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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 942 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
in persona del Sindaco p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cascone, Giuliana Senatore e Manuela
Casilli in virtù di procura speciale su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ivone in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n.
568/2023 pubblicata l'8/02/2023 (Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11/06/2013, conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Tribunale di Salerno il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 28/02/1995, alle ore
12.00 circa, in Cava de' Tirreni (SA), alla via Di Benedetto – direzione Convento dei
Cappuccini.
L'attrice riferiva che nel percorrere la suddetta strada alla guida del proprio autoveicolo,
all'altezza della Casa di Riposo San Felice, 'a causa della mancanza di manutenzione
della strada, cosparsa tra l'altro in quel tratto da sostanza oleosa', perdeva il controllo dell'auto terminando la sua corsa contro un palo dell'illuminazione; che sul luogo intervenivano gli agenti della polizia locale;
che a seguito dell'impatto veniva trasportata all'ospedale di dove le veniva diagnosticata la frattura del Parte_1
colles a dx oltre a varie contusioni ed escoriazioni;
che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità dell' in quanto non aveva provveduto alla CP_2
manutenzione del suolo pubblico. Chiedeva pertanto il risarcimento di tutti i danni,
biologico, morale e patrimoniale anche all'auto, nei limiti di € 26.000,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che, in via Parte_1
preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, in subordine, nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria eccependo che dal rapporto di servizio redatto dalla Polizia Municipale
2 intervenuta subito dopo il sinistro era risultato che la strada era priva di difetti tali da arrecare pregiudizio alla circolazione stradale sicché l'incidente era attribuibile alla esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale, se avesse tenuto una condotta di guida attenta e prudente, avrebbe potuto evitarlo, essendo le condizioni della strada ben visibili data l'ora. Contestava, infine, la pretesa anche sotto il profilo del quantum
debeatur. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, la riduzione della stessa in considerazione della colpa concorrente della conducente.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico-legale,
all'udienza dell'8/02/2023, all'esito della discussione delle parti, veniva decisa con la
sentenza n. 568/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il primo Giudice, rigettata l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda rilevando che, sebbene dall'istruttoria fosse risultato provato che il sinistro si era verificato a causa del dissesto della strada e della presenza di una sostanza oleosa, era altresì emerso che esso era avvenuto su un tratto rettilineo, in discesa, e con buone condizioni di luce,
per cui doveva affermarsi la corresponsabilità dell'attrice che, se avesse tenuto una condotta di guida attenta, avrebbe evitato la buca. Condannava, pertanto, l'Ente
convenuto al pagamento di € 5.856,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri dettati da Cass.SU n. 1712/1995, a titolo di risarcimento dei danni alla persona,
pari al 50% dell'intero danno in considerazione del concorso di colpa della , ed CP_1
al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione notificato l'8/09/2023 il ha Parte_1
impugnato la sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “ a) in via principale, rigettare la domanda
risarcitoria di parte attrice in primo grado, per omesso raggiungimento della prova del
fatto; b) in via subordinata, rigettare la domanda sussistendo, nella specie, colpa
3 esclusiva del danneggiato nella determinazione dell'evento; c) in ogni caso, con
condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, per entrambi i gradi di
giudizio.”.
Si è costituita che ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo CP_1
per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 06/02/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127
ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello – Error in iudicando – Omessa e/o errata
valutazione delle risultanze istruttorie. Omesso raggiungimento della prova del fatto in
primo grado. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc, nonché dell'art. 2700 c.c. - il lamenta che l'accoglimento della domanda era derivato Parte_1 Parte_1
dall'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Più precisamente, l'appellante si duole che il Got non aveva considerato che la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice le rendeva inidonee a provare il fatto storico. Ed invero, le dichiarazioni, rese all'udienza del 28/01/2016 dal teste di aver assistito al sinistro poiché in quel momento “stava Testimone_1
percorrendo la via Di Benedetto in direzione opposta (salita) rispetto al senso di
marcia percorso dall'attrice (discesa)”, erano contrastate sia dalle dichiarazioni di
, che, all'udienza del 10/03/2016, aveva riferito che al momento del Testimone_2
sinistro “non c'erano altre macchine o persone”, che dal rapporto redatto dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto, nel quale si leggeva che la via Di Benedetto era una “strada a senso unico” non percorribile, quindi, nel senso di marcia opposto rispetto a quello tenuto dalla . CP_1
L'ente appellante lamenta, inoltre, che i testi di parte attrice avevano riferito dettagli contrastanti anche nel descrivere le condizioni della strada teatro del sinistro e che tali
4 dichiarazioni confliggevano, a loro volta, sia con il rapporto redatto dagli Agenti di
Polizia Locale di facente fede fino a querela di falso, sia con quanto da Parte_1
questi ultimi dichiarato all'udienza del 10/03/2016. Ed invero, la descrizione delle condizioni atmosferiche (tempo sereno), di visibilità (giorno con luce normale e buona visibilità) e della strada (pavimentazione discreta senza avvallamenti né sostanze oleose) contenuta nel suddetto rapporto avrebbe, di per sé, dovuto condurre il primo
Giudice all'esclusione di qualsiasi addebito di responsabilità in capo al Pt_1
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità, sollevata dalla difesa della appellata con implicito riferimento all'art. 342
cpc.
Ed infatti, l'onere di specificazione richiesto dalla norma contenuta nell'articolo richiamato non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e,
nel contempo, sufficiente che l'atto d'appello sia idoneo ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum
appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della sentenza appellata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 e,
nello stesso senso, Cass. civ. n. 13151/17).
Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello articolato dal
è rispondente al modello legale di impugnazione contenuto Parte_1
nella norma dell'art. 342 cpc essendo in esso chiaramente indicate sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma, articolati come specifica confutazione dei motivi della decisione del primo giudice.
3. Ancora in via preliminare va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto da CP_1
l'impugnazione non ha riguardato anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione,
[...]
5 giacché la contestazione avverso la sentenza del Got è stata mossa con esclusivo riferimento alla ricostruzione dei fatti e della responsabilità dell'evento.
4. Nel merito, l'appello va accolto.
Ed infatti, il primo Giudice ha posto a base della decisione le dichiarazioni contraddittorie rese dai due testi escussi e non ha attribuito alcun rilievo alle risultanze del verbale della Polizia Municipale, intervenuta sul posto mezz'ora dopo l'incidente,
contenente la descrizione dello stato dei luoghi, poi 'confermata' in sede istruttoria dai verbalizzanti – senza che, peraltro, ciò fosse necessario, stante la pubblica fede dell'accertamento da essi eseguito --.
Come fondatamente lamentato dal appellante, i due testi escussi, Pt_1 [...]
e , hanno reso dichiarazioni evidentemente contrastanti, Tes_1 Testimone_2
giacché, pur avendo entrambi dichiarato di aver assistito al sinistro, hanno affermato l'assenza sul posto di altre persone o auto;
ha dichiarato di stare Testimone_1
percorrendo la strada in senso opposto di marcia rispetto alla , ma dal Verbale CP_1
della PM risulta che quella strada era a senso unico di marcia e il senso era quello percorso dall'appellata; il teste ha riferito di trovarsi in quel posto per recarsi Tes_2
al lavoro, ma l'orario in cui è avvenuto il sinistro ( ore 12,00), in mancanza di ulteriori specificazioni, rende alquanto inverosimile l'affermazione; la pavimentazione è stata descritta dal teste in modo generico come 'affossata' e con la 'presenza di nafta Tes_1
o olio', laddove il teste ha riferito la presenza di una 'buca causata dalla Tes_2
mancanza di SA (…) larga circa mezzo metro al centro della strada' e genericamente la presenza 'nei dintorni' di una 'sostanza oleosa'; non sono state sottoposte ai testi foto rappresentanti lo stato dei luoghi che essi avrebbero potuto confermare per superare le risultanze del Verbale della Polizia Municipale, che ha invece descritto come ' discreto'il piano stradale.
6 Dal Verbale risulta altresì che il piano stradale era 'ruvido'; la strada rettilinea e a senso unico di marcia;
la visibilità era buona e il tempo sereno.
La descrizione contenuta nel Verbale e confermata dai verbalizzanti davanti al giudice fa fede sino a querela di falso e prevale sulle contraddittorie dichiarazioni dei testi privati.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, la rilevanza probatoria del non è scalfita né dalla circostanza che i poliziotti non avessero assistito al Tes_3
sinistro né che non avessero scattato foto dei luoghi. Ed infatti essi non hanno descritto il sinistro ma hanno riportato la descrizione dello stato della pavimentazione, riferendo che su di essa non risultavano buche o avvallamenti né macchie oleose, ovvero circostanze che, in quanto ricadenti nella loro diretta conoscenza, fanno fede sino a querela di falso.
Infondata è pure l'eccezione di inattendibilità dei verbalizzanti sollevata dalla difesa della con riferimento alla loro ipotetica 'responsabilità per eventuale violazione CP_1
dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza stradale' quali dipendenti dall'ente.
Ed infatti, al di là del rilievo che la generica eccezione avrebbe dovuto essere sollevata in primo grado, in ogni caso va osservato che la 'sicurezza stradale', cui fa riferimento l'appellata, non consiste nella verifica della corretta manutenzione delle strade, che non compete alla Polizia Municipale.
5. La sentenza impugnata va pertanto riformata e, per l'effetto, la domanda proposta da va rigettata. CP_1
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa ( da 5.201,00 a €
26.000,00), negli importi minimi stante la bassa complessità della controversia e per le
7 fasi trattate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado;
studio,
istruttoria e decisionale per l'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8/09/2023 dal Parte_1
in persona del p.t., nei confronti di avverso la
[...] Pt_2 CP_1
sentenza n. 568/223 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta la domanda proposta da CP_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida per il CP_1
primo grado in € 2.540,00 e per questo grado in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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