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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 88 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BASSO EVA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
BRICHERASIO 7 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CHIAPPORI SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PALESTRO,
8 10064 PINEROLO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° co., c.p.c.).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “CHIEDE
Che la Corte d'Appello voglia concedere i termini di Legge per gli scritti difensivi finali
(comparsa conclusionale e memoria di replica) ed insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
✓ in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Sezione VIII Civile – G.U.
Dott.ssa Ivana Peila – n. 4497/2021 pubblicata il 07 ottobre 2021, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, e comunque annullando e/o revocando parzialmente detta sentenza,
✓ senza accettazione del contraddittorio su alcuna domanda, eccezione, produzione e/o richiesta della controparte nuove, tardive e comunque precluse,
IN VIA PRINCIPALE:
✓ compensare le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia, quanto meno nella misura di 1/6, e porre la restante parte a carico della Controparte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA:
✓ al limite ed in via subordinata, compensare integralmente le spese di liti del primo grado di giudizio;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
✓ fermo ed impregiudicato quanto precede, senza riconoscimento alcuno, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere di non accogliere la domanda principale, quantificare le spese di lite di primo grado con riferimento, per la determinazione del valore della causa, allo scaglione del D.M. 55/2014 tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e, comunque, disporre la riduzione (in proporzione alla disposta compensazione) della liquidazione degli esposti.
IN OGNI CASO
✓ Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, inclusi onorari, spese imponibili e non imponibili, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino,
In via principale:
2 = Rigettare il gravame proposto dal Sig. in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
In via di appello incidentale:
= Riformare la sentenza n. 4491 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 07.10.2021 nella parte in cui, accogliendo solo parzialmente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. instaurata dalla
statuisce che il Sig. aveva diritto a Controparte_1 Parte_1
procedere ad esecuzione forzata per il minore importo di Euro 90.190,11, compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e non ravvisa colpa grave nella condotta del creditore assolvendolo dalla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, commi I° e II° c.p.c.
= Col favore delle spese del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1. – Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 28.02.2020, il Tribunale di Torino:
• dichiarava risolto per inadempimento dell'acquirente il Parte_1
contratto di compravendita con riserva di proprietà, stipulato in data 26.07.2017;
• condannava alla restituzione in favore della venditrice Parte_1 [...]
degli immobili in Volvera, via Monviso n. 3, oggetto della Controparte_1
compravendita;
• condannava la venditrice a restituire al le somme Controparte_1 Pt_1 versate a titolo di acconto in esecuzione del contratto, pari ad € 182.000;
• condannava il a pagare alla a somma di € 36.000 a Pt_1 Controparte_1 titolo di indennità di occupazione dell'immobile oggetto di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data della pronuncia al saldo;
• condannava, ancora, il a corrispondere a a somma Pt_1 Controparte_1 di € 41.000, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data della pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del deprezzamento del bene;
• condannava, infine, il al rimborso delle spese del giudizio in favore di Pt_1 [...] liquidate in € 5.635 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre 15% CP_1
spese generali sui compensi, IVA e CPA come per legge, più le spese di CTU.
3 1.2 – Con decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in data
21.06.2018, il G.I.P. del Tribunale di Torino sottoponeva a sequestro i beni e le somme di denaro di proprietà di di , genitori di Controparte_2 Persona_1 Parte_1
, fino alla concorrenza di € 1.295.495,37, in riferimento ai reati di omessa
[...]
presentazione della dichiarazione IVA 2013 e delle dichiarazioni IRPEF degli anni 2014 e
2015 (art. 5 d.lgs. 74/2000) e di dichiarazione infedele per aver esposto nelle dichiarazioni dei redditi 2013 e 2014 degli elementi fittizi (art. 4 d.lgs. 74/2000), reati che essi avrebbero commesso in qualità di amministratori della TMJ TRASPORTI s.r.l.; la misura cautelare era prodromica alla confisca per equivalente dell'ingiusto profitto, giusta quanto disposto dall'art. 12 bis d.lgs. 74/2000.
Il provvedimento veniva successivamente eseguito dalla Guardia di Finanza di Orbassano, su disposizione del P.M. del 4.06.2020, sulle somme vantate da Parte_1
verso la sulla base della citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Controparte_1
Tribunale di Torino, somme quantificate, operate le compensazioni con i
contro
-crediti accertati nella stessa sentenza, in € 88.779,63. è indicato nel Parte_1 provvedimento – oltre che come figlio dei due imputati – come socio di minoranza e dipendente della s.r.l. TMJ TRASPORTI.
Il sequestro era materialmente eseguito in data 29.06.2020 sul denaro in giacenza sul conto corrente di presso la filiale di Torino, c.so Traiano della Controparte_1
e trasferite al F.U.G. – Fondo Unico per la Giustizia. CP_3
Avverso il citato provvedimento cautelare, proponeva in data Parte_1
7.07.2020 istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. al Tribunale di Torino.
1.3 – Il 9.07.2020, pendente il riesame della misura cautelare reale, il intimava Pt_1
precetto alla per il credito derivante dalla già menzionata Controparte_1
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020, quantificato, al netto delle compensazioni e con gli interessi, in € 95.872,14.
1.4 – Con citazione in opposizione al precetto del 27.07.2020, la Controparte_1
contestava il diritto del di procedere esecutivamente, sulla base di due motivi: Pt_1
- con l'esecuzione della misura cautelare reale ex art. 321, co. 2, c.p.p. del G.I.P. di Torino, il credito sequestrato era divenuto inesigibile, avendo essa società debitrice opponente perduto la disponibilità delle somme, confluite al F.U.G.;
4 - la somma precettata era errata perché il creditore precettante non aveva dedotto dal suo credito gli importi degli interessi maturati sull'indennità di occupazione (a) e l'importo del 50
% delle spese di CTU anticipate da essa debitrice opponente nel corso del giudizio poi conclusosi con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (b).
L'opponente formulava richiesta di condanna del creditore precettante ai sensi dell'art. 96,
1° e 2° co., c.p.c.
1.5 – Con ordinanza in data 28-30.07.2020, il Tribunale del riesame di Torino, in parziale accoglimento dell'impugnazione promossa dal , ordinava il Parte_1 dissequestro della somma di € 88.779,63 dovute a Controparte_1
1.6 – Il 6.08.2020, dopo avere appreso dell'esito del riesame ex art. 324 c.p.p.,
[...]
i dichiarava disponibile al pagamento a mani del ed il giorno CP_1 Pt_1 stesso il autorizzava i propri difensori ad incassare l'importo di € 89.157,59. Pt_1
Detta somma veniva corrisposta dalla società debitrice il 17.08 successivo, al solo fine di evitare l'avvio dell'esecuzione forzata, mantenendo ferma l'opposizione a precetto già proposta.
1.7 – Con sent. n. 4497/2021, pubblicata il 7.10.2021, il Tribunale di Torino accoglieva solo in parte l'opposizione, dichiarando che per effetto del sequestro preventivo il Pt_1 non aveva perduto il diritto di procedere esecutivamente ma rideterminando il credito in €
90.190,11, anziché € 95.872,14; compensava le spese nella misura di 1/3 e respingeva la domanda di risarcimento per lite temeraria, avanzata dall'opponente.
Questi gli argomenti del primo Giudice:
- l'esecuzione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. non ha determinato l'estinzione del diritto di credito vantato dal verso poiché la Pt_1 Controparte_1 ratio della misura cautelare è soltanto quella di sottrarre alla disponibilità dell'imputato beni (in questo caso, di beni nella disponibilità degli indagati anche se formalmente intestati al figlio) che siano pertinenti al reato o che, se lasciati nella sua disponibilità, possano aggravare o protrarre il reato;
l'estinzione del diritto di credito sarebbe avvenuta solo a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento;
a fronte della titolarità di un titolo esecutivo valido ed efficace, la sola circostanza che il credito fosse stato oggetto di una misura cautelare in sede penale non determinava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento;
5 - l'esecuzione del sequestro sulle somme dovute al era, di fatto, stata Pt_1
“sollecitato” da a seguito della comunicazione effettuata alla Controparte_1
Guardia di Finanza dell'esito del giudizio nei confronti dello stesso;
Pt_1
- l'atto di precetto conteneva una somma superiore a quella riconosciuta dovuta nel titolo esecutivo, in quanto non erano state detratte le voci per interessi sull'indennità di occupazione, sul risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile, la quota del
50% delle spese di CTU anticipata da l'imposta di registro pari Controparte_1 ad € 2.588.
2. – L'appello principale di e di Parte_1 Controparte_1
Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale e Parte_1
Controparte_1
2.1 – L'appellante principale contesta solo la decisione sulle Parte_1
spese, nella parte in cui sono state compensate dal primo Giudice nella misura di 1/3 sebbene il rapporto tra il credito precettato (€ 95.872,14) e il minor importo riconosciuto (€
90.190,11) sia del solo 5 % (a); contesta, inoltre, la quantificazione degli importi sulla base dello scaglione € 52.000 – € 260.000, sebbene la parte riconosciuta sia di soli € 5.682,03, dovendosi le spese liquidare ex art. 5 d.m. 55/2014 sulla base del decisum e non del petitum;
(c) contesta, infine, la quantificazione del rimborso del contributo unificato, a suo tempo pagato dall'attrice in opposizione in riferimento al valore dichiarato della causa, e non al decisum.
2.2 – L'appellante incidentale svolge, a sua volta, tre motivi di Controparte_1
impugnazione.
2.2.1 – Con il primo motivo di impugnazione incidentale, si censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'inefficacia del precetto in quanto alla data di notifica il Pt_1
non aveva alcun titolo per richiedere il pagamento delle somme dovute in forza dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020: si ribadisce che il credito del Pt_1 era venuto meno a seguito dell'esecuzione del sequestro preventivo sui medesimi importi da parte del P.M. in attuazione del decreto ex art. 321, co. 2, c.p.p. del G.I.P. di Torino del
21.06.2018, decreto eseguito dalla p.g. prima che il intimasse il precetto e prima Pt_1
che il Tribunale del riesame decidesse per la revoca della misura cautelare reale;
si
6 aggiunge che, se non fosse stata proposta tempestiva opposizione, essa società appellante sarebbe rimasta esposta al rischio di pagare due volte, una prima con il sequestro delle somme da parte dell'autorità giudiziaria penale e poi con il pagamento a mani del creditore.
