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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1260 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DI FEDE ANGELO Parte_1
- Appellante - C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARO Controparte_1
LOREDANA
- Appellato - E
CP_2
- Appellato contumace –
All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 25.01.2023 innanzi al Tribunale di Agrigento Pt_1 ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento a lui intimato dal
[...]
Comune di in data 29.09.2022, deducendo l'assenza di giusta causa e, CP_1 comunque, la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati, con conseguente condanna del alla sua reintegra in servizio, al CP_1 CP_1 pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, al versamento della contribuzione dovuta nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il momento in cui ha avuto accesso al pensionamento, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, infine, al risarcimento dell'ulteriore
1 danno all'immagine e alla reputazione da lui subito per effetto dell'illegittimo licenziamento. Con la sentenza n. 671/2024 del 7.05.2024 il Tribunale ha respinto le domande disattendendo, preliminarmente, l'eccezione di tardività dell'azione disciplinare intrapresa dal e ritenendo, nel merito, legittimo il CP_1 licenziamento, atteso che risultava incontestato (oltre che documentato) che il ricorrente, “dipendente del di con il profilo di funzionario amministrativo, CP_1 CP_1 abbia omesso di comunicare l'iscrizione quale “avvocato straniero” presso l'Ordine degli Avvocati di Velletri (RM) all'ente datoriale - il quale è venuto a conoscenza della suddetta circostanza solo a seguito della ricezione della suindicata nota prot. n. 23002/2022 - nonché di informare il suddetto Ordine, all'atto dell'iscrizione, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente resistente”; in tal modo lo stesso aveva violato, come contestato dall'ente datoriale, le norme che prevedono situazioni di incompatibilità sia con la qualifica di pubblico dipendente che con l'esercizio della professione forense, applicabili anche nei confronti degli avvocati integrati e stabiliti, qual era il ricorrente;
ha, altresì, aggiunto che tale condotta non poteva, sotto il profilo soggettivo, essere giustificata dal dedotto affidamento nella sussistenza di un silenzio assenso del Comune rispetto all'esercizio della professione;
assenso che, a dire del ricorrente, si sarebbe formato ex art. 1 comma 60 della L. n. 662/1996 per effetto del mancato riscontro – da parte dell'amministrazione - alla nota n. 31854 del 16.07.2018, con cui lo stesso aveva comunicato al Comune di aver conseguito l'abilitazione professionale nello Stato spagnolo e - premessa la propria disponibilità,
“congiuntamente al servizio assegnato, a difendere il in tutte le cause civili, penali, CP_1 amministrative, tributarie e disciplinari” - aveva chiesto l'autorizzazione ad iscriversi ad uno degli albi professionali nello Stato italiano;
il Tribunale ha, in proposito, osservato che la norma citata doveva essere letta in combinato disposto con il divieto assoluto [imposto dall'art. 18 comma 1 lett. d) L. n. 147/2012] per il pubblico dipendente di esercitare la professione forense, con la sola eccezione prevista dall'art. 23 L. n. 247/2012 (ipotesi qui non ricorrente). In relazione a tale condotta ha, pertanto, ritenuto adeguata, ex art. 59 comma 9 punto 2 lett. f) del CCNL comparto funzioni locali, la sanzione del licenziamento senza preavviso. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_2 riforma. Il ha resistito al gravame. Controparte_1
L' nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio nel corso del CP_2 giudizio di primo grado, non si è costituito.
2 All'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti costituite, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente evocato CP_2 in giudizio e non costituitosi. Con il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di Parte_1 tardività dell'azione disciplinare, evidenziando che l'amministrazione Comunale era già a conoscenza delle condotte addebitate sin dalla ricezione della nota prot. n. 31854 del 16/07/2018, con cui il ricorrente l'aveva informata dell'ottenimento dell'abilitazione per l'iscrizione all'albo degli Abogadi in Spagna, chiedendo altresì l'autorizzazione alla iscrizione ad un albo italiano al fine di poter assumere incarichi di difesa legale in favore del medesimo ente datoriale;
avrebbe, dunque, errato il Tribunale a considerare quale dies a quo per l'avvio del procedimento disciplinare, anzichè la data di ricezione della predetta nota, l'acquisizione della lettera prot. n. 24029 del 15/06/2022 con cui lo stesso nella dichiarata qualità di avvocato Pt_1 della Società Dolciaria S.r.l., aveva diffidato gli enti in indirizzo (tra cui lo stesso a porre in essere un'attività di controllo in relazione ad un Controparte_1 preteso abuso edilizio realizzato da certi sig.ri e . Per_1 Per_2
La censura non ha pregio.
La condotta contestata all' consiste, infatti, nell'aver esercitato Pt_1
l'attività libero-professionale legale, attività incompatibile con la qualità di pubblico dipendente sia ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) L. n. 247/2012 che dell'art. 53 D. Lgs. N. 165/2001. Orbene, il primo (e, come si vedrà in seguito, l'unico) atto dal quale il ha ritenuto di apprendere la notizia di siffatta condotta, incompatibile con CP_1 lo status di pubblico impiegato, è rappresentato proprio dalla lettera prot. n. 24029 del 15/06/2022, redatta dall' nella spiegata qualità di “avvocato”; gli Pt_1 approfondimenti istruttori scaturiti da tale notizia hanno poi rivelato l'avvenuta iscrizione dell' quale “Avvocato straniero”, dal 17.07.2019 all'Ordine degli Pt_1
Avvocati di Velletri. È dunque di tutta evidenza come la condotta contestata non emergesse affatto dalla comunicazione del 16.07.2018, non essendosi l' a quella data, Pt_1 ancora iscritto ad alcun albo professionale e non costituendo certamente causa di incompatibilità con la condizione di pubblico dipendente la mera circostanza di aver conseguito un'abilitazione professionale o la sola dichiarata intenzione di procedere alla suddetta iscrizione (alla quale l' chiedeva di essere Pt_1 autorizzato).
3 Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in merito alla dedotta violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, secondo cui l'amministrazione non avrebbe potuto intimare il licenziamento senza prima diffidare il lavoratore dal cessare entro il termine di quindici giorni il comportamento incompatibile. Anche tale motivo non merita accoglimento. Il divieto che l'appellante avrebbe violato è previsto dall'art. 60 d.p.r. 3/1957 («l'impiegato non può esercitare ... alcuna professione») ed il successivo art. 63 ha regolato l'ipotesi come ragione di decadenza dall'impiego, previa diffida;
il divieto è poi stato espressamente fatto salvo dall'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001. Ciò posto, va ritenuto del tutto condivisibile l'orientamento affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui "ai sensi dell'art. 53 c. 7 del d.lgs n. 165 del 2001, il mancato esercizio del potere di diffida di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall' art. 53 c. 1 del d. Igs. n. 165 del 2001 non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare nei casi in cui quest'ultima sia correlata all'espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati" (v. Cass. n. 11949/2019); la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli artt. 60 e segg. d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamata dall'art. art. 53, comma 1, del d. Igs. n. 165 del 2001) prevede, infatti, che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico (art. 63); il comma 7 dell'art. 53 del d.
