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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/12/2025, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20725/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20725/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. RAVINALE ANTONELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. BANZATO MONICA e dell'avv. BERTINO ANGELICA che la rappresentano a e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 23.10.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI (TO) il 24/09/2005. Antecedentemente al matrimonio è nata una figlia: in data 28.10.2004. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale. Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione e Controparte_1 dando atto dell'intervenuto accordo delle parti, instando per la fissazione di un termine ex art. 127 ter per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza così fissata. Il Giudice, letta l'istanza delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'assegnazione della casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi ivi contenuti, al signor che vi abiterà con la figlia maggiorenne, non autosufficiente, Parte_1 Persona_2
;
[...]
PRENDE ATTO che la signora si allontanerà dall'immobile entro e non oltre il 31.12.2025 CP_1 portando con sé i propri effetti personali;
DISPONE che il signor versi alla signora entro il 5 di ogni mese a titolo di CP_2 CP_1 mantenimento la somma di € 350,00 con automatica indicizzazione ISTAT annuale, dal momento dell'allontanamento della medesima dall'immobile coniugale;
pagina 2 di 4 DISPONE che la signora versi alla figlia a titolo di mantenimento per la medesima € CP_1 Per_1
80,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, con automatica indicizzazione ISTAT annuale, dal momento dell'allontanamento dall'immobile familiare;
PRENDE ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito direttamente dalla medesima al Per_1
100%; DISPONE che le spese extra-assegno per la figlia saranno divise tra i genitori al 50%, a partire Per_1 dal 5 del mese successivo a quello del rilascio della casa coniugale da parte della madre, fatte salve le spese mediche coperte dall'assicurazione sanitaria del signor , con riferimento espresso al Parte_1
Protocollo del Tribunale di Torino;
la figlia resterà a carico dei genitori al 50%. Per_1
PRENDE ATTO che gli accordi patrimoniali di seguito specificati sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e precisamente: • La signora si CP_1 impegna a cedere – in questa sede con effetti obbligatori e in sede di rogito notarile con effetti reali – a fronte della dazione di € 70.000,00 (settantamila//00) da versarsi contestualmente al rogito, unitamente a tutte le ragioni esistenti e connesse, al signor , che accetta, la propria quota dell'immobile Parte_1 coniugale, pari al 20% dello stesso, sito in Torino, Via Nicomede Bianchi n.49 angolo via Campanella, acquistato con atto a Rogito Notaio in data 22.06.2011, repertorio n. 12402 raccolta Persona_3
8490, registrato il 26.03.2011 al n. 3415 serie 1T, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al:
- Foglio 1172, numero 477, sub 124, cat. A/2, Via Nicomede Bianchi n. 49 piano S1-2; - Foglio 1172, numero 477, sub 131, cat, C/6, via Nicomede Bianchi n. 49 Interno A piano S1. PRENDE ATTO che l'atto notarile di cui al punto che precede dovrà avvenire entro 40 giorni dal deposito della sentenza di separazione, presso il notaio , con studio in Torino, via Persona_4
AN LI n. 1, con richiesta di applicazione nel rogito notarile delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, Invim, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, con precisazione nei suddetti rogiti che detti accordi costituiscono attuazione degli accordi di cui al presente ricorso per la separazione personale dei coniugi. Le spese notarili conseguenti alla cessione della quota tra i coniugi ed ogni altra conseguente saranno a carico del signor in Parte_1 modo che la signora rimanga totalmente indenne da qualunque costo connesso al trasferimento CP_1 di proprietà. PRENDE ATTO che il signor si farà carico integralmente del pagamento dei ratei di mutuo Parte_1 residuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile familiare a partire dal momento dell'allontanamento della moglie dallo stesso e terrà indenne la signora per ogni e qualsiasi CP_1 pretesa relativa al pagamento del mutuo sino alla sua estinzione. PRENDE ATTO che l'autovettura Panda targata DV437BV e formalmente intestata al signor , Parte_1 ma in uso alla signora dovrà essere volturata alla medesima, con spese integralmente a proprio CP_1 carico, entro 40 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
PRENDE ATTO che, al momento della voltura di cui al punto che precede, la signora CP_1 provvederà alla restituzione al signor degli oggetti di proprietà di quest'ultimo custoditi nella Parte_1 cassetta di sicurezza aperta a nome della moglie;
PRENDE ATTO che la signora provvederà a consegnare alla figlia il libretto al CP_1 Per_1 portatore con accreditati € 3800,00 (tremilaottocento//00); COMPENSA integralmente le spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20725/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. RAVINALE ANTONELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. BANZATO MONICA e dell'avv. BERTINO ANGELICA che la rappresentano a e difendono in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 23.10.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI (TO) il 24/09/2005. Antecedentemente al matrimonio è nata una figlia: in data 28.10.2004. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale. Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione e Controparte_1 dando atto dell'intervenuto accordo delle parti, instando per la fissazione di un termine ex art. 127 ter per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza così fissata. Il Giudice, letta l'istanza delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'assegnazione della casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi ivi contenuti, al signor che vi abiterà con la figlia maggiorenne, non autosufficiente, Parte_1 Persona_2
;
[...]