2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, ontesta la Controparte_1
reiezione della domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 2° co.,
c.p.c. del , il quale avrebbe agito quando pure era consapevole che il suo credito Pt_1
era stato sequestrato e non era ancora stata decisa la sua istanza di riesame ex art. 324
c.p.p.
2.3 – Con il terzo motivo, l'appellante incidentale contesta la quantificazione dell'importo dovuto da parte del primo Giudice, sostenendo che, con l'accettazione in data 17.08.2020 da parte del , della minor somma di € 89.157,59, poco prima liberata dal Pt_1
sequestro penale, senza alcuna contestazione sul quantum e a saldo, egli avrebbe rinunciato al maggior importo preteso con l'atto di precetto.
3. – L'esame congiunto dei motivi di impugnazione, principale e incidentale.
Occorre iniziare, per ordine di priorità, con l'esame del primo motivo di impugnazione incidentale, con cui si contesta la decisione di merito di ritenere legittimo il precetto intimato in data 9.07.2020, in un'epoca in cui era stato già eseguito il sequestro preventivo del G.I.P. di Torino sulle somme oggetto del credito vantato dal in forza della ordinanza Pt_1
ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020 e non era ancora intervenuta la decisione del Tribunale del riesame di Torino, che ha poi revocato il citato provvedimento di sequestro.
3.1 – Il motivo è fondato.
E' pacifico che nel momento in cui il ha intimato il precetto, ossia il 9.07.2020, Pt_1
era già stato eseguito dalla p.g., in data 29.06.2020, il decreto di sequestro ex art. 321, co.,
2, c.p.p. del G.I.P. di Torino sulle somme corrispondenti al credito dello stesso creditore precettante nascente dall'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., mentre non era ancora intervenuta
(l'ordinanza è del 28-30.07.2020) la decisione ex art. 324 c.p.p. del Tribunale del riesame di
Torino che revocava il citato decreto di sequestro.
E' pacifico, altresì, che le somme oggetto di sequestro, pari alla giacenza sul conto corrente intestato a presso la filiale di , Torino c.so Traiano, Controparte_1 CP_3
erano state materialmente prelevate dalla Guardia di Finanza e trasferite al F.U.G., in
7 previsione di un eventuale, futuro provvedimento di confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2020, all'esito del procedimento penale per reati tributari a carico dei genitori di Parte_1
.
[...]
Impregiudicata ogni valutazione sulle modalità seguite per l'esecuzione del sequestro per equivalente (del tutto errate: vds., infatti, l'art. 104, co. 1, lett. a, disp. att. c.p.p., nel testo risultante dalla l. 94/2009) – tema su cui peraltro nessuna delle parti ha sollevato questioni
- è certo, nondimeno, che aveva visto prelevare dai suoi conti Controparte_1
l'equivalente in denaro del credito vantato nei suoi confronti dal soggetto che aveva subito l'esecuzione della misura cautelare reale, e che quelle somme erano state poi trasferite al rendendole in tal modo indisponibili fin tanto che fosse stato mantenuto il sequestro CP_4
preventivo ed in previsione di una loro possibile definitiva perdita, se ed in quanto fosse stata applicata la misura di sicurezza della confisca per equivalente. Non c'entra nulla la conversione del sequestro in pignoramento, cui accenna il primo Giudice confondendo il sequestro preventivo penale con la misura cautelare prevista dagli artt. 671 c.p.c. e 316
c.p.p. non avrebbe potuto proporre istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. Controparte_1
contro il decreto di sequestro, essendo semplicemente terzo debitore rispetto al credito sottoposto a sequestro, come tale indifferente a chi dover pagare, se l'originario titolare o lo Stato come beneficiario della confisca, e non avendo, Parte_1
perciò, alcun interesse giuridicamente qualificato ad impugnare la misura cautelare reale.
Piuttosto, avendo messo a disposizione della Guardia di Finanza in Controparte_1
esecuzione del sequestro penale le somme (rese indisponibili con il loro versamento al
F.U.G.) ed avendo, allo stesso tempo, ricevuto un precetto per il pagamento di quegli stessi importi a favore del , era nel concreto rischio di dover sostenere due volte la Pt_1
spesa, una prima volta mettendo il denaro a disposizione della p.g. per dare attuazione alla misura cautelare reale, e una seconda volta pagandole con la liquidazione forzata di suoi beni, all'esito di un'esecuzione forzata intrapresa sulla base di quell'atto di precetto.
Pertanto, detta società, in una tale situazione (al tempo del precetto era ignoto ancora l'esito del riesame richiesto dal ), non avrebbe potuto far altro che avviare una Pt_1 opposizione ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. ed instare, se del caso, per una sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo;
specularmente, il non avrebbe dovuto Pt_1 notificare il precetto, come atto prodromico all'esecuzione forzata, se non dopo avere riottenuto la piena disponibilità del suo credito, in accoglimento dell'istanza di riesame nel frattempo avanzata al Tribunale di Torino.
8 E' quindi fondato il rilievo di che , al Controparte_1 Parte_1
tempo in cui notificò il precetto, non aveva il diritto di procedere esecutivamente contro detta società per il credito nascente dall'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020.
3.2 – La riforma del primo capo di decisione della sentenza di prime cure, in accoglimento dell'appello incidentale, fa venire meno tutti i motivi di impugnazione del capo (accessorio) sulle spese, oggetto dell'appello principale, dal momento che, accogliendo il gravame, si impone come necessaria una rideterminazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che travolge ogni decisione sul punto del primo Giudice.
Si rinvia, al riguardo, al § 4 sulle spese, e così pure per quel che concerne il secondo motivo di impugnazione incidentale, relativo al diniego della responsabilità aggravata del ex art. 96, 1° e 2° co., c.p.c. Pt_1
3.3 – L'appellante incidentale contesta, altresì, il secondo capo di decisione nel merito della sentenza di primo grado, ossia quello relativo alla quantificazione dell'importo dovuto, che il primo Giudice ha ridotto ad € 90.190,11, e sostiene che, con l'accettazione in data
17.08.2020, da parte del , della minor somma di € 89.157,59, egli avrebbe Pt_1 rinunciato al maggior importo preteso con l'atto di precetto.
Il motivo è infondato.
Il invia il 17.08.2020 ai suoi legali un'autorizzazione così formulata: Pt_1
9 Si tratta, come ognun vede, di un'autorizzazione all'incasso che vale come accettazione della somma in acconto sulla maggior importo preteso, non emergendo dal testo espressioni che facciano pensare ad una volontà abdicativa per la differenza rispetto alla diversa cifra pretesa con l'atto di precetto.
Va pertanto confermato il capo di decisione della sentenza appellata, che riduce da €
90.190,11 ad € 95.872,14 il credito del nascente dall'ordinanza ex art. 702 ter Pt_1
c.p.c. del Tribunale di Torino, trattandosi di un capo autonomo e non dipendente da quello, riformato, riguardante il diritto del medesimo di agire in executivis contro Pt_1 [...]
CP_1
§ 4. – Conclusioni e spese. La richiesta di condanna del per responsabilità Pt_1
aggravata, di cui al secondo motivo di impugnazione incidentale.
4.1 - La riforma (parziale) della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, che andrà fatta in relazione all'esito complessivo del giudizio sulla base delle domande originarie, sui medi tariffari e considerando come disputatum, agli effetti di quanto prevede l'art. 5 d.m. 55/2014, l'intero importo del credito precettato, pari ad oltre
95 mila euro, venendo infatti accolto il primo motivo di opposizione a precetto – ossia
10 l'assenza del diritto del creditore precettante di agire in via esecutiva contro la debitrice opponente. risulta vittoriosa su entrambi i capi dell'opposizione proposta, sia Controparte_1
quanto al riconoscimento che il , allorchè intimò il precetto, non aveva diritto di Pt_1
procedere contro di essa in via esecutiva, sia quanto alla riduzione del credito precettato;
soccombente al termine del giudizio è, pertanto, il , a carico del quale debbono Pt_1
essere poste le spese processuali.
Nelle spese di questo secondo grado non va conteggiata la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
4.2 - Sebbene la condotta del , che ha intimato il precetto pur quando il suo Pt_1
credito era stato sottoposto a sequestro preventivo penale e non era ancora stata decisa, con una formale “liberazione” del credito da ogni vincolo, l'istanza di riesame ex art. 324
c.p.p. da lui proposta al Tribunale di Torino, risulti improvvida e contra ius, nondimeno il fatto che egli abbia parallelamente avviato l'iniziativa processuale del riesame per rientrare nella disponibilità del suo credito verso sclude la sussistenza di una mala Controparte_1 fede od anche solo di una colpa grave nell'intimazione del precetto, agli effetti di quanto previsto dall'art. 96, 1° co., c.p.c.
La responsabilità prevista dal 2° co. dell'art. 96 c.p.c., trovando il proprio fondamento nella maggiore invasività dell'attività processuale esecutiva e cautelare rispetto a chi la subisce
(ciò che giustifica la minor intensità dell'elemento soggettivo: si richiede di avere agito
“senza la normale prudenza”, e non con mala fede o con colpa grave), è esclusiva dell'esecuzione forzata o dell'esecuzione di un provvedimento cautelare o conservativo, e non può essere invocata nel caso di precetto, che corrisponde ad un'attività pre-esecutiva.
Non può, perciò, essere accolto il motivo di appello incidentale riguardante il mancato riconoscimento, da parte del primo Giudice, della responsabilità aggravata del Pt_1
tanto ex art. 96, 1° co., quanto ex art. 96, 2° co., c.p.c.
4.3 - La reiezione dell'appello principale comporta che debba essere dichiarata, a carico di
, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1- Parte_1
quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento a suo carico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_1
la sent. n. 4497/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 7.10.2021, con atto di citazione notificato in data 13.01.2022, e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
contro con comparsa di risposta depositata in data
[...] Parte_1
5.04.2022:
a) in riforma della sentenza appellata, dichiara che non aveva Parte_1 diritto di minacciare l'esecuzione forzata contro con l'atto di Controparte_1
precetto notificato il 9.07.2020;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in € 14.103, oltre IVA, CPA
[...]
e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti per il primo grado, e in € 9.991, oltre
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti per il secondo grado;
c) dichiara la sussistenza, a carico di come appellante Parte_1 principale, delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento a suo carico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 88 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BASSO EVA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
BRICHERASIO 7 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CHIAPPORI SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PALESTRO,
8 10064 PINEROLO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° co., c.p.c.).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “CHIEDE
Che la Corte d'Appello voglia concedere i termini di Legge per gli scritti difensivi finali
(comparsa conclusionale e memoria di replica) ed insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
✓ in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Sezione VIII Civile – G.U.
