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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Consigliere,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 801/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'81.2024 e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palmi, via Oberdan, 33 ,nello studio dell'avv.RIPEPI ROBERTO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
, via Rimembranze,88, nello studio dell'avv.TRINCI ELENA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 370/2019, pubblicata l'8.4.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.2.2015 conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Palmi il Comune di chiedendo di accertare e dichiarare che era proprietaria CP_1 della quota di 2/7 di un terreno agricolo sito in , riportato in Catasto al foglio CP_1
5, particelle 16 e 18, per acquisto fattone dai proprietari con atto pubblico CP_2 per Notaio del 5.9.2006 e di procedere alla conseguente divisione del bene tra Per_1 lei e il Comune convenuto. Assumeva : di avere acquistato nel 1989, in regime di comunione dei beni con il marito
, 5/7 del terreno in questione;
che tale quota era stata oggetto prima di CP_3 sequestro penale e, successivamente, di confisca;
che l' , Controparte_4 con verbale del 28.5.2008, aveva trasferito al l'intero bene e non Controparte_1 i 5/7 confiscati;
che aveva contestato al Comune l'acquisto dell'intera proprietà chiedendo più volte la restituzione dei 2/7 a lei spettanti e la divisione materiale del terreno;
che il Tribunale Penale di Palmi – Misure di Prevenzione - al quale si era rivolta per ottenere lo scioglimento della comunione del bene e la determinazione anche materiale della sua quota , con ordinanza del 23.2.2011 aveva dichiarato il non luogo a provvedere in quanto la domanda esulava dalla cognizione della prevenzione rientrando, invece, in quella civile;
che il decreto di sequestro non era stato trascritto nei confronti dei CP_2
L'Ente convenuto si costituiva contestando l'assunto dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande . In particolare deduceva che : il terreno oggetto di causa era stato confiscato dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione – con decreto del 20.9.1993, parzialmente confermato dalla Corte d'Appello con decreto del 4.12.1996, divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione il 16.12.1997; divenuta definitiva la confisca , l' – Direzione dei beni confiscati – Controparte_5 con decreto dell'11.4.2008 trasferiva il bene al patrimonio indisponibile del Comune di individuandolo come censito in Catasto al foglio 5, particelle 16 e 18 , CP_1 dell'estensione di mq.42.720, del valore di euro 337.500,00, libero, non coltivato;
la confisca era stata trascritta;
comunque, dalle visure catastali il Comune risultava essere già proprietario, quale concedente, del terreno , mentre la parte attrice risultava
“livellario parziale “, diritto equiparato dal giudice di legittimità all'enfiteusi; il diritto del concedente era riportato dal Notaio nell'atto pubblico del Controparte_1
2006 con espressa conferma dell'acquirente di averne piena Parte_1 conoscenza;
non risultavano atti di affrancazione per cui l'acquisto della dei 2/7 Pt_1 del fondo era avvenuto a non domino e non assumeva effetto traslativo della proprietà. Il giudizio, istruito anche prova documentale e c.t.u., si concludeva con la sentenza n. 370/2019, con cui il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite e di c..t.u.
Con atto di citazione, notificato il 4.10.2019, impugna la decisione Parte_1
e rileva : 1)La violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di proprietà sulla quota di terreno in capo all'appellante per acquisto fattone con atto notarile dai legittimi proprietari eredi CP_2
Infatti, quanto ai germani , e dalla dichiarazione di Parte_2 CP_6 Per_2 successione risultano eredi di , deceduto in Oppido Mamertina nel Persona_3
1982; quanto a , Patrizia, e CP_7 Controparte_8 CP_9 Pt_2 risultano eredi di in base alla successione apertasi a Persona_4
Conselice nel gennaio 1985 . Allora, la ha fornito la prova documentale della continuità del diritto di proprietà Pt_1 sin da data certamente anteriore al 1985. A tale stato di diritto si aggiunge il possesso esercitato ininterrottamente , mai posto in discussione dal CP_1 Quanto alle due opposizioni proposte dall'appellato la prima, relativa alla sussistenza in capo alla parte privata del solo diritto di livello, l'Ente assume di essere proprietario unicamente sulla base della certificazione catastale che non hanno alcun valore probatorio. Né assume rilevanza la dicitura riportata nell'atto d'acquisto della relativa Pt_1 all'esistenza del c.d. livello atteso che l'aggiornamento catastale è limitato unicamente ad alcuni degli eredi ed ad una sola delle particelle compravendute. CP_2
Ma, circostanza ancora più dirimente, l'esistenza di un diritto di proprietà del
[...]
