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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06.02.2025, da
1) Parte_1
nato/a OM (CO) il 11.05.1969
cittadino/a: c.f. Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Aristide Campisani
E
2) CP_2
nato/a Alassio (SV) il 29.11.1969
cittadino/a: c.f. ) Controparte_3 C.F._2
con l'Avv. Nicola Barbaro e l'Avv. Nadia Bassilana (c.f. ) C.F._3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in COMO, in data 06 settembre 2000 ,
(anno 2000 , atto n. 181, reg., parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale del 07.03.2016
omologato con decreto del 24.03.2016
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] in [...] Per_1
- nato il [...] in [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.02.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1 pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.09.2000 nel Comune di OM e trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 2000, Atto
n. 181, Reg. 1, Parte II, Serie A tra la Sig.ra e il Sig. , Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della cessazione presso i registri competenti della sentenza sussistendo i presupposti di legge essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
2 disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, CP_2 Pt_1
la somma di € 1.460,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli (€ 730,00 ciascuno) maggiorenni ma non ancora autosufficienti, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT trascorso un anno dall'emissione della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fino all'indipendenza economica dei medesimi, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Tribunale di OM, nonché previamente concordate, che saranno corrisposte entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
3 disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, CP_2 Pt_1
la somma di € 240,00, a titolo di contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT trascorso un anno dall'emissione della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Tale somma cesserà automaticamente alla sottoscrizione da parte della signora di un contratto di lavoro, a tempo indeterminato, che le consenta di avere un Pt_1
tenore di vita analogo a quello attuale;
5 Spese di lite compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di OM, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_2
in data 06 settembre 2000, in OM (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OM
(anno 2000, atto n. 181, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao