Articolo 1 della Legge 6 marzo 1980, n. 55
Articolo 2
Versione
27 marzo 1980
Art. 1.
In attesa della legge di riforma delle attivita' teatrali di prosa, lo stanziamento annuo di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513 , aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410 , e con legge 13 aprile 1977, n. 141 , e' ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1980. Sulla somma di lire 3.500 milioni, lire 500 milioni vengono erogate, limitatamente all'anno 1979 agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 , per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1980