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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6937 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2927 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...], in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 res.te in Roma, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Capo Palinuro n. 35, presso lo studio dell'Avv. Fabio GROSSO che lo rappresenta e difende;
appellante-appellato inc.le e
nata a [...], il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed ivi elett.te dom.ta in Viale delle
Medaglie d'Oro n. 36, presso lo studio dell'Avv. Fabio Borioni dal quale è rappresentata e difesa;
appellata-appellante inc.le con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 17516/23 emessa il 30.11.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 37284/19.
1 Conclusioni
: - in via principale, alla luce del tempo trascorso e dei fatti di cui in Parte_1 narrativa, revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1
o, in subordine, ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio
[...] ad € 100,00/mensili oltre spese straordinarie come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di ROMA, da corrispondere direttamente allo stesso
con decorrenza dall'introduzione del giudizio di primo grado;
Persona_1
- sempre in via principale, revocare l'assegno divorziale così come disposto dal
Tribunale di Roma in favore della Sig.ra per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa;
Con vittorie di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto avvocato, per il doppio grado di giudizio, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, con ogni riserva;
Si insiste nelle istanze avanzate nel giudizio di primo grado e, più precisamente:
A) Prova per testi nella persona del Sig. figlio delle parti in Persona_1 causa, sui seguenti capitoli:
1) “Vero è che da tempo svolge con continuità diversi lavori che Le hanno permesso (e permettono) una indipendenza economica?”
2) “Vero è che ha già da tempo ultimato il Suo ciclo di studi laureandosi in Ingegneria
e sta svolgendo uno stage presso un'azienda al fine di un futuro e probabile impiego lavorativo?”
3) “Vero è che nel passato ha intrapreso una convivenza andando, per l'appunto, a vivere fuori casa con la UA compagna?”
4) “Vero è che il Sig. e pagava in unica tranche la somma di € 10.000,00 Per_1
a titolo di mantenimento?”
5) “Vero è che le Sue sorelle e vivono da tempo fuori casa, convivono CP_2 Per_2 con i propri compagni ( si è anche sposata) ed hanno una buona posizione Per_2 lavorativa?”
2 6) “Vero è che il profilo social allegato alle presenti memorie e che qui Le si mostra è quello di UA DR ?” Controparte_1
B) Prova per testi nella persona della Sig.ra figlia delle parti Testimone_1 in causa, sui seguenti capitoli:
7) “Vero è che Lei e UA sorella vivete da tempo fuori casa, convivete con i vostri Per_2 compagni si è anche sposata) ed avete una buona posizione lavorativa?” Per_2
8) “Vero è che il Sig. e pagava in unica tranche la somma di € 10.000,00 Per_1
a titolo di mantenimento?”
9) “Vero è che Suo fratello ha svolto e svolge diversi lavori che gli hanno Persona_1 dato e gli danno una indipendenza economica?”
10) “Vero è che Suo fratello aveva intrapreso una relazione andando per diverso tempo
a convivere fuori casa con la propria compagna?”
11) “Vero è che il profilo social allegato alle presenti memorie e che qui Le si mostra è quello di UA DR ?” Controparte_1
C) Si richiede disporsi accertamento fiscale/tributario sulla persona della Sig.ra
; Controparte_1
D) Si chiede sin d'ora di essere ammesso alla prova contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli di prova ex adverso ammessi.
: Voler respingere integralmente l'appello proposto da controparte, Controparte_1 in quanto inammissibile, ex artt. 345, 473bis. 35 e 348bis c.p.c. e/o, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la Sentenza impugnata;
in via subordinata
e, cioè, nella denegata ipotesi in cui sia revocato e/o ridotto l'assegno per il mantenimento del figlio , di Voler riformare il capo della sentenza Persona_1 impugnato in via incidentale nel seguente tenore: “dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, il corrisponda alla Per_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare CP_1 annualmente secondo gli indici istat, secondo le modalità tuttora in vigore”.
