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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa EM IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2119/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in V.LE MONTENERO N. 5, MILANO presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. DIEGO MOLFESE, che le rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 P.IVA_3
, elettivamente domiciliata in VIA CERVA N. 8, MILANO presso lo studio Controparte_2 dell'avv. VINCENZO MARICONDA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
Nel merito pagina 1 di 12 Previa completa riforma della sentenza 596/2024 del Tribunale di Milano, accogliere le domande formulate in primo grado e per l'effetto:
1) Revocare il decreto in giuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge come dedotto nel presente atto e dichiarare che nulla è dovuto dalle appellanti;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e/o titolarità sostanziale della pretesa e a riscuotere delle parti opposte in forza dello stesso atto di cessione (cfr. Allegato C controparte)
3) Accertare e dichiarare la mancanza di prova della inclusione dei crediti inerenti al rapporto di Per_ Cont mutuo del 30.5.2002 Notaio rep 44756 tra i rapporti ceduti da a CP_2
4) Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge del doppio grado di giudizio”
Per , QUALE MANDATARIA DI : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) nel merito, rigettare l'appello proposto dalle società e e, Parte_2 Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 596/2024 del Tribunale di Milano, pronunciata in data 18.1.2024 e non notificata, perché si tratta di appello inammissibile per la genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado e comunque totalmente infondato.
In ogni caso, qualora la sentenza di primo grado dovesse essere riformata,
B) nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle società Parte_2
e perché sussiste la titolarità del credito azionato con il decreto ingiuntivo in
[...] Parte_1 capo a perché sussiste la legittimazione ad agire e ad incassare in capo a Controparte_2 CP_2
perché sussiste la rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria di
[...] CP_2
e perché il credito intimato e azionato non è più oggetto di
[...] Controparte_4 censure in quanto in merito la sentenza di primo grado è stata lasciata passare in giudicato.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 Parte_2 esecutivo n. 15233/21 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, in qualità di mandataria di qualificatasi cessionaria di Controparte_5 Controparte_2 [...]
(già poi , della somma di euro CP_6 Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 12 2.807.337,98 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il predetto importo veniva richiesto in Cont forza del contratto di mutuo che aveva stipulato con in data 30.05.2002, nel quale Parte_1 era subentrata a seguito di conferimento del ramo di azienda da parte di nel Parte_2 Parte_1 corso del 2004, senza liberazione dell'originaria debitrice.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto preliminarmente il difetto di legittimazione di
(di seguito anche “ad agire ed a ricevere i pagamenti” in quanto a pag. 2 Controparte_2 CP_2 dell'allegato c) al ricorso, vale a dire dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 2 del 5.1.2019, Parte Seconda si legge “in forza dell'incarico che CP_6
ha ricevuto da è la prima il soggetto incaricato della riscossione dei crediti e ogni
[...] CP_2
Cont somma dovrà essere pagata alla stessa ”; parte opponente ha dedotto inoltre che non vi era prova della titolarità in capo a del credito ingiunto. CP_2
Nel merito e hanno dedotto: che contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 contratto di finanziamento stipulato il 30.05.2002, con il quale la (di seguito Controparte_7
Cont anche ) concedeva alla società Giemme Hoteles – Compagnia Alberghiera Milano s.p.a., la somma di euro 12.190.000, concludeva con la in forza di accordo quadro del 28 Parte_1 CP_7 marzo 2002, un'operazione di “Interest Rate Swap” con decorrenza 31/5/2002 e data finale 31/5/2017, che trasformava, di fatto, il contratto di finanziamento da tasso variabile a tasso fisso (più elevato del tasso pattuito nel contratto di mutuo) allo scopo espressamente indicato di offrire al cliente una copertura per possibili maggiori esborsi derivanti dal rischio di fluttuazioni a rialzo del tasso variabile
Euribor 6 mesi di riferimento;
che, tuttavia, tale ultimo contratto, collegato al mutuo, era nullo per mancanza di meritevolezza ex art. 1322, comma 2 c.p.c., per difetto di causa ex art 1418 c.c., oltre che stipulato con violazione, da parte della del d.lgs. 58/98 (TUF) art. 21 lett A e del Regolamento CP_7
Consob 11522 del 1998; che, per quanto sopra, le società opponenti non dovevano versare alcuna Cont somma a , ma, anzi, avevano diritto alla restituzione di quanto pagato in forza dell'operazione unitaria costituita dal finanziamento e dall'IRS; che il contratto di mutuo stipulato il 30.05.2002 era nullo anche perché prevedeva interessi di ammontare indeterminato, anatocistici e usurari e violava l'art. 38 TUB.
