Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Decreto cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2024, proposto da AN ST, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, RO Sciolla, Sergio Viale e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carru', non costituito in giudizio;
nei confronti
UR EL e IZ VE, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso principale:
- del provvedimento del Comune di Carrù prot. n. 13784 del 28.11.2024, comunicato in pari data, con cui è stata riscontrata negativamente la nota del ricorrente pervenuta al Comune al prot. 12744/2024 del 11.11.2024 recante la richiesta di verifica della legittimità della SCIA n. 58/2024 del 06.05.2024 presentata dai controinteressati ed avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia per opere consistenti in adeguamento locali, cambio di destinazione d’uso e sopraelevazione di un immobile di loro proprietà, e di conseguenza, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per la conseguente condanna del Comune di Carrù ad adottare gli occorrenti provvedimenti di sospensione cautelare dei lavori di sopraelevazione oggetto della SCIA n. 58/2024, di divieto di prosecuzione degli stessi e di rimozione degli effetti dannosi, con espressa riserva di agire per il risarcimento danni.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato dai controinteressati in data 17.02.2025:
- dell'art. 4.2, comma 17, lett. d) delle NTA di piano regolatore, in uno con la Tavola n. “04” di P.R.G., così come risultanti dalla variante strutturale di piano n. 8, approvata con deliberazione di Giunta regionale in data 10.10.2002, n. 167.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UR EL e di IZ VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 03.12.2024 e depositato in data pari data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 13784 del 28.11.2024 con cui il Comune di Carrù ha riscontrato negativamente la sua richiesta prot. 12774 dell’11.11.2024 di verificare la legittimità della SCIA n. 58/2024 del 06.05.2024 presentata dai vicini ed odierni controinteressati, avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia del loro fabbricato mediante adeguamento dei locali, cambio di destinazione d’uso del locale al piano terra (da commerciale a residenziale) e sopraelevazione del tetto con creazione di un terzo alloggio ad uso abitativo.
Giova premettere, in punto di fatto, che l’immobile del ricorrente e quello dei controinteressati si trovano nel centro storico cittadino ed affacciano sui lati opposti di una strada pubblica denominata Vicolo Biglia, avente una larghezza di 3 metri circa; quello del ricorrente è interamente realizzato a filo strada, mentre quello dei controinteressati è, in parte, posizionato a filo strada e, in altra parte, arretrato rispetto ad esso. Con riferimento alla porzione di fabbricato arretrata (per la quale il PRG ammette una ristrutturazione “di tipo A”), il progetto dei controinteressati prevede la demolizione e ricostruzione del tetto con realizzazione di un cordolo di 20 cm sui muri perimetrali per esigenze statiche, nonché, a seguito della variante alla SCIA presentata in data 06.11.2024, l’inversione “a specchio” della sua pendenza. Rispetto alla porzione di fabbricato a filo strada (per la quale il PRG ammette una ristrutturazione “di tipo B”), il progetto prevede, invece, la sopraelevazione con la creazione di un nuovo alloggio abitativo al posto dell’attuale sottotetto.
Secondo il gravato provvedimento comunale, l’intervento in questione sarebbe pienamente conforme alla disciplina urbanistico-edilizia di riferimento. In particolare, gli artt. 3.8 e 4.2 delle NTA al PRG e la tavola 4.0 allegata allo stesso ammetterebbero la contestata sopraelevazione, rispetto alla quale non si applicherebbero le distanze legali, sia perché la ristrutturazione non prevede nuove aperture sul vicolo, sia perché l’art. 879, comma 2, c.c. esclude che tali distanze debbano essere rispettate dagli edifici a confine con piazze e vie pubbliche.