è smentita dalla pronuncia del Giudice penale che procede al sequestro e CP_1 alla confisca dei 5/7 del terreno nei confronti dei coniugi sul presupposto CP_10 dell'effettiva intestazione del bene in capo al soggetto proposto . CP_3
Anche nel verbale di consegna del bene il avrebbe dovuto eccepire CP_1 all'Agenzia del la proprietà a proprio favore già dal 1982. CP_5
La sentenza è errata anche nella parte in cui estende gli effetti della confisca ai comproprietari che hanno acquistato dieci anni dopo il provvedimento ablatorio. E' evidente che il bene confiscato è espressamente individuato dal Tribunale di Prevenzione nei 5/7 acquistati dai coniugi con l'atto pubblico del CP_10
20.3.1989 e che, quindi, il può intendersi legittimamente Controparte_1 immesso nel possesso di tale quota di terreno ma non dei restanti 2/7 acquistati dalla circa vent'anni dopo il sequestro. Pt_1
Peraltro il decreto di sequestro risulta trascritto solo nei confronti di e CP_3 della e non nei confronti dei titolari formali dei succitati 2/7. Pt_1 CP_2
Quanto rilevato ed accertato dal Tribunale Penale trova riscontro nella c.t.u.per cui appare chiara la ricostruzione dei fatti e l'erroneità della sentenza. 2) In considerazione di quanto esposto il terreno de quo è attualmente indiviso per cui tutti i comproprietari sono titolari di una quota ideale del fondo corrispondente a 5/7 per il Comune di e a 2/7 per . CP_1 Parte_1
In considerazione di tale assetto , alla luce della c.t.u. redatta dal perito del Tribunale , si dovrà procedere allo scioglimento della comunione per come richiesto dall'appellante. Conclude chiedendo di accogliere l'appello ; di accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
di disporre, previo accertamento che è Parte_1 proprietaria della quota di 2/7 del terreno agricolo sito nel Comune di alle CP_1 particelle 16 e 18 del foglio 5, la divisione dello stesso bene tra l'appellante e il secondo le modalità indicate nella CTU in atti o comunque per come CP_1 ritenuto equo e giusto;
di condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
in via gradata disporre la compensazione delle spese per le motivazioni esposte in premessa.
Il sul mancato riconoscimento del diritto di proprietà, Controparte_1 lamentato con il primo motivo di gravame, osserva che è privo di rilevanza dato che il terreno di cui si discute è stato trasferito all'Ente dall' una volta Controparte_5 divenuto definitivo il decreto di confisca in danno dei coniugi CP_10
Il trasferimento è avvenuto con decreto n. 11910/ 2008 che richiama non solo il decreto di sequestro e la pronuncia della Cassazione sulla confisca, ma individua il bene specificandone la consistenza , ovvero le particelle 16 e 18 che lo compongono e la loro estensione. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il si è immesso CP_1 nel possesso di tutto il fondo legittimamente. Inoltre, dalle visure catastali risulta che il era proprietario del terreno CP_1 confiscato già dal 1982 , mentre la parte attrice risulta “livellario parziale “. Nell'atto notarile d'acquisto delle quote di terreno, peraltro trascritto ma non volturato,
dichiara di essere titolare solo di un diritto reale di godimento sul Parte_1 fondo di proprietà comunale. La riprova che il fondo è stato oggetto di condisca per intero si ricava dal decreto di sequestro del 1992, trascritto nel 1994, dal successivo decreto di confisca del 1997, trascritto nel 1998, onde per cui l'acquisto della quota dei 2/7 da parte dell'istante con rogito del 2006 risulta privo di effetti traslativi in quanto si tratta di acquisto di diritto non esistente. L'appellante ha depositato unicamente l'atto pubblico del 2006 con cui le parti venditrici vendono la quota dei 12/42 ( corrispondenti a 2/7) dei terreni proclamandosi proprietari in forza di dichiarazioni di successione dei rispettivi danti causa, Per_3
e . Nello stesso atto si afferma – infondatamente in
[...] Persona_4 quanto la confisca della residua quota di terreno era già avvenuta – che la porzione di 30/42 si appartiene già all'acquirente quale coniuge in regime di comunione legale di beni con . CP_3
Non vi sono altri documenti idonei a dimostrare l'acquisto in capo ai venditori e ai loro danti causa , né si può risalire ad un acquisto a titolo originario , per cui risulta inadempiuto l'onere di prova gravante sulla parte attrice che rivendica la proprietà ai sensi dell'art.948 c.c. Quanto alla doglianza relativa alla domanda di divisione del cespite , l'appellante deduce che è priva di elementi di fatto e di diritto risultando da tutti gli atti sopra menzionati che il fondo era stato confiscato per intero già prima dell'acquisto della quota dei 2/7 reclamata dall'appellante e che, comunque, non era stata fornita la prova di un acquisto a titolo originario da parte dei venditori che risultano essere “ livellari “ e non altro. Avulsa dalla realtà risulta la richiesta di procedere a divisione in base alla c.t.u. posto che la stessa è stata sempre contestata anche con riferimento al piano divisionale proposto dal perito. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
la vittoria delle spese processuali con distrazione.
