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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1239/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Pt_1
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Liliana Ferrazzoli, ed
[...] Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 04/03/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) il 22/10/2022 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A – Anno 2022); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 25.03.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla pronuncia di separazione nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2130/2023 r.g. in esito al quale con sentenza n. 213/2024 del 22/02/2024 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 04.03.2025 e in accoglimento della stessa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) il 22/10/2022 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A
– Anno 2022) da nato a [...] il [...] e da Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
[...]
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 17 – Parte II- Serie A – Anno 2022).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 22.04.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1239/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Pt_1
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Liliana Ferrazzoli, ed
[...] Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 04/03/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) il 22/10/2022 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A – Anno 2022); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 25.03.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla pronuncia di separazione nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2130/2023 r.g. in esito al quale con sentenza n. 213/2024 del 22/02/2024 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 04.03.2025 e in accoglimento della stessa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) il 22/10/2022 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A
– Anno 2022) da nato a [...] il [...] e da Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
[...]
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 17 – Parte II- Serie A – Anno 2022).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 22.04.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA