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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14941/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SA ME - Via Salvatore Girardi N. 15 80074 SA ME NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 419971 TARES 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000392504 TARES 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1043/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] l'[...], ivi residente al Indirizzo_1 Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
Comune di SA ME e GE SP avente per oggetto l'annullamento di Avviso di Intimazione di pagamento n. 419971 del 22.05.2025 relativo a TARI TARES per somme pari a € 958,63 capitolate in seguente dettaglio di addebiti :avviso di accertamento n. 404851200000398706 assunto notificato il
17.11.2020; avviso di accertamento n. 404851220000461542 assunto notificato il 7.1.2023 e l'avviso di accertamento n. 404851210000579833 assunto notificato il 17.12.2021, nonché il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2025/0000392504 del 20.05.2025 per carico tributario di € 950,77, atti emessi dalla società SO.G.E.T. S.p.A. -Società di Gestione Entrate e Tributi, in riferimento ad annualità 2015,
2016 e 2017.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: carenza di legittimazione alla riscossione da parte di GE SP in mancanza di valido contratto, carenza di motivazione , mancata notifica atti prodromici, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria , prescrizione delle sanzioni.
La parte dunque concludeva chiedendo all'adita Corte di:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o la illegittimità dell'Avviso di Intimazione di pagamento n. 419971 nonché il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2025/0000392504 e di ogni atto prodromico e sotteso per carenza di legittimazione della GE SPA
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti di cui alla contestata cartella di pagamento e portati in impugnati atti.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta della SO.G.E.T. -Società_3
- (per cono dell'ente impositore
4) In via gradata accogliere parzialmente il ricorso nei limiti del giusto e dovuto per legge.
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario
Si costituiva ET che eccepiva in primis la inammissibilità dl ricorso per mancato rispetto dei termini di procedibilità ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024; nel merito deduceva che erano stati notificati al contribuente gli atti prodromici , idonei ad interrompere il termine prescrizionale considerata anche la sospensione ex lege prevista dal dl 28.9.2018 n.109 a causa di eventi sismici oltre la sospensione ex lege per CO : evidenziava che essa GE è legittimato alla riscossione per vincolo contrattuale con Ente Impositore.
La parte concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21,
22 e dlgs 546/1992 ): invero parte ricorrente ha prodotto in atti i due atti impugnati ovvero la intimazione di pagamento del 22.5.2025 e il preavviso di fermo amm.vo del 20 .
5.2025 rispettivamente pervenuti al contribuente in data 11.6.2025 e 19.6.2025 ; il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 22.7.2025 , quindi depositato in data 19.8.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente .
Sempre preliminarmente la Corte osserva che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte è ammissibile il ricorso cumulativo , contro due atti distinti , come nella fattispecie de qua, tanto più che i motivi di doglianza sono gli stessi
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della Riscossione ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento se non preceduto dalla notifica della cartella è affetta da nullità. Ebbene per il caso di specie parte ricorrente ha inteso impugnare in uno alla intimazione de qua , i relativi atti prodromici e cioè:
1. Accertamento TARI 2015 del 17.11.2020
2. Accertamento TARI 2016 del 17.12.2021
3. Accertamento TARI 2017 del 18.10.2022
L'ufficio convenuto, in particolare l'ente Impositore, ha comprovato di aver notificato alla ricorrente con riferimento alla imposta in oggetto i tre avvisi citati rispettivamente :
per avviso TARI 2015 del 17.11.2020 in data 21.12.2020 per compiuta giacenza:
per avviso TARI 2016 del 17.12.2021 in data 11.1.2022 per compiuta giacenza per avviso TARI 2017 del 18.10.2022 in data 23.11.2022 per compiuta giacenza.
A riguardo la Corte osserva la notifica de qua è avvenuta con il cd procedimento semplificato “postasmart”.
Più precisamente si evidenzia a riguardo che la notifica a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita secondo l'art. 14 L. 890/1982 , segue le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla L. 890/1982 relative alla sola notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.
p.c..
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza 25712/2021, pubblicata il 22 settembre
2021, statuendo che in caso di notificazione semplificata: “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
L'art. 14, comma 1, L. 890/1982 prevede, infatti, che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.