Dopo alcuni rinvii, stabilita con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'1.2.2024, la causa è stata assunta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE con l'atto introduttivo del giudizio e ora in appello chiede di Parte_1 accertare e di dichiarare che è proprietaria della quota di 2/7 del terreno, in possesso del al quale è stato trasferito con decreto dell' Controparte_1 CP_5
sito in , riportato nel CT al Foglio 5, particelle 16 e 18 , in forza
[...] CP_1 dell'acquisto dai proprietari eredi avvenuto con atto pubblico per notaio CP_2 del 5.9.2006, Rep.n.84604, Racc.n.16008 , nonché di procedere allo Per_1 scioglimento della comunione nei confronti dell'Ente appellato in modo da recuperare il bene . Così posta la domanda è di rivendica e, come tale, soggiace all'onere probatorio prescritto dall'art.948 c.c. che impone al rivendicante l'onere di fornire la prova rigorosa del vantato dominio risalendo, anche attraverso i propri danti causa , ad un acquisto a titolo orinario. Secondo il giudice di legittimità il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendica rimane mitigato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificatamente contestato l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante ( in termini ad es. Cass.civ. 28865/2021; Cass.civ., Ord. n.18398/2023). Nel caso in esame il contesta , sin dalla prima difesa, il diritto Controparte_1 di proprietà della e dei suoi danti causa, eredi , sul fondo oggetto di Pt_1 CP_2 giudizio in quanto quest'ultimi erano titolari come i loro ascendenti di un diritto di
“livello “ mai affrancato. Inoltre afferma che, in ogni caso, il fondo era stato oggetto di confisca e gli era stato trasferito per intero dall' . Controparte_5
Contestati i titoli è onere di dimostrare la proprietà del bene Parte_1 rivendicato fino a risalire ad un acquisto a titolo originario . Tale prova non risulta fornita in quanto l'appellante a sostegno delle domande di riconoscimento della proprietà della quota di 2/7 del fondo e di scioglimento della comunione allega unicamente l'atto pubblico per notaio del 5 settembre Persona_5
2006. Con detto atto le parti venditrici vendono a i 12/42 CP_2 Parte_1
(pari ai 2/7 rivendicati) dichiarando d'essere proprietari in base alle dichiarazioni di successione presentate in morte dei rispettivi loro danti causa, e Persona_3 [...]