2. Avverso tale atto insorge il ricorrente, formulando due motivi di ricorso, così rubricati e sintetizzabili:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 27 e 31 del D.P.R. 380/2001, degli artt. 2.2 e 4.2 delle N.T.A. del P.R.G., nonché degli artt. 1 e 19 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria ”: l’intervento sulla porzione arretrata dell’edificio non si limiterebbe ad inserire il cordolo statico di 20 cm, ma determinerebbe un significativo innalzamento della quota di gronda, con modifica della sua inclinazione e creazione di nuova volumetria, non ammessa per gli interventi di ristrutturazione di tipo A; l’intervento di sopraelevazione sulla porzione di edificio a filo strada, contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione, dovrebbe invece rispettare le distanze di 10 metri tra pareti finestrate e di 5 metri da confine, disponendo espressamente in tal senso l’art. 4.2, comma 17, lett. d), delle NTA del PRG, la cui osservanza sarebbe, in realtà, imposta anche dall’art. 879, comma 2, c.c. (che sarebbe stato erroneamente interpretato dal Comune);
“ II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 4.2 delle N.T.A. del P.R.G., nonché degli artt. 1 e 19 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria ”: la contestata sopraelevazione avrebbe richiesto la previa approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, ai sensi del predetto art. 4.2, comma 17, lett. d), delle NTA del PRG; in ogni caso, l’intervento non avrebbe potuto essere avviato a mezzo SCIA, trattandosi di una ristrutturazione pesante comportante un incremento volumetrico di 72 mc e, dunque, da assoggettare a permesso di costruire.
L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio, ma si è limitata a trasmettere, in data 08.01.2025, una relazione esplicativa della propria posizione a firma del responsabile dell’area tecnica. Al contrario, i controinteressati si sono costituiti, replicando puntualmente alle censure avversarie ed eccependo anche la tardività del ricorso, in quanto l’esponente avrebbe avuto contezza dei lavori sin dal 22.07.2024, quando sarebbe stato apposto il cartello di cantiere e sarebbero stati avviati i relativi lavori.
3. Con ordinanza n. 18 del 10.01.2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato ed ordinando al Comune di adottare i conseguenti provvedimenti in ordine ai lavori di sopraelevazione previsti nella SCIA n. 58/2024 e successiva variante.
4. In conseguenza di ciò, con ricorso incidentale notificato in data 03.02.2025 e depositato in data 17.02.2025, i controinteressati hanno impugnato le disposizioni del PRG applicabili al proprio immobile (Tav. 04 e art. 4.2, comma 17, lett. d, delle NTA), laddove ipoteticamente intese quali assoggettanti il loro intervento di sopraelevazione al rispetto delle distanze ed alla necessaria previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo. Così interpretate, le predette disposizioni regolamentari sarebbero, a loro avviso, illegittime per i seguenti motivi:
“ Con riferimento alle disposizioni di piano regolatore in materia di distanze fra pareti finestrate (m. 10) e dai confini di proprietà (m. 5) - Violazione di legge, con specifico riferimento all’art. 879 comma 2 cod. civ. ed ai principi sanciti dalla giurisprudenza in materia. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, grave difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”: la previsione del rispetto di distanze anche per gli edifici realizzati sul confine con una strada pubblica si porrebbe in contrasto con l’art. 879, comma 2, c.c., che, in tale ipotesi, farebbe salve solo distanze legali e regolamentari a tutela della sicurezza della circolazione stradale, ma non anche quelle di mera disciplina dei rapporti di vicinato; in ogni caso, la normativa urbanistica del Comune sarebbe illogica e contraddittoria, perché, da una parte, consentirebbe la sopraelevazione (tavola grafica), dall’altra, richiederebbe però il rispetto delle distanze (norma tecnica di attuazione), che nel caso di specie sarebbe impossibile, stante le ridotte dimensioni del lotto in questione;
“ Con riferimento alla previa adozione dello strumento urbanistico esecutivo quale condizione necessaria per la sopraelevazione - Violazione di legge, con specifico riferimento ai principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di piani esecutivi di iniziativa privata. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e per violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo ”: anche la richiesta di un previo strumento urbanistico esecutivo sarebbe irrazionale e inutilmente aggravatoria, non sussistendo alcuna esigenza urbanisticamente rilevante per la sua adozione, trattandosi di un intervento che riguarda un unico lotto di ridotte dimensioni, situato in un’area già urbanizzata (centro storico).
5. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriore documentazione e le memorie finali di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. In particolare, il ricorrente ha preso posizione sul ricorso incidentale proposto dai controinteressati, eccependone l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità in quanto impingerebbe nel merito di scelte di pianificazione urbanistica ampiamente discrezionali.
