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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1495/2021 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti MANLIO
GALEANO, MARIA ROSARIA BATTIATO e IVANO MARCEDONE,
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SERENA LAZZARO;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l proponeva opposizione al Pt_1
decreto Ingiuntivo n. 83/2020 reso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
US, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.188,00
a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese legali;
l'opponente premesso che il credito era fondato sull'attività lavorativa a tempo determinato per il
Comune di US dall'1.9.2007 al 27.12.2010, essendo la dipendente poi assunta a tempo indeterminato dal 28.12.2010, di percepire il trattamento di fine rapporto spettante in base ai CUD degli anni dal 2007 al 2010, eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito e in subordine contestava il calcolo delle somme dovute.
Con sentenza n. 1578/2021, pubblicata il 03/12/2021, il Tribunale di US, sez. lavoro, disattesa preliminarmente l'eccezione di prescrizione formulata dall'opposta, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell al pagamento delle spese processuali. Pt_1
L'istituto previdenziale, con atto iscritto il 31/12/2021, appellava la suddetta sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11/01/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l deduce la violazione e falsa applicazione Pt_1
degli artt. 2935, 2943, 1334 e 1335 c.c. In particolare, l'appellante afferma che il primo giudice avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione, non potendo conferirsi efficacia interruttiva del termine all'atto di costituzione in
2 mora inviato dal creditore al comune di US, ente datore di lavoro e non invece all , soggetto terzo rispetto al datore di lavoro e unico debitore del Pt_1
pagamento del tfr alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego. Il non poteva certo considerarsi rappresentante, né effettivo né apparente CP_2
dell'ente previdenziale e pertanto il termine di prescrizione era decorso, a prescindere dalla previsione di corresponsione “d'ufficio” del trattamento, senza necessità di apposita domanda del lavoratore cessato.
2. Sotto altro profilo l deduce la violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 4 dell'accordo quadro nazionale (G.U. n. 201 del 27/08/1999), dell'art. 6 del DPCM 20/12/1999 (G.U. 15/05/2000 n. 111) e dell'art. 112 c.p.c. A tale riguardo afferma che l'importo richiesto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo
(€ 9.951,00) é diverso da quello invece determinato dal Tribunale nel decreto (€
11.188,00), talché il Giudice del Lavoro, verificata tale discrasia, non avrebbe dovuto confermare l'atto monitorio nel maggiore importo indicato, ma avrebbe dovuto per contro ridurlo a quello oggetto di domanda. Deduce inoltre l'assoluta carenza di motivazione della sentenza, nella parte in cui rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma l'atto monitorio anche nel quantum, senza nulla dire circa il soddisfacimento - da parte dell'odierna appellata - dell'onere probatorio, che nel giudizio di cognizione instaurato in forza dell'opposizione deve essere pieno. La somma dovuta dall a titolo di TFR invero non Pt_1
corrisponderebbe al “totale imponibile TFR” riportato nel CUD 2010 che rappresenterebbe invece l'importo - pari a circa l'80% (arrotondato) della retribuzione erogata nell'anno 2010 - sul quale è calcolato il contributo previdenziale a favore dell ora , mentre l'ammontare del TFR CP_3 Pt_1
nel settore pubblico, per come poi risultante nei modelli TFR1 compilati dalle
Amministrazioni, viene determinato mediante precise operazioni all'esito delle
3 quali l'importo spettante all'appellata sarebbe pari a € 7.754,54, al netto €
6.193,51.
3. Il primo motivo di appello è fondato e il suo accoglimento assorbe ogni altra questione.
Va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n.24280/2014) (nell'affermare il principio di diritto secondo il quale
"in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello
Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato") al TFR deve essere attribuito carattere "retributivo e sinallagmatico", in ragione delle modalità della sua costituzione secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., mediante l'accantonamento anno per anno di una quota della retribuzione annua corrisposta a titolo non occasionale in dipendenza del rapporto di lavoro,
La natura retributiva del TFR, affermata dalla suprema Corte anche in precedenti pronunce e ribadita da altre successive, ha trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e nella successiva n. 130 del
2023, nelle quali si è affermato, tra l'altro, che l'evoluzione normativa, stimolata dalla giurisprudenza costituzionale, ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile
(DPCM 20 dicembre 1999).
4 Da tale natura deriva che il termine di prescrizione del diritto al TFR dei pubblici dipendenti ha durata quinquennale (peraltro l'appellata non ha mai invocato la decennalità propria della prescrizione ordinaria applicabile alle prestazioni previdenziali). Inoltre, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass., Sezione Lavoro, n. 5895 del 2020), anche per il pubblico impiego privatizzato l'esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro (e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall , con la conseguenza che resta irrilevante, al pari di Pt_1
quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo, assumendo, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la cessazione dal servizio).
Il termine di prescrizione quinquennale pertanto ha iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in data 27.12.2010, ovvero dal momento in cui è divenuto esigibile.
La corresponsione d'ufficio, senza la necessità di presentazione della domanda da parte del dipendente cessato dal lavoro non comporta quale conseguenza la non decorrenza del termine prescrizionale, ancorata unicamente all'esigibilità del credito ex art. 2935 c.c.
Alla data di notifica del ricorso di primo grado (21.7.2020) il termine di prescrizione era quindi ampiamente decorso senza che la parte odierna appellata avesse compiuto atti interruttivi nei confronti dell , il quale è l'unico Pt_1
soggetto tenuto alla sua erogazione, terzo rispetto al datore di lavoro, in quanto unico titolare della gestione del fondo per il TFR alimentato con i contributi a carico del datore di lavoro.
5 Della “copiosa corrispondenza” che il Tribunale afferma essere intervenuta tra il comune di US ( ) e l - tolte le Controparte_4 Pt_1
lettere riguardanti la questione generale della liquidabilità del tfr ai lavoratori a tempo determinato cessati e riassunti a tempo indeterminato – con specifico riferimento alle richieste di liquidazione del TFR provenienti dalla risulta CP_1
prodotta unicamente la nota del 5.11.2018, ben oltre cinque anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, indirizzata alla lavoratrice e all , con la Pt_1
quale l'amministrazione comunale ha trasmesso il modello TFR1 per consentire la liquidazione all'ente previdenziale.
Peraltro il comune di US con la nota del 22.10.2013, inviata alla lavoratrice riscontrando la sua richiesta del 25.9.2013, rendeva edotta la CP_1
della competenza esclusiva dell gestione ex per la Pt_1 CP_3
corresponsione del TFR e ciononostante la dipendente non avanzava nessuna richiesta nei confronti dell'ente a lei indicato quale unico debitore.
Quandanche poi si volesse ritenere che l'interruzione del termine con atto indirizzato al datore di lavoro possa produrre effetti pure nei confronti dell , Pt_1
in ogni caso, sulla base degli atti prodotti dalla parte appellata nel primo grado di giudizio, risulta che tra la prima (25.9.2013) e la seconda (17.10.2018) richiesta di pagamento del TFR avanzate dalla lavoratrice al Comune di US
è interamente decorso il quinquennio ai fini prescrizionali.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve quindi essere accolta l'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo n. 83/2020 Pt_1
emesso dal Tribunale di US in favore di , che va revocato. CP_1
Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa (tra 5.201,00 e
26.000,00) e all'attività difensiva svolta.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione proposta dall e revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1
83/2020 emesso dal Tribunale di US in favore di;
CP_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 2.697,00 oltre € 21,50 per spese vive e per il presente in €
2.906,00, oltre € 64,50 per spese vive e oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
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