Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. PAGANO BARBARA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
CALABRIA (RC) il 27/04/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. CASTELLANO MARCELLA
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/01/2024, la ricorrente, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in REGGIO CALABRIA in data 02/07/2005 con e che dalla loro unione sono nati i figli, il 22.5.2009 e Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 7
del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
Costituitasi in giudizio in data 9/04/2024, parte resistente aderiva alla domanda di divorzio, contestando le richieste di carattere economico formulate da controparte.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 8/05/2024, il Giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, rinviando all'udienza del 14/01/2025.
Nel corso del giudizio, le parti pervenivano ad un accordo sicchè, per l'udienza cartolare del
15/05/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui omologate con decreto del Tribunale di Bergamo del 13/07/2022.
Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione
è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , in REGGIO CALABRIA in data 02/07/2005
[...] Controparte_1
(trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di REGGIO CALABRIA, anno 2005, atto n. 257 parte II, serie A ), alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 “2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo (BG) via Ungaretti n. 11, alla signora che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli e;
Controparte_1 Per_1 Per_3
3) Disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con stabile residenza presso la madre e con l'impegno delle parti a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e frequentazione di e di , compatibilmente Per_1 Per_3
con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori, secondo le seguenti modalità:
- 2 weekend alternati al mese dal venerdì all'uscita di scuola dei minori sino al lunedì mattina quando il signor accompagnerà al pullman per recarsi a scuola. si recherà a scuola Pt_1 Per_3 Per_1
autonomamente. In periodo non scolastico il diritto di visita avrà inizio il venerdì alle ore 16.00 sino al lunedì mattina alle ore 09.00 allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
- nelle settimane che i minori non trascorreranno il weekend con il padre, e staranno Per_1 Per_3 con lo stesso 2 pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16.00 e/o dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina quando il signor accompagnerà al pullman per recarsi a scuola. si Pt_1 Per_3 Per_1
recherà a scuola autonomamente. Nel periodo non scolastico i minori verranno accompagnati dal padre alle ore 09.00 presso l'abitazione della madre.
- nelle settimane comprendenti il weekend di spettanza del padre, e staranno con lui un Per_3 Per_1 giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola e/o dalle ore 16.00 alla mattina successiva quando accompagnerà i figli o al pullman alle ore 08.00 ovvero a casa della madre alle ore 09.00 nel periodo non scolastico. Il diritto di visita nei giorni infrasettimanali non potrà essere stabilito se non tenendo conto dei turni lavorativi del signor Tuttavia, onde fare in modo che anche la signora Pt_1
possa organizzare il suo tempo, sarà necessario che il signor dia avviso alla signora CP_1 Pt_1
almeno, o meglio, preferibilmente 48 ore prima. Il giorno infrasettimanale non potrà MAI CP_1
essere nel giorno seguente o antecedente al weekend trascorso con il padre (giovedì o lunedì dei weekend di spettanza).
- quanto alle festività: una settimana ciascuno durante le festività natalizie con alternanza del giorno di Natale e di Capodanno. La settimana avrà inizio dalla fine delle lezioni scolastiche (di regola il giorno 22-23.12) per 7 giorni, con la settimana successiva (comprendente il capodanno) dal 31.12 al
6.01.
Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori (3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre) alternando negli anni tra gli stessi il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli 3 settimane di cui 2 consecutive;
in ordine alle 2 settimane consecutive esse dovranno essere comunicate entro il 30 aprile di ogni anno pagina 3 di 7 mentre la restante settimana (la terza) dovrà essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo dei genitori a comunicare per tempo la località di villeggiatura.
Per garantire il rispetto dell'alternanza dei weekend già stabilita e la frequentazione di mamma e figli al gruppo di genitori single la madre è disponibile a rinunciare al proprio weekend di spettanza al rientro da eventuali festività o vacanze estive che sfalserebbero la regolarità del calendario di alternanza già fissato, consentendo al padre l'eventuale godimento del weekend anche qualora non di sua spettanza.
I ponti infrasettimanali verranno divisi equamente tra i genitori.
I giorni del compleanno dei genitori e della festa della mamma o del papà, i minori staranno con l'uno o con l'altro genitore in base all'occasione di festa/ricorrenza: in particolare per quanto riguarda i giorni dei compleanni dei genitori qualora coincidano con giorni scolastici dalla fine delle lezioni altrimenti dalle ore 9.00.
Al compleanno dei ragazzi i genitori staranno con i figli il pranzo o la cena, secondo gli accordi via via raggiunti tra gli stessi;
Le parti si impegnano a rispettare scrupolosamente la calendarizzazione sopra indicata, anche per quanto riguarda la somministrazione dei pasti ed i costi per gli stessi, pur acconsentendo a che Per_1
possa dormire dalla madre nei giorni di spettanza del padre così da poter agevolare negli Per_1
spostamenti verso scuola.
Nelle giornate di spettanza del padre lo stesso garantirà, in ogni caso, materialmente e/o economicamente i pasti per i figli e . Per_1 Per_3
5) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli e mediante il Parte_1 Per_1 Per_3 versamento in favore della signora di una somma mensile di € 610,00 (€ 305,00 per ciascun CP_1
figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – a partire dal maggio 2025 – da corrispondere entro il giorno 26 del mese tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie della madre già note al ricorrente.
6) Il padre contribuirà, in ragione del 50%, a tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche, ecc.) necessarie per i figli come da protocollo di intesa Magistrati-Avvocati di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte pagina 4 di 7 del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d)
pagina 5 di 7 spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7) Le parti si prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti in favore dei figli e , con impegno ad effettuare ogni necessaria formalità presso le Autorità Per_1 Per_3
Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.) e con paritetica suddivisione dei costi;
8) Il signor trasferirà gratuitamente alla signora – in quanto funzionale alla Pt_1 CP_1
risoluzione della crisi coniugale ed entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza – la pagina 6 di 7 quota di sua spettanza (50%) dell'autovettura BMW tg. FK699NX impegnandosi a sottoscrivere i necessari documenti, con gli eventuali costi di passaggio di proprietà – laddove previsti – a carico della signora CP_1
9) la signora rinuncerà ad ogni richiesta circa gli arredi/mobilia acquistati unitamente al CP_1 signor in corso di matrimonio e da quest'ultimo trasferiti dapprima nel proprio precedente Pt_1
alloggio di LZ Lombardo ed ora presso la stazione Carabinieri di Martinengo;
10) I coniugi danno atto che il motociclo BMW tg. EP13436 e l'autovettura Fiat Panda tg. FA061ED sono stati venduti a terzi e ciascun coniuge ha incassato il corrispettivo e dichiarano di rinunciare a reciproche pretese.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra di loro ogni eventuale pendenza economica, di non aver nulla a richiedere l'uno l'altro e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di separazione.”
12. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
13. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 7 di 7