È dal 15 maggio 1998, dunque, da quando l'art. 20 L. 146/1998 ha modificato l'art. 14 sopra richiamato, che gli uffici finanziari possono notificare a mezzo posta e in modo diretto gli avvisi e gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Di conseguenza, secondo l'Ordinanza citata: “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982» e pertanto, non solo, « non va redatta alcuna relata di notifica» (Cass. n. 34260 del 2019; in termini, Cass. n. 17598 del 2010; Cass.
n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.
La "notifica per compiuta giacenza" nel procedimento semplificato (es. atti tributari, cartelle) avviene dopo
10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, se l'atto non viene ritirato;
il destinatario deve ritirarlo entro 10 giorni dalla giacenza, altrimenti scatta il termine di 10 giorni per la notifica perfezionata, decorrente dalla data dell'avviso, rendendo l'atto valido anche senza ritiro effettivo . Questo processo è applicabile anche con raccomandata bianca, senza dover ricorrere alla raccomandata verde per atti giudiziari, semplificando la notifica.
Gli atti sopra esaminati dunque, da reputare idoneamente notificati , non sono stati impugnati motivo per cui la pretesa è divenuta definitiva e non più impugnabile .
Tali atti hanno idoneamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale
Invero sul punto la Suprema Corte ha statuito che “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n. 4283)
La questione controversa concerne invece la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tari
L'articolo 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'articolo 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente articolo 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo articolo 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita “i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.
Sulla base di tale chiara normativa la Suprema Corte ha statuito un consequenziale principio di diritto riferito alla individuazione del dies a quo, questione che ha caratterizzato orientamenti contrastanti.
Ebbene secondo la Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass 2224 del 2016) per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce lo SPrtiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.
Quanto alla verifica del decorso del termine prescrizionale la Corte osserva altresì che l'art. 68 del DL18/2020
(Normativa CO) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni)
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di recente secondo la quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, ha carattere generalizzato”
, Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960: in sostanza tale pronuncia chiarificatrice ha stigmatizzato il principio di diritto appena enunciato ed ha precisato all'uopo che “ l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;
Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Dato atto che il termine prescrizionale è stato ritualmente interrotto in primis dagli avvisi di cui sopra, poi a seguire dagli atti notificati nel 2025 oggetto della presente impugnativa , la Corte rileva che le eccezioni svolte nella presente sede processuale riferite alla pretesa tributaria, di prescrizione e decadenza , in quanto non fatte valere allorchè le cartelle sono state notificate al contribuente , non possono essere più fatte valere (cfr Cass 23397/2016)
Nè tali eccezioni possono considerarsi inerenti l' intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa che è correlata alle cartelle citate
Invero secondo il principio di diritto ex sentenza Cass n.3005 del 7.2.2020
“qualsivoglia eccezione relativa alla intimazione di pagamento oggetto di impugnativa , come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica , quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del ricorrente/contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Pertanto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
I vizi dell'atto per cui è sorto il debito , dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Attesa l' assenza dunque di tempestiva impugnazione degli atti indicati prodromici all'atto impugnato indicato “stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute” (Cass. n.16814/14;
C.T.P. Roma, n. 21260/10/14 del 28.10.14, n. 17486/51/14 del 28.8.14, n. 16991/21/14 del 28.07.2014 n.
429/51/11 del 12.12.11 n. 51/32/11 del 15.2.11, n. 376/29/13 del 24.9.13, n. 115/01/13 del 18.2.13, n.
482/36/12 del 23.11.12, C.T.R. L'Aquila, 32/4/12).
Destituito di fondamento infine è il rilievo circa la carenza di legittimazione alla riscossione della GE SP .
