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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 15898 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, nata a [...] l'[...], Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
TO ST, giusta procura allegata all'atto di citazione.
RICORRENTE
e
, con Controparte_1
sede in , Viale Margherita di Savoia 101, (p.iva: CP_1
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore.
RESISTENTE – CONTUMACE
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c. il 20 dicembre 2024, dopo aver Parte_1
allegato di aver concesso in godimento al Controparte_1
la porzione ivi indicata del proprio fondo sito in
[...]
, Via Marinai Alliata n. 5 (località Mondello), con ingresso CP_1
ricadente sul medesimo civico, al catasto terreni di CP_1
identificato al foglio 11, part. 2146 e 324 al canone mensile di euro
1.300,00 e per la durata di quattro mesi (tacitamente rinnovabili)
giusta contratto del 25 marzo 2024 e di aver manifestato alla controparte la volontà di impedirne il rinnovo già con nota a/r del
27.9.2024, ha domandato che fosse accertata la sopravvenuta inefficacia del suddetto contratto per scadenza del termine
(intervenuta il 26 ottobre 2024), con condanna della controparte al rilascio del bene e al pagamento di una indennità per la perdurante occupazione (che chiedeva fosse parametrata al canone pattuito) e al pagamento di un'ulteriore somma da determinare in via equitativa a titolo di risarcimento da lesione della propria facoltà di godimento;
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale nella contumacia del resistente (ritualmente vocato e non costituito) ed è pervenuta in decisione all'udienza del 7 ottobre
2025 sulle conclusioni precisate dal difensore di parte ricorrente all'esito del rilievo d'ufficio della nullità del contratto di locazione per violazione dell'art. 1, co. 346, della l. n. 311/2004;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dato atto che parte ricorrente, all'esito del rilievo officioso del suddetto vizio genetico del contratto (art. 101, co. 2, c.p.c.) ha tempestivamente modificato le domande originariamente proposte nell'atto introduttivo (sulla ammissibilità di tale modifica per tutte
Cass. sez Un nn. 26242 e 26243/2014) e, nel dettaglio, ha rinunciato alle domande di accertamento dell'inefficacia del contratto (per scadenza del termine) e di condanna del conduttore al pagamento dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno,
sollecitando l'accertamento in via principale della suddetta nullità e la condanna del resistente all'immediato rilascio del proprio fondo;
ritenuto che il contratto stipulato dalle parti in causa il 25
marzo 2024, in quanto non ritualmente registrato presso l'Agenzia
delle Entrate, debba dichiararsi nullo ai sensi dell'art. 1, co. 346,
della l. n. 311/2004 e ciò perché a mezzo del suddetto titolo parte ricorrente ha concesso a titolo oneroso alla parte resistente un diritto personale di godimento su una porzione della propria unità
immobiliare;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., all'accertamento della originaria inefficacia del titolo negoziale consegue necessariamente l'obbligo per l'accipiens di procedere all'immediata restituzione del bene in favore del tradens;
ritenuto che le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 sulla base del valore della causa (euro 2.600,00), e applicando per tutte le fasi i parametri minimi (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto e dell'assenza di
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particolari questioni di fatto o di diritto) in euro 371,00 per esborsi
(di cui euro 245,92 per la mediazione) e in euro 1.278,00 per compensi, oltre accessori, come per legge – ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
debbano essere poste integralmente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA nullo il contratto stipulato il 25 marzo 2024 a mezzo del quale ha concesso in godimento Parte_1
al la porzione ivi indicata del Controparte_1
fondo sito in , Via Marinai Alliata n. 5 con ingresso CP_1
ricadente sul medesimo civico, al catasto terreni di CP_1
identificato al foglio 11, part. 2146 e 324 e per l'effetto.
ORDINA al di Controparte_1
procedere all'immediato rilascio del suddetto fondo in favore di
. Parte_1
CONDANNA al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1
che liquida in euro 371,00 per esborsi e in euro 1.278,00 per compensi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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