Articolo 7 della Legge 30 luglio 1959, n. 696
Articolo 6
Versione
8 settembre 1959
Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1956.

Entrata in vigore il 8 settembre 1959