1.Igs. n. 165 del 2001, poi, nel vietare ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, prevede che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività' o di fondi equivalenti;
dal dato testuale del citato comma 7, nel quale non v'è alcun rinvio al D.P.R. n. 3 del 1957 nè alcun riferimento alla diffida, e dall'intera disciplina dettata dall'art. 53, si desume che la preventiva diffida non rileva ai fini dell'azione disciplinare esercitata in relazione all'avvenuto espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati ovvero di attività professionale autonoma, ma ai soli fini della decadenza dall'impiego di cui al comma 1; ciò, come sottolineato dalla Suprema Corte, trova conferma nella peculiarità dell'istituto della decadenza di cui al comma 1 del citato art. 53, istituto che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità
4 che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 2055/2018, 28797/2017, 17437/2017, 617/2015, 17437/2012, 18608/2009, 967/2015). Ne consegue che l'azione disciplinare poteva senz'altro essere avviata indipendentemente dalla suddetta diffida. Con il terzo motivo l'appellante torna a contestare la rilevanza disciplinare della condotta addebitata, sostenendo di non aver mai esercitato la libera professione, non avendo emesso alcuna fattura né aperto la partita IVA e soggiungendo che la prova di tale esercizio non poteva trarsi dalla sola lettera pervenuta al Comune che, benché redatta su carta intestata a se stesso quale avvocato, non integrava un atto tipico della professione forense, avendo un contenuto tale che qualsiasi privato cittadino avrebbe potuto redigerla;
aggiunge anche, a sostegno della propria buona fede (testimoniata già dalla comunicazione del 16.07.2018 e dal silenzio serbato in merito alla stessa dall'amministrazione), che non appena ricevuta la contestazione disciplinare, aveva immediatamente chiesto la propria cancellazione dall'albo professionale. Lamenta, ancora, che il primo giudice non avrebbe comunque valutato in concreto la proporzionalità della sanzione applicata, che avrebbe dovuto invece escludere alla luce del complessivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, protrattosi per 40 anni, durante il quale lo stesso non aveva mai riportato alcuna sanzione disciplinare adempiendo sempre scrupolosamente i propri doveri di ufficio e ricoprendo anche, con ottimi risultati, posizioni organizzative. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Va, anzitutto, precisato che l'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, richiamando l'art. 60 dpr n. 3/1957, indica come attività incompatibile con il pubblico impiego l'esercizio di una qualsiasi “professione”; non basta, dunque, la mera iscrizione ad un albo professionale ma occorre il concreto svolgimento di una attività libero professionale;
ciò è agevolmente arguibile dalla ratio della norma che trova fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. il quale, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. che può essere messo a rischio soltanto ove venga in concreto svolta un'attività in violazione dell'obbligo di esclusività. Orbene, l'art. 21 della L. n. 247/2012 specifica che “La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”, rimettendo a propri regolamenti le modalità di accertamento di siffatti
5 caratteri;
vale a dire che l'attività professionale dell'avvocato può definirsi tale solo in quanto presenti i suddetti connotati. Se, dunque, l'iscrizione all'albo, proprio in quanto presuppone l'esercizio effettivo ed abituale dell'attività professionale, ne fornisce un elemento presuntivo, esso, per acquisire pieno valore probatorio deve essere accompagnato da altri indizi convergenti (es.: accensione della partita IVA, sussistenza di un'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività), indizi che, nel caso di esercizio di un'azione disciplinare, è onere del datore di lavoro allegare e dimostrare;
d'altro canto, tale prova presuntiva non è comunque assoluta, potendo l'incolpato fornire sempre la prova contraria. Orbene, sotto il primo profilo, va osservato che il non ha neppure CP_1 allegato la sussistenza di alcun altro elemento, oltre alla lettera prot. n. 24029 del 15/06/2022, rivelatore dell'esercizio continuativo della professione;
tale lacuna assertiva assume qui un indubbio rilievo nel senso dell'esclusione dell'esercizio abituale della professione, atteso che, anche tenuto conto della risalenza a circa tre anni addietro della data di iscrizione all'albo, una pur sommaria attività istruttoria avrebbe senza alcun dubbio potuto rivelare (ove sussistenti) altri atti o comportamenti riconducibili all'attività professionale. A ciò si aggiunga che la stessa lettera di cui sopra - in disparte la sua assoluta episodicità - non integra neppure un atto tipico della professione forense;
nonostante sia stata redatta dall' spendendo la qualità di “avvocato”, il suo Pt_1 contenuto (segnalazione di un asserito abuso edilizio, con contestuale richiesta di attivazione dei poteri di controllo spettanti agli enti in indirizzo, e contestuale diffida indirizzata ai presunti autori dell'abuso medesimo) è tale per cui chiunque avrebbe potuto confezionarla, non presupponendo necessariamente il possesso, da parte del suo autore, di alcuna abilitazione professionale. Quanto, poi alla prova contraria, assume certamente rilievo il fatto che l' non abbia neppure provveduto ad aprire la partita IVA (v. attestazione Pt_1 dell'agenzia delle entrate, inatti), ciò inducendo a ritenere che, nell'arco di tre anni, lo stesso non abbia realizzato alcun reddito derivante da lavoro autonomo. Giova ancora aggiungere che nessun rilievo disciplinare assume, ai fini qui in esame, la circostanza che l' non abbia segnalato la situazione di Pt_1 incompatibilità al Consiglio dell'Ordine di Velletri, all'atto della propria iscrizione all'albo professionale;
trattasi, infatti, di segmento della condotta che non rileva quale violazione dell'obbligo di fedeltà e di esclusività verso l'amministrazione di appartenenza importo dall'art. 60 dpr n. 3/1957, potendo semmai assumere rilievo sul versante della disciplina professionale, estranea al presente giudizio.