6. All’udienza pubblica del 16.12.2025, esaurita la discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. La trattazione deve muovere dall’esame del ricorso principale, a mezzo del quale viene dedotto il contrasto dell’intervento edilizio dei controinteressati con la disciplina urbanistica comunale di riferimento. Il ricorso incidentale è infatti stato proposto da questi ultimi in via meramente ipotetica, laddove la predetta disciplina urbanistica comunale, in accoglimento del ricorso principale, dovesse essere ritenuta preclusiva all’intervento edilizio in questione.
8. Ciò posto, in via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di tardività del ricorso principale.
Ad avviso dei controinteressati, tale tardività deriverebbe dal fatto che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sopraelevazione sin dall’apposizione del cartello di cantiere (asseritamente avvenuta in data 22.07.2024) e, conseguentemente, avrebbe dovuto reagire tempestivamente in sede giurisdizionale rispetto a tale momento.
Tale assunto difensivo non è tuttavia condivisibile, posto che qui non si discute di un intervento assentito con permesso di costruire (cui si riferisce la giurisprudenza invocata a sostegno dell’eccezione), ma di opere avviate sulla base di una SCIA. Ebbene, in presenza di una SCIA, il terzo che si ritenga leso dalle relative opere non può reagire direttamente in sede giurisdizionale né con un’azione di annullamento (non sussistendo alcun provvedimento da impugnare, nemmeno formatosi in via tacita: Cons. Stato, Sez. V, 19.03.2025, n. 2273), né con un’azione di accertamento dell’illegittimità della SCIA (in quanto si finirebbe per richiedere al giudice di compiere valutazioni al posto dell’amministrazione, in violazione del divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati: Cons. Stato, Sez. II, 12.01.2024, n. 426). Per espressa opzione legislativa (art. 19, comma 6 ter , della L. 241/1990), infatti, il terzo pregiudicato dall’altrui intervento edilizio può solo sollecitare il potere di controllo dell’amministrazione e, in caso di inerzia di quest’ultima, agire avverso il suo silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a., oppure, in caso di espresso diniego di intervento, impugnare il relativo provvedimento ex art. 29 c.p.a. (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. II, 20.05.2025, n. 4321; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 29.01.2026, n. 250). In quest’ultima ipotesi, che è quella che ricorre nella fattispecie in esame, la tempestività del ricorso non può pertanto che essere valutata rispetto alla conoscenza del provvedimento comunale di diniego di esercizio del potere di intervento sulla SCIA che si assume illegittima.
Ebbene, nel caso di specie, posto che il provvedimento di diniego è stato comunicato al ricorrente in data 28.11.2024, il ricorso deve ritenersi ricevibile, in quanto tempestivamente notificato in data 03.12.2025.
Né, d’altra parte, si pone un problema di tardività della sollecitazione del Comune all’esercizio dei propri poteri di intervento sulla SCIA del 06.05.2024, perché la relativa istanza è stata inviata in data 11.11.2024, quindi in tempo utile quantomeno per l’eventuale esercizio dei poteri di cui agli artt. 19, comma 4, e 21 nonies della L. 241/1990. Rispetto, poi, alla variante alla SCIA presentata in data 06.11.2024 (che riguarda, in particolare, il rifacimento della copertura sulla porzione arretrata del fabbricato), l’istanza sollecitatoria del ricorrente risulta addirittura intervenuta nei trenta giorni previsti per l’esercizio degli ordinari poteri inibitori e ripristinatori di cui all’art. 19, comma 3, della L. 241/1990.
9. Passando al merito del ricorso principale, con il primo motivo si contesta la legittimità dell’intervento in questione, sia per quanto riguarda la porzione arretrata rispetto al filo strada (che eccederebbe i limiti stabiliti per le ristrutturazioni di tipo A, comportando un innalzamento della copertura ed un aumento della volumetria), sia relativamente alla porzione a filo strada (che non rispetterebbe i requisiti per le ristrutturazioni di tipo B, quanto al rispetto delle distanze dai confini e da pareti finestrate antistanti).
9.1. In relazione all’intervento sulla porzione arretrata del fabbricato, la doglianza formulata non merita condivisione (il che, peraltro, consente di prescindere dall’eccezione dei controinteressati sulla sua asserita inammissibilità per mancata dimostrazione di un concreto interesse alla sua proposizione).
La ristrutturazione edilizia di tipo A è disciplinata dall’art. 3.8.1 delle NTA al PRG, a tenore del quale “ Si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurino significativi aumenti di superfici e volumi”. Per quanto riguarda le “ Aree del Centro Storico ” (in cui ricade l’immobile in questione), l’art. 4.2, comma 15, delle predette NTA al PRG specifica altresì che “ Sugli edifici a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia di tipo A, in caso di rifacimento del tetto è consentita l'apposizione di un cordolo di cm. 20 di altezza sui muri perimetrali per esigenze statiche, purché opportunamente ricoperto dal materiale costituente la facciata ”.
Ebbene, la SCIA presentata dai controinteressati prevede, appunto, il rifacimento del tetto di tale porzione di fabbricato, con apposizione del cordolo di 20 cm per esigenze statiche (docc. 9 e 12 ricorrente). Il fatto che la pendenza della copertura, con la successiva variante del 06.11.2024 (docc. 7 e 9 controinteressati), sia stata invertita “a specchio” non eccede, ad avviso del Collegio, i limiti della richiamata ristrutturazione di tipo A, in quanto il colmo e la pendenza (seppur ribaltata) restano gli stessi, cosicché non si determina un aumento della volumetria, né tantomeno lo stesso sarebbe “significativo” ai sensi del summenzionato art. 3.8.1 delle NTA al PRG.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio dal ricorrente, in relazione ai lavori già parzialmente eseguiti su tale porzione di fabbricato (docc. da 23 a 25), non offre elementi decisivi di segno contrario. Difatti, oggetto di contestazione è la non conformità dell’intervento oggetto della SCIA alla disciplina urbanistico-edilizia di riferimento, quindi ciò che rileva a tal fine è quanto previsto nelle relative tavole progettuali, le quali non evidenziano i rilevanti innalzamenti della nuova copertura cui fa riferimento il ricorrente (doc. 9 controinteressati). Quanto effettivamente realizzato potrebbe infatti anche ipoteticamente presentare delle difformità rispetto al progetto segnalato, ma ciò esula dall’oggetto del provvedimento impugnato e dalle censure formulate dal ricorrente.
9.2. Le doglianze relative alla sopraelevazione della porzione di fabbricato che si trova a filo strada sono, invece, fondate.
Per tale porzione di immobile è, infatti, ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo B, che, in via generale, l’art. 3.8.2 delle NTA al PRG riconduce ad “ interventi che possono configurare anche variazioni di superficie utile e di volume ”. Per quanto riguarda le “ Aree del Centro Storico ”, l’art. 4.2, comma 17, delle predette NTA stabilisce, più nel dettaglio, quanto segue:
- “ 17. La ristrutturazione edilizia di tipo B ammette ampliamenti ed integrazioni edilizie, finalizzate al miglioramento delle condizioni igieniche e funzionali delle unità immobiliari, contenute nella misura di mc. 75 di volume o mq. 25 di superficie utile lorda per unità edilizia residenziale (fatta eccezione per il punto b) seguente), da attuarsi mediante modifiche in pianta o sopraelevazioni e con le seguenti prescrizioni:
a) la sopraelevazione deve consistere nella modifica delle quote di gronda e di colmo nella misura massima di cm. 70. Tale incremento può essere realizzato a confine di proprietà, non è però consentito qualora le pareti finestrate di edifici frontisti con più di un piano fuori terra siano poste a meno di mt. 5,00, oppure quando superino in altezza edifici a restauro e risanamento conservativo posti in adiacenza;
b) la sopraelevazione fino ad un massimo di 3 piani fuori terra (altezza netta interna di piano mt. 2,70) è consentita limitatamente agli edifici individuati con apposita simbologia sulla tavola 4.0; tale intervento (realizzabile in deroga ai limiti di ampliamento di mc. 75 o mq. 25) non è cumulabile con altri ampliamenti in pianta o in sopraelevazione;
c) l’ampliamento in pianta non deve superare in altezza quella dell’edificio esistente, comprensiva della sopraelevazione di cm. 70 suddetta;
d) l’ampliamento in pianta e la sopraelevazione di cui al punto b) sono sottoposti a strumento urbanistico esecutivo esteso almeno all’intera unità edilizia. Essi devono garantire una distanza minima di mt. 5,00 dai confini e di mt. 10,00 da pareti finestrate antistanti, ciò vale anche nel caso in cui una sola parete sia finestrata. L’edificazione a confine è consentita se preesiste parete di fabbricato a confine o se esiste assenso del proprietario confinante ”.
L’edificio dei controinteressati rientra pacificamente tra quelli per i quali la tavola 4.0 del PRG (docc. 2 e 3 prodotti da questi ultimi) ammette la sopraelevazione di cui al punto b) del comma 17 del soprarichiamato art. 4.2 delle NTA del PRG. Per tale tipologia di sopraelevazione (così come per il caso dell’ampliamento in pianta, che qui tuttavia non ricorre), il successivo punto d) richiede espressamente, come visto, che l’intervento debba “ garantire una distanza minima di mt. 5,00 dai confini e di mt. 10,00 da pareti finestrate antistanti, ciò vale anche nel caso in cui una sola parete sia finestrata ”. Non può, quindi, dubitarsi che anche l’intervento dei controinteressati dovesse rispettare le predette distanze.
Tale conclusione non cambia per il fatto che il fabbricato dei controinteressati (così come quello antistante del ricorrente) si trova a confine di una via pubblica, vale a dire il Vicolo Biglia.
L’art. 2.2 delle NTA del PRG, in relazione ai “ Limiti di distanza tra fabbricati ”, stabilisce, infatti, che “ in tutto il territorio comunale devono essere rispettate le distanze minime tra fabbricati fissate dalle presenti norme, anche qualora tra gli stessi siano interposte piazze e vie pubbliche ” (comma 1) e che “ nelle aree di centro Storico e nelle aree di valore Ambientale le distanze tra fabbricati sono regolate dagli articoli relative alle rispettive zone ” (comma 3). Anche il successivo art. 2.3, con riferimento ai “ Limiti di distanza dei fabbricati dai confini di proprietà ”, stabilisce in senso analogo che “ Nelle aree di centro Storico, e di Valore Ambientale, le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona sono regolate dagli articoli relative alle rispettive zone ” (comma 3). In forza di tale rinvio assume quindi rilievo, per le aree del centro storico, proprio l’art. 4.2, comma 17, lett. d), il quale, come detto, stabilisce che anche la sopraelevazione prevista dal precedente punto b) debba rispettare le previste distanze tra pareti finestrate e dai confini, senza stabilire alcuna deroga per il caso in cui siano tra gli edifici antistanti siano interposte piazze o vie pubbliche (con ciò confermando la previsione generale dell’art. 2.1, comma 1).
Alla luce di tali espresse previsioni del PRG non può, quindi, condividersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato e dai controinteressati in corso di causa, secondo cui il caso di specie sarebbe regolato esclusivamente dall’art. 879, comma 2, c.c., il quale escluderebbe il necessario rispetto delle distanze per gli edifici costruiti sul confine di piazze o vie pubbliche. Semmai si porrà la questione della legittimità delle predette previsioni del regolamento urbanistico comunale e del loro ipotetico contrasto con la summenzionata disposizione codicistica, che, difatti, costituisce l’oggetto del primo motivo del ricorso incidentale e su cui, pertanto, ci si soffermerà nel proseguo della trattazione.
10. Le medesime considerazioni appena svolte portano ad accogliere anche il terzo motivo del ricorso principale nella parte in cui il ricorrente lamenta che l’intervento in questione avrebbe comunque richiesto la previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo.
È infatti, ancora una volta, il più volte citato art. 4.2, comma 17, punto d), delle NTA al PRG a richiedere espressamente che gli interventi di sopraelevazione di cui al precedente punto b) siano “ sottoposti a strumento urbanistico esecutivo esteso almeno all’intera unità edilizia ”. Non depone, pertanto, in senso contrario alla necessità dello strumento urbanistico esecutivo il fatto che l’intervento in questione riguardi un solo immobile e non una pluralità di immobili, posto che la predetta norma regolamentare lo ritiene applicabile anche nel caso di una sola “ unità edilizia ” che l’art. 2.1, punto 3, delle medesime NTA definisce quale “ l’insieme organico costituito da un edificio e dall’area libera di pertinenza funzionalmente ad esso aggregata, delimitato o meno con strutture fisiche, dotato di accesso diretto oi indiretto da vie o spazi pubblici ”.
Né, conseguentemente, rileva che l’immobile in questione non sia compreso, all’interno della tavola grafica 4.0 del PRG, nel perimetro degli “ ambiti di intervento da assoggettare interamente ad un unico piano esecutivo ” (contrassegnati da una specifica tratteggiatura discontinua). Per i singoli immobili del centro storico che, come quello dei controinteressati, sono contrassegnati dalla simbologia che ne ammette la sopraelevazione sino ad un massimo di tre piani fuori terra, la necessità dello strumento urbanistico esecutivo discende direttamente dall’art. 4.2, comma 17, punto d), delle NTA.
Ciò consente di assorbire l’ulteriore profilo di doglianza (a carattere logicamente subordinato) secondo cui, anche a considerarlo intervento di edificazione diretta, sarebbe errato lo strumento della SCIA, trattandosi di una sopraelevazione che sarebbe soggetta a permesso di costruire.
11. Fermo, quindi, il contrasto dell’intervento in questione con la disciplina urbanistico-edilizia comunale di riferimento, occorre adesso esaminare il ricorso incidentale, a mezzo del quale i controinteressati lamentano appunto l’illegittimità, a monte, di tale disciplina laddove impone, ai fini della sopraelevazione del loro immobile, sia il rispetto delle distanze, sia la previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo.
12. La prima censura si concentra sulla questione del rispetto delle distanze imposte dall’art. 4.2, comma 17, punto d), delle NTA al PRG, che, sotto un primo profilo, violerebbe l’art. 879, comma 2, c.c. e, sotto un diverso profilo, sarebbe irragionevole perché impedirebbe, di fatto, la sopraelevazione, pur ammessa dalla pertinente tavola 4.0 del PRG, con un insanabile contraddittorietà tra parte grafica e parte normativa dello strumento urbanistico comunale.
L’eccezione di inammissibilità di tale doglianza, opposta dal ricorrente principale, deve essere respinta, posto che i controinteressati non si limitano a contestare il merito della scelta pianificatoria dell’amministrazione, ma ne prospettano un possibile contrasto con una norma di legge sovraordinata nonché un’asserita grave irragionevolezza, questioni su cui deve ritenersi ammesso il sindacato del giudice amministrativo.
Cionondimeno, entrambi i predetti profili di censura sono infondati.
12.1. Quanto al preteso contrasto con l’art. 879, comma 2, c.c., lo stesso non sussiste, posto che la predetta disposizione di legge, nel prevedere la deroga alla distanza tra costruzioni che confinano con piazze e pubbliche vie, si riferisce solo a quella stabilita dall’art. 873 c.c. che riguarda i rapporti di vicinato e la tutela del diritto di proprietà. D’altra parte, è proprio l’art. 879, comma 2, c.c. a fare comunque salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti in materia di distanze, evidentemente facendo riferimento ad altre discipline normative che stabiliscano distanze a protezione di preminenti interessi pubblici, tra cui non solo quello alla sicurezza della circolazione stradale (richiamato dai controinteressati e ricorrenti incidentali), ma anche quello ad un ordinato sviluppo urbanistico. A quest’ultimo riguardo rilevano, in particolare, l’art. 9 del D.M. 1444/1968 e proprio i regolamenti urbanistici o edilizi comunali, le cui disposizioni non possono pertanto ritenersi in conflitto con l’art. 879, comma 2, c.c. (cfr, ex pluris , Cons. Stato, Sez. VII, 12.12.2024, n. 10029; Cons. Stato, Sez. IV, 01.06.2018, n. 3329; Cons. Stato, Sez. IV, 14.12.2016, n. 5264; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10.04.2025, n. 533; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 18.07.2023, n. 397).
12.2. Quanto, invece, all’asserita irragionevolezza dell’obbligo di rispettare distanze, che precluderebbero la sopraelevazione per l’immobile dei controinteressati pur ammessa dalla tavola grafica del PRG, deve osservarsi che l’amministrazione comunale, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità pianificatoria, ha stabilito che soltanto alcuni immobili del centro cittadino, specificamente individuati, possano essere sopraelevati, ma solo nel rispetto delle distanze espressamente stabilite. Tale previsione non è, di per sé, affetta da una manifesta irragionevolezza, ponendosi in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche la sopraelevazione di un immobile deve rispettare le distanze legali tra edifici e dai confini (cfr, ex multis , Cass. civ., Sez. II, 05.12.2025, n. 31836; Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n. 7768). Il fatto che il rispetto delle distanze stabilite dall’art. 4.2, comma 17, punto d), delle NTA del PRG renda, di fatto, impossibile la sopraelevazione nello specifico caso dell’immobile dei controinteressati non basta a rendere irrazionale la predetta disposizione normativa del piano urbanistico, che ha una valenza generale e si applica ad una pluralità di altri immobili, per i quali non è né dedotto né dimostrato che sarebbe parimenti impossibile la sopraelevazione alle condizioni stabilite. La contraddittorietà della previsione grafica contenuta nella tavola 4.0 del PRG (che ammette la sopraelevazione del singolo edificio dei controinteressati) rispetto alla previsione normativa di cui ai richiamati artt. 2.2, comma 1, e 4.2, comma 17, lett. d, delle NTA (che richiedono, invece, il rispetto delle indicate distanze) non determina pertanto l’illegittimità di quest’ultima, ma va piuttosto risolta dandole prevalenza rispetto alla previsione grafica contrastante (cfr., ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia, 18.03.2024, n. 215; Cons. Stato, Sez. II, 07.06.2021, n. 4364). D’altra parte, posto che la previsione normativa ha una valenza generale in sé non irrazionale, sarebbe semmai la specifica previsione grafica che riguarda l’immobile dei controinteressati ad essere affetta da un tale vizio invalidante, prevedendo una sopraelevazione non coerente con le sue concrete caratteristiche.
13. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura, invece, la previsione della previa adozione dello strumento urbanistico esecutivo, che sarebbe illogica ed inutilmente aggravatoria nel caso in esame, trattandosi della sopraelevazione di un singolo edificio in area già urbanizzata.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
La scelta di subordinare l’edificazione alla previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo, oltre a rispondere al generale principio secondo cui l’edificazione diretta a mezzo di permesso di costruire o altro titolo edilizio ha natura eccezionale, costituisce comunque espressione di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, che non trova un ostacolo nel fatto che l’area in questione sia già edificata, potendo anche essere dettata dall’esigenza di riordinare e restituire efficienza all’abitato esistente ed alle relative opere urbanizzazione nonché dall’opportunità di garantire un armonico raccordo del previsto intervento di edificazione con il preesistente aggregato abitativo. Il piano attuativo può, quindi, legittimamente essere previsto anche nel caso di singoli lotti interclusi o casi analoghi di zone già edificate ed urbanizzate, siano esse aree compromesse o degradate da riqualificare, o, al contrario, aree di particolare valore ed interesse storico-culturale da tutelare, quali, in genere, proprio i centri cittadini (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 07.02.2025, n. 964; Cons. Stato, Sez. V, 16.04.2024, n. 3474; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.2021, n. 7620).
Alla luce di tali principi non può, quindi, ritenersi manifestamente illogica la previsione del Comune di Carrù di assoggettare a previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo la sopraelevazione di alcuni immobili del proprio centro cittadino. Con specifico riferimento all’immobile dei controinteressati, si tratta infatti di un compendio che versava, quantomeno in parte, in condizioni fatiscenti (come può evincersi dalla documentazione fotografica in atti: doc. 11 controinteressati) e rispetto al quale si rendeva, a maggior ragione, necessario garantire il corretto inserimento del nuovo intervento edificatorio nel contesto circostante, verificando, al contempo, anche il suo impatto sulle opere di urbanizzazione esistenti.
14. In definitiva, quindi, il ricorso principale deve essere accolto nei limiti sopra indicati, mentre il ricorso incidentale va rigettato. Conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento comunale impugnato nella parte in cui ritiene che la SCIA dei controinteressati sia legittima anche rispetto alla porzione del loro immobile assoggettata a ristrutturazione di tipo B.
15. Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, stante la peculiarità della vicenda e considerato l’esito del giudizio, solo parzialmente favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso principale, e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento comunale nei limiti indicati in motivazione;
- respinge il ricorso incidentale;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA UC, Presidente
Martina Arduino, Referendario
RO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LL | IA UC |
IL SEGRETARIO