Con vittoria di compensi legali e spese anche generali, oltre oneri di legge.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova riproposti da
3 controparte e, in via subordinata, si insiste per l'ammissione delle prove già chieste da questa difesa con le Memorie ex art. 183, co. 6 nn. 2 e 3, c.p.c., qui da intendersi per integralmente riproposte, tra cui la richiesta di accertamenti patrimoniali a mezzo la
Guardia di Finanza sul sig. Per_1
* * *
, con suo ricorso depositato il 5.6.2019 al Tribunale di Roma, esponeva Parte_1 che in data 4.05.2000 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione erano nati i figli (1991), (1994) e Per_2 CP_2 Persona_1
(1996), che con sentenza n. 4871 del 2013 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la loro separazione personale stabilendo che egli dovesse corrispondere alla la CP_1 somma di euro 1.400,00 mensili per il mantenimento dei loro tre figli, oltre al 50% delle spese extra, somma poi ridotta dalla Corte d'appello di Roma ad Euro 1.000,00 mensili, di cui Euro 200,00 per , Euro 400,00 per ed ulteriori Euro 400,00 per Per_2 CP_2
; che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la Persona_1 comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione del suo obbligo di corrispondere il mantenimento per le figlie e in quanto economicamente autonome. Per_2 CP_2
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni afferenti la raggiunta indipendenza economica della figlia CP_2
e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire dal coniuge l'assegno divorzile.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative eccezion fatta per l'obbligo del di Per_1 corrispondere l'assegno di mantenimento per le figlie e che dichiarava Per_2 CP_2 cessato a far data dalla domanda.
Con sentenza non definitiva n. 8080 del 2020 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dichiarati inammissibili i mezzi istruttori richiesti, con la sentenza del 30.11.2023 così definiva la causa:
4 «dispone che il padre corrisponda alla DR, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (1996), la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare Persona_1 annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2013, e ordina all' di CP_3 corrispondere direttamente alla il suindicato importo prelevandolo CP_1 mensilmente dalla maggior somma dovuta a titolo previdenziale a Parte_1
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto Persona_1 dall'intestato Tribunale il 17/12/2014; dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, il corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma Per_1 CP_1 mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il ricorrente al versamento, in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
dichiara cessato a far data dal deposito del ricorso l'obbligo del di Per_1 corrispondere il mantenimento per le figlie (1991) e (1994); Per_2 CP_2
spese compensate».
Avverso la sentenza ha proposto appello il lamentando che il Tribunale: non Per_1 aveva effettivamente motivato la decisione di non accogliere la sua richiesta di ridurre l'assegno da lui mensilmente dovuto per il mantenimento del figlio, pur avendo affermato in sentenza non che questi non disponesse di alcun reddito quanto che non avesse raggiunto la piena autosufficienza;
non aveva accolto le sue istanze istruttorie al fine di dimostrare che lo stesso figlio, laureatosi a 24 anni, era entrato nel mondo del lavoro, pur continuando a collaborare con l'ateneo; non aveva inteso accogliere nemmeno la sua richiesta di versare direttamente nelle mani del figlio l'assegno; aveva attribuito l'assegno divorzile all'ex moglie nonostante la stessa non avesse mai goduto di assegno di mantenimento durante la loro separazione, né l'avesse reclamato dopo che le era stato negato in sentenza;
la , egli aggiungeva, nemmeno aveva fornito CP_1 prova del suo stato di necessità né dello squilibrio economico fra esse parti;
non aveva tenuto conto, come avrebbe dovuto, dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche: era stato licenziato nel 2015, quindi dopo il giudizio di separazione, dalla società Terumo Italia presso la quale lavorava;
l'incentivo all'esodo percepito dalla predetta società, pari ad euro 30.000,oo, era stato da subito interamente devoluto, in una unica soluzione, in favore dei suoi tre figli a titolo di mantenimento (euro 10.000,oo ciascuno); il T.F.R. percepito non era mai entrato nella sua disponibilità poiché la aveva richiesto ed ottenuto dalla Corte d'appello che le somme dovutole CP_1 venissero versate direttamente ad essa dalla ditta;
la casa coniugale era stata assegnata
5 alla moglie per cui lui era andato a vivere pagando circa euro 350,oo mensili di fitto;
al fine di far fronte alle proprie necessità, aveva dovuto ricorrere a più prestiti di cui uno, pari ad euro 10.000,oo, presso un istituto di credito con conseguente cessione di un quinto sulla pensione;
a seguito dell'udienza presidenziale, con la quale era stata accolta la richiesta ex adverso formulata ai sensi dell'art. 156 c.c., l' sottraeva alla pensione CP_3 erogatagli altresì euro 400,oo per il mantenimento del figlio;
egli aveva Persona_1 vissuto, e viveva ad oggi, solamente grazie ad un assegno di invalidità dal quale erano già sottratte le suddette trattenute.