6 Deve, dunque, ritenersi che l'unico fatto evidenziato dal come CP_1 rivelatore del concreto svolgimento di un'attività professionale, in presenza di evidenze fattuali in grado di contrastare la presunzione di abitualità dell'esercizio della professione che scaturisce dall'iscrizione all'albo, non rappresenti un sufficiente quadro probatorio dell'addebito contestato, in grado di sostenere la sanzione disciplinare irrogata. Dovendosi, pertanto, affermare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ne consegue (ex art. 63 D. Lgs. n. 165/2001) la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con effetti ex tunc, oltre la condanna dell'amministrazione a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tuttavia, alla data odierna, in cui viene a disporsi la reintegrazione, l' Pt_1 risulta aver compiuto 67 anni e 6 mesi ed ha dunque superato il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni); come noto, il d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, al fine del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, ha, all'art. 1, abolito l'istituto del trattenimento in servizio a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto, la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Oltre il suddetto limite, pertanto, il rapporto non può più essere protratto a meno che il dipendente non abbia maturato i requisiti minimi (20 anni di contribuzione) previsti per l'accesso a pensione. Solo in questo caso (del tutto eccezionale ed insussistente nella specie), come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), è consentito al dipendente di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (più l'adeguamento alla stima di vita); ad oggi, dunque, poiché sussiste il requisito anagrafico che avrebbe comunque obbligato l'amministrazione a collocare a riposo d'ufficio l' a far data dal mese di Pt_1 dicembre 2024 (lo stesso è infatti nato il [...]), l'ordine di reintegra non è più eseguibile. Rimane, invece, ferma la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria conseguente al licenziamento che va rapportata alla misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
7 rapporto, tutte ricomprese nel periodo anteriore al 20 novembre 2024, data in cui l' ha raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento in quiescenza per Pt_1 vecchiaia. Non osta alla suddetta condanna la circostanza che l' sia stato Pt_1 collocato in pensione anticipata a far data dal 1°.01.2023 (v. doc. 20 comune appellato): “Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro;
né il risarcimento del danno spettante ex art. 18 st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa” (Cass. n. 16136 del 19/06/2018). La sentenza gravata va, invece, confermata quanto al rigetto dell'ulteriore domanda di risarcimento per l'asserita lesione al diritto all'immagine; l'appellante non ha assolto, infatti, all'onere probatorio concernente l'effettiva sussistenza del pregiudizio dedotto, rivelandosi del tutto generiche ed inadeguate allo scopo le richieste istruttorie articolate in ricorso e non potendosi ricorrere, in assenza di concreti dati di fatto (ulteriori allo stesso licenziamento, all'uopo insufficiente) ai quali ancorare tale giudizio, alla prova presuntiva o al fatto notorio. Alla luce della parziale soccombenza pare equo compensare per metà le spese di lite che, liquidate come in dispositivo, vanno per il resto poste a carico del appellato;
la posizione di terzietà assunta dall' giustifica, invece, CP_1 CP_2
l'integrale compensazione delle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell' qui dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 671/2024 CP_2 resa dal Tribunale di Agrigento in data 7 maggio 2024, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ad in data 29.09.2022 e, per l'effetto, Parte_1 condanna il Comune di a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a CP_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sino al momento del raggiungimento del requisito anagrafico per il collocamento in quiescenza per vecchiaia. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
8 Condanna il al pagamento in favore di di metà Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida per compensi in € 1.905,00 per il primo grado ed in € 1.750,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dichiarandole per il resto compensate. Nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
Palermo, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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