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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 1411/2025 R.G., a cui è riunita quella n. 3774/2024 R.G.
posto che con decreto del 10.06.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Elvira Dragone C.F._1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/2/2024 (al quale è stato assegnato il n. 3774/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di lavorare come
“impiegato presso società trasporti”, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità. Ha dedotto che la domanda presentata in via amministrativa era stata rigettata.
CP_ Si costituiva l' concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione, rilevata la nullità del ricorso - in quanto mancante dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda per non essere state allegate la CP_ data in cui l'istante ha presentato all' la domanda amministrativa, nonché le attitudini lavorative dello stesso (queste ultime, evidentemente, non si evincono dalla deduzione di essere “impiegato presso società di traporti”) - la causa è stata rinviata con fissazione di un termine perentorio ex art. 164, commi 4° e 5°, c.p.c. per integrazione della domanda, nonché CP_ con autorizzazione all' all'eventuale integrazione della memoria difensiva.
1 Con tempestivo atto depositato in data 1.8.2024 il ricorrente ha integrato la domanda precisando:
- di aver presentato la domanda amministrativa il 15.11.2022;
- di essere un “impiegato amministrativo, precisamente lo stesso lavora nella segreteria con il computer, risponde al telefono, si occupa dell'uscita degli automezzi e del personale, nonché degli ordini rapporti con clienti e fornitori”.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, il c.t.u. dr. ha Persona_1 concluso la sua relazione, ritenendo l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'assegno ordinario di invalidità.
Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 21.01.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese di giudizio con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione (dott. ), confermando Persona_2 la valutazione espressa dal C.T.U. nominato nella precedente fase di ATPO, ha accertato che le patologie da cui il ricorrente è affetto, non riducono la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti le sue attitudini in modo permanente a meno di un terzo.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda deve essere senz'altro rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto infine alle spese del giudizio, posto che il ricorrente non ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. dallo stesso sottoscritta, e tenuto conto della peculiarità della questione, le stesse vengono compensate tra le parti nella misura della metà; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
A carico della ricorrente, invece, vengono poste integralmente e definitivamente le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese tra le parti nella misura della metà e condanna parte ricorrente a pagare in favore dell' il residuo;
residuo che liquida in misura di € 1.815,15 oltre CP_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
2 c) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a carico del ricorrente.
In Napoli il 3.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 1411/2025 R.G., a cui è riunita quella n. 3774/2024 R.G.
posto che con decreto del 10.06.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Elvira Dragone C.F._1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/2/2024 (al quale è stato assegnato il n. 3774/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di lavorare come
“impiegato presso società trasporti”, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità. Ha dedotto che la domanda presentata in via amministrativa era stata rigettata.
CP_ Si costituiva l' concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione, rilevata la nullità del ricorso - in quanto mancante dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda per non essere state allegate la CP_ data in cui l'istante ha presentato all' la domanda amministrativa, nonché le attitudini lavorative dello stesso (queste ultime, evidentemente, non si evincono dalla deduzione di essere “impiegato presso società di traporti”) - la causa è stata rinviata con fissazione di un termine perentorio ex art. 164, commi 4° e 5°, c.p.c. per integrazione della domanda, nonché CP_ con autorizzazione all' all'eventuale integrazione della memoria difensiva.
1 Con tempestivo atto depositato in data 1.8.2024 il ricorrente ha integrato la domanda precisando:
- di aver presentato la domanda amministrativa il 15.11.2022;
- di essere un “impiegato amministrativo, precisamente lo stesso lavora nella segreteria con il computer, risponde al telefono, si occupa dell'uscita degli automezzi e del personale, nonché degli ordini rapporti con clienti e fornitori”.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, il c.t.u. dr. ha Persona_1 concluso la sua relazione, ritenendo l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'assegno ordinario di invalidità.
Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 21.01.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese di giudizio con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione (dott. ), confermando Persona_2 la valutazione espressa dal C.T.U. nominato nella precedente fase di ATPO, ha accertato che le patologie da cui il ricorrente è affetto, non riducono la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti le sue attitudini in modo permanente a meno di un terzo.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda deve essere senz'altro rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto infine alle spese del giudizio, posto che il ricorrente non ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. dallo stesso sottoscritta, e tenuto conto della peculiarità della questione, le stesse vengono compensate tra le parti nella misura della metà; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
A carico della ricorrente, invece, vengono poste integralmente e definitivamente le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese tra le parti nella misura della metà e condanna parte ricorrente a pagare in favore dell' il residuo;
residuo che liquida in misura di € 1.815,15 oltre CP_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
2 c) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a carico del ricorrente.
In Napoli il 3.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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