Dott.ssa Ivana Peila – n. 4497/2021 pubblicata il 07 ottobre 2021, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, e comunque annullando e/o revocando parzialmente detta sentenza,
✓ senza accettazione del contraddittorio su alcuna domanda, eccezione, produzione e/o richiesta della controparte nuove, tardive e comunque precluse,
IN VIA PRINCIPALE:
✓ compensare le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia, quanto meno nella misura di 1/6, e porre la restante parte a carico della Controparte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA:
✓ al limite ed in via subordinata, compensare integralmente le spese di liti del primo grado di giudizio;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
✓ fermo ed impregiudicato quanto precede, senza riconoscimento alcuno, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere di non accogliere la domanda principale, quantificare le spese di lite di primo grado con riferimento, per la determinazione del valore della causa, allo scaglione del D.M. 55/2014 tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e, comunque, disporre la riduzione (in proporzione alla disposta compensazione) della liquidazione degli esposti.
IN OGNI CASO
✓ Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, inclusi onorari, spese imponibili e non imponibili, rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino,
In via principale:
2 = Rigettare il gravame proposto dal Sig. in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
In via di appello incidentale:
= Riformare la sentenza n. 4491 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 07.10.2021 nella parte in cui, accogliendo solo parzialmente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. instaurata dalla
statuisce che il Sig. aveva diritto a Controparte_1 Parte_1
procedere ad esecuzione forzata per il minore importo di Euro 90.190,11, compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e non ravvisa colpa grave nella condotta del creditore assolvendolo dalla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, commi I° e II° c.p.c.
= Col favore delle spese del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1. – Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 28.02.2020, il Tribunale di Torino:
• dichiarava risolto per inadempimento dell'acquirente il Parte_1
contratto di compravendita con riserva di proprietà, stipulato in data 26.07.2017;
• condannava alla restituzione in favore della venditrice Parte_1 [...]
degli immobili in Volvera, via Monviso n. 3, oggetto della Controparte_1
compravendita;
• condannava la venditrice a restituire al le somme Controparte_1 Pt_1 versate a titolo di acconto in esecuzione del contratto, pari ad € 182.000;
• condannava il a pagare alla a somma di € 36.000 a Pt_1 Controparte_1 titolo di indennità di occupazione dell'immobile oggetto di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data della pronuncia al saldo;
• condannava, ancora, il a corrispondere a a somma Pt_1 Controparte_1 di € 41.000, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data della pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del deprezzamento del bene;
• condannava, infine, il al rimborso delle spese del giudizio in favore di Pt_1 [...] liquidate in € 5.635 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre 15% CP_1
spese generali sui compensi, IVA e CPA come per legge, più le spese di CTU.
3 1.2 – Con decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in data
21.06.2018, il G.I.P. del Tribunale di Torino sottoponeva a sequestro i beni e le somme di denaro di proprietà di di , genitori di Controparte_2 Persona_1 Parte_1
, fino alla concorrenza di € 1.295.495,37, in riferimento ai reati di omessa
[...]
presentazione della dichiarazione IVA 2013 e delle dichiarazioni IRPEF degli anni 2014 e
2015 (art. 5 d.lgs. 74/2000) e di dichiarazione infedele per aver esposto nelle dichiarazioni dei redditi 2013 e 2014 degli elementi fittizi (art. 4 d.lgs. 74/2000), reati che essi avrebbero commesso in qualità di amministratori della TMJ TRASPORTI s.r.l.; la misura cautelare era prodromica alla confisca per equivalente dell'ingiusto profitto, giusta quanto disposto dall'art. 12 bis d.lgs. 74/2000.
Il provvedimento veniva successivamente eseguito dalla Guardia di Finanza di Orbassano, su disposizione del P.M. del 4.06.2020, sulle somme vantate da Parte_1
verso la sulla base della citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Controparte_1
Tribunale di Torino, somme quantificate, operate le compensazioni con i
contro
-crediti accertati nella stessa sentenza, in € 88.779,63. è indicato nel Parte_1 provvedimento – oltre che come figlio dei due imputati – come socio di minoranza e dipendente della s.r.l. TMJ TRASPORTI.
Il sequestro era materialmente eseguito in data 29.06.2020 sul denaro in giacenza sul conto corrente di presso la filiale di Torino, c.so Traiano della Controparte_1
e trasferite al F.U.G. – Fondo Unico per la Giustizia. CP_3
Avverso il citato provvedimento cautelare, proponeva in data Parte_1
7.07.2020 istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. al Tribunale di Torino.
1.3 – Il 9.07.2020, pendente il riesame della misura cautelare reale, il intimava Pt_1
precetto alla per il credito derivante dalla già menzionata Controparte_1
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020, quantificato, al netto delle compensazioni e con gli interessi, in € 95.872,14.