Pertanto, concludeva nei termini sopra riportati in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la replicava, in opposizione e per invocare CP_1
l'accoglimento della sua impugnazione incidentale, che: l'avversa richiesta di revoca del contributo in favore del figlio era in questa sede da dichiararsi inammissibile in quanto domanda nuova, avendone in primo grado il padre chiesto solo la riduzione;
il ricorrente non aveva inteso proporre reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Presidente aveva confermato l'assegno per il figlio;
correttamente, il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le sue richieste istruttorie, volte all'escussione testimoniale dei loro figli,
“ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate in quanto irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere ovvero vertenti su circostanze documentali o genericamente formulate e prive di specifici riferimenti”; risultava del tutto condivisibile l'approfondita motivazione resa dal primo giudice nell'attribuirle l'assegno divorzile in ragione delle rispettive condizioni economiche;
il quando aveva interrotto concordemente Per_1
(non fu licenziato) il proprio rapporto di lavoro con la Terumo Italia, ricopriva all'interno della società una posizione dirigenziale e percepiva uno stipendio superiore ad euro
6.000,oo lordi al mese, il che rendeva non verosimile che egli avesse potuto accettare un incentivo all'esodo di soli euro 30.000,oo, avendo comunque percepito la per 24 CP_4 mensilità; questi non aveva mai inteso depositare un estratto dei propri conti correnti, o postali, bensì soltanto una pagina, contenente l'estratto conto di "4" giorni, di un proprio conto corrente;
era inverosimile che i compensi riconosciutigli dalla per la CP_5 collaborazione da lui fornitale ammontassero a soli euro 250,oo mensili;
aveva omesso di indicare tutti gli ulteriori suoi conti correnti presso Intesa Sanpaolo s.p.a, Banco di
Desio e della Brianza, Poste Italiane s.p.a.; anche l'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio, depositata in data 20 giugno 2023, risultava estremamente lacunosa;
dalla seconda metà del 2017, dapprima il conduttore del negozio la cui proprietà ella
6 condivideva per 1/3 aveva omesso di pagare il canone di locazione, intentando, anche, un contenzioso legale e, poi, un vicino aveva occupato parte del negozio, rendendo di fatto impossibile metterlo a reddito;
pertanto, come specificato nella “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, ella disponeva dell'assegno per il mantenimento del figlio, dell'assegno divorzile e di un rimborso spese versatole dalla figlia in virtù del fatto che ella si occupava giornalmente della nipotina (oltre a ciò, per un anno, da giugno 2023 a giugno 2024) il fratello le aveva rimborsato una parte del canone di locazione Per_3 dell'appartamento in cambio dell'ospitalità della cognata, impegnata a Roma per lavoro;
l'alloggio in Poggiodomo (PG) era stato acquistato successivamente alla separazione, per offrire un posto di vacanza estivo ai tre figli e, quando ella poteva ancora godere del mantenimento del resistente (oltre che della quota parte dell'affitto del locale); detto alloggio non forniva alcun reddito e, non avrebbe potuto essere utilmente venduto, visto che, a causa del deprezzamento delle abitazioni di villeggiatura e, del luogo in cui si trova (zona terremotata), non avrebbe alcun appeal verso eventuali acquirenti;
da ultimo, evidenziava che esse parti in causa avevano una età avanzata, ma mentre il Per_1 oltre a godere già di una pensione statale, era in procinto di ottenere anche il trattamento pensionistico legato al lavoro svolto per 25 anni per la Terumo Italia, ella non avrebbe ricevuto mai alcun trattamento pensionistico ed, in tal modo, si sarebbe verificato un ulteriore squilibrio economico tra di loro. Concludeva, dunque, nei termini del pari sopra trascritti.
Gli atti sono stati inoltrati in visione alla Procura Generale.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127-ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 13.11.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
Con i motivi A, B e D, che possono essere esaminati congiuntamente stante l'intima connessione che li caratterizza, l'appellante principale si duole che la sentenza impugnata, con motivazione insufficiente e comunque illogica, abbia confermato il suo obbligo di versare a titolo di mantenimento un assegno di euro 400,oo mensili in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente.