Invero dalle risultanze in atti emerge che infatti che in data 15.12.2017, veniva stipulato, tra Comune di
SA ME (Na) e GE SpA, il contratto Rep. 1510, dall'originaria durata di anni 05, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023; in data
28.09.2018, a causa dei drammatici eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di
SA, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge 130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di SA ME, Forio e Lacco Ameno”; in data 18.04.2019,
a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2; in esito agli eventi della emergenza CO in data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Quindi la GE SP è pienamente legittimata alla attività di riscossione
Il ricorso va dunque rigettato
Sussistono equi motivi in ragione della peculiarità di alcune questioni giuridiche svolte per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14941/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SA ME - Via Salvatore Girardi N. 15 80074 SA ME NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 419971 TARES 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000392504 TARES 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1043/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] l'[...], ivi residente al Indirizzo_1 Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
Comune di SA ME e GE SP avente per oggetto l'annullamento di Avviso di Intimazione di pagamento n. 419971 del 22.05.2025 relativo a TARI TARES per somme pari a € 958,63 capitolate in seguente dettaglio di addebiti :avviso di accertamento n. 404851200000398706 assunto notificato il
17.11.2020; avviso di accertamento n. 404851220000461542 assunto notificato il 7.1.2023 e l'avviso di accertamento n. 404851210000579833 assunto notificato il 17.12.2021, nonché il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2025/0000392504 del 20.05.2025 per carico tributario di € 950,77, atti emessi dalla società SO.G.E.T. S.p.A. -Società di Gestione Entrate e Tributi, in riferimento ad annualità 2015,
2016 e 2017.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: carenza di legittimazione alla riscossione da parte di GE SP in mancanza di valido contratto, carenza di motivazione , mancata notifica atti prodromici, prescrizione e decadenza della pretesa tributaria , prescrizione delle sanzioni.
La parte dunque concludeva chiedendo all'adita Corte di:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o la illegittimità dell'Avviso di Intimazione di pagamento n. 419971 nonché il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2025/0000392504 e di ogni atto prodromico e sotteso per carenza di legittimazione della GE SPA
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti di cui alla contestata cartella di pagamento e portati in impugnati atti.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta della SO.G.E.T. -Società_3
- (per cono dell'ente impositore
4) In via gradata accogliere parzialmente il ricorso nei limiti del giusto e dovuto per legge.
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario
Si costituiva ET che eccepiva in primis la inammissibilità dl ricorso per mancato rispetto dei termini di procedibilità ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024; nel merito deduceva che erano stati notificati al contribuente gli atti prodromici , idonei ad interrompere il termine prescrizionale considerata anche la sospensione ex lege prevista dal dl 28.9.2018 n.109 a causa di eventi sismici oltre la sospensione ex lege per CO : evidenziava che essa GE è legittimato alla riscossione per vincolo contrattuale con Ente Impositore.
La parte concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21,
22 e dlgs 546/1992 ): invero parte ricorrente ha prodotto in atti i due atti impugnati ovvero la intimazione di pagamento del 22.5.2025 e il preavviso di fermo amm.vo del 20 .
5.2025 rispettivamente pervenuti al contribuente in data 11.6.2025 e 19.6.2025 ; il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 22.7.2025 , quindi depositato in data 19.8.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente .
Sempre preliminarmente la Corte osserva che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte è ammissibile il ricorso cumulativo , contro due atti distinti , come nella fattispecie de qua, tanto più che i motivi di doglianza sono gli stessi
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della Riscossione ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento se non preceduto dalla notifica della cartella è affetta da nullità. Ebbene per il caso di specie parte ricorrente ha inteso impugnare in uno alla intimazione de qua , i relativi atti prodromici e cioè:
1. Accertamento TARI 2015 del 17.11.2020
2. Accertamento TARI 2016 del 17.12.2021
3. Accertamento TARI 2017 del 18.10.2022
L'ufficio convenuto, in particolare l'ente Impositore, ha comprovato di aver notificato alla ricorrente con riferimento alla imposta in oggetto i tre avvisi citati rispettivamente :
per avviso TARI 2015 del 17.11.2020 in data 21.12.2020 per compiuta giacenza:
per avviso TARI 2016 del 17.12.2021 in data 11.1.2022 per compiuta giacenza per avviso TARI 2017 del 18.10.2022 in data 23.11.2022 per compiuta giacenza.
A riguardo la Corte osserva la notifica de qua è avvenuta con il cd procedimento semplificato “postasmart”.
Più precisamente si evidenzia a riguardo che la notifica a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita secondo l'art. 14 L. 890/1982 , segue le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla L. 890/1982 relative alla sola notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.
p.c..
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza 25712/2021, pubblicata il 22 settembre
2021, statuendo che in caso di notificazione semplificata: “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
L'art. 14, comma 1, L. 890/1982 prevede, infatti, che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.
