TAR Torino, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 478
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Decreto cautelare 4 dicembre 2024
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Decreto cautelare 5 dicembre 2024
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Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione delle norme urbanistiche per la porzione a filo strada

    La Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative alla sopraelevazione della porzione di fabbricato a filo strada, in quanto non rispetta le distanze minime dai confini e dalle pareti finestrate antistanti, come richiesto dall'art. 4.2, comma 17, lett. d) delle NTA del PRG.

  • Accolto
    Necessità di strumento urbanistico esecutivo per la sopraelevazione

    La Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla necessità di uno strumento urbanistico esecutivo, poiché l'art. 4.2, comma 17, punto d) delle NTA del PRG lo richiede espressamente per gli interventi di sopraelevazione.

  • Altro
    Irregolarità della SCIA per sopraelevazione

    Questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla necessità di uno strumento urbanistico esecutivo.

  • Rigettato
    Violazione delle norme urbanistiche per la porzione arretrata

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo che l'intervento sulla porzione arretrata, inclusa l'inversione della pendenza del tetto con il cordolo di 20 cm, non ecceda i limiti della ristrutturazione di tipo A e non comporti un aumento significativo di volumetria.

  • Rigettato
    Contrasto con l'art. 879 c.c. per le distanze

    La Corte ha rigettato questo motivo, affermando che l'art. 879, comma 2, c.c. si riferisce solo alle distanze tra vicini e non preclude altre normative che tutelano interessi pubblici, come quelle urbanistiche.

  • Rigettato
    Irragionevolezza delle distanze

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo che la previsione normativa non sia irragionevole e che la contraddittorietà debba risolversi dando prevalenza alla norma rispetto alla grafica.

  • Rigettato
    Irragionevolezza e aggravio del procedimento per lo strumento urbanistico esecutivo

    La Corte ha rigettato questo motivo, affermando che la discrezionalità pianificatoria può richiedere strumenti attuativi anche in aree già urbanizzate per garantire un armonico inserimento degli interventi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 478
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 478
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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