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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1060 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Mirna Auriemma ed C.F._1 elettivamente domiciliata in San Giuseppe VE (NA) alla Via G. Moscati n. 62, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Speranza Raia ed C.F._2 elettivamente domiciliato in SO Vesuviana (NA) alla Via Mercato Vecchio n. 47, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
10/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli (NA) il 23/04/2003 tra e dalla cui Parte_1 Parte_2 unione nascevano i figli , nato il [...] a [...], , Per_1 Per_2 nata il [...] a [...], e , nato il [...] a [...] Per_3
SO (NA).
All'udienza del 10/11/2025 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio.
Indi il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui le parti comparivano innanzi al Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale delle parti emesso dal Tribunale di Nola il 06/07/2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, in modo da Per_2 Per_3 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento
(residenza privilegiata) presso la madre in SO Vesuviana (NA) alla via
Zingariello n.158. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione
(es. scelta dell'indirizzo scolastico, della scuola, ecc.), all'educazione (es. partecipazione a viaggi, sport, ecc.) ed alla salute verranno assunte di comune accordo, ove possibile, tenendo strettamente in considerazione gli interessi degli stessi minori mentre ognuno provvederà alle decisioni di ordinaria amministrazione durante i tempi (o periodi) di permanenza dei minori con sé, eccezion fatta per le questioni che riguardino la partecipazione a visita medica specialistica, per le quali si prevede un obbligo di informativa e di concentrazione fra i genitori.
b) Disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre avrà la facoltà di tenere i figli con sé due giorni a settimana (martedì e giovedì) e/o diversi giorni che verranno concordati tra le parti, compatibilmente con le proprie esigenze personali e gli impegni scolatici dei minori (dalle ore 17,00 alle ore 21,30) con l'impegno del qualora tali giorni coincidano con quelli in cui i ragazzi praticano sport, di Pt_2 accompagnarli e riprenderli presso la struttura sportiva frequentata;
il padre terrà con sé i figli minori, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle ore 18,00 con pernottamento presso la sua abitazione e la domenica, con impegno dello stesso di accompagnare i ragazzi nei luoghi di ritrovo e/o incontro con gli amici e prelevarli all'orario che concorderanno per il rientro a casa, salvo diverso accordo delle parti sempre in relazione alle proprie esigenze ed a quelle scolastiche e ricreative dei figli;
in occasione delle feste natalizie e delle feste pasquali i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori e/o, previo accordo, con entrambi. E così, se avranno passato il 24, il 25 ed il 26 dicembre con la madre, passeranno il 31 dicembre ed il primo gennaio con il padre alternandosi poi per gli anni successivi.
Se avranno passato il giorno di Pasqua con la madre passeranno il Lunedì in Albis con il padre sempre alternandosi negli anni successivi;
il padre dovrà tenere presso di sé i figli minori per altri quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive
(mese di luglio e/o agosto) previo accordo da stabilirsi almeno due mesi prima.
c) Assegna la casa familiare sita in SO Vesuviana (NA) alla via Zingariello n.158
e di proprietà della sig.ra alla predetta;
Parte_1
d) Pone a carico a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori Parte_1
( e ) pari ad €.425,00, con la previsione di adeguamento automatico Per_2 Per_3 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da corrispondersi come da protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Nola del maggio 2021;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e il 23/04/2003 a Napoli (NA) (trascritto nel registro degli
[...] Parte_2 atti di matrimonio del Comune di SO Vesuviana all'atto n.19 parte 2 serie B dell'anno 2003);
2. affida i figli minori e ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_2 Per_3
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento (residenza privilegiata) presso la madre in SO Vesuviana (NA) alla via Zingariello n.158. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione (es. scelta dell'indirizzo scolastico, della scuola, ecc.), all'educazione (es. partecipazione a viaggi, sport, ecc.) ed alla salute verranno assunte di comune accordo, ove possibile, tenendo strettamente in considerazione gli interessi degli stessi minori mentre ognuno provvederà alle decisioni di ordinaria amministrazione durante i tempi (o periodi) di permanenza dei minori con sé, eccezion fatta per le questioni che riguardino la partecipazione a visita medica specialistica, per le quali si prevede un obbligo di informativa e di concentrazione fra i genitori;
3. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
4. assegna la casa familiare sita in SO Vesuviana (NA) alla via Zingariello n.158 alla sig.ra ; Parte_1
5. pone a carico a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori Parte_1
( e ) pari ad €.425,00, con la previsione di adeguamento automatico Per_2 Per_3 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da corrispondersi come da protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Nola del maggio 2021;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno;
7. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1060 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Mirna Auriemma ed C.F._1 elettivamente domiciliata in San Giuseppe VE (NA) alla Via G. Moscati n. 62, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Speranza Raia ed C.F._2 elettivamente domiciliato in SO Vesuviana (NA) alla Via Mercato Vecchio n. 47, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
10/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli (NA) il 23/04/2003 tra e dalla cui Parte_1 Parte_2 unione nascevano i figli , nato il [...] a [...], , Per_1 Per_2 nata il [...] a [...], e , nato il [...] a [...] Per_3
SO (NA).
All'udienza del 10/11/2025 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio.
Indi il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui le parti comparivano innanzi al Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale delle parti emesso dal Tribunale di Nola il 06/07/2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, in modo da Per_2 Per_3 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento
(residenza privilegiata) presso la madre in SO Vesuviana (NA) alla via
Zingariello n.158. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione
(es. scelta dell'indirizzo scolastico, della scuola, ecc.), all'educazione (es. partecipazione a viaggi, sport, ecc.) ed alla salute verranno assunte di comune accordo, ove possibile, tenendo strettamente in considerazione gli interessi degli stessi minori mentre ognuno provvederà alle decisioni di ordinaria amministrazione durante i tempi (o periodi) di permanenza dei minori con sé, eccezion fatta per le questioni che riguardino la partecipazione a visita medica specialistica, per le quali si prevede un obbligo di informativa e di concentrazione fra i genitori.
b) Disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre avrà la facoltà di tenere i figli con sé due giorni a settimana (martedì e giovedì) e/o diversi giorni che verranno concordati tra le parti, compatibilmente con le proprie esigenze personali e gli impegni scolatici dei minori (dalle ore 17,00 alle ore 21,30) con l'impegno del qualora tali giorni coincidano con quelli in cui i ragazzi praticano sport, di Pt_2 accompagnarli e riprenderli presso la struttura sportiva frequentata;
il padre terrà con sé i figli minori, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle ore 18,00 con pernottamento presso la sua abitazione e la domenica, con impegno dello stesso di accompagnare i ragazzi nei luoghi di ritrovo e/o incontro con gli amici e prelevarli all'orario che concorderanno per il rientro a casa, salvo diverso accordo delle parti sempre in relazione alle proprie esigenze ed a quelle scolastiche e ricreative dei figli;
in occasione delle feste natalizie e delle feste pasquali i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori e/o, previo accordo, con entrambi. E così, se avranno passato il 24, il 25 ed il 26 dicembre con la madre, passeranno il 31 dicembre ed il primo gennaio con il padre alternandosi poi per gli anni successivi.
Se avranno passato il giorno di Pasqua con la madre passeranno il Lunedì in Albis con il padre sempre alternandosi negli anni successivi;
il padre dovrà tenere presso di sé i figli minori per altri quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive
(mese di luglio e/o agosto) previo accordo da stabilirsi almeno due mesi prima.
c) Assegna la casa familiare sita in SO Vesuviana (NA) alla via Zingariello n.158
e di proprietà della sig.ra alla predetta;
Parte_1
d) Pone a carico a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori Parte_1
( e ) pari ad €.425,00, con la previsione di adeguamento automatico Per_2 Per_3 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da corrispondersi come da protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Nola del maggio 2021;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e il 23/04/2003 a Napoli (NA) (trascritto nel registro degli
[...] Parte_2 atti di matrimonio del Comune di SO Vesuviana all'atto n.19 parte 2 serie B dell'anno 2003);
2. affida i figli minori e ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_2 Per_3
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento (residenza privilegiata) presso la madre in SO Vesuviana (NA) alla via Zingariello n.158. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione (es. scelta dell'indirizzo scolastico, della scuola, ecc.), all'educazione (es. partecipazione a viaggi, sport, ecc.) ed alla salute verranno assunte di comune accordo, ove possibile, tenendo strettamente in considerazione gli interessi degli stessi minori mentre ognuno provvederà alle decisioni di ordinaria amministrazione durante i tempi (o periodi) di permanenza dei minori con sé, eccezion fatta per le questioni che riguardino la partecipazione a visita medica specialistica, per le quali si prevede un obbligo di informativa e di concentrazione fra i genitori;
3. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
4. assegna la casa familiare sita in SO Vesuviana (NA) alla via Zingariello n.158 alla sig.ra ; Parte_1
5. pone a carico a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori Parte_1
( e ) pari ad €.425,00, con la previsione di adeguamento automatico Per_2 Per_3 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da corrispondersi come da protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Nola del maggio 2021;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno;
7. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)