Art. 1.
Salvo quanto e' disposto dall' art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26 , le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitu' ed i diritti reali di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili dagli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.
I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell' art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26 , e dell'art. 10 del presente decreto.
Salvo quanto e' disposto dall' art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26 , le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitu' ed i diritti reali di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili dagli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.
I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell' art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26 , e dell'art. 10 del presente decreto.