe nulla in contrario a che il padre possa frequentare i ragazzi, in autonomia ed anche al di fuori della comunità, anzi abbiamo chiesto noi al Magistrato di Sorveglianza una maggiore autonomia del padre;
ciò è stato fatto per favorire l'autonomia del padre, ma anche per favorire il rapporto con i figli (...) Io non credo che il padre possa fare del male ai figli, neppure a livello verbale"). Le relazioni redatte dai Servizi
Sociali territorialmente competenti nel corso del presente giudizio confermano la positività
dell'attuale regime di visita (cfr. relazione del 29.04.2025, ove si dà atto della disponibilità della madre a permettere ai figli di incontrare liberamente il padre, della soddisfazione del padre per lo svolgimento degli incontri “riferendo che gli stessi si sono tenuti regolarmente e senza criticità”,
circostanza confermata dai minori, i quali “sono soddisfatti della frequenza degli incontri con il padre e hanno manifestato l'intenzione di proseguirli, con la possibilità di aumentarne la durata durante il periodo estivo"; cfr. anche relazione del 17.09.2025, ove si legge "gli incontri si stanno svolgendo con regolarità, senza problematiche e con flessibilità da parte di tutti rispetto ad eventuali necessità di modifica di giorno e/o orario. Ad oggi non emergono elementi pregiudizievoli a una eventuale prosecuzione autonoma degli incontri senza il monitoraggio del servizio scrivente"). In tale quadro, dunque, non paiono sussistere ragioni per modificare il regime di visita attualmente vigente e, pertanto, il Collegio ritiene di dover confermare che i Servizi Sociali
territorialmente competenti, di concerto con gli operatori della Comunità terapeutica presso la quale vive il padre, provvedano a calendarizzare incontri liberi tra il padre ed i figli con cadenza almeno quindicinale e con durata non inferiore a due ore, vigilando sul loro regolare andamento e provvedendo all'immediata sospensione dei predetti incontri se pregiudizievoli per i minori.
Stante la particolarità della situazione personale del padre, nonostante il positivo percorso dallo stesso intrapreso, il Collegio ritiene di dover disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un attento monitoraggio delle condizioni di vita dei figli minori, anche effettuando colloqui di restituzione con i minori e con i genitori.
Passando all'aspetto economico, tenuto conto della particolare situazione abitativa e lavorativa del padre, il Collegio ritiene di dover confermare, come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio, che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli l'importo complessivo di Euro 150,00, mensili (euro 75,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore della resistente entro il giorno 5 di ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie si ritiene opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore,
occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò,
ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è
qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una
"spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre
2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n.
147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle “spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici),
dovranno intendersi quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass.
Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05
dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011).
Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Deve, infine, accogliersi la domanda avanzata dalla madre relativa alla percezione, in suo favore,
dell'ammontare integrale dell'assegno unico, tenuto conto della collocazione prevalente dei minori presso di lei (cfr. Cass. Civ., n. 4672/2025) e anche considerata la mancata opposizione, sul punto,
da parte del padre.
Stante la natura del presente giudizio e vista la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
CP_1 in data 31.05.2011, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
DE (SV), al numero 2, parte I, serie A, anno 2011, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di DE (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone che i figli minori delle parti Per_1 e Per_2 siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
* assegna la ex casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con i figli minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
*dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, di concerto con gli operatori della
Comunità terapeutica presso la quale vive il padre, provvedano a calendarizzare incontri liberi tra il padre ed i figli con cadenza almeno quindicinale e con durata non inferiore a due ore, vigilando sul loro regolare andamento e provvedendo all'immediata sospensione dei predetti incontri se pregiudizievoli per i minori;
*dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un attento monitoraggio delle condizioni di vita dei figli minori, anche effettuando colloqui di restituzione con i minori e con i genitori;
pone a carico di Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
*
minori l'importo mensile complessivo di euro 150,00 (euro 75,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in motivazione;
*dispone che l'assegno unico in favore dei figli minori sia percepito integralmente dalla madre;
*compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lorena Canaparo Dott.ssa Daniela Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente Dott.ssa LORENA CANAPARO
Giudice Dott.ssa ERICA PASSALALPI
Giudice Rel. Dott.ssa DANIELA MELE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1939 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TAGLIERO MARA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PATETTA MANUELA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale omologato in data 29.09.2021.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nati i figli Per 1 (28.02.2008) e Per_2
(18.08.2011).