costituendosi, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
Con sentenza n. 596/24 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e condannato le opponenti alla rifusione delle spese, liquidate in euro 37.900,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
pagina 3 di 12 − risulta provata in capo a la titolarità del credito oggetto di ingiunzione in Controparte_2 quanto:
• il credito ingiunto da derivava da un contratto di finanziamento del Controparte_2
30.5.2002 (doc. 3 parte opposta), passato a sofferenza nel mese di novembre del 2016
(doc.ti 18-20 parte opposta). Pertanto presentava tutte le caratteristiche indicate in Cont Gazzetta per classificare i crediti oggetto di cessione da a che erano quelli CP_2
“derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 come risultanti da apposita lista in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”;
• sin dalla fase monitoria, parte opposta ha prodotto poi quale allegato D) la dichiarazione del di intervenuta cessione a della posizione Controparte_6 Controparte_2
Identificata come “ASSAVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – PRATICA 00800161226 –
NDG 002285444”. Tali dati coincidono con quelli riportati nei piani di ammortamento
(doc.ti 9 e 13 parte opposta) e negli estratti (doc.ti 12 20 parte opposta) prodotti con il ricorso, riferiti alle due tranches in cui veniva erogato il finanziamento che, pur individuate mediante i numeri 100/001082771 e 100/001082772, a seguito del passaggio a sofferenza, assumevano la medesima numerazione 800161226 riportata nella Cont dichiarazione;
• con la costituzione nel giudizio di opposizione ha prodotto anche il contratto di CP_2 cessione del 28.12.2018 da a ove si fa riferimento Controparte_6 Controparte_2 ad un elenco, di cui veniva prodotto un estratto (doc.ti n. 22, 23 24 parte opposta), parimenti riportante il medesimo numero di pratica a sofferenza e di NDG;
• infine, rileva ad ulteriore prova della titolarità in capo a del credito ingiunto, la CP_2 disponibilità da parte della cessionaria di tutta la documentazione afferente il credito;
pagina 4 di 12 − il debitore ceduto non può dolersi della mancata comunicazione della cessione, quando, come nel caso di specie, sia intervenuto l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1993 assolvendo lo stesso alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020; 22151/2019);
− infondata risulta, poi, la contestazione svolta da parte opponente secondo la quale non CP_2 sarebbe legittimata “ad agire e a ricevere i pagamenti” in quanto a pag. 2 dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 5.1.2019, Parte Seconda si legge “in forza dell'incarico che ha ricevuto da è la prima il soggetto CP_6 CP_2
Cont incaricato della riscossione dei crediti e ogni somma dovrà essere pagata alla stessa ”.
Parte opposta ha prodotto, infatti, analogo mandato conferito da successivamente alla CP_2
(oggi , a mezzo di procura speciale Controparte_5 Controparte_4
(Allegato A);
− parte opposta, in quanto cessionaria del solo credito derivante dal contratto di cui sopra e non del rapporto, non è legittimata passiva rispetto alla domanda di declaratoria di nullità del Cont contratto di mutuo, da proporsi nei confronti di . Tuttavia, deve ritenersi che, sulla base di tale nullità, da accertarsi in via incidentale nei rapporti tra le società opponenti e le CP_2 prime possano eccepire l'insussistenza del credito azionato sulla base di titolo nullo. Sono infatti proponibili anche nei confronti del cessionario da parte del debitore ceduto le eccezioni dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità-annullabilità) Deve inoltre ritenersi che tale assunto sia valido anche nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, come quella a Cont seguito della quale avveniva la cessione del credito da a CP_2
− le eccezioni sollevate dalle opponenti sono tuttavia infondate;
− a prescindere dalla qualificabilità o meno come mutuo fondiario del contratto di finanziamento in oggetto e dell'effettivo superamento del limite di finanziabilità, la Suprema Corte a sezioni unite ha precisato: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai
pagina 5 di 12 erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. n. 33719 del 16 novembre 2022);
− anche l'eccezione di nullità del mutuo, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. se considerato unitamente al contratto di IRS è destituita di fondamento. Parte opponente si è limitata infatti ad assumere l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e il contratto di Interest Rate Swap che tuttavia neppure ha prodotto. Tale collegamento non emerge in ogni caso dalla perizia prodotta con la citazione dalla quale può desumersi al più la mera interferenza economica tra i contratti di swap e di mutuo, insufficiente a configurare un rapporto di dipendenza causale reciproca dei negozi, tale da giustificare l'applicazione del principio
“simul stabunt simul cadent”;
− in ogni caso, anche in ipotesi di nullità del mutuo, l'importo ingiunto sarebbe dovuto in quanto avente ad oggetto la sola restituzione del capitale finanziato. Parte opposta, sin dal ricorso e nella comparsa, ha dedotto, senza che le circostanze allegate ed i conteggi siano stati contestati da parte opponente nel corso del giudizio che “il credito ingiunto riguarda unicamente
l'importo dovuto a titolo di capitale al momento del passaggio a sofferenza… l'attuale debito a sofferenza per € 3.513.249,20 è costituito dal residuo capitale dovuto, alla data dell'inadempimento del 30.5.2011, per € 3.495.654,48, dagli interessi maturati sino al passaggio a sofferenza per € 705.911,22, dedotti gli svincoli ipotecari per complessivi €
688.316,50 posti in essere nel periodo 26.4.2017/28.3.2018, con la conseguenza che detta ultima somma avrebbe pagato, prima, solo parte degli interessi maturati. Invece, in questo contesto (al fine di evitare un proliferare di contenziosi dal momento che sarebbero riproposte le medesime censure di cui al giudizio pendente nella opposizione a decreto ingiuntivo), in cui ritiene di richiedere alla ed alla in Controparte_2 Parte_2 Parte_1 solido, il pagamento della sorte capitale, in attesa della definizione del giudizio di cui al doc. n.
