Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, nell'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arcangela Tardio ed Eleonora Paglia, Parte_1 elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Renato Molinari n. 2 presso lo studio dell'Avv. Tardio
Attrice
e
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 CP_2
Gaetano Alessi e Rosario Livio Alessi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefania
Procacci in Teramo alla Via L. Rozzi n. 8
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per il danno subito dalla Controparte_1
Sig.ra a causa della caduta di cui in narrativa;
Parte_1
2) Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni in favore della Sig.ra nella misura di € 29.326,00 o di Parte_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
3) Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge.” per parte convenuta:
“Nel merito in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del CP_1
perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
[...]
In ogni caso accertare il concorrente apporto causale dell'attore, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liquidazione dei danni.
e CAP come per legge.”
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato in giudizio il Parte_1 CP_1
ivi deducendo:
[...]
- che in data 27 luglio 2018, mentre transitava in Via Melchiorre Michitelli in Teramo, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca nella pavimentazione del marciapiede originata dall'assenza di alcune mattonelle, la quale non era né segnalata né recintata;
- che, subito dopo la caduta, veniva dapprima soccorsa da alcuni avventori del vicino bar, e successivamente accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo dal proprio coniuge;
- che veniva dimessa dal nosocomio con la diagnosi di “frattura arco laterale IV costa sx, infrazione testa peroneale sx, distorsione del ginocchio dx, distorsione del rachide cervicale, poliartrosi. Si consiglia: collare cervicale a scalare, tachipirina 1000 mg 1 cp al bisogno, seg le indicazioni ortopediche. Si consegna foglio in merito al trauma cranico. ESITO: dimissioni a domicilio.
PROGNOSI: 30 giorni salvo complicazioni”;
- che, nel corso dei mesi seguenti, in considerazione del perdurare del dolore toracico e della tumefazione al ginocchio sinistro, si sottoponeva ad altri controlli ortopedici ed indagini diagnostiche, con relativi certificati e referti;
- che in data 29 dicembre 2018 il medico di base certificava la guarigione clinica con postumi permanenti da valutare;
- che, come da relazione medico-legale, il danno permanente riportato sarebbe valutabile “nella misura dell'8-9%. Il periodo di inabilità temporanea assoluta può essere quantificato in gg. 30. Il periodo di invalidità temporanea parziale può essere quantificato in complessivi gg. 122, di cui 30 gg al 75%, 30 gg al 50% e 62 gg al 25%” e che il danno biologico permanente ammonterebbe, pertanto, ad euro 12.777,00, mentre l'invalidità temporanea sarebbe da quantificare in € 8.134,00, a cui aggiungere una personalizzazione del 35% sul danno permanente stante le peculiari sofferenze patite a fronte della riabilitazione, così per complessivi € 25.380,00;
- che il danno sarebbe riconducibile integralmente al , ex art. 2051 cc, in quanto Controparte_1
custode del tratto stradale. Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato quanto dedotto da controparte CP_1
eccependo, in particolare:
1) l'assenza in capo al convenuto di responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo la P.A. CP_1 rispondere dei danni solo nel caso in cui l'evento si sia realizzato a causa di una situazione di pericolo occulto, insidia o trabocchetto, circostanze assenti nel caso di specie essendo la caduta avvenuta in pieno giorno (ore 11:00) ed in assenza di uno stato dei luoghi idoneo a nascondere il dislivello della pavimentazione;
2) l'intervento sopravvenuto del fortuito da solo idoneo a determinare l'evento, consistito nella condotta imprudente della vittima, la quale avrebbe omesso di adottare le più elementari cautele esigibili a fronte dell'interruzione del manto stradale, valutabile, in ogni caso, come fattore concausale del danno ex art. 1227 c.c.;
3) l'onere per l'attrice di fornire la prova che l'evento fosse effettivamente avvenuto nelle modalità descritte, che lo stato dei luoghi fosse effettivamente quello lamentato ed il nesso causale tra la condotta negligente del custode e la verificazione dell'evento avverso.