Per ciò che attiene al regime di affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di dover disporre,
come peraltro richiesto da entrambe le parti, l'affidamento congiunto di Per_1 e Per_2 ad
entrambi i genitori. Infatti, nessuna inidoneità genitoriale è emersa in relazione alla figura materna,
mentre per ciò che attiene al padre deve darsi atto del positivo percorso personale dallo stesso intrapreso e tuttora in corso. Il Parte_1 che si trova in struttura sin dall'anno 2018, risulta, ad oggi, negativo all'alcol e al narcotest (cfr. comunicazione della Parte_2 al Magistrato di risulta affetto nonParte_1 Sorveglianza del 16.01.2025). Ad oggi le patologie dalle quali il paiono influire sulla sua capacità genitoriale quantomeno sotto l'aspetto decisionale, come peraltro dedotto dalla stessa madre, che non ha sollevato particolari problematiche nella gestione dei figli derivanti dall'affidamento congiunto.
-comeQuanto alla collocazione dei minori, la stessa seve essere confermata presso la madre peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio tenuto conto del fatto che i minori hanno
sempre convissuto con la madre anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, nonché
considerata la particolare situazione abitativa del padre.
Stante la collocazione dei minori presso la madre, deve disporsi come richiesto da entrambe le parti del giudizio - l'assegnazione della ex casa coniugale alla CP_1 affinché vi coabiti con i
figli minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
Per ciò che attiene alle visite padre-figlio deve darsi atto del positivo percorso personale effettuato dal Parte 1 sin dall'anno 2018. Nel corso degli anni il padre ha cessato la dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti ed ha mostrato una buona adesione al progetto terapeutico posto in essere presso la Comunità ove si trova ospite. In relazione ai figli, dalle relazioni redatte dalla Comunità si evince che il Parte_1 abbia sempre mantenuto i contatti con i minori, anche nei periodi di sua maggiore difficoltà personale. Inizialmente aiutato dagli operatori nelle modalità di interazione con i figli, progressivamente e gradualmente il padre ha saputo relazionarsi liberamente ed adeguatamente con gli stessi, tanto che già nell'anno precedente all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.
del presente procedimento (svoltasi nel gennaio 2025), padre e figli si vedevano in autonomia,
senza nessuna particolare problematica, come peraltro confermato anche dalla madre (cfr. in proposito relazione Centro Terapeutico Riabilitativo “La Tolda" del 24.01.2025, ove si legge:
"Negli anni di permanenza in struttura, l'ospite ha sempre richiesto e mantenuto i contatti con i figli. (...) Negli anni il monitoraggio dei rapporti con i figli è stato affidato alla struttura (...) La
ripresa dei rapporti è stata graduale, siamo partiti da telefonate in presenza dell'operatore, a uscite dalla struttura con l'operatore, fino a raggiungere gli attuali incontri del paziente in autonomia con i figli considerando i buoni risultati ottenuti da amo le parti. In ogni caso ogni incontro viene affrontato nei colloqui con gli operatori e non ci sono mai stati dubbi o eventi che abbiano fatto dubitare sull'adeguatezza e sicurezza dei bambini. Si precisa inoltre che anche in passato il paziente non ha mai messo a rischio la loro incolumità fisica o psichica. Ogni passaggio
è stato e sarà sempre monitorato, con piena collaborazione del paziente, all'interno del progetto terapeutico riabilitativo"; cfr. anche dichiarazioni rese dalla dott.ssa Tes_1 psicologa presso la Comunità che ospita il Parte_1 all'udienza del 23.01.2025, che ha confermato lo svolgimento degli incontri padre-figli, precisando che: "La Comunità non avrebbe nulla in contrario a che il padre possa frequentare i ragazzi, in autonomia ed anche al di fuori della comunità, anzi abbiamo chiesto noi al Magistrato di Sorveglianza una maggiore autonomia del padre;
ciò è stato fatto per favorire l'autonomia del padre, ma anche per favorire il rapporto con i figli (...) Io non credo che il padre possa fare del male ai figli, neppure a livello verbale"). Le relazioni redatte dai Servizi
Sociali territorialmente competenti nel corso del presente giudizio confermano la positività
dell'attuale regime di visita (cfr. relazione del 29.04.2025, ove si dà atto della disponibilità della madre a permettere ai figli di incontrare liberamente il padre, della soddisfazione del padre per lo svolgimento degli incontri “riferendo che gli stessi si sono tenuti regolarmente e senza criticità”,