PRENDE ATTO che la signora si allontanerà dall'immobile entro e non oltre il 31.12.2025 CP_1 portando con sé i propri effetti personali;
DISPONE che il signor versi alla signora entro il 5 di ogni mese a titolo di CP_2 CP_1 mantenimento la somma di € 350,00 con automatica indicizzazione ISTAT annuale, dal momento dell'allontanamento della medesima dall'immobile coniugale;
pagina 2 di 4 DISPONE che la signora versi alla figlia a titolo di mantenimento per la medesima € CP_1 Per_1
80,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, con automatica indicizzazione ISTAT annuale, dal momento dell'allontanamento dall'immobile familiare;
PRENDE ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito direttamente dalla medesima al Per_1
100%; DISPONE che le spese extra-assegno per la figlia saranno divise tra i genitori al 50%, a partire Per_1 dal 5 del mese successivo a quello del rilascio della casa coniugale da parte della madre, fatte salve le spese mediche coperte dall'assicurazione sanitaria del signor , con riferimento espresso al Parte_1
Protocollo del Tribunale di Torino;
la figlia resterà a carico dei genitori al 50%. Per_1
PRENDE ATTO che gli accordi patrimoniali di seguito specificati sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e precisamente: • La signora si CP_1 impegna a cedere – in questa sede con effetti obbligatori e in sede di rogito notarile con effetti reali – a fronte della dazione di € 70.000,00 (settantamila//00) da versarsi contestualmente al rogito, unitamente a tutte le ragioni esistenti e connesse, al signor , che accetta, la propria quota dell'immobile Parte_1 coniugale, pari al 20% dello stesso, sito in Torino, Via Nicomede Bianchi n.49 angolo via Campanella, acquistato con atto a Rogito Notaio in data 22.06.2011, repertorio n. 12402 raccolta Persona_3
8490, registrato il 26.03.2011 al n. 3415 serie 1T, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al:
- Foglio 1172, numero 477, sub 124, cat. A/2, Via Nicomede Bianchi n. 49 piano S1-2; - Foglio 1172, numero 477, sub 131, cat, C/6, via Nicomede Bianchi n. 49 Interno A piano S1. PRENDE ATTO che l'atto notarile di cui al punto che precede dovrà avvenire entro 40 giorni dal deposito della sentenza di separazione, presso il notaio , con studio in Torino, via Persona_4
AN LI n. 1, con richiesta di applicazione nel rogito notarile delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, Invim, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, con precisazione nei suddetti rogiti che detti accordi costituiscono attuazione degli accordi di cui al presente ricorso per la separazione personale dei coniugi. Le spese notarili conseguenti alla cessione della quota tra i coniugi ed ogni altra conseguente saranno a carico del signor in Parte_1 modo che la signora rimanga totalmente indenne da qualunque costo connesso al trasferimento CP_1 di proprietà. PRENDE ATTO che il signor si farà carico integralmente del pagamento dei ratei di mutuo Parte_1 residuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile familiare a partire dal momento dell'allontanamento della moglie dallo stesso e terrà indenne la signora per ogni e qualsiasi CP_1 pretesa relativa al pagamento del mutuo sino alla sua estinzione. PRENDE ATTO che l'autovettura Panda targata DV437BV e formalmente intestata al signor , Parte_1 ma in uso alla signora dovrà essere volturata alla medesima, con spese integralmente a proprio CP_1 carico, entro 40 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
PRENDE ATTO che, al momento della voltura di cui al punto che precede, la signora CP_1 provvederà alla restituzione al signor degli oggetti di proprietà di quest'ultimo custoditi nella Parte_1 cassetta di sicurezza aperta a nome della moglie;
PRENDE ATTO che la signora provvederà a consegnare alla figlia il libretto al CP_1 Per_1 portatore con accreditati € 3800,00 (tremilaottocento//00); COMPENSA integralmente le spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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