. Persona_4
Il rogito contiene l'affermazione che i rimanenti 30/42 si appartengono “ alla odierna acquirente in regime di comunione legale con il nominato “ e nella CP_3 descrizione del bene compravenduto la dichiarazione che risulta “ in ditta non aggiornata limitatamente agli eredi di ed al Comune di Persona_4
per il diritto del concedente “. Il rogito , quindi, contiene chiaro riferimento CP_1 all'atto pubblico del 20.3.1989 (richiamato dall'appellante) con cui e CP_3
acquistavano i 36/126 dello stesso fondo, ossia il fondo riportato Parte_1 in Catasto al foglio 5, particelle 16 e 18, dai che vengono menzionati quali CP_2 livellari con riferimento ad entrambe le citate particelle. Lo stesso diritto di livello in testa a tutti gli eredi risulta dalle non contestate nel loro contenuto visure CP_2 storiche catastali allegate dal Comune appellato. Dunque, non risultando altri documenti comprovanti l'acquisto della proprietà da parte dei venditori e dei loro danti causa , non potendosi risalire in altro modo ad un acquisto a titolo originario della proprietà da parte degli stessi , essendo a conoscenza della il “ diritto del concedente “ , ossia il diritto di proprietà del e Pt_1 CP_1 quello di livello dei , la domanda di rivendica è infondata. CP_2
A tanto sono da aggiungere tutte le circostanze risultanti dalla corposa documentazione esitata dal appellato , con particolare riguardo al trasferimento del bene al CP_1 di avvenuto con decreto n.11910/2008 dell' CP_1 CP_1 Controparte_5
(è allegata anche la nota di trascrizione) avente ad oggetto l'intero fondo rustico sito in
, in catasto al foglio 5, particelle 16 e 18, esteso complessivamente 42.720 CP_1 metri quadrati;
al decreto di confisca n.124/93 reso dal Tribunale di Reggio Calabria , Sezione Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento n.333/92 RGMP a carico di ed altri , confermato per quanto attiene l'acquisto dei Controparte_11 coniugi sia dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con decreto n. 90/94, CP_10 definitivo dal 16.12.1997 a seguito di rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione. Tutti detti documenti attestano come oggetto di confisca e di trasferimento all'Ente appellato è stato tutto il fondo in questione e non i 5/7 acquistati con l'atto pubblico del 1989 dai coniugi per come sostenuto dall'appellante . Persona_6
Comunque, per come già precisato , era a conoscenza Parte_1 dell'esistenza del “ livello “ in favore dei quantomeno sin dal primo acquisto CP_2 del 1989 , così come era a conoscenza della confisca definitiva di tutto il fondo sin dal 1997, ovvero da circa 10 anni prima l'acquisto dei 2/7 avvenuto con atto pubblico del settembre 2006. Pertanto l'appello è infondato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano , in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale, nei Controparte_1 medi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore fino ad euro 26.000,00 , in complessivi euro 5.809,00 , di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,000 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 4.10.2019
[...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Controparte_1 così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, in Parte_1 favore del procur che liquida in Controparte_1 complessivi euro 5.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R.n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 16/10/2025.
La Giud.Aus.est
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Consigliere,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 801/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'81.2024 e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palmi, via Oberdan, 33 ,nello studio dell'avv.RIPEPI ROBERTO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
, via Rimembranze,88, nello studio dell'avv.TRINCI ELENA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 370/2019, pubblicata l'8.4.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.2.2015 conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Palmi il Comune di chiedendo di accertare e dichiarare che era proprietaria CP_1 della quota di 2/7 di un terreno agricolo sito in , riportato in Catasto al foglio CP_1
5, particelle 16 e 18, per acquisto fattone dai proprietari con atto pubblico CP_2 per Notaio del 5.9.2006 e di procedere alla conseguente divisione del bene tra Per_1 lei e il Comune convenuto. Assumeva : di avere acquistato nel 1989, in regime di comunione dei beni con il marito
, 5/7 del terreno in questione;
che tale quota era stata oggetto prima di CP_3 sequestro penale e, successivamente, di confisca;
che l' , Controparte_4 con verbale del 28.5.2008, aveva trasferito al l'intero bene e non Controparte_1 i 5/7 confiscati;
che aveva contestato al Comune l'acquisto dell'intera proprietà chiedendo più volte la restituzione dei 2/7 a lei spettanti e la divisione materiale del terreno;
che il Tribunale Penale di Palmi – Misure di Prevenzione - al quale si era rivolta per ottenere lo scioglimento della comunione del bene e la determinazione anche materiale della sua quota , con ordinanza del 23.2.2011 aveva dichiarato il non luogo a provvedere in quanto la domanda esulava dalla cognizione della prevenzione rientrando, invece, in quella civile;
che il decreto di sequestro non era stato trascritto nei confronti dei CP_2
L'Ente convenuto si costituiva contestando l'assunto dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande . In particolare deduceva che : il terreno oggetto di causa era stato confiscato dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione – con decreto del 20.9.1993, parzialmente confermato dalla Corte d'Appello con decreto del 4.12.1996, divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione il 16.12.1997; divenuta definitiva la confisca , l' – Direzione dei beni confiscati – Controparte_5 con decreto dell'11.4.2008 trasferiva il bene al patrimonio indisponibile del Comune di individuandolo come censito in Catasto al foglio 5, particelle 16 e 18 , CP_1 dell'estensione di mq.42.720, del valore di euro 337.500,00, libero, non coltivato;
la confisca era stata trascritta;
comunque, dalle visure catastali il Comune risultava essere già proprietario, quale concedente, del terreno , mentre la parte attrice risultava
“livellario parziale “, diritto equiparato dal giudice di legittimità all'enfiteusi; il diritto del concedente era riportato dal Notaio nell'atto pubblico del Controparte_1
2006 con espressa conferma dell'acquirente di averne piena Parte_1 conoscenza;
non risultavano atti di affrancazione per cui l'acquisto della dei 2/7 Pt_1 del fondo era avvenuto a non domino e non assumeva effetto traslativo della proprietà. Il giudizio, istruito anche prova documentale e c.t.u., si concludeva con la sentenza n. 370/2019, con cui il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite e di c..t.u.
Con atto di citazione, notificato il 4.10.2019, impugna la decisione Parte_1
e rileva : 1)La violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di proprietà sulla quota di terreno in capo all'appellante per acquisto fattone con atto notarile dai legittimi proprietari eredi CP_2
Infatti, quanto ai germani , e dalla dichiarazione di Parte_2 CP_6 Per_2 successione risultano eredi di , deceduto in Oppido Mamertina nel Persona_3
1982; quanto a , Patrizia, e CP_7 Controparte_8 CP_9 Pt_2 risultano eredi di in base alla successione apertasi a Persona_4
Conselice nel gennaio 1985 . Allora, la ha fornito la prova documentale della continuità del diritto di proprietà Pt_1 sin da data certamente anteriore al 1985. A tale stato di diritto si aggiunge il possesso esercitato ininterrottamente , mai posto in discussione dal CP_1 Quanto alle due opposizioni proposte dall'appellato la prima, relativa alla sussistenza in capo alla parte privata del solo diritto di livello, l'Ente assume di essere proprietario unicamente sulla base della certificazione catastale che non hanno alcun valore probatorio. Né assume rilevanza la dicitura riportata nell'atto d'acquisto della relativa Pt_1 all'esistenza del c.d. livello atteso che l'aggiornamento catastale è limitato unicamente ad alcuni degli eredi ed ad una sola delle particelle compravendute. CP_2
Ma, circostanza ancora più dirimente, l'esistenza di un diritto di proprietà del
[...]
è smentita dalla pronuncia del Giudice penale che procede al sequestro e CP_1 alla confisca dei 5/7 del terreno nei confronti dei coniugi sul presupposto CP_10 dell'effettiva intestazione del bene in capo al soggetto proposto . CP_3
Anche nel verbale di consegna del bene il avrebbe dovuto eccepire CP_1 all'Agenzia del la proprietà a proprio favore già dal 1982. CP_5
La sentenza è errata anche nella parte in cui estende gli effetti della confisca ai comproprietari che hanno acquistato dieci anni dopo il provvedimento ablatorio. E' evidente che il bene confiscato è espressamente individuato dal Tribunale di Prevenzione nei 5/7 acquistati dai coniugi con l'atto pubblico del CP_10
20.3.1989 e che, quindi, il può intendersi legittimamente Controparte_1 immesso nel possesso di tale quota di terreno ma non dei restanti 2/7 acquistati dalla circa vent'anni dopo il sequestro. Pt_1
Peraltro il decreto di sequestro risulta trascritto solo nei confronti di e CP_3 della e non nei confronti dei titolari formali dei succitati 2/7. Pt_1 CP_2
Quanto rilevato ed accertato dal Tribunale Penale trova riscontro nella c.t.u.per cui appare chiara la ricostruzione dei fatti e l'erroneità della sentenza. 2) In considerazione di quanto esposto il terreno de quo è attualmente indiviso per cui tutti i comproprietari sono titolari di una quota ideale del fondo corrispondente a 5/7 per il Comune di e a 2/7 per . CP_1 Parte_1
In considerazione di tale assetto , alla luce della c.t.u. redatta dal perito del Tribunale , si dovrà procedere allo scioglimento della comunione per come richiesto dall'appellante. Conclude chiedendo di accogliere l'appello ; di accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
di disporre, previo accertamento che è Parte_1 proprietaria della quota di 2/7 del terreno agricolo sito nel Comune di alle CP_1 particelle 16 e 18 del foglio 5, la divisione dello stesso bene tra l'appellante e il secondo le modalità indicate nella CTU in atti o comunque per come CP_1 ritenuto equo e giusto;
di condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
in via gradata disporre la compensazione delle spese per le motivazioni esposte in premessa.