1.4 – Con citazione in opposizione al precetto del 27.07.2020, la Controparte_1
contestava il diritto del di procedere esecutivamente, sulla base di due motivi: Pt_1
- con l'esecuzione della misura cautelare reale ex art. 321, co. 2, c.p.p. del G.I.P. di Torino, il credito sequestrato era divenuto inesigibile, avendo essa società debitrice opponente perduto la disponibilità delle somme, confluite al F.U.G.;
4 - la somma precettata era errata perché il creditore precettante non aveva dedotto dal suo credito gli importi degli interessi maturati sull'indennità di occupazione (a) e l'importo del 50
% delle spese di CTU anticipate da essa debitrice opponente nel corso del giudizio poi conclusosi con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (b).
L'opponente formulava richiesta di condanna del creditore precettante ai sensi dell'art. 96,
1° e 2° co., c.p.c.
1.5 – Con ordinanza in data 28-30.07.2020, il Tribunale del riesame di Torino, in parziale accoglimento dell'impugnazione promossa dal , ordinava il Parte_1 dissequestro della somma di € 88.779,63 dovute a Controparte_1
1.6 – Il 6.08.2020, dopo avere appreso dell'esito del riesame ex art. 324 c.p.p.,
[...]
i dichiarava disponibile al pagamento a mani del ed il giorno CP_1 Pt_1 stesso il autorizzava i propri difensori ad incassare l'importo di € 89.157,59. Pt_1
Detta somma veniva corrisposta dalla società debitrice il 17.08 successivo, al solo fine di evitare l'avvio dell'esecuzione forzata, mantenendo ferma l'opposizione a precetto già proposta.
1.7 – Con sent. n. 4497/2021, pubblicata il 7.10.2021, il Tribunale di Torino accoglieva solo in parte l'opposizione, dichiarando che per effetto del sequestro preventivo il Pt_1 non aveva perduto il diritto di procedere esecutivamente ma rideterminando il credito in €
90.190,11, anziché € 95.872,14; compensava le spese nella misura di 1/3 e respingeva la domanda di risarcimento per lite temeraria, avanzata dall'opponente.
Questi gli argomenti del primo Giudice:
- l'esecuzione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. non ha determinato l'estinzione del diritto di credito vantato dal verso poiché la Pt_1 Controparte_1 ratio della misura cautelare è soltanto quella di sottrarre alla disponibilità dell'imputato beni (in questo caso, di beni nella disponibilità degli indagati anche se formalmente intestati al figlio) che siano pertinenti al reato o che, se lasciati nella sua disponibilità, possano aggravare o protrarre il reato;
l'estinzione del diritto di credito sarebbe avvenuta solo a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento;
a fronte della titolarità di un titolo esecutivo valido ed efficace, la sola circostanza che il credito fosse stato oggetto di una misura cautelare in sede penale non determinava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento;
5 - l'esecuzione del sequestro sulle somme dovute al era, di fatto, stata Pt_1
“sollecitato” da a seguito della comunicazione effettuata alla Controparte_1
Guardia di Finanza dell'esito del giudizio nei confronti dello stesso;
Pt_1
- l'atto di precetto conteneva una somma superiore a quella riconosciuta dovuta nel titolo esecutivo, in quanto non erano state detratte le voci per interessi sull'indennità di occupazione, sul risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile, la quota del
50% delle spese di CTU anticipata da l'imposta di registro pari Controparte_1 ad € 2.588.
2. – L'appello principale di e di Parte_1 Controparte_1
Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale e Parte_1
Controparte_1
2.1 – L'appellante principale contesta solo la decisione sulle Parte_1
spese, nella parte in cui sono state compensate dal primo Giudice nella misura di 1/3 sebbene il rapporto tra il credito precettato (€ 95.872,14) e il minor importo riconosciuto (€
90.190,11) sia del solo 5 % (a); contesta, inoltre, la quantificazione degli importi sulla base dello scaglione € 52.000 – € 260.000, sebbene la parte riconosciuta sia di soli € 5.682,03, dovendosi le spese liquidare ex art. 5 d.m. 55/2014 sulla base del decisum e non del petitum;
(c) contesta, infine, la quantificazione del rimborso del contributo unificato, a suo tempo pagato dall'attrice in opposizione in riferimento al valore dichiarato della causa, e non al decisum.
2.2 – L'appellante incidentale svolge, a sua volta, tre motivi di Controparte_1
impugnazione.
2.2.1 – Con il primo motivo di impugnazione incidentale, si censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'inefficacia del precetto in quanto alla data di notifica il Pt_1
non aveva alcun titolo per richiedere il pagamento delle somme dovute in forza dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020: si ribadisce che il credito del Pt_1 era venuto meno a seguito dell'esecuzione del sequestro preventivo sui medesimi importi da parte del P.M. in attuazione del decreto ex art. 321, co. 2, c.p.p. del G.I.P. di Torino del
21.06.2018, decreto eseguito dalla p.g. prima che il intimasse il precetto e prima Pt_1
che il Tribunale del riesame decidesse per la revoca della misura cautelare reale;
si
6 aggiunge che, se non fosse stata proposta tempestiva opposizione, essa società appellante sarebbe rimasta esposta al rischio di pagare due volte, una prima con il sequestro delle somme da parte dell'autorità giudiziaria penale e poi con il pagamento a mani del creditore.
2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, ontesta la Controparte_1
reiezione della domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 2° co.,
c.p.c. del , il quale avrebbe agito quando pure era consapevole che il suo credito Pt_1
era stato sequestrato e non era ancora stata decisa la sua istanza di riesame ex art. 324
c.p.p.
2.3 – Con il terzo motivo, l'appellante incidentale contesta la quantificazione dell'importo dovuto da parte del primo Giudice, sostenendo che, con l'accettazione in data 17.08.2020 da parte del , della minor somma di € 89.157,59, poco prima liberata dal Pt_1
sequestro penale, senza alcuna contestazione sul quantum e a saldo, egli avrebbe rinunciato al maggior importo preteso con l'atto di precetto.
3. – L'esame congiunto dei motivi di impugnazione, principale e incidentale.
Occorre iniziare, per ordine di priorità, con l'esame del primo motivo di impugnazione incidentale, con cui si contesta la decisione di merito di ritenere legittimo il precetto intimato in data 9.07.2020, in un'epoca in cui era stato già eseguito il sequestro preventivo del G.I.P. di Torino sulle somme oggetto del credito vantato dal in forza della ordinanza Pt_1
ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020 e non era ancora intervenuta la decisione del Tribunale del riesame di Torino, che ha poi revocato il citato provvedimento di sequestro.
3.1 – Il motivo è fondato.
E' pacifico che nel momento in cui il ha intimato il precetto, ossia il 9.07.2020, Pt_1
era già stato eseguito dalla p.g., in data 29.06.2020, il decreto di sequestro ex art. 321, co.,
2, c.p.p. del G.I.P. di Torino sulle somme corrispondenti al credito dello stesso creditore precettante nascente dall'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., mentre non era ancora intervenuta
(l'ordinanza è del 28-30.07.2020) la decisione ex art. 324 c.p.p. del Tribunale del riesame di
Torino che revocava il citato decreto di sequestro.
E' pacifico, altresì, che le somme oggetto di sequestro, pari alla giacenza sul conto corrente intestato a presso la filiale di , Torino c.so Traiano, Controparte_1 CP_3
erano state materialmente prelevate dalla Guardia di Finanza e trasferite al F.U.G., in
7 previsione di un eventuale, futuro provvedimento di confisca ex art. 12 bis d.lgs. 74/2020, all'esito del procedimento penale per reati tributari a carico dei genitori di Parte_1
.
[...]
Impregiudicata ogni valutazione sulle modalità seguite per l'esecuzione del sequestro per equivalente (del tutto errate: vds., infatti, l'art. 104, co. 1, lett. a, disp. att. c.p.p., nel testo risultante dalla l. 94/2009) – tema su cui peraltro nessuna delle parti ha sollevato questioni
- è certo, nondimeno, che aveva visto prelevare dai suoi conti Controparte_1
l'equivalente in denaro del credito vantato nei suoi confronti dal soggetto che aveva subito l'esecuzione della misura cautelare reale, e che quelle somme erano state poi trasferite al rendendole in tal modo indisponibili fin tanto che fosse stato mantenuto il sequestro CP_4
preventivo ed in previsione di una loro possibile definitiva perdita, se ed in quanto fosse stata applicata la misura di sicurezza della confisca per equivalente. Non c'entra nulla la conversione del sequestro in pignoramento, cui accenna il primo Giudice confondendo il sequestro preventivo penale con la misura cautelare prevista dagli artt. 671 c.p.c. e 316
c.p.p. non avrebbe potuto proporre istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. Controparte_1
contro il decreto di sequestro, essendo semplicemente terzo debitore rispetto al credito sottoposto a sequestro, come tale indifferente a chi dover pagare, se l'originario titolare o lo Stato come beneficiario della confisca, e non avendo, Parte_1
perciò, alcun interesse giuridicamente qualificato ad impugnare la misura cautelare reale.
Piuttosto, avendo messo a disposizione della Guardia di Finanza in Controparte_1
esecuzione del sequestro penale le somme (rese indisponibili con il loro versamento al
F.U.G.) ed avendo, allo stesso tempo, ricevuto un precetto per il pagamento di quegli stessi importi a favore del , era nel concreto rischio di dover sostenere due volte la Pt_1
spesa, una prima volta mettendo il denaro a disposizione della p.g. per dare attuazione alla misura cautelare reale, e una seconda volta pagandole con la liquidazione forzata di suoi beni, all'esito di un'esecuzione forzata intrapresa sulla base di quell'atto di precetto.
Pertanto, detta società, in una tale situazione (al tempo del precetto era ignoto ancora l'esito del riesame richiesto dal ), non avrebbe potuto far altro che avviare una Pt_1 opposizione ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. ed instare, se del caso, per una sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo;
specularmente, il non avrebbe dovuto Pt_1 notificare il precetto, come atto prodromico all'esecuzione forzata, se non dopo avere riottenuto la piena disponibilità del suo credito, in accoglimento dell'istanza di riesame nel frattempo avanzata al Tribunale di Torino.
8 E' quindi fondato il rilievo di che , al Controparte_1 Parte_1
tempo in cui notificò il precetto, non aveva il diritto di procedere esecutivamente contro detta società per il credito nascente dall'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2020.