21 cit., gli svincoli ipotecari devono necessariamente essere sottratti dalla sorte capitale, con un residuo credito, dunque, nei confronti delle predette società per € 2.807.337,98 (e cioè €
3.495.654,48 - € 688.316,50), oltre agli interessi legali dal 31.5.2011 al saldo”. Pertanto, risultano irrilevanti le eccezioni sollevate dalle società opponenti relative all'insussistenza del credito ingiunto, in quanto il mutuo azionato sarebbe nullo nella parte determinativa degli pagina 6 di 12 interessi. Anche nel caso di accoglimento di tali doglianze, infatti, la somma oggetto del decreto risulterebbe dovuta;
− parte opponente sosteneva poi, in relazione a tale contratto, oltre che in relazione, come di seguito esposto, al contratto di IRS di avere diritto alla restituzione delle somme già versate e pertanto di essere titolare di un controcredito da porre eventualmente in compensazione con Cont quanto ancora dovuto a . Sul punto, tuttavia, risulta preferibile l'orientamento espresso da
Cass. n. 21843/2019 e ripreso da Cass. n. 13735/2022 secondo il quale “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso […] in quanto consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel
"patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”;
− i principi sopra enunciati risultano espressione di quanto stabilito delle disposizioni della legge
L. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti e dall'art. 1 co 1 lett b), art. 3 comma 2, art 4 comma 2. In particolare, la lettura congiunta delle predette norme e la natura vincolata del patrimonio costituito dai crediti cartolarizzati inducono a ritenere che il debitore ceduto possa opporre al cessionario in compensazione soli controcrediti suscettibili di compensazione legale e dunque dotati degli attributi della certezza, esigibilità e liquidità già verificatasi al momento della cessione e non accertati successivamente ed oggetto di compensazione giudiziale, in quanto altrimenti si andrebbe ad intaccare il patrimonio separato già consolidatosi;
− infine, per le stesse ragioni, neppure può essere opposto in compensazione a il credito CP_2 vantato dalle società opponenti in restituzione di quanto sarebbe stato indebitamente versato a pagina 7 di 12 Cont
in forza del contratto di IRS. Tanto meno in questa sede può essere accertata la nullità di tale contratto in quanto, come chiarito, è sul punto carente di legittimazione passiva. CP_2
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , formulando Parte_1 Parte_2
i seguenti motivi:
− MANCATA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE
SOMME INGIUNTE PER INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A
DIMOSTRARLA. In particolare, l'appellante ha dedotto che:
• nell'allegato C della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco del
28/12/2018, a pagina 2, si legge che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori venivano messi a diposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet htttp: e Email_1 sarebbero rimasti disponibili sino all'estinzione del relativo credito, ma da una ricerca in internet risulta che “la pagina che stai cercando non esiste”. (doc. 2);
• se da un lato, come sostenuto dal primo Giudice, ha prodotto il contratto di CP_2 cessione dei crediti stipulato con e i documenti (n. 18, 19 e 20 del fasc. CP_6 monitorio) dai quali tali crediti risulterebbero in sofferenza dal 2016, dall'altro si deve in ogni caso rilevare come gli importi relativi ai crediti a sofferenza non corrispondano con quelli portati nel decreto ingiuntivo anche perché dalla lettura dei suddetti doc. 18-19-20 si può rilevare come venga fatto riferimento ad un solo credito a sofferenza identificato con il numero 100/001082772 e relativo ad per un importo di € 4.201.565,70 Parte_2 nei doc. 18 e 19, ed € 3.513.249,20 nel doc. 20;
• nei documenti prodotti da non vi è nessun cenno al numero 100/001082771 CP_2 che individuerebbe l'altro credito ceduto e nemmeno dalla lettura del doc. 22 prodotto con la comparsa di costituzione risultano visibili i due numeri 100/001082771 e
100/001082772.
− DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DI LEVITICUS AD AGIRE E A RICEVERE I
PAGAMENTI (CFR. PAG 2 ALLEGATO C DI CONTROPARTE PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE). In particolare, parte appellante ha dedotto che:
• la Procura allegata sub doc. A) citata dal Giudice di prime cure è del tutto generica in relazione ai crediti che la mandataria avrebbe dovuto recuperare per conto della mandante dal momento che non vi è alcuno specifico riferimento a quelli oggetto della pagina 8 di 12 cessione in blocco. Le disposizioni di pagina 2 della Gazzetta Ufficiale sono, invece, molto più specifiche;
• che l'agenzia titolare della licenza ex art. 115 TULPS, come , Controparte_1 che agisca per il recupero giudiziale del credito per conto di una società di cartolarizzazione, come deve considerarsi priva di legittimazione processuale CP_2 per contrarietà con il dettato della l. 30 aprile 1999, n. 130 che prevede che la “attività di riscossione dei crediti ceduti” sia affidata ad una banca o intermediario finanziario regolarmente iscritti ai relativi albi”. Che la struttura di servicing “double-decker” sia legittima e che, quindi, nel contesto di tale impostazione, l'agenzia titolare della licenza ex art. 115 TULPS sia legittimata ad agire per il recupero del credito oggetto del sub- incarico conferitole dal master servicer, è fuor di dubbio, ma nel caso che ci occupa la procura non è stata conferita dal master servicer ( ) ma dalla società di CP_6 cartolarizzazione, ossia Nel caso di specie di deve ricordare come vi sia stato CP_2 uno sdoppiamento della delega in quanto (cessionaria del credito Controparte_9 cartolarizzato) ha dapprima delegato le operazioni di riscossione dei crediti e dei relativi incassi a che è un servicer master in quanto e successivamente ha CP_6 CP_7 delegato una società, la poi diventata , Controparte_5 Controparte_4 per la riscossione dei medesimi crediti, che è dotata di licenza ex art. 115 Tulps, ma non
è un soggetto iscritto ex art. 106 Tub. Recentemente la Cassazione con ordinanza n.
