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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. n. 25803-2017 proposto da: LA AN, LA RE, PE IA E LA ZO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSA CHIERICATI
- ricorrenti -
contro INTESA SAN PAOLO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato AR OT -controricorrente- nonché Civile Sent. Sez. 2 Num. 7968 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA IA Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 di 9 INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI rappresentata e difesa dall’avvocato AR OT -controricorrente- avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE n. 1354/2016 depositata il 29.11.2016 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. RA TR che ha chiesto l’accoglimento del primo, secondo quarto motivo del ricorso e per l’inammissibilità o il rigetto dei restanti;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2990/2017 resa pubblica il 28.7.2017, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis cpc l’appello proposto da DR, EN e EN ME, nonché MA EZ contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Varese n. 3414/2014), che, a sua volta, aveva respinto la domanda da essi proposta
contro
TE SA PA spa - in contraddittorio con l’interveniente cessionaria del credito ISP CB Ipotecario srl - per ottenere, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 140517/10680 stipulato il 22.6.2201, l’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse di mora e la dichiarazione di nullità del tasso di interesse corrispettivo ex art. 117 commi 4 e 7 T.U.B, applicato dalla banca con richiesta di riformulazione del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT. Il Tribunale aveva motivato il rigetto della domanda osservando: - che il tasso soglia e il TEGM vengono determinati mediante rilevazioni statistiche riferite agli interessi corrispettivi e quindi non è possibile confrontare la pattuizione degli interessi di mora col 3 di 9 tasso soglia così determinato, mancando un termine di raffronto coerente col valore da raffrontare;
operando diversamente si giungerebbe, ad avviso del Tribunale, ad una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei;
- che vi è incompatibilità tra interessi di mora e usura di cui all’art. 644 cp perché gli interessi di mora sono assimilabili alla clausola penale suscettibile di riduzione ai sensi dell’art. 1384 cc sussistendone i presupposti;
- che nel caso in esame non è stato nemmeno allegato inadempimento nel pagamento delle rate e non era possibile valutare il carattere usurario degli interessi di mora mediante raffronto col tasso soglia;
- che il tasso di interesse corrispettivo è conforme all’art. 117 TUB in quanto il costo del mutuo è stato sufficientemente determinato attraverso l’indicazione del tasso mensile, dei criteri di calcolo, conformi alle disposizioni di vigilanza e del relativo parametro di indicizzazione. 2. Contro la sentenza del Tribunale i ME-EZ hanno proposto, ai sensi dell’art. 348 ter comma 3 cpc, ricorso per cassazione sulla base di sei motivi contrastati con separati ma analoghi controricorsi dalla TE SA PA spa e dalla TE SA PA Group Service Società Consortile per azioni (quest’ultima in qualità di procuratrice della cessionaria ISP CB Ipotecario srl). Il Sostituto Procuratore Generale dott. RA TR ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo, secondo quarto motivo del ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Col primo di motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 644 comma 4 cp., della legge antiusura n. 108/1996 e 4 di 9 della legge di interpretazione autentica n. 24/2001. Rilevano che anche l’interesse di mora e la commissione per estinzione anticipata devono ritenersi inerenti alla concessione del credito;
rimproverano al Tribunale di non avere considerato che la verifica dell’usura originaria presuppone la verifica delle singole pattuizioni contenute nel contratto, non solo quella degli interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori perché ogni clausola, che all’interno di un contratto di finanziamento comporti un costo per un mutuatario, deve necessariamente essere verificata rispetto alla soglia di usura. Osservano i ricorrenti che la clausola degli interessi corrispettivi, al pari di quella degli interessi moratori, e di quella di estinzione anticipata, collegata all’erogazione del credito, sono tutte previste nel mutuo oggetto di causa e quindi, ai fini della verifica dell’usura originaria, l’analisi delle singole pattuizioni va verificata quando nessun costo è stato sostenuto dal mutuatario, ma solo pattuito o convenuto. 1.2 Col secondo motivo, i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 644 cp., della legge antiusura n. 108/1996 e della legge di interpretazione autentica n. 24/2001 deducono l’irrilevanza dell’esclusione degli interessi di mora nel TEGM e la rapportabilità del tasso effettivo di mora alla soglia usura oggettiva, rimproverando al Tribunale di avere utilizzato un percorso logico in contrasto con tutti i principi a cui si informa la normativa antiusura e la giurisprudenza. Ritengono che gli interessi di mora vanno rapportati con la soglia oggettiva di legge che nel caso di specie è TEGM + 50%. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione della legge n. 162/2014 in materia di tasso di interesse legale di mora, rimproverandosi ancora al Tribunale di avere ritenuto impossibile raffrontare il tasso moratorio con il tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà. Dopo avere evidenziato le diverse finalità della normativa dettata in materia di usura (protezione del contraente 5 di 9 più debole, cioè il debitore) e di quella introdotta con il DLGS n. 231/2002 in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 200/35/CE (contrasto alla prassi commerciale del ritardo nei pagamenti), osservano i ricorrenti che la normativa introdotta col decreto-legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 che ha modificato l’art. 1284 cc, facendo rinvio ai tassi di mora legali di cui alla legislazione speciale nelle transazioni commerciali di cui al DLGS n. 231/2000, mira a evitare ricorsi all’autorità giudiziaria meramente dilatori. Osservano altresì che il tasso legale di mora rappresenta il livello minimo al quale il legislatore nazionale si è dovuto attenere per un puntuale adeguamento della normativa vigente alle prescrizioni imposte dagli organismi comunitari in materia di ritardi nei pagamenti e dunque rappresenta l’attuazione di un obbligo imposto da fonti sovranazionali. 1.4 Col quarto motivo, i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1384 e 1815 cc invocando la gratuità del mutuo in caso di tasso di mora superiore alla soglia di usura. Osservano che il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima ha riconosciuto la soggezione degli interessi di mora alla normativa antiusura e poi li ha inspiegabilmente paragonati alla clausola penale assoggettandoli alla disciplina dell’art. 1384 cc anziché a quella dell’art. 644 cp in combinazione con quella dell’art. 1815 comma 2 cc. Rilevano che, secondo la giurisprudenza, gli interessi di mora soggiacciono alla normativa antiusura, che il tasso di mora deve essere rapportato con la soglia usura per la categoria di credito a cui appartiene il rapporto verificato e che, in caso di superamento del tasso soglia, la clausola di determinazione del tasso di mora è nulla e non sono dovuti interessi. 1.5 Col quinto motivo, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 117 commi 4 e 7 TUB. Mancata indicazione del tasso annuo effettivo di interesse praticato – Nullità 6 di 9 della clausola dell’interesse corrispettivo – Sostituzione di imperio con il tasso minimo dei BOT. Nella trattazione del motivo i ricorrenti procedono ad una definizione dei vari tassi e si soffermano sull’applicazione del TAE che, nel contratto in esame, a loro dire, non risulta indicato, precisando che la legge non consente una determinazione dei tassi per relationem. 1.6 Col sesto motivo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunziano, infine, il vizio di motivazione della sentenza per omessa ammissione della consulenza tecnica contabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva natura esplorativa perché finalizzata a ricostruire l’andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. 2 Il primo, il secondo e il quarto motivo per la stretta connessione si prestano ad esame unitario. Il primo motivo è in parte fondato. Fondati sono anche il secondo e il quarto. Il tema dell’inclusione degli interessi moratori nella disciplina antiusura e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso-soglia è stato oggetto di disamina da parte delle Sezioni Unite di questa Corte: decidendo sulla relativa questione di massima di particolare importanza rimessa dalla prima sezione civile con ordinanza interlocutoria n.26946 del 22.10.2019, le SSUU hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il 7 di 9 tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Rv. 658833). E’ stato altresì affermato che in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento (cfr. sentenza SSUU cit.). Nel caso in esame, in cui si discute dell'applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi moratori ad un contratto di mutuo fondiario e della conseguente rilevanza dell'avvenuto superamento del tasso soglia, il Tribunale ha rigettato la domanda optando per la soluzione negativa fondata sulla disomogeneità dei 8 di 9 valori di riferimento in caso di confronto della pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia. Sotto questo profilo, la questione va riesaminata. Resta, a questo punto, da affrontare il tema del rapporto tra la commissione di estinzione anticipata e l’usura, pure posto dai ricorrenti col primo motivo, ed in proposito va richiamato il principio secondo cui in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 Rv. 664250; Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 Rv. 665525). Sulla scorta di tale principio, la specifica censura mossa dai ricorrenti si rivela priva di fondamento. In conclusione, la sentenza impugnata, pronunciata prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sul problema dell’inclusione degli interessi moratori nella disciplina antiusura, deve pertanto essere cassata per un nuovo esame sulla scorta del citato principio di diritto affermato con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020. Resta logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi, sui quali si pronuncerà il giudice di rinvio che, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma cpc, si individua nella Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
9 di 9 la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
accoglie altresì il secondo e il quarto motivo;
dichiara inammissibile il quinto e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Roma, 2.2.2023.
- ricorrenti -
contro INTESA SAN PAOLO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato AR OT -controricorrente- nonché Civile Sent. Sez. 2 Num. 7968 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA IA Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 di 9 INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI rappresentata e difesa dall’avvocato AR OT -controricorrente- avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE n. 1354/2016 depositata il 29.11.2016 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. RA TR che ha chiesto l’accoglimento del primo, secondo quarto motivo del ricorso e per l’inammissibilità o il rigetto dei restanti;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2990/2017 resa pubblica il 28.7.2017, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis cpc l’appello proposto da DR, EN e EN ME, nonché MA EZ contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Varese n. 3414/2014), che, a sua volta, aveva respinto la domanda da essi proposta
contro
TE SA PA spa - in contraddittorio con l’interveniente cessionaria del credito ISP CB Ipotecario srl - per ottenere, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 140517/10680 stipulato il 22.6.2201, l’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse di mora e la dichiarazione di nullità del tasso di interesse corrispettivo ex art. 117 commi 4 e 7 T.U.B, applicato dalla banca con richiesta di riformulazione del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT. Il Tribunale aveva motivato il rigetto della domanda osservando: - che il tasso soglia e il TEGM vengono determinati mediante rilevazioni statistiche riferite agli interessi corrispettivi e quindi non è possibile confrontare la pattuizione degli interessi di mora col 3 di 9 tasso soglia così determinato, mancando un termine di raffronto coerente col valore da raffrontare;
operando diversamente si giungerebbe, ad avviso del Tribunale, ad una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei;
- che vi è incompatibilità tra interessi di mora e usura di cui all’art. 644 cp perché gli interessi di mora sono assimilabili alla clausola penale suscettibile di riduzione ai sensi dell’art. 1384 cc sussistendone i presupposti;
- che nel caso in esame non è stato nemmeno allegato inadempimento nel pagamento delle rate e non era possibile valutare il carattere usurario degli interessi di mora mediante raffronto col tasso soglia;
- che il tasso di interesse corrispettivo è conforme all’art. 117 TUB in quanto il costo del mutuo è stato sufficientemente determinato attraverso l’indicazione del tasso mensile, dei criteri di calcolo, conformi alle disposizioni di vigilanza e del relativo parametro di indicizzazione. 2. Contro la sentenza del Tribunale i ME-EZ hanno proposto, ai sensi dell’art. 348 ter comma 3 cpc, ricorso per cassazione sulla base di sei motivi contrastati con separati ma analoghi controricorsi dalla TE SA PA spa e dalla TE SA PA Group Service Società Consortile per azioni (quest’ultima in qualità di procuratrice della cessionaria ISP CB Ipotecario srl). Il Sostituto Procuratore Generale dott. RA TR ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo, secondo quarto motivo del ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Col primo di motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 644 comma 4 cp., della legge antiusura n. 108/1996 e 4 di 9 della legge di interpretazione autentica n. 24/2001. Rilevano che anche l’interesse di mora e la commissione per estinzione anticipata devono ritenersi inerenti alla concessione del credito;
rimproverano al Tribunale di non avere considerato che la verifica dell’usura originaria presuppone la verifica delle singole pattuizioni contenute nel contratto, non solo quella degli interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori perché ogni clausola, che all’interno di un contratto di finanziamento comporti un costo per un mutuatario, deve necessariamente essere verificata rispetto alla soglia di usura. Osservano i ricorrenti che la clausola degli interessi corrispettivi, al pari di quella degli interessi moratori, e di quella di estinzione anticipata, collegata all’erogazione del credito, sono tutte previste nel mutuo oggetto di causa e quindi, ai fini della verifica dell’usura originaria, l’analisi delle singole pattuizioni va verificata quando nessun costo è stato sostenuto dal mutuatario, ma solo pattuito o convenuto. 1.2 Col secondo motivo, i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 644 cp., della legge antiusura n. 108/1996 e della legge di interpretazione autentica n. 24/2001 deducono l’irrilevanza dell’esclusione degli interessi di mora nel TEGM e la rapportabilità del tasso effettivo di mora alla soglia usura oggettiva, rimproverando al Tribunale di avere utilizzato un percorso logico in contrasto con tutti i principi a cui si informa la normativa antiusura e la giurisprudenza. Ritengono che gli interessi di mora vanno rapportati con la soglia oggettiva di legge che nel caso di specie è TEGM + 50%. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione della legge n. 162/2014 in materia di tasso di interesse legale di mora, rimproverandosi ancora al Tribunale di avere ritenuto impossibile raffrontare il tasso moratorio con il tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà. Dopo avere evidenziato le diverse finalità della normativa dettata in materia di usura (protezione del contraente 5 di 9 più debole, cioè il debitore) e di quella introdotta con il DLGS n. 231/2002 in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 200/35/CE (contrasto alla prassi commerciale del ritardo nei pagamenti), osservano i ricorrenti che la normativa introdotta col decreto-legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 che ha modificato l’art. 1284 cc, facendo rinvio ai tassi di mora legali di cui alla legislazione speciale nelle transazioni commerciali di cui al DLGS n. 231/2000, mira a evitare ricorsi all’autorità giudiziaria meramente dilatori. Osservano altresì che il tasso legale di mora rappresenta il livello minimo al quale il legislatore nazionale si è dovuto attenere per un puntuale adeguamento della normativa vigente alle prescrizioni imposte dagli organismi comunitari in materia di ritardi nei pagamenti e dunque rappresenta l’attuazione di un obbligo imposto da fonti sovranazionali. 1.4 Col quarto motivo, i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1384 e 1815 cc invocando la gratuità del mutuo in caso di tasso di mora superiore alla soglia di usura. Osservano che il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima ha riconosciuto la soggezione degli interessi di mora alla normativa antiusura e poi li ha inspiegabilmente paragonati alla clausola penale assoggettandoli alla disciplina dell’art. 1384 cc anziché a quella dell’art. 644 cp in combinazione con quella dell’art. 1815 comma 2 cc. Rilevano che, secondo la giurisprudenza, gli interessi di mora soggiacciono alla normativa antiusura, che il tasso di mora deve essere rapportato con la soglia usura per la categoria di credito a cui appartiene il rapporto verificato e che, in caso di superamento del tasso soglia, la clausola di determinazione del tasso di mora è nulla e non sono dovuti interessi. 1.5 Col quinto motivo, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 117 commi 4 e 7 TUB. Mancata indicazione del tasso annuo effettivo di interesse praticato – Nullità 6 di 9 della clausola dell’interesse corrispettivo – Sostituzione di imperio con il tasso minimo dei BOT. Nella trattazione del motivo i ricorrenti procedono ad una definizione dei vari tassi e si soffermano sull’applicazione del TAE che, nel contratto in esame, a loro dire, non risulta indicato, precisando che la legge non consente una determinazione dei tassi per relationem. 1.6 Col sesto motivo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunziano, infine, il vizio di motivazione della sentenza per omessa ammissione della consulenza tecnica contabile che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva natura esplorativa perché finalizzata a ricostruire l’andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. 2 Il primo, il secondo e il quarto motivo per la stretta connessione si prestano ad esame unitario. Il primo motivo è in parte fondato. Fondati sono anche il secondo e il quarto. Il tema dell’inclusione degli interessi moratori nella disciplina antiusura e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso-soglia è stato oggetto di disamina da parte delle Sezioni Unite di questa Corte: decidendo sulla relativa questione di massima di particolare importanza rimessa dalla prima sezione civile con ordinanza interlocutoria n.26946 del 22.10.2019, le SSUU hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il 7 di 9 tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Rv. 658833). E’ stato altresì affermato che in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento (cfr. sentenza SSUU cit.). Nel caso in esame, in cui si discute dell'applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi moratori ad un contratto di mutuo fondiario e della conseguente rilevanza dell'avvenuto superamento del tasso soglia, il Tribunale ha rigettato la domanda optando per la soluzione negativa fondata sulla disomogeneità dei 8 di 9 valori di riferimento in caso di confronto della pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia. Sotto questo profilo, la questione va riesaminata. Resta, a questo punto, da affrontare il tema del rapporto tra la commissione di estinzione anticipata e l’usura, pure posto dai ricorrenti col primo motivo, ed in proposito va richiamato il principio secondo cui in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 Rv. 664250; Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 Rv. 665525). Sulla scorta di tale principio, la specifica censura mossa dai ricorrenti si rivela priva di fondamento. In conclusione, la sentenza impugnata, pronunciata prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sul problema dell’inclusione degli interessi moratori nella disciplina antiusura, deve pertanto essere cassata per un nuovo esame sulla scorta del citato principio di diritto affermato con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020. Resta logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi, sui quali si pronuncerà il giudice di rinvio che, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma cpc, si individua nella Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
9 di 9 la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
accoglie altresì il secondo e il quarto motivo;
dichiara inammissibile il quinto e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Roma, 2.2.2023.