La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni e CTU medico-legale.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 la stessa è stata trattenuta in decisione in data 18 febbraio 2025 mediante modulo decisorio ex art. 281-sexies c.p.c.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. – pacificamente applicabile anche nei confronti della P.A. – presuppone, pur a fronte della sua intrinseca natura semi oggettiva, che la prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto ed i pregiudizi patiti gravi pur sempre su chi pretenda di essere risarcito, ed infatti, solo in caso di effettiva allegazione e prova dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie, incombe sul custode l'onere di dimostrare che il danno sia derivato da fortuito (ivi includendosi anche la condotta negligente del danneggiato).
La parte danneggiata, dunque, ha l'onere di dimostrare non solo la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e la verificazione dell'evento di danno ma anche le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite ed il nesso causale tra esse e l'omessa manutenzione gravante sul custode.
Tale onere, nel caso di specie, è stato adeguatamente assolto.
Nello specifico, la presenza di un vizio nel manto stradale unito all'irregolarità dello stesso è emersa dalla stessa foto versata in atti da parte del convenuto, oltre che da quelle depositate CP_1 dall'attrice unitamente all'atto di citazione e dalla relazione tecnica allegata sempre dal convenuto alla memoria istruttoria depositata il 29.3.2021. La non conformità dello stato dei luoghi ed il nesso causale tra esso ed il sinistro sono stati ulteriormente oggetto di dichiarazioni della teste , presente sul luogo, in Testimone_1 quanto di passaggio nella stessa via, la quale, sentita all'udienza del 4.11.2021, ha dichiarato che “sul marciapiede vi era un dislivello nella pavimentazione, in quanto mancava una fila di piastrelle e parte del massetto” e di aver “visto la signora inciampare nella buca, o meglio nel dislivello Parte_1 presente sulla pavimentazione”, aggiungendo : “(…) riconosco lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti nelle foto che mi vengono mostrate (doc. 1 atto di citazione). Preciso che la signora camminava sulla destra poiché sullo stesso marciapiede dal senso opposto proveniva altra gente. Il dislivello è rappresentato dalla linea grigia posta in orizzontale tra il quadrato di mattonelle poste superiormente ed il cordolo del marciapiede.
(…) Confermo che non vi erano transenne né segnalazioni della buca”
A fronte della prova dell'evento, della relazione di custodia e delle deduzioni circa il nesso eziologico tra la res ed il pregiudizio patito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova del caso CP_1 fortuito, ossia che l'evento avverso si sia verificato per causa ad esso non imputabile (ivi inclusa la condotta negligente della parte danneggiata, rilevante anche ex art. 1227 c.c.).
Tale onere non è stato assolto, essendosi il limitato ad allegare come lo stato dei luoghi fosse CP_1 ben visibile dalla sia in considerazione della natura del dissesto, sia perché l'occorso è Parte_1
avvenuto in orario diurno in condizioni ottimali di visibilità. A dire del convenuto, infatti, stante il fatto che le condizioni del manto stradale fossero immediatamente percettibili dall'avventrice, ci si troverebbe in presenza del caso fortuito, costituto dalla condotta imprudente dell'attrice, rilevante, in subordine, ex art. 1227 c.c..
A ben valutare, però, proprio la natura dell'ammaloramento del marciapiede, ovvero di appena qualche centimetro (ma comunque sufficiente a provocare la caduta), porta a ritenerlo un vero e proprio pericolo occulto, insidia o trabocchetto a prescindere dalle condizioni di visibilità e dall'ordinaria diligenza della danneggiata.
Peraltro, la natura insidiosa del vizio del manto stradale non costituisce, di per sé, elemento necessario ad escludere il contributo eziologico della vittima, non essendo affatto richiesto che la stessa dimostri
(nella prova del nesso causale, su di essa gravante) che la buca non fosse concretamente visibile e prevedibile.
Ed infatti “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via (…), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto” (Cass. sent. n. 11060/2024).
Ne deriva, quindi, che il non ha fornito adeguata prova di circostanze fortuite idonee ad CP_1
interrompere il nesso eziologico, non avendo dato effettiva dimostrazione della condotta imprudente della non potendo essa rinvenirsi presuntivamente nel fatto che, come lasciato intendere Parte_1
dal essa non guardasse per terra al momento della caduta, non potendosi gravare il pedone CP_1 dell'onere di prevenire gli incidenti mediante un'attenzione tale da non consentire di distogliere lo sguardo dal punto in cui effettua il passaggio in quel preciso istante, a maggior ragione se, come nel caso di specie, la presenza di altri pedoni imponga di prestare attenzione anche a loro (cfr. dichiarazioni teste . Tes_1
Con riferimento al nesso causale, lo stesso risulta provato anche dalla perizia del Dott. versata Per_1
in atti dal Comune (oltre che dalla CTU disposta in corso di causa), il quale conferma il rapporto di causalità tra evento e lesioni ad eccezione del “trauma indiretto cervicale” (cfr. pag. 5 doc. 4 parte convenuta).
