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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 179\2023 R.G. e vertente
TRA
, con sede in , in persona del Direttore Parte_1 Pt_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso,
in virtù di procura generale alle liti per notar del 22\12\2022 rep. 27297, Persona_1
elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Pt_1
Legali e del Contenzioso dell'ASL Salerno;
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
, con sede legale in Scafati (SA), in persona del suo socio Controparte_2
1 amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. (atto per notar CP_2 Per_2
reg. a il 23\12\2021 al n. 42409 serie 1T, rep. 22205, racc. 7347), elettivamente
[...] Pt_1
domiciliato in , alla via F.P. Volpe n. 51, presso lo studio dell'avv. Emanuele Alterio, Pt_1
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 373\2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Salerno in data 23-25\1\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5\12\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 3224\2015, reso in data 13\12\2015 (notificato in data 15\12\2015), il Tribunale
di Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Controparte_3
brevità, solo ) di corrispondere al CP_4 Pt_1 Controparte_2
(oggi la somma di €
[...] Controparte_1
10.057,45, oltre interessi moratori e spese, a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie diagnostiche rese in regime di accreditamento nel trimestre luglio-settembre 2014, come da fatture n. 7160 del 31\7\2014, n. 7893 del 31\8\2014 e n. 9166 del 30\9\2014.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 25\1\2016) avverso il CP_4
provvedimento monitorio, eccependo l'avvenuto pagamento con delibera n. 228 del 29\12\2015
e delegazione n. 10115 del 19\1\2016 presso Centrale Unica dei Pagamenti SORESA.
L'opponente, in via subordinata, contestava l'assenza dei presupposti per l'emissione del monitorio opposto ex art. 633, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, basata su un contratto del 15\12\2014, avendo provveduto all'accantonamento del saldo delle fatture
2 Cont pari al 10% in attesa delle valutazioni del Tavolo Tecnico. Comunque, l opponente contestava la richiesta degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
Si costituiva l'opposta , contestando Controparte_2
gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Di poi, all'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno con sentenza n. 373\2023,
emessa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, in data 23\1\2023 (pubblicata il
25\1\2023 e non notificata), rigettava l'opposizione, condannando l al pagamento di € CP_4
1.152,45 per interessi moratori e delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Salerno, rilevando che il pagamento era avvenuto in data
19\1\2016 per la minor somma di € 9.869,43, accettata a titolo di acconto, riteneva sussistenti i requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito, con decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni dalla fine del mese cui si riferiscono, così come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2, del contratto.
Avverso la predetta statuizione, con atto regolarmente notificato via PEC in data 15\2\2023,
l proponeva appello per i seguenti motivi: CP_4
- Adempimento avvenuto nei termini previsti in contratto, avendo provveduto al pagamento solo dopo l'emissione della nota di credito n. 3\16, come previsto dall'art. 7 del contratto;
- Errore procedurale del primo giudice, il quale, pur accertando l'avvenuto pagamento del credito, sia pure in ritardo e parziale, non revocava il monitorio opposto.
Quindi, l chiedeva di in riforma della sentenza n. 195/2023 del Tribunale Ordinario CP_4
di Salerno, annullare e/o revocare il D.I. n. 3224/2015 – R.G. n. 10180/2015, emesso in data
13/12/2015, nonché accertare e dichiarare altresì che null'altro è dovuto, neanche a titolo di
interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, da parte della , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., in ragione della fattura azionata, con vittoria di spese
e competenze di causa per il doppio grado di giudizio>.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
[... (già , il quale, rilevato che Controparte_2
l'appellante non aveva mosso alcuna contestazione sulla notifica del decreto ingiuntivo, né sulla esecuzione delle prestazioni o sull'ammontare della fattura azionata, sottolineava la tardività
del pagamento ed eccepiva l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle nuove istanze dell . CP_4
Quindi, sottoposta alle parti la questione del mancato accreditamento del centro appellato e della validità\efficacia dell'accordo contrattuale (cfr. ordinanza del 9\2\2023), la causa,
acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\5\2024, veniva riservata una prima volta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc,
con provvedimento del 14\5\2024.
Tuttavia, con ordinanza del 17-21\10\2024 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire sulla questione dell'illegittimo frazionamento, sollevata d'ufficio, nei termini all'uopo concessi.
Infine, la causa, sulle nuove conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5\12\2024, la causa era definitivamente trattenuta in decisione, con i termini ridotti (20+20) di cui all'art. 190, secondo comma, cpc.
A.Frazionamento del credito.
Rileva la Corte che l'inammissibilità per frazionamento della pretesa del appellato, CP_1
atteso che alla data di presentazione del decreto ingiuntivo in esame (30\11\2015) erano già
maturati anche i crediti di cui al contestuale ma distinto ricorso per il pagamento delle prestazioni del mese di ottobre 2014 (cfr. decreto ingiuntivo n. 3215\2015 del 13\12\2015, di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1278\23).
In via preliminare, giova soffermarsi più diffusamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito in plurime domande giudiziali.
4 Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
Successivamente, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi
5 tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di
6 giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che la società appellata ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto, un altro decreto ingiuntivo n. 3215\15, su ricorso depositato in pari data (30\11\2025) ed emesso contestualmente al primo, per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di ottobre 2014, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo (contratti ex art. 8 quinquies D.L.vo n. 502/1992 stipulati con l'Asl Salerno), in quanto, come è pacifico tra le parti, alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati erano tutti già scaduti.
Il anziché azionare al 30\11\2015 Controparte_1
unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate nei confronti dell , ha frazionato CP_4
le stesse in due domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova,
né ancor prima allegato dall'appellata, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia
7 dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in CP_4
relazione alle pretese creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Pertanto, la domanda di pagamento formulata dal Parte_2
inammissibile per frazionamento.
[...]
Per inciso, con sentenza n. 900\24 di questa Corte è stata dichiarata inammissibile per illegittimo frazionamento la pretesa del di Parte_2
cui al citato D.I. n. 3215\2015 del 13\12\2015, di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1278\23.
B.Spese processuali.
Le spese processuali, di primo e secondo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
Invero, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass.
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880
del 29/09/2011).
Deve, pertanto riconoscersi la complessiva e sostanziale soccombenza della società appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del Controparte_3 [...]
già Controparte_1 Controparte_2
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
8 1. In RIFORMA della sentenza n. 373\23, emessa del Tribunale di Salerno in data 23-
25\1\2023, ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3224\2015
emesso dal Tribunale di Salerno in data 13\12\2015, e DICHIARA l'inammissibilità per frazionamento della domanda di pagamento formulata dal Controparte_1
e, per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3224\2015 emesso dal
[...]
Tribunale di Salerno in data 13\12\2015;
2.CONDANNA la società appellata, , al Controparte_1
pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in € 2.200,00 per compensi di avvocato e € 145,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3.CONDANNA la società appellata, , al Controparte_1
pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 2.400,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 179\2023 R.G. e vertente
TRA
, con sede in , in persona del Direttore Parte_1 Pt_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso,
in virtù di procura generale alle liti per notar del 22\12\2022 rep. 27297, Persona_1
elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Pt_1
Legali e del Contenzioso dell'ASL Salerno;
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
, con sede legale in Scafati (SA), in persona del suo socio Controparte_2
1 amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. (atto per notar CP_2 Per_2
reg. a il 23\12\2021 al n. 42409 serie 1T, rep. 22205, racc. 7347), elettivamente
[...] Pt_1
domiciliato in , alla via F.P. Volpe n. 51, presso lo studio dell'avv. Emanuele Alterio, Pt_1
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 373\2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Salerno in data 23-25\1\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5\12\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 3224\2015, reso in data 13\12\2015 (notificato in data 15\12\2015), il Tribunale
di Salerno ingiungeva all' (di seguito, per Controparte_3
brevità, solo ) di corrispondere al CP_4 Pt_1 Controparte_2
(oggi la somma di €
[...] Controparte_1
10.057,45, oltre interessi moratori e spese, a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie diagnostiche rese in regime di accreditamento nel trimestre luglio-settembre 2014, come da fatture n. 7160 del 31\7\2014, n. 7893 del 31\8\2014 e n. 9166 del 30\9\2014.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 25\1\2016) avverso il CP_4
provvedimento monitorio, eccependo l'avvenuto pagamento con delibera n. 228 del 29\12\2015
e delegazione n. 10115 del 19\1\2016 presso Centrale Unica dei Pagamenti SORESA.
L'opponente, in via subordinata, contestava l'assenza dei presupposti per l'emissione del monitorio opposto ex art. 633, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, basata su un contratto del 15\12\2014, avendo provveduto all'accantonamento del saldo delle fatture
2 Cont pari al 10% in attesa delle valutazioni del Tavolo Tecnico. Comunque, l opponente contestava la richiesta degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002.
Si costituiva l'opposta , contestando Controparte_2
gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Di poi, all'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno con sentenza n. 373\2023,
emessa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, in data 23\1\2023 (pubblicata il
25\1\2023 e non notificata), rigettava l'opposizione, condannando l al pagamento di € CP_4
1.152,45 per interessi moratori e delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Salerno, rilevando che il pagamento era avvenuto in data
19\1\2016 per la minor somma di € 9.869,43, accettata a titolo di acconto, riteneva sussistenti i requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito, con decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni dalla fine del mese cui si riferiscono, così come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2, del contratto.