7243 del 18.3.24 ha chiarito che se l'omessa iscrizione riguarda direttamente la società di recupero crediti incaricata dalla società veicolo cessionaria del credito cartolarizzato, vi è un insanabile difetto di legittimazione e conseguente nullità di tutti gli atti posti in essere dalla società rappresentante. Applicando infatti lo schema come richiamato nell'ordinanza da parte della Cassazione al caso di specie, non vi sarebbe stata nullità se la procura a procedere con la riscossione giudiziale del credito a Controparte_4
l'avesse rilasciata, non direttamente ma .
[...] CP_2 CP_6
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello. Controparte_2
Alla prima udienza dell'8.1.2025 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 12 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Quanto al primo motivo d'appello, occorre innanzitutto osservare che ai fini della valutazione circa l'idoneità della prova offerta nel presente giudizio della avvenuta cessione alla del credito CP_2 oggetto di ingiunzione risulta del tutto irrilevante, per le considerazioni che seguono, l'asserita impossibilità di aprire la pagina web indicata da parte appellante.
La Corte condivide, infatti, le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza nel presente giudizio della prova della titolarità del credito oggetto di ingiunzione in capo a CP_2
[...]
In particolare, dai documenti prodotti in atti si evince quanto segue:
− il numero di NDG riportato nei piani di ammortamento è il 2285444 (doc. 9 e 13 monitorio);
− le erogazioni del finanziamento sono intervenute in due tranches, la prima per € 3.090.000,00 e la seconda per € 9.100.000,00 (parte appellata sostiene che il n. 100/001082771 si riferisce alla prima tranche di erogazione rimborsata dopo il passaggio a sofferenza (cfr. docc. nn. 9-12), tranche che, in quanto già rimborsata, non è stata oggetto di cessione) e il n. 100/001082772 si riferisce alla seconda tranche di erogazione rimasta impagata);
− dai piani di ammortamento si desume che: la prima tranche di originari € 3.090.000,00 è stata integralmente pagata, seppure dopo il passaggio a sofferenza intervenuto in data 9.11.2016, a mezzo di svincoli ipotecari (docc. nn. 9-12); invece, con riguardo alla seconda tranche per originari € 9.100.000,00 i pagamenti si sono interrotti alla rata che avrebbe avuto scadenza il
30.5.2011, con un residuo debito, all'epoca, per capitale di € 3.495.654,48 (doc. n. 13);
− dai documenti 18 e 19 si evince che vi è stato un passaggio a sofferenza per € 4.201.565,70 (di cui per solo capitale € 3.495.654,48) in relazione al finanziamento n. 100001082772;
− dal documento 20 (che indica la posizione a sofferenza con il numero 800161226 e il finanziamento con il n. 100001082772) si evince che, dopo il passaggio della posizione a sofferenza, con riguardo alla seconda tranche altri svincoli ipotecari hanno consentito di ridurre il debito (per capitale e interessi), e così da € 4.201.565,70 ad € 3.513.249,20 (di cui per solo capitale € 3.495.654,48); Cont
− la dichiarazione di cessione della cedente fa riferimento alla “pratica: 800161226 NDG:
002285444”;
− l'elenco allegato al contratto di cessione (doc. n. 22 parte opposta) riporta il medesimo numero di pratica a sofferenza e di NDG;
pagina 10 di 12 − il credito azionato dall'appellata ammonta a € 2.807.337,98, in quanto l'appellata, avendo agito per la sola sorte capitale, ha detratto dal debito residuo per sorte capitale pari a 3.495.654,48 gli svincoli ipotecari per complessivi € 688.316,50.
Ciò posto, ritiene la Corte che la corrispondenza degli importi e degli ulteriori numeri identificativi riportati sui predetti documenti, unitamente alla mancata specifica contestazione dell'appellante in ordine agli stessi e all'esistenza di ulteriori eventuali finanziamenti, siano idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo a CP_2
Il primo motivo d'appello risulta pertanto infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello.
Innanzitutto, occorre osservare che la procura conferita da a poi CP_2 Controparte_5 diventata (all. A fasc. monitorio) fa riferimento a tutti i crediti di cui la Controparte_4
"è o sarà titolare” e, pertanto, è idonea a ricomprendere tutti i crediti (anche futuri) facenti CP_2 capo all'odierna appellata.
Inoltre, sulla base del condivisibile principio sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7243/24, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Pertanto, alcuna nullità può ritenersi configurabile nel caso di specie.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 31.283,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano n. n. 596/24, sentenza che dunque conferma;
2) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_2 grado, che liquida in euro 31.283,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EM IZ LA NE
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa EM IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2119/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in V.LE MONTENERO N. 5, MILANO presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. DIEGO MOLFESE, che le rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 P.IVA_3
, elettivamente domiciliata in VIA CERVA N. 8, MILANO presso lo studio Controparte_2 dell'avv. VINCENZO MARICONDA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
Nel merito pagina 1 di 12 Previa completa riforma della sentenza 596/2024 del Tribunale di Milano, accogliere le domande formulate in primo grado e per l'effetto:
1) Revocare il decreto in giuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge come dedotto nel presente atto e dichiarare che nulla è dovuto dalle appellanti;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e/o titolarità sostanziale della pretesa e a riscuotere delle parti opposte in forza dello stesso atto di cessione (cfr. Allegato C controparte)
3) Accertare e dichiarare la mancanza di prova della inclusione dei crediti inerenti al rapporto di Per_ Cont mutuo del 30.5.2002 Notaio rep 44756 tra i rapporti ceduti da a CP_2
4) Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge del doppio grado di giudizio”
Per , QUALE MANDATARIA DI : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) nel merito, rigettare l'appello proposto dalle società e e, Parte_2 Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 596/2024 del Tribunale di Milano, pronunciata in data 18.1.2024 e non notificata, perché si tratta di appello inammissibile per la genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado e comunque totalmente infondato.
In ogni caso, qualora la sentenza di primo grado dovesse essere riformata,
B) nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle società Parte_2
e perché sussiste la titolarità del credito azionato con il decreto ingiuntivo in
[...] Parte_1 capo a perché sussiste la legittimazione ad agire e ad incassare in capo a Controparte_2 CP_2
perché sussiste la rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria di
[...] CP_2
e perché il credito intimato e azionato non è più oggetto di
[...] Controparte_4 censure in quanto in merito la sentenza di primo grado è stata lasciata passare in giudicato.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 Parte_2 esecutivo n. 15233/21 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, in qualità di mandataria di qualificatasi cessionaria di Controparte_5 Controparte_2 [...]
(già poi , della somma di euro CP_6 Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 12 2.807.337,98 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il predetto importo veniva richiesto in Cont forza del contratto di mutuo che aveva stipulato con in data 30.05.2002, nel quale Parte_1 era subentrata a seguito di conferimento del ramo di azienda da parte di nel Parte_2 Parte_1 corso del 2004, senza liberazione dell'originaria debitrice.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto preliminarmente il difetto di legittimazione di
(di seguito anche “ad agire ed a ricevere i pagamenti” in quanto a pag. 2 Controparte_2 CP_2 dell'allegato c) al ricorso, vale a dire dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 2 del 5.1.2019, Parte Seconda si legge “in forza dell'incarico che CP_6
ha ricevuto da è la prima il soggetto incaricato della riscossione dei crediti e ogni
[...] CP_2
Cont somma dovrà essere pagata alla stessa ”; parte opponente ha dedotto inoltre che non vi era prova della titolarità in capo a del credito ingiunto. CP_2
Nel merito e hanno dedotto: che contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 contratto di finanziamento stipulato il 30.05.2002, con il quale la (di seguito Controparte_7
Cont anche ) concedeva alla società Giemme Hoteles – Compagnia Alberghiera Milano s.p.a., la somma di euro 12.190.000, concludeva con la in forza di accordo quadro del 28 Parte_1 CP_7 marzo 2002, un'operazione di “Interest Rate Swap” con decorrenza 31/5/2002 e data finale 31/5/2017, che trasformava, di fatto, il contratto di finanziamento da tasso variabile a tasso fisso (più elevato del tasso pattuito nel contratto di mutuo) allo scopo espressamente indicato di offrire al cliente una copertura per possibili maggiori esborsi derivanti dal rischio di fluttuazioni a rialzo del tasso variabile
Euribor 6 mesi di riferimento;
che, tuttavia, tale ultimo contratto, collegato al mutuo, era nullo per mancanza di meritevolezza ex art. 1322, comma 2 c.p.c., per difetto di causa ex art 1418 c.c., oltre che stipulato con violazione, da parte della del d.lgs. 58/98 (TUF) art. 21 lett A e del Regolamento CP_7
Consob 11522 del 1998; che, per quanto sopra, le società opponenti non dovevano versare alcuna Cont somma a , ma, anzi, avevano diritto alla restituzione di quanto pagato in forza dell'operazione unitaria costituita dal finanziamento e dall'IRS; che il contratto di mutuo stipulato il 30.05.2002 era nullo anche perché prevedeva interessi di ammontare indeterminato, anatocistici e usurari e violava l'art. 38 TUB.
costituendosi, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
Con sentenza n. 596/24 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e condannato le opponenti alla rifusione delle spese, liquidate in euro 37.900,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
pagina 3 di 12 − risulta provata in capo a la titolarità del credito oggetto di ingiunzione in Controparte_2 quanto:
• il credito ingiunto da derivava da un contratto di finanziamento del Controparte_2
30.5.2002 (doc. 3 parte opposta), passato a sofferenza nel mese di novembre del 2016
(doc.ti 18-20 parte opposta). Pertanto presentava tutte le caratteristiche indicate in Cont Gazzetta per classificare i crediti oggetto di cessione da a che erano quelli CP_2
“derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 come risultanti da apposita lista in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”;
• sin dalla fase monitoria, parte opposta ha prodotto poi quale allegato D) la dichiarazione del di intervenuta cessione a della posizione Controparte_6 Controparte_2
Identificata come “ASSAVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – PRATICA 00800161226 –
NDG 002285444”. Tali dati coincidono con quelli riportati nei piani di ammortamento
(doc.ti 9 e 13 parte opposta) e negli estratti (doc.ti 12 20 parte opposta) prodotti con il ricorso, riferiti alle due tranches in cui veniva erogato il finanziamento che, pur individuate mediante i numeri 100/001082771 e 100/001082772, a seguito del passaggio a sofferenza, assumevano la medesima numerazione 800161226 riportata nella Cont dichiarazione;
• con la costituzione nel giudizio di opposizione ha prodotto anche il contratto di CP_2 cessione del 28.12.2018 da a ove si fa riferimento Controparte_6 Controparte_2 ad un elenco, di cui veniva prodotto un estratto (doc.ti n. 22, 23 24 parte opposta), parimenti riportante il medesimo numero di pratica a sofferenza e di NDG;
• infine, rileva ad ulteriore prova della titolarità in capo a del credito ingiunto, la CP_2 disponibilità da parte della cessionaria di tutta la documentazione afferente il credito;
pagina 4 di 12 − il debitore ceduto non può dolersi della mancata comunicazione della cessione, quando, come nel caso di specie, sia intervenuto l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1993 assolvendo lo stesso alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020; 22151/2019);
− infondata risulta, poi, la contestazione svolta da parte opponente secondo la quale non CP_2 sarebbe legittimata “ad agire e a ricevere i pagamenti” in quanto a pag. 2 dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 5.1.2019, Parte Seconda si legge “in forza dell'incarico che ha ricevuto da è la prima il soggetto CP_6 CP_2
Cont incaricato della riscossione dei crediti e ogni somma dovrà essere pagata alla stessa ”.
Parte opposta ha prodotto, infatti, analogo mandato conferito da successivamente alla CP_2
(oggi , a mezzo di procura speciale Controparte_5 Controparte_4
(Allegato A);
− parte opposta, in quanto cessionaria del solo credito derivante dal contratto di cui sopra e non del rapporto, non è legittimata passiva rispetto alla domanda di declaratoria di nullità del Cont contratto di mutuo, da proporsi nei confronti di . Tuttavia, deve ritenersi che, sulla base di tale nullità, da accertarsi in via incidentale nei rapporti tra le società opponenti e le CP_2 prime possano eccepire l'insussistenza del credito azionato sulla base di titolo nullo. Sono infatti proponibili anche nei confronti del cessionario da parte del debitore ceduto le eccezioni dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità-annullabilità) Deve inoltre ritenersi che tale assunto sia valido anche nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, come quella a Cont seguito della quale avveniva la cessione del credito da a CP_2
− le eccezioni sollevate dalle opponenti sono tuttavia infondate;
− a prescindere dalla qualificabilità o meno come mutuo fondiario del contratto di finanziamento in oggetto e dell'effettivo superamento del limite di finanziabilità, la Suprema Corte a sezioni unite ha precisato: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai
pagina 5 di 12 erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. n. 33719 del 16 novembre 2022);
− anche l'eccezione di nullità del mutuo, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. se considerato unitamente al contratto di IRS è destituita di fondamento. Parte opponente si è limitata infatti ad assumere l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento e il contratto di Interest Rate Swap che tuttavia neppure ha prodotto. Tale collegamento non emerge in ogni caso dalla perizia prodotta con la citazione dalla quale può desumersi al più la mera interferenza economica tra i contratti di swap e di mutuo, insufficiente a configurare un rapporto di dipendenza causale reciproca dei negozi, tale da giustificare l'applicazione del principio
“simul stabunt simul cadent”;
− in ogni caso, anche in ipotesi di nullità del mutuo, l'importo ingiunto sarebbe dovuto in quanto avente ad oggetto la sola restituzione del capitale finanziato. Parte opposta, sin dal ricorso e nella comparsa, ha dedotto, senza che le circostanze allegate ed i conteggi siano stati contestati da parte opponente nel corso del giudizio che “il credito ingiunto riguarda unicamente
l'importo dovuto a titolo di capitale al momento del passaggio a sofferenza… l'attuale debito a sofferenza per € 3.513.249,20 è costituito dal residuo capitale dovuto, alla data dell'inadempimento del 30.5.2011, per € 3.495.654,48, dagli interessi maturati sino al passaggio a sofferenza per € 705.911,22, dedotti gli svincoli ipotecari per complessivi €
688.316,50 posti in essere nel periodo 26.4.2017/28.3.2018, con la conseguenza che detta ultima somma avrebbe pagato, prima, solo parte degli interessi maturati. Invece, in questo contesto (al fine di evitare un proliferare di contenziosi dal momento che sarebbero riproposte le medesime censure di cui al giudizio pendente nella opposizione a decreto ingiuntivo), in cui ritiene di richiedere alla ed alla in Controparte_2 Parte_2 Parte_1 solido, il pagamento della sorte capitale, in attesa della definizione del giudizio di cui al doc. n.
21 cit., gli svincoli ipotecari devono necessariamente essere sottratti dalla sorte capitale, con un residuo credito, dunque, nei confronti delle predette società per € 2.807.337,98 (e cioè €
3.495.654,48 - € 688.316,50), oltre agli interessi legali dal 31.5.2011 al saldo”. Pertanto, risultano irrilevanti le eccezioni sollevate dalle società opponenti relative all'insussistenza del credito ingiunto, in quanto il mutuo azionato sarebbe nullo nella parte determinativa degli pagina 6 di 12 interessi. Anche nel caso di accoglimento di tali doglianze, infatti, la somma oggetto del decreto risulterebbe dovuta;
− parte opponente sosteneva poi, in relazione a tale contratto, oltre che in relazione, come di seguito esposto, al contratto di IRS di avere diritto alla restituzione delle somme già versate e pertanto di essere titolare di un controcredito da porre eventualmente in compensazione con Cont quanto ancora dovuto a . Sul punto, tuttavia, risulta preferibile l'orientamento espresso da
Cass. n. 21843/2019 e ripreso da Cass. n. 13735/2022 secondo il quale “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso […] in quanto consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel
"patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”;
− i principi sopra enunciati risultano espressione di quanto stabilito delle disposizioni della legge
L. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti e dall'art. 1 co 1 lett b), art. 3 comma 2, art 4 comma 2. In particolare, la lettura congiunta delle predette norme e la natura vincolata del patrimonio costituito dai crediti cartolarizzati inducono a ritenere che il debitore ceduto possa opporre al cessionario in compensazione soli controcrediti suscettibili di compensazione legale e dunque dotati degli attributi della certezza, esigibilità e liquidità già verificatasi al momento della cessione e non accertati successivamente ed oggetto di compensazione giudiziale, in quanto altrimenti si andrebbe ad intaccare il patrimonio separato già consolidatosi;
− infine, per le stesse ragioni, neppure può essere opposto in compensazione a il credito CP_2 vantato dalle società opponenti in restituzione di quanto sarebbe stato indebitamente versato a pagina 7 di 12 Cont
in forza del contratto di IRS. Tanto meno in questa sede può essere accertata la nullità di tale contratto in quanto, come chiarito, è sul punto carente di legittimazione passiva. CP_2
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , formulando Parte_1 Parte_2
i seguenti motivi:
− MANCATA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO CON RIFERIMENTO A TUTTE LE
SOMME INGIUNTE PER INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A
DIMOSTRARLA. In particolare, l'appellante ha dedotto che:
• nell'allegato C della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco del
28/12/2018, a pagina 2, si legge che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori venivano messi a diposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet htttp: e Email_1 sarebbero rimasti disponibili sino all'estinzione del relativo credito, ma da una ricerca in internet risulta che “la pagina che stai cercando non esiste”. (doc. 2);
• se da un lato, come sostenuto dal primo Giudice, ha prodotto il contratto di CP_2 cessione dei crediti stipulato con e i documenti (n. 18, 19 e 20 del fasc. CP_6 monitorio) dai quali tali crediti risulterebbero in sofferenza dal 2016, dall'altro si deve in ogni caso rilevare come gli importi relativi ai crediti a sofferenza non corrispondano con quelli portati nel decreto ingiuntivo anche perché dalla lettura dei suddetti doc. 18-19-20 si può rilevare come venga fatto riferimento ad un solo credito a sofferenza identificato con il numero 100/001082772 e relativo ad per un importo di € 4.201.565,70 Parte_2 nei doc. 18 e 19, ed € 3.513.249,20 nel doc. 20;
• nei documenti prodotti da non vi è nessun cenno al numero 100/001082771 CP_2 che individuerebbe l'altro credito ceduto e nemmeno dalla lettura del doc. 22 prodotto con la comparsa di costituzione risultano visibili i due numeri 100/001082771 e
100/001082772.
− DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DI LEVITICUS AD AGIRE E A RICEVERE I
PAGAMENTI (CFR. PAG 2 ALLEGATO C DI CONTROPARTE PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE). In particolare, parte appellante ha dedotto che:
• la Procura allegata sub doc. A) citata dal Giudice di prime cure è del tutto generica in relazione ai crediti che la mandataria avrebbe dovuto recuperare per conto della mandante dal momento che non vi è alcuno specifico riferimento a quelli oggetto della pagina 8 di 12 cessione in blocco. Le disposizioni di pagina 2 della Gazzetta Ufficiale sono, invece, molto più specifiche;
• che l'agenzia titolare della licenza ex art. 115 TULPS, come , Controparte_1 che agisca per il recupero giudiziale del credito per conto di una società di cartolarizzazione, come deve considerarsi priva di legittimazione processuale CP_2 per contrarietà con il dettato della l. 30 aprile 1999, n. 130 che prevede che la “attività di riscossione dei crediti ceduti” sia affidata ad una banca o intermediario finanziario regolarmente iscritti ai relativi albi”. Che la struttura di servicing “double-decker” sia legittima e che, quindi, nel contesto di tale impostazione, l'agenzia titolare della licenza ex art. 115 TULPS sia legittimata ad agire per il recupero del credito oggetto del sub- incarico conferitole dal master servicer, è fuor di dubbio, ma nel caso che ci occupa la procura non è stata conferita dal master servicer ( ) ma dalla società di CP_6 cartolarizzazione, ossia Nel caso di specie di deve ricordare come vi sia stato CP_2 uno sdoppiamento della delega in quanto (cessionaria del credito Controparte_9 cartolarizzato) ha dapprima delegato le operazioni di riscossione dei crediti e dei relativi incassi a che è un servicer master in quanto e successivamente ha CP_6 CP_7 delegato una società, la poi diventata , Controparte_5 Controparte_4 per la riscossione dei medesimi crediti, che è dotata di licenza ex art. 115 Tulps, ma non
è un soggetto iscritto ex art. 106 Tub. Recentemente la Cassazione con ordinanza n.
7243 del 18.3.24 ha chiarito che se l'omessa iscrizione riguarda direttamente la società di recupero crediti incaricata dalla società veicolo cessionaria del credito cartolarizzato, vi è un insanabile difetto di legittimazione e conseguente nullità di tutti gli atti posti in essere dalla società rappresentante. Applicando infatti lo schema come richiamato nell'ordinanza da parte della Cassazione al caso di specie, non vi sarebbe stata nullità se la procura a procedere con la riscossione giudiziale del credito a Controparte_4
l'avesse rilasciata, non direttamente ma .
[...] CP_2 CP_6
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello. Controparte_2
Alla prima udienza dell'8.1.2025 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 12 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Quanto al primo motivo d'appello, occorre innanzitutto osservare che ai fini della valutazione circa l'idoneità della prova offerta nel presente giudizio della avvenuta cessione alla del credito CP_2 oggetto di ingiunzione risulta del tutto irrilevante, per le considerazioni che seguono, l'asserita impossibilità di aprire la pagina web indicata da parte appellante.
La Corte condivide, infatti, le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza nel presente giudizio della prova della titolarità del credito oggetto di ingiunzione in capo a CP_2
[...]
In particolare, dai documenti prodotti in atti si evince quanto segue:
− il numero di NDG riportato nei piani di ammortamento è il 2285444 (doc. 9 e 13 monitorio);
− le erogazioni del finanziamento sono intervenute in due tranches, la prima per € 3.090.000,00 e la seconda per € 9.100.000,00 (parte appellata sostiene che il n. 100/001082771 si riferisce alla prima tranche di erogazione rimborsata dopo il passaggio a sofferenza (cfr. docc. nn. 9-12), tranche che, in quanto già rimborsata, non è stata oggetto di cessione) e il n. 100/001082772 si riferisce alla seconda tranche di erogazione rimasta impagata);
− dai piani di ammortamento si desume che: la prima tranche di originari € 3.090.000,00 è stata integralmente pagata, seppure dopo il passaggio a sofferenza intervenuto in data 9.11.2016, a mezzo di svincoli ipotecari (docc. nn. 9-12); invece, con riguardo alla seconda tranche per originari € 9.100.000,00 i pagamenti si sono interrotti alla rata che avrebbe avuto scadenza il
30.5.2011, con un residuo debito, all'epoca, per capitale di € 3.495.654,48 (doc. n. 13);
− dai documenti 18 e 19 si evince che vi è stato un passaggio a sofferenza per € 4.201.565,70 (di cui per solo capitale € 3.495.654,48) in relazione al finanziamento n. 100001082772;
− dal documento 20 (che indica la posizione a sofferenza con il numero 800161226 e il finanziamento con il n. 100001082772) si evince che, dopo il passaggio della posizione a sofferenza, con riguardo alla seconda tranche altri svincoli ipotecari hanno consentito di ridurre il debito (per capitale e interessi), e così da € 4.201.565,70 ad € 3.513.249,20 (di cui per solo capitale € 3.495.654,48); Cont
− la dichiarazione di cessione della cedente fa riferimento alla “pratica: 800161226 NDG:
002285444”;
− l'elenco allegato al contratto di cessione (doc. n. 22 parte opposta) riporta il medesimo numero di pratica a sofferenza e di NDG;
pagina 10 di 12 − il credito azionato dall'appellata ammonta a € 2.807.337,98, in quanto l'appellata, avendo agito per la sola sorte capitale, ha detratto dal debito residuo per sorte capitale pari a 3.495.654,48 gli svincoli ipotecari per complessivi € 688.316,50.
Ciò posto, ritiene la Corte che la corrispondenza degli importi e degli ulteriori numeri identificativi riportati sui predetti documenti, unitamente alla mancata specifica contestazione dell'appellante in ordine agli stessi e all'esistenza di ulteriori eventuali finanziamenti, siano idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo a CP_2
Il primo motivo d'appello risulta pertanto infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello.
Innanzitutto, occorre osservare che la procura conferita da a poi CP_2 Controparte_5 diventata (all. A fasc. monitorio) fa riferimento a tutti i crediti di cui la Controparte_4
"è o sarà titolare” e, pertanto, è idonea a ricomprendere tutti i crediti (anche futuri) facenti CP_2 capo all'odierna appellata.
Inoltre, sulla base del condivisibile principio sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7243/24, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Pertanto, alcuna nullità può ritenersi configurabile nel caso di specie.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 31.283,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano n. n. 596/24, sentenza che dunque conferma;
2) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_2 grado, che liquida in euro 31.283,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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