Con riferimento alla quantificazione dei danni, essi si sostanziano nel pregiudizio di natura biologica oggetto di accertamento medico-legale sulla scorta della CTU versata in atti, la quale è parsa scevra da vizi logici ed idonea a dare contezza dei danni effettivamente patiti da parte attrice, alla quale, peraltro, le parti non hanno opposto alcuna osservazione.
Appare consona, allora, l'individuazione della percentuale di danno permanente pari al 6%, così come calcolata dal CTU, cui devono aggiungersi 40 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%.
Utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come aggiornate nel 2024, il danno biologico permanente (sulla scorta dell'età della vittima al momento del sinistro, della percentuale di invalidità e del punto base applicato, pari a € 1.915,76) sottratta la componente morale, non oggetto di specifica allegazione attorea, è pari a € 7.644,00.
Il danno biologico temporaneo, invece, è pari € 6.612,50.
Il risarcimento del danno va nella specie liquidato secondo i parametri della Tabella di Milano del
2024 stante la inapplicabilità analogica dell'art. 139 cod. ass. a eventi lesivi conseguenti a fatti illeciti non determinati nel contesto di un sinistro stradale (v. Cass. n. 1248/2011)
Parte attrice ha poi ha chiesto di personalizzare la componente biologica del danno patito, allegando,
a tal fine, circostanze quali: l'aver dormito in poltrona non potendosi stendere a letto a causa dei dolori al torace, l'aver vissuto unicamente il piano terra della propria abitazione non potendo salire le scale, non essersi potuta dedicare alla cura della casa. Come noto, la personalizzazione della componente biologica e dinamico-relazionale è possibile solo nelle fattispecie in cui la parte specificamente comprovi peculiari condizioni soggettive che, appunto perché diverse dalla generica compromissione del danno biologico sofferto da soggetto astrattamente considerato di pari età e con identici postumi permanenti, abbia determinato un pregiudizio maggiore in relazione alle caratteristiche tipologiche legate a circostanze diverse dall'età e dall'entità e gravità dei postumi invalidanti, posto che già il parametro tariffario prende in considerazione tali elementi, prevedendo appunto differenti quantificazioni sia per uno specifico stesso postumo percentuale invalidante da parte di soggetti aventi età diverse, sia per soggetti aventi la stessa età ma diverso postumo percentuale invalidante.
Le circostanze allegate (oltre a non avere diretto impatto sulla componente dinamico-relazionale del pregiudizio all'integrità psico-fisica) non sono idonee a concretizzare quelle situazioni atipiche ed eccezionali tali da discostarsi dai criteri tabellari, rilevanti ex art. 1226 c.c., nella determinazione del pregiudizio biologico.
Parte attrice non ha fornito allegazioni specifiche ma solo generiche deduzioni circa le difficoltà riscontrate nel percorso riabilitativo e il non aver potuto utilizzare il primo piano della propria abitazione, circostanze, di per sé inidonee a pervenire al riscontro di una ulteriore componente di danno non patrimoniale.
L'importo così determinato deve essere devalutato dalla data dell'ultima pubblicazione delle tabelle di riferimento (gennaio 2024) alla data del sinistro e poi rivalutata alla data odierna.
Il risarcimento complessivo, quindi, è pari ad € 14.366,22 , mentre alcuna somma è stata richiesta e documentata a titolo di risarcimento di natura patrimoniale, corrispondente al danno emergente a titolo di spese mediche sostenute e da sostenere.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronunciata liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del . Controparte_1
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia sulla base del criterio del decisum, applicando i valori medi, avuto riguardo alla natura ed al valore del decisum, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 237,00 a titolo di anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi (€ 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre oneri ed accessori di legge.
Pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro il : Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1
pagamento di euro 14.366,22, oltre a rivalutazione ed interessi calcolati come in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 Controparte_1
per compensi ed euro 237,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Teramo, 19.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo