TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 632/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ALESSANDRO CORTESE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la delibera del 23 maggio 2019 con la quale era stata respinta la domanda CP_2 di indennità di disoccupazione.
Il provvedimento era motivato sul presupposto che la ricorrente non avesse comunicato entro 30 giorni eventuali redditi da lavoro, in quanto, secondo l' , risultava iscritta CP_2 come coadiuvante di impresa artigiana per gli anni di riferimento.
1 Parte ricorrente deduceva di non avere mai svolto attività autonoma, di non avere alcun reddito autonomo da dichiarare e di avere lavorato, dal 14 giugno 2012 al 12 novembre
2018, esclusivamente alle dipendenze della ditta CP_3
Si costituiva l' insistendo sulla legittimità del provvedimento impugnato e CP_2 sostenendo che dall'estratto contributivo emergeva l'iscrizione della ricorrente come coadiuvante di impresa artigiana per il periodo 2011-2019.
Motivi della decisione
1. Sulla normativa applicabile e sull'obbligo di comunicazione dei redditi.
Ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 150/2015, il percettore dell'indennità di disoccupazione è tenuto a comunicare all' entro 30 giorni l'eventuale svolgimento CP_2 di attività autonoma o parasubordinata, indicando il reddito presunto, pena la sospensione o decadenza dalla prestazione.
Tale obbligo sorge, tuttavia, solo in presenza di un'attività autonoma effettivamente svolta e non comporta la nullità automatica della domanda in assenza di comunicazione se tale attività non sussiste.
2. Sulla valenza dell'estratto contributivo.
L'iscrizione della ricorrente quale coadiuvante di impresa artigiana, risultante dall'estratto contributivo prodotto dall' , ha natura meramente previdenziale e non CP_2 costitutiva dell'attività autonoma.
Per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 7137/2010; Cass. n. 21540/2018; Cass. n.
21041/2019), la mera iscrizione negli elenchi previdenziali non è sufficiente a provare l'effettivo esercizio dell'attività artigiana o commerciale, gravando sull' l'onere di CP_2 dimostrare con elementi oggettivi l'effettivo svolgimento di attività autonoma e l'esistenza di redditi incompatibili con la prestazione di disoccupazione.
3. Sull'onere della prova.
Nel caso in esame l' si limita a produrre l'estratto contributivo senza documentare CP_2 alcun elemento concreto che attesti lo svolgimento di attività autonoma da parte della ricorrente.
2 La ricorrente, per contro, ha dimostrato di aver prestato attività lavorativa esclusivamente come dipendente fino al novembre 2018 e di non aver avuto redditi autonomi.
Pertanto, non risulta provato che sussistessero i presupposti per la decadenza dalla prestazione di disoccupazione per mancata comunicazione di redditi autonomi.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 20 aprile
2020 avverso la delibera del 23 maggio 2019: CP_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato dell' ; CP_2
2. Accerta il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione richiesta;
3. Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_2
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 632/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ALESSANDRO CORTESE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la delibera del 23 maggio 2019 con la quale era stata respinta la domanda CP_2 di indennità di disoccupazione.
Il provvedimento era motivato sul presupposto che la ricorrente non avesse comunicato entro 30 giorni eventuali redditi da lavoro, in quanto, secondo l' , risultava iscritta CP_2 come coadiuvante di impresa artigiana per gli anni di riferimento.
1 Parte ricorrente deduceva di non avere mai svolto attività autonoma, di non avere alcun reddito autonomo da dichiarare e di avere lavorato, dal 14 giugno 2012 al 12 novembre
2018, esclusivamente alle dipendenze della ditta CP_3
Si costituiva l' insistendo sulla legittimità del provvedimento impugnato e CP_2 sostenendo che dall'estratto contributivo emergeva l'iscrizione della ricorrente come coadiuvante di impresa artigiana per il periodo 2011-2019.
Motivi della decisione
1. Sulla normativa applicabile e sull'obbligo di comunicazione dei redditi.
Ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 150/2015, il percettore dell'indennità di disoccupazione è tenuto a comunicare all' entro 30 giorni l'eventuale svolgimento CP_2 di attività autonoma o parasubordinata, indicando il reddito presunto, pena la sospensione o decadenza dalla prestazione.
Tale obbligo sorge, tuttavia, solo in presenza di un'attività autonoma effettivamente svolta e non comporta la nullità automatica della domanda in assenza di comunicazione se tale attività non sussiste.
2. Sulla valenza dell'estratto contributivo.
L'iscrizione della ricorrente quale coadiuvante di impresa artigiana, risultante dall'estratto contributivo prodotto dall' , ha natura meramente previdenziale e non CP_2 costitutiva dell'attività autonoma.
Per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 7137/2010; Cass. n. 21540/2018; Cass. n.
21041/2019), la mera iscrizione negli elenchi previdenziali non è sufficiente a provare l'effettivo esercizio dell'attività artigiana o commerciale, gravando sull' l'onere di CP_2 dimostrare con elementi oggettivi l'effettivo svolgimento di attività autonoma e l'esistenza di redditi incompatibili con la prestazione di disoccupazione.
3. Sull'onere della prova.
Nel caso in esame l' si limita a produrre l'estratto contributivo senza documentare CP_2 alcun elemento concreto che attesti lo svolgimento di attività autonoma da parte della ricorrente.
2 La ricorrente, per contro, ha dimostrato di aver prestato attività lavorativa esclusivamente come dipendente fino al novembre 2018 e di non aver avuto redditi autonomi.
Pertanto, non risulta provato che sussistessero i presupposti per la decadenza dalla prestazione di disoccupazione per mancata comunicazione di redditi autonomi.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 20 aprile
2020 avverso la delibera del 23 maggio 2019: CP_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato dell' ; CP_2
2. Accerta il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione richiesta;
3. Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_2
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3