3.2 – La riforma del primo capo di decisione della sentenza di prime cure, in accoglimento dell'appello incidentale, fa venire meno tutti i motivi di impugnazione del capo (accessorio) sulle spese, oggetto dell'appello principale, dal momento che, accogliendo il gravame, si impone come necessaria una rideterminazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che travolge ogni decisione sul punto del primo Giudice.
Si rinvia, al riguardo, al § 4 sulle spese, e così pure per quel che concerne il secondo motivo di impugnazione incidentale, relativo al diniego della responsabilità aggravata del ex art. 96, 1° e 2° co., c.p.c. Pt_1
3.3 – L'appellante incidentale contesta, altresì, il secondo capo di decisione nel merito della sentenza di primo grado, ossia quello relativo alla quantificazione dell'importo dovuto, che il primo Giudice ha ridotto ad € 90.190,11, e sostiene che, con l'accettazione in data
17.08.2020, da parte del , della minor somma di € 89.157,59, egli avrebbe Pt_1 rinunciato al maggior importo preteso con l'atto di precetto.
Il motivo è infondato.
Il invia il 17.08.2020 ai suoi legali un'autorizzazione così formulata: Pt_1
9 Si tratta, come ognun vede, di un'autorizzazione all'incasso che vale come accettazione della somma in acconto sulla maggior importo preteso, non emergendo dal testo espressioni che facciano pensare ad una volontà abdicativa per la differenza rispetto alla diversa cifra pretesa con l'atto di precetto.
Va pertanto confermato il capo di decisione della sentenza appellata, che riduce da €
90.190,11 ad € 95.872,14 il credito del nascente dall'ordinanza ex art. 702 ter Pt_1
c.p.c. del Tribunale di Torino, trattandosi di un capo autonomo e non dipendente da quello, riformato, riguardante il diritto del medesimo di agire in executivis contro Pt_1 [...]
CP_1
§ 4. – Conclusioni e spese. La richiesta di condanna del per responsabilità Pt_1
aggravata, di cui al secondo motivo di impugnazione incidentale.
4.1 - La riforma (parziale) della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, che andrà fatta in relazione all'esito complessivo del giudizio sulla base delle domande originarie, sui medi tariffari e considerando come disputatum, agli effetti di quanto prevede l'art. 5 d.m. 55/2014, l'intero importo del credito precettato, pari ad oltre
95 mila euro, venendo infatti accolto il primo motivo di opposizione a precetto – ossia
10 l'assenza del diritto del creditore precettante di agire in via esecutiva contro la debitrice opponente. risulta vittoriosa su entrambi i capi dell'opposizione proposta, sia Controparte_1
quanto al riconoscimento che il , allorchè intimò il precetto, non aveva diritto di Pt_1
procedere contro di essa in via esecutiva, sia quanto alla riduzione del credito precettato;
soccombente al termine del giudizio è, pertanto, il , a carico del quale debbono Pt_1
essere poste le spese processuali.
Nelle spese di questo secondo grado non va conteggiata la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
4.2 - Sebbene la condotta del , che ha intimato il precetto pur quando il suo Pt_1
credito era stato sottoposto a sequestro preventivo penale e non era ancora stata decisa, con una formale “liberazione” del credito da ogni vincolo, l'istanza di riesame ex art. 324
c.p.p. da lui proposta al Tribunale di Torino, risulti improvvida e contra ius, nondimeno il fatto che egli abbia parallelamente avviato l'iniziativa processuale del riesame per rientrare nella disponibilità del suo credito verso sclude la sussistenza di una mala Controparte_1 fede od anche solo di una colpa grave nell'intimazione del precetto, agli effetti di quanto previsto dall'art. 96, 1° co., c.p.c.
La responsabilità prevista dal 2° co. dell'art. 96 c.p.c., trovando il proprio fondamento nella maggiore invasività dell'attività processuale esecutiva e cautelare rispetto a chi la subisce
(ciò che giustifica la minor intensità dell'elemento soggettivo: si richiede di avere agito
“senza la normale prudenza”, e non con mala fede o con colpa grave), è esclusiva dell'esecuzione forzata o dell'esecuzione di un provvedimento cautelare o conservativo, e non può essere invocata nel caso di precetto, che corrisponde ad un'attività pre-esecutiva.
Non può, perciò, essere accolto il motivo di appello incidentale riguardante il mancato riconoscimento, da parte del primo Giudice, della responsabilità aggravata del Pt_1
tanto ex art. 96, 1° co., quanto ex art. 96, 2° co., c.p.c.
4.3 - La reiezione dell'appello principale comporta che debba essere dichiarata, a carico di
, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1- Parte_1
quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento a suo carico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_1
la sent. n. 4497/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 7.10.2021, con atto di citazione notificato in data 13.01.2022, e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
contro con comparsa di risposta depositata in data
[...] Parte_1
5.04.2022:
a) in riforma della sentenza appellata, dichiara che non aveva Parte_1 diritto di minacciare l'esecuzione forzata contro con l'atto di Controparte_1
precetto notificato il 9.07.2020;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in € 14.103, oltre IVA, CPA
[...]
e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti per il primo grado, e in € 9.991, oltre
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti per il secondo grado;
c) dichiara la sussistenza, a carico di come appellante Parte_1 principale, delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento a suo carico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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