circostanza confermata dai minori, i quali “sono soddisfatti della frequenza degli incontri con il padre e hanno manifestato l'intenzione di proseguirli, con la possibilità di aumentarne la durata durante il periodo estivo"; cfr. anche relazione del 17.09.2025, ove si legge "gli incontri si stanno svolgendo con regolarità, senza problematiche e con flessibilità da parte di tutti rispetto ad eventuali necessità di modifica di giorno e/o orario. Ad oggi non emergono elementi pregiudizievoli a una eventuale prosecuzione autonoma degli incontri senza il monitoraggio del servizio scrivente"). In tale quadro, dunque, non paiono sussistere ragioni per modificare il regime di visita attualmente vigente e, pertanto, il Collegio ritiene di dover confermare che i Servizi Sociali
territorialmente competenti, di concerto con gli operatori della Comunità terapeutica presso la quale vive il padre, provvedano a calendarizzare incontri liberi tra il padre ed i figli con cadenza almeno quindicinale e con durata non inferiore a due ore, vigilando sul loro regolare andamento e provvedendo all'immediata sospensione dei predetti incontri se pregiudizievoli per i minori.
Stante la particolarità della situazione personale del padre, nonostante il positivo percorso dallo stesso intrapreso, il Collegio ritiene di dover disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un attento monitoraggio delle condizioni di vita dei figli minori, anche effettuando colloqui di restituzione con i minori e con i genitori.
Passando all'aspetto economico, tenuto conto della particolare situazione abitativa e lavorativa del padre, il Collegio ritiene di dover confermare, come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio, che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli l'importo complessivo di Euro 150,00, mensili (euro 75,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore della resistente entro il giorno 5 di ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie si ritiene opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore,
occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò,
ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è
qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una
"spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre
2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n.
147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle “spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici),
dovranno intendersi quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass.
Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05
dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011).
Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Deve, infine, accogliersi la domanda avanzata dalla madre relativa alla percezione, in suo favore,
dell'ammontare integrale dell'assegno unico, tenuto conto della collocazione prevalente dei minori presso di lei (cfr. Cass. Civ., n. 4672/2025) e anche considerata la mancata opposizione, sul punto,
da parte del padre.
Stante la natura del presente giudizio e vista la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
CP_1 in data 31.05.2011, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
DE (SV), al numero 2, parte I, serie A, anno 2011, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di DE (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone che i figli minori delle parti Per_1 e Per_2 siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
* assegna la ex casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con i figli minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
*dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, di concerto con gli operatori della
Comunità terapeutica presso la quale vive il padre, provvedano a calendarizzare incontri liberi tra il padre ed i figli con cadenza almeno quindicinale e con durata non inferiore a due ore, vigilando sul loro regolare andamento e provvedendo all'immediata sospensione dei predetti incontri se pregiudizievoli per i minori;
*dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un attento monitoraggio delle condizioni di vita dei figli minori, anche effettuando colloqui di restituzione con i minori e con i genitori;
pone a carico di Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
*
minori l'importo mensile complessivo di euro 150,00 (euro 75,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in motivazione;
*dispone che l'assegno unico in favore dei figli minori sia percepito integralmente dalla madre;
*compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lorena Canaparo Dott.ssa Daniela Mele