7 Prima di verificarne la fondatezza, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellata.
Secondo quest'ultima, poiché il si sarebbe limitato in primo grado a chiedere Per_1 la riduzione dell'assegno, l'odierna richiesta di revoca costituirebbe una domanda nuova alla cui ammissibilità osterebbe il divieto di ius novorum stabilito dall'art. 345 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, osserva questa Corte che, in presenza di giustificati motivi, nel rito di famiglia è sempre possibile procedere alla modifica dei provvedimenti in materia di contributi economici (art. 473-bis.29 c.p.c.). Con condivisibile e consolidato orientamento, la Suprema Corte ha chiarito che «deve ammettersi la possibilità, per il genitore, di dedurre, in appello, la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti, ovvero giunti a maturazione (come la dipendenza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne dal di lui "colpevole" atteggiamento) all'esito del precedente grado di giudizio, tanto da renderne impossibile la relativa allegazione in quest'ultima sede. Ne deriva che la proposizione, in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di "ius novorum"» (Cass., 7 aprile
2006, n. 8221; Cass. 17 dicembre 2015, n. 25420). Tali conclusioni sono del resto coerenti con il più generale principio secondo cui «nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado, dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito» (ex multis, v. Cass., 21 marzo 2022, n. 9011).
Nel caso di specie, i fatti estintivi sulla cui base l'appellante principale chiede la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio sono maturati nel corso del processo, rendendo dunque ammissibile la relativa domanda in questa sede.
Superato il vaglio di ammissibilità, i motivi meritano accoglimento.
L'art. 337-septies c.c. subordina la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne alla non indipendenza economica di esso. La sopravvenuta autosufficienza economica, in quanto fatto estintivo del diritto, deve essere allegata e dimostrata dal debitore (art. 2697 c.c.), ossia dal genitore obbligato al mantenimento.
8 Fermo tale riparto dell'onere probatorio, merita condivisione l'affermazione della
Suprema Corte secondo cui opera in favore del genitore tenuto al pagamento una semplificazione probatoria, in virtù della quale egli può allegare circostanze fattuali da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. In sintesi, il genitore obbligato «si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice»
(Cass., 8 maggio 2025, n. 12121).
Nel caso di specie, risultano agli atti plurimi ed univoci elementi da cui poter presumere il venir meno della condizione di non autosufficienza economica del figlio. In particolare, si fa riferimento: (i) all'età di , ormai ventinovenne;
(ii) al Persona_1 percorso di elevata formazione di quest'ultimo, culminato nell'ottenimento di una laurea magistrale in ingegneria energetica;
(iii) al significativo lasso di tempo intercorso dal conseguimento della laurea magistrale (19 gennaio 2021) sino ad oggi;
(iv) al raggiungimento di un'occupazione stabile. Sotto quest'ultimo profilo, si rileva che la circostanza – oltre a trovare conferma nei dati statistici di AlmaLaurea, dai quali emerge, per i laureati in ingegneria energetica (LM-30) un tasso di occupazione a tre anni dalla laurea pari al 94,4 %, con una retribuzione media mensile di euro 1.900,oo – non risulta contestata dall'appellata.
A fronte di tali circostanze, l'appellata non ha addotto alcun elemento idoneo a vincere la presunzione, con la conseguenza che il non è più tenuto, a far data dalla Per_1 pubblicazione della presente sentenza, a corrispondere l'assegno per il mantenimento del figlio , dovendosi ritenere ormai raggiunta l'autosufficienza economica Persona_1 di quest'ultimo.
Dall'accoglimento dei motivi concernenti la revoca dell'assegno di mantenimento deriva l'assorbimento dei motivi di appello principale C ed E.
Il sesto e il settimo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi collegati alla questione della spettanza in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile, sono infondati.
Contrariamente alla prospettazione dell'appellante principale, il provvedimento impugnato ha, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità, motivato in modo
9 adeguato in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, lo squilibrio economico tra le parti appare oggettivamente desumibile dal fatto che la , contrariamente all'ex coniuge, sia priva di redditi stabili e non CP_1 abbia alcuna aspettativa pensionistica, dovendo invece far fronte al canone di locazione dell'immobile ove abita insieme al figlio per un importo pari ad euro 800,oo mensili.
Di contro, il dalla pur lacunosa documentazione che ha prodotto, risulta in una Per_1 posizione di maggiore solidità reddituale, potendo fare affidamento su di una pensione di invalidità di ammontare pari a circa euro 1.400,oo mensili, alla quale si CP_3 aggiungerà, non appena matureranno i relativi requisiti, una pensione di anzianità di importo presumibilmente non esiguo, data la lunga carriera dirigenziale che egli ha alle spalle. Né assumono rilievo le trattenute che esso subisce per il rimborso di un finanziamento, posto che non viene documentato in alcun modo l'impiego che ne è stato fatto (v. Cass., 3 marzo 2023, n. 6515). Peraltro, il non sopporta spese di Per_1 locazione, avendo dichiarato di convivere, in qualità di ospite, con la signora
[...]
Parte_2
Fatte tali doverose premesse in ordine allo squilibrio economico tra le parti, osserva questa Corte che l'assegno di cui gode la appare finalizzato a dare ristoro, in CP_1 funzione riequilibratrice, al contributo fornito da essa all'organizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale del A Per_1 tal riguardo, assume rilievo la circostanza che, sino al 2015, il nucleo familiare abbia dimorato presso un'abitazione di proprietà dell'appellata, con un oggettivo risparmio di spesa per l'appellante principale. In mancanza di tale situazione abitativa, il Per_1 avrebbe dovuto sostenere, almeno pro quota, l'onere di un canone di locazione per l'intera durata della convivenza.
Ritiene altresì questa Corte che il raffronto, svolto in chiave prognostica (v. Cass., Sez.
Un., 11 luglio 2018, n. 18287; Cass., 17 febbraio 2021, n. 4215), delle rispettive condizioni economiche confermi ulteriormente la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado. Sul punto, è agevole rilevare che, a fronte delle obiettive difficoltà di reinserimento della nel mercato del lavoro dopo decenni dedicati CP_1 alla cura della famiglia e dell'assenza di qualsivoglia aspettativa previdenziale, il goda invece di una situazione destinata a migliorare in considerazione della già Per_1 richiamata maturanda posizione pensionistica. 10 L'accoglimento del primo motivo di appello principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato, con cui la ha chiesto la rideterminazione CP_1 dell'assegno divorzile in euro 350,oo nell'ipotesi in cui fosse stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . L'argomento Persona_1 dell'appellante incidentale è in sostanza il seguente: posto che, per effetto della revoca dell'assegno di mantenimento, il ottiene un risparmio di spesa pari all'intera Per_1 somma precedentemente erogata per il figlio, ne deriverebbe un incremento reddituale idoneo ad acuire lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, rendendo insufficiente l'attuale misura dell'assegno divorzile.
L'appello incidentale non merita accoglimento.
Giova premettere che le due erogazioni sono fondate su presupposti diversi e rispondono a finalità eterogenee, sicché neanche sul piano logico è possibile ipotizzare che al ridursi dell'una debba seguire de plano l'incremento dell'altra.
Del resto, la commisurazione in euro 150,00 dell'assegno divorzile compiuta dal giudice di primo grado non è stata condizionata dalla contestuale erogazione in favore del figlio dell'assegno di mantenimento. La somma appare adeguata in ragione della consistenza patrimoniale della , la quale risulta titolare di 1/3 di un immobile ad uso CP_1 commerciale nel centro storico di Roma, il cui mancato sfruttamento economico non può certo essere addebitato all'ex coniuge, nonché di un immobile sito in Poggiodomo
(PG), adibito ad uso di villeggiatura, la cui dichiarata finalità di consentire le vacanze dei figli, oltre ad essere indice di benessere, non può tradursi in un aggravio economico per il In definitiva, il costo delle scelte operate da una parte nella gestione del Per_1 proprio patrimonio immobiliare non può costituire valida ragione per esigere una maggiorazione dell'assegno divorzile, poiché ciò significherebbe, in violazione del principio di autoresponsabilità, far ricadere sull'ex coniuge le conseguenze di decisioni economicamente infruttuose. Alla luce di tali considerazioni, la misura dell'assegno divorzile in Euro 150,00 mensili appare idonea e sufficiente a riequilibrare la posizione economica delle parti, tenuto conto della situazione patrimoniale della . CP_1
In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il quarto motivo dell'appello principale, assorbiti il terzo e il quinto, rigettati il sesto e il settimo. Va rigettato il ricorso incidentale.
11 Si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione dell'esito complessivo del giudizio sulle diverse questioni.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione delle parti, per tutto il resto integralmente confermata la sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale proposto dal Signor Per_1 avverso la sentenza nr 17516/23 emessa il 30.11.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 37284/19 e per l'effetto revoca, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante incidentale la sanzione di cui all'art 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dr. Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Stefano Pugliese,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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