Avverso la predetta statuizione, con atto regolarmente notificato via PEC in data 15\2\2023,
l proponeva appello per i seguenti motivi: CP_4
- Adempimento avvenuto nei termini previsti in contratto, avendo provveduto al pagamento solo dopo l'emissione della nota di credito n. 3\16, come previsto dall'art. 7 del contratto;
- Errore procedurale del primo giudice, il quale, pur accertando l'avvenuto pagamento del credito, sia pure in ritardo e parziale, non revocava il monitorio opposto.
Quindi, l chiedeva di in riforma della sentenza n. 195/2023 del Tribunale Ordinario CP_4
di Salerno, annullare e/o revocare il D.I. n. 3224/2015 – R.G. n. 10180/2015, emesso in data
13/12/2015, nonché accertare e dichiarare altresì che null'altro è dovuto, neanche a titolo di
interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002, da parte della , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., in ragione della fattura azionata, con vittoria di spese
e competenze di causa per il doppio grado di giudizio>.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
[... (già , il quale, rilevato che Controparte_2
l'appellante non aveva mosso alcuna contestazione sulla notifica del decreto ingiuntivo, né sulla esecuzione delle prestazioni o sull'ammontare della fattura azionata, sottolineava la tardività
del pagamento ed eccepiva l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle nuove istanze dell . CP_4
Quindi, sottoposta alle parti la questione del mancato accreditamento del centro appellato e della validità\efficacia dell'accordo contrattuale (cfr. ordinanza del 9\2\2023), la causa,
acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\5\2024, veniva riservata una prima volta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc,
con provvedimento del 14\5\2024.
Tuttavia, con ordinanza del 17-21\10\2024 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire sulla questione dell'illegittimo frazionamento, sollevata d'ufficio, nei termini all'uopo concessi.
Infine, la causa, sulle nuove conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5\12\2024, la causa era definitivamente trattenuta in decisione, con i termini ridotti (20+20) di cui all'art. 190, secondo comma, cpc.
A.Frazionamento del credito.
Rileva la Corte che l'inammissibilità per frazionamento della pretesa del appellato, CP_1
atteso che alla data di presentazione del decreto ingiuntivo in esame (30\11\2015) erano già
maturati anche i crediti di cui al contestuale ma distinto ricorso per il pagamento delle prestazioni del mese di ottobre 2014 (cfr. decreto ingiuntivo n. 3215\2015 del 13\12\2015, di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1278\23).
In via preliminare, giova soffermarsi più diffusamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito in plurime domande giudiziali.
4 Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
Successivamente, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi
5 tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di
6 giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che la società appellata ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto, un altro decreto ingiuntivo n. 3215\15, su ricorso depositato in pari data (30\11\2025) ed emesso contestualmente al primo, per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di ottobre 2014, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo (contratti ex art. 8 quinquies D.L.vo n. 502/1992 stipulati con l'Asl Salerno), in quanto, come è pacifico tra le parti, alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati erano tutti già scaduti.
Il anziché azionare al 30\11\2015 Controparte_1
unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate nei confronti dell , ha frazionato CP_4
le stesse in due domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova,
né ancor prima allegato dall'appellata, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia
7 dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in CP_4
relazione alle pretese creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Pertanto, la domanda di pagamento formulata dal Parte_2
inammissibile per frazionamento.
[...]
Per inciso, con sentenza n. 900\24 di questa Corte è stata dichiarata inammissibile per illegittimo frazionamento la pretesa del di Parte_2
cui al citato D.I. n. 3215\2015 del 13\12\2015, di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1278\23.
B.Spese processuali.
Le spese processuali, di primo e secondo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
Invero, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass.
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880
del 29/09/2011).
Deve, pertanto riconoscersi la complessiva e sostanziale soccombenza della società appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del Controparte_3 [...]
già Controparte_1 Controparte_2
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
8 1. In RIFORMA della sentenza n. 373\23, emessa del Tribunale di Salerno in data 23-
25\1\2023, ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3224\2015
emesso dal Tribunale di Salerno in data 13\12\2015, e DICHIARA l'inammissibilità per frazionamento della domanda di pagamento formulata dal Controparte_1
e, per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3224\2015 emesso dal
[...]
Tribunale di Salerno in data 13\12\2015;
2.CONDANNA la società appellata, , al Controparte_1
pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in € 2.200,00 per compensi di avvocato e € 145,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3.CONDANNA la società appellata, , al Controparte_1
pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
del giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 2.400,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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