È dal 15 maggio 1998, dunque, da quando l'art. 20 L. 146/1998 ha modificato l'art. 14 sopra richiamato, che gli uffici finanziari possono notificare a mezzo posta e in modo diretto gli avvisi e gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Di conseguenza, secondo l'Ordinanza citata: “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982» e pertanto, non solo, « non va redatta alcuna relata di notifica» (Cass. n. 34260 del 2019; in termini, Cass. n. 17598 del 2010; Cass.
n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.
La "notifica per compiuta giacenza" nel procedimento semplificato (es. atti tributari, cartelle) avviene dopo
10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, se l'atto non viene ritirato;
il destinatario deve ritirarlo entro 10 giorni dalla giacenza, altrimenti scatta il termine di 10 giorni per la notifica perfezionata, decorrente dalla data dell'avviso, rendendo l'atto valido anche senza ritiro effettivo . Questo processo è applicabile anche con raccomandata bianca, senza dover ricorrere alla raccomandata verde per atti giudiziari, semplificando la notifica.
Gli atti sopra esaminati dunque, da reputare idoneamente notificati , non sono stati impugnati motivo per cui la pretesa è divenuta definitiva e non più impugnabile .
Tali atti hanno idoneamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale
Invero sul punto la Suprema Corte ha statuito che “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n. 4283)
La questione controversa concerne invece la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tari
L'articolo 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'articolo 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente articolo 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo articolo 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita “i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.
Sulla base di tale chiara normativa la Suprema Corte ha statuito un consequenziale principio di diritto riferito alla individuazione del dies a quo, questione che ha caratterizzato orientamenti contrastanti.
Ebbene secondo la Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass 2224 del 2016) per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce lo SPrtiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.
Quanto alla verifica del decorso del termine prescrizionale la Corte osserva altresì che l'art. 68 del DL18/2020
(Normativa CO) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni)
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di recente secondo la quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19, ha carattere generalizzato”
, Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960: in sostanza tale pronuncia chiarificatrice ha stigmatizzato il principio di diritto appena enunciato ed ha precisato all'uopo che “ l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;
Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Dato atto che il termine prescrizionale è stato ritualmente interrotto in primis dagli avvisi di cui sopra, poi a seguire dagli atti notificati nel 2025 oggetto della presente impugnativa , la Corte rileva che le eccezioni svolte nella presente sede processuale riferite alla pretesa tributaria, di prescrizione e decadenza , in quanto non fatte valere allorchè le cartelle sono state notificate al contribuente , non possono essere più fatte valere (cfr Cass 23397/2016)
Nè tali eccezioni possono considerarsi inerenti l' intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa che è correlata alle cartelle citate
Invero secondo il principio di diritto ex sentenza Cass n.3005 del 7.2.2020
“qualsivoglia eccezione relativa alla intimazione di pagamento oggetto di impugnativa , come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica , quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del ricorrente/contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Pertanto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
I vizi dell'atto per cui è sorto il debito , dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Attesa l' assenza dunque di tempestiva impugnazione degli atti indicati prodromici all'atto impugnato indicato “stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute” (Cass. n.16814/14;
C.T.P. Roma, n. 21260/10/14 del 28.10.14, n. 17486/51/14 del 28.8.14, n. 16991/21/14 del 28.07.2014 n.
429/51/11 del 12.12.11 n. 51/32/11 del 15.2.11, n. 376/29/13 del 24.9.13, n. 115/01/13 del 18.2.13, n.
482/36/12 del 23.11.12, C.T.R. L'Aquila, 32/4/12).
Destituito di fondamento infine è il rilievo circa la carenza di legittimazione alla riscossione della GE SP .
Invero dalle risultanze in atti emerge che infatti che in data 15.12.2017, veniva stipulato, tra Comune di
SA ME (Na) e GE SpA, il contratto Rep. 1510, dall'originaria durata di anni 05, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023; in data
28.09.2018, a causa dei drammatici eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di
SA, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge 130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di SA ME, Forio e Lacco Ameno”; in data 18.04.2019,
a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2; in esito agli eventi della emergenza CO in data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Quindi la GE SP è pienamente legittimata alla attività di riscossione
Il ricorso va dunque rigettato
Sussistono equi motivi in ragione della peculiarità di alcune questioni giuridiche svolte per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.