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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6080 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data
19/11/2025 successivamente all'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., vertente
TRA
- Parte_1
( ),
[...] P.IVA_1 in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Ignazio Abrignani come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pasquale Santoro come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma del
9/6/2023.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 9244/2023, rigettare in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata per i motivi tutti esposti in narrativa, con conseguente conferma della validita' della suddetta ingiunzione;
in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare che la sig.ra e' debitrice di Controparte_1
, per le motivazioni tutte di cui al presente atto, della somma di Parte_1 euro 26.384,37, portata dalla ingiunzione de qua e/o della diversa somma che dovesse emergere in giudizio, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, condannandola, per l'effetto, a corrisponderla in favore di
[...]
Parte_1
-, in persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria di
[...] spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “La sig.ra , come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, conclude perché l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, reiectis contrariis, Voglia: - in via principale, rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 9244/2023; - in via subordinata, rideterminare l'entità della pretesa, contenendola al giusto consentito. Con vittoria di spese e compensi di lite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dell'11.04.2024”
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 9244/2023 con cu il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione di avverso Controparte_1
l'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 n. 21885 del 12/2/2020, di pagamento della somma di euro 23.760,00 a titolo di recupero del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato di cui al d.lgs. 185/2000.
Nel giudizio di primo grado, l'opponente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione per difetto assoluto di motivazione e per mancata comunicazione dell'atto presupposto, altresì contestando la quantificazione della pretesa creditoria (con riferimento non solo alla quota capitale ed alle rate scadute, ma anche al computo della mora dalla “revoca” che non è documentata in atti). Nel costituirsi in giudizio, ha contestato i motivi di Parte_1 opposizione: ha dedotto di aver comunicato la revoca presso il domicilio eletto r.g. n. 2 dalla beneficiaria (onerata di indicarne l'eventuale variazione), evidenziando che quest'ultima si è limitata alla contestazione generica senza negare né la ricezione delle agevolazioni (come da contratto) né la (sopravvenuta) causa di revoca delle stesse.
Il tribunale ha dichiarato la nullità dell'ingiunzione per il difetto assoluto di motivazione ed ha accertato come “non dovuto il pagamento dell'importo ingiunto” in quanto “non risulta precisato nell'ingiunzione opposta se e quando si sarebbe verificata la intempestiva (perché anticipata) cessazione attività chiusura partita IVA”, altresì rilevando che “agli atti del giudizio non risulta alcuna prova documentale al riguardo” e che anzi “la delibera di ammissione alle agevolazioni di cui è causa in favore della odierna opponente
è stata assunta il 9.11.2011; i 5 anni di dovuto mantenimento in esercizio dell'attività finanziata venivano a scadere a novembre 2016; la cessazione dell'attività/chiusura della partita IVA a far data dal dicembre 2016 avrebbe potuto essere decisa dalla beneficiaria senza alcuna violazione, da parte della beneficiaria medesima, degli obblighi contrattuali assunti” (v. sentenza impugnata).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto carente la motivazione dell'ingiunzione: la comunicazione in essa richiamata, per contro, risulta “firmata digitalmente e datata 24/5/2018 e pertanto agevolmente ricollegabile alla raccomandata del
30/5/2008”, che è stata debitamente inviata presso il domicilio eletto e che contiene l'indicazione della causa di revoca della “cessazione dell'attività- chiusura della partita iva”. Con l'ulteriore motivo di impugnazione, Parte_1 ha censurato la statuizione rispetto all'affermata rilevanza della data di
[...] cessazione dell'attività, precisando che la causa di revoca non è stata contestata dall'opponente agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e che il termine quinquennale decorre dalla data di effettivo avvio dell'iniziativa finanziata (essendo quindi irrilevante il lasso temporale che, superiore ai cinque anni, è intercorso fra l'ammissione alle agevolazioni e la delibera di revoca delle stesse).
r.g. n. 3 L'appellata ha resistito al gravame, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado o, in via subordinata, la rideterminazione della pretesa creditoria.
Concessi i termini di legge, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.
L'ingiunzione si limita al generico richiamo della “comunicazione n.
41621 del 25.05.2018, da intendersi integralmente riportata”, senza indicazione degli elementi essenziali e tanto meno del contenuto di quest'ultima. Né quest'ultimo è inferibile dalla previa notifica dell'atto “presupposto”: la
“comunicazione” prodotta in giudizio è priva del numero di protocollo e di data leggibile, risultando inoltre corredata dall'avviso di mancata consegna per il
“trasferimento” del destinatario.
In tale contesto, deve ritenersi oggettivamente impedita la conoscibilità delle ragioni del recupero: il fondamento della pretesa, infatti, “non risulta esplicitata in alcun punto o passaggio dell'ingiunzione fiscale, risultando l'atto introduttivo sostanziale del giudizio (l'ingiunzione fiscale opposta, appunto) in sé comunque indeterminato”; inoltre, “se è del tutto scontato (…) che la motivazione dell'ingiunzione fiscale opposta ben avrebbe potuto essere formulata anche per relationem con il richiamo, cioè, ad altro, precedente e presupposto atto già reso noto al destinatario dell'ingiunzione, atto contenente
l'indicazione delle ragioni del credito è altrettanto certo che, nel giudizio di opposizione qui in definizione” grava sulla parte opposta “rendere prova della pregressa legale conoscenza, da parte del destinatario dell'ingiunzione, dell'atto presupposto al quale l'ingiunzione fiscale espressamente si richiama
(a fronte dell'eccezione sollevata dall'attrice di non conoscere le ragioni del credito di cui la convenuta, con l'atto opposto, ha ingiunto il pagamento) …”
(v. sentenza impugnata).
La nullità dell'ingiunzione, tuttavia, non esaurisce l'indagine del giudice dell'opposizione, dovendo essere verificata la fondatezza, nel merito, della pretesa recuperatoria.
r.g. n. 4 In proposito, va in primo luogo constatata l'irrituale comunicazione dell'atto di revoca, risultando il destinatario “trasferito”: nessun'altra attività è stata compiuta dalla creditrice, ai fini della verifica della residenza anagrafica o, quanto meno, del recapito presso la casa comunale (come stabilito dall'art. 21 del contratto).
Per altro verso, si osserva che -la mancata comunicazione di per sé non comporta l'insussistenza della causa di revoca ma- l'enunciazione di quest'ultima si è esaurita, nel giudizio di opposizione, nella “cessazione attività chiusura partita iva (come da art. 19, lett. a), del contratto”.
Il mero richiamo alla clausola negoziale, tuttavia, appare insufficiente ai fini della compiuta allegazione del motivo di revoca, che d'altro canto non consiste nella chiusura in sé della partita iva (come genericamente indicato nella comunicazione) bensì nella cessazione dell'attività “prima che siano trascorsi cinque anni”: risulta del tutto omesso ogni riferimento, in fatto, alla data di cessazione dell'impresa, sebbene rilevante ai fini della revoca delle agevolazioni.
L'incertezza assertiva, peraltro, è resa manifesta dalla stessa appellante che lamenta l'erroneità della pronuncia nel far “decorrere sic et simpliciter il termine quinquennale de quo dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni, dovendo per contra tenersi conto al proposito della data di effettivo inizio della attività” (v. atto introduttivo): la decorrenza del periodo minimo di mantenimento dell'attività finanziata, diversamente da quanto affermato dalla creditrice, risulta individuato (nella medesima clausola negoziale) “nella data di deliberazione di ammissione alle agevolazioni” del
9/11/2011.
Non solo, dunque, non è stata prodotta alcuna prova della cessazione in data antecedente al decorso dei cinque anni dall'ammissione alle agevolazioni
(quale cessazione che “a far data dal dicembre 2016 avrebbe potuto essere decisa dalla beneficiaria senza alcuna violazione, da parte della beneficiaria medesima, degli obblighi contrattuali assunti”, v. sentenza impugnata) ma r.g. n. 5 l'allegazione stessa risulta, a monte, del tutto incompleta (ed erroneamente integrata in questa sede).
In conformità alle difese dell'appellata, pertanto, va esclusa l'operatività del principio di non contestazione che presuppone la “specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati” e cioè della chiusura dell'attività ad una certa data, antecedente al decorso dei cinque anni;
tale specificità, d'altro canto,
“non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte” -nella specie comunque insufficienti- poiché “l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. 8900/2025).
In conclusione, l'ingiunzione è nulla per difetto di motivazione, l'atto presupposto non è stato validamente notificato e la causa di revoca non è stata dimostrata in giudizio: l'appello deve essere respinto, restando assorbita la questione relativa al computo della somma (in tesi) dovuta.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 133 D.P.R.
115/2002 risultando l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello
Stato; la liquidazione in base al D.M. 55/2014, tiene conto della natura della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1
che, da distrarsi allo Stato ex art. 133 Controparte_1
D.P.R. 115/2002, si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i r.g. n. 6 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 27/11/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7