Il sul mancato riconoscimento del diritto di proprietà, Controparte_1 lamentato con il primo motivo di gravame, osserva che è privo di rilevanza dato che il terreno di cui si discute è stato trasferito all'Ente dall' una volta Controparte_5 divenuto definitivo il decreto di confisca in danno dei coniugi CP_10
Il trasferimento è avvenuto con decreto n. 11910/ 2008 che richiama non solo il decreto di sequestro e la pronuncia della Cassazione sulla confisca, ma individua il bene specificandone la consistenza , ovvero le particelle 16 e 18 che lo compongono e la loro estensione. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il si è immesso CP_1 nel possesso di tutto il fondo legittimamente. Inoltre, dalle visure catastali risulta che il era proprietario del terreno CP_1 confiscato già dal 1982 , mentre la parte attrice risulta “livellario parziale “. Nell'atto notarile d'acquisto delle quote di terreno, peraltro trascritto ma non volturato,
dichiara di essere titolare solo di un diritto reale di godimento sul Parte_1 fondo di proprietà comunale. La riprova che il fondo è stato oggetto di condisca per intero si ricava dal decreto di sequestro del 1992, trascritto nel 1994, dal successivo decreto di confisca del 1997, trascritto nel 1998, onde per cui l'acquisto della quota dei 2/7 da parte dell'istante con rogito del 2006 risulta privo di effetti traslativi in quanto si tratta di acquisto di diritto non esistente. L'appellante ha depositato unicamente l'atto pubblico del 2006 con cui le parti venditrici vendono la quota dei 12/42 ( corrispondenti a 2/7) dei terreni proclamandosi proprietari in forza di dichiarazioni di successione dei rispettivi danti causa, Per_3
e . Nello stesso atto si afferma – infondatamente in
[...] Persona_4 quanto la confisca della residua quota di terreno era già avvenuta – che la porzione di 30/42 si appartiene già all'acquirente quale coniuge in regime di comunione legale di beni con . CP_3
Non vi sono altri documenti idonei a dimostrare l'acquisto in capo ai venditori e ai loro danti causa , né si può risalire ad un acquisto a titolo originario , per cui risulta inadempiuto l'onere di prova gravante sulla parte attrice che rivendica la proprietà ai sensi dell'art.948 c.c. Quanto alla doglianza relativa alla domanda di divisione del cespite , l'appellante deduce che è priva di elementi di fatto e di diritto risultando da tutti gli atti sopra menzionati che il fondo era stato confiscato per intero già prima dell'acquisto della quota dei 2/7 reclamata dall'appellante e che, comunque, non era stata fornita la prova di un acquisto a titolo originario da parte dei venditori che risultano essere “ livellari “ e non altro. Avulsa dalla realtà risulta la richiesta di procedere a divisione in base alla c.t.u. posto che la stessa è stata sempre contestata anche con riferimento al piano divisionale proposto dal perito. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
la vittoria delle spese processuali con distrazione.
Dopo alcuni rinvii, stabilita con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'1.2.2024, la causa è stata assunta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE con l'atto introduttivo del giudizio e ora in appello chiede di Parte_1 accertare e di dichiarare che è proprietaria della quota di 2/7 del terreno, in possesso del al quale è stato trasferito con decreto dell' Controparte_1 CP_5
sito in , riportato nel CT al Foglio 5, particelle 16 e 18 , in forza
[...] CP_1 dell'acquisto dai proprietari eredi avvenuto con atto pubblico per notaio CP_2 del 5.9.2006, Rep.n.84604, Racc.n.16008 , nonché di procedere allo Per_1 scioglimento della comunione nei confronti dell'Ente appellato in modo da recuperare il bene . Così posta la domanda è di rivendica e, come tale, soggiace all'onere probatorio prescritto dall'art.948 c.c. che impone al rivendicante l'onere di fornire la prova rigorosa del vantato dominio risalendo, anche attraverso i propri danti causa , ad un acquisto a titolo orinario. Secondo il giudice di legittimità il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendica rimane mitigato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificatamente contestato l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante ( in termini ad es. Cass.civ. 28865/2021; Cass.civ., Ord. n.18398/2023). Nel caso in esame il contesta , sin dalla prima difesa, il diritto Controparte_1 di proprietà della e dei suoi danti causa, eredi , sul fondo oggetto di Pt_1 CP_2 giudizio in quanto quest'ultimi erano titolari come i loro ascendenti di un diritto di
“livello “ mai affrancato. Inoltre afferma che, in ogni caso, il fondo era stato oggetto di confisca e gli era stato trasferito per intero dall' . Controparte_5
Contestati i titoli è onere di dimostrare la proprietà del bene Parte_1 rivendicato fino a risalire ad un acquisto a titolo originario . Tale prova non risulta fornita in quanto l'appellante a sostegno delle domande di riconoscimento della proprietà della quota di 2/7 del fondo e di scioglimento della comunione allega unicamente l'atto pubblico per notaio del 5 settembre Persona_5
2006. Con detto atto le parti venditrici vendono a i 12/42 CP_2 Parte_1
(pari ai 2/7 rivendicati) dichiarando d'essere proprietari in base alle dichiarazioni di successione presentate in morte dei rispettivi loro danti causa, e Persona_3 [...]
. Persona_4
Il rogito contiene l'affermazione che i rimanenti 30/42 si appartengono “ alla odierna acquirente in regime di comunione legale con il nominato “ e nella CP_3 descrizione del bene compravenduto la dichiarazione che risulta “ in ditta non aggiornata limitatamente agli eredi di ed al Comune di Persona_4
per il diritto del concedente “. Il rogito , quindi, contiene chiaro riferimento CP_1 all'atto pubblico del 20.3.1989 (richiamato dall'appellante) con cui e CP_3
acquistavano i 36/126 dello stesso fondo, ossia il fondo riportato Parte_1 in Catasto al foglio 5, particelle 16 e 18, dai che vengono menzionati quali CP_2 livellari con riferimento ad entrambe le citate particelle. Lo stesso diritto di livello in testa a tutti gli eredi risulta dalle non contestate nel loro contenuto visure CP_2 storiche catastali allegate dal Comune appellato. Dunque, non risultando altri documenti comprovanti l'acquisto della proprietà da parte dei venditori e dei loro danti causa , non potendosi risalire in altro modo ad un acquisto a titolo originario della proprietà da parte degli stessi , essendo a conoscenza della il “ diritto del concedente “ , ossia il diritto di proprietà del e Pt_1 CP_1 quello di livello dei , la domanda di rivendica è infondata. CP_2
A tanto sono da aggiungere tutte le circostanze risultanti dalla corposa documentazione esitata dal appellato , con particolare riguardo al trasferimento del bene al CP_1 di avvenuto con decreto n.11910/2008 dell' CP_1 CP_1 Controparte_5
(è allegata anche la nota di trascrizione) avente ad oggetto l'intero fondo rustico sito in
, in catasto al foglio 5, particelle 16 e 18, esteso complessivamente 42.720 CP_1 metri quadrati;
al decreto di confisca n.124/93 reso dal Tribunale di Reggio Calabria , Sezione Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento n.333/92 RGMP a carico di ed altri , confermato per quanto attiene l'acquisto dei Controparte_11 coniugi sia dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con decreto n. 90/94, CP_10 definitivo dal 16.12.1997 a seguito di rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione. Tutti detti documenti attestano come oggetto di confisca e di trasferimento all'Ente appellato è stato tutto il fondo in questione e non i 5/7 acquistati con l'atto pubblico del 1989 dai coniugi per come sostenuto dall'appellante . Persona_6
Comunque, per come già precisato , era a conoscenza Parte_1 dell'esistenza del “ livello “ in favore dei quantomeno sin dal primo acquisto CP_2 del 1989 , così come era a conoscenza della confisca definitiva di tutto il fondo sin dal 1997, ovvero da circa 10 anni prima l'acquisto dei 2/7 avvenuto con atto pubblico del settembre 2006. Pertanto l'appello è infondato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano , in favore del procuratore del dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale, nei Controparte_1 medi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore fino ad euro 26.000,00 , in complessivi euro 5.809,00 , di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,000 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 4.10.2019
[...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Controparte_1 così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, in Parte_1 favore del procur che liquida in Controparte_1 complessivi euro 5.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R.n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 16/10/2025.
La Giud.Aus.est
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)