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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 10111 /2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
ANASTASIO LUCIANO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 , esponeva di essere stata dipendente Parte_1
con mansioni di operaia, inquadramento al livello 3° CCNL MULTISERVIZI, della
[...]
(C.F. dal 01/03/2007 al 29/04/2016 con rapporto di lavoro a CP_2 P.IVA_1
tempo indeterminato part-time; che la società, all'esito del rapporto di lavoro, non aveva corrispostondeva il trattamento di fine rapporto spettante alla ricorrente pari ad € 8.911,10; che con decreto ingiuntivo n. 4659/2017 del 15/06/2017, reso provvisoriamente esecutivo in data 26/10/2017 , con il quale condannava al pagamento in favore Controparte_2 dell'odierna ricorrente della somma di € 8.911,10 a lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a far data dalla cessazione del rapporto al saldo a titolo di trattamento di fine rapporto;
che in data 03/04/2018 veniva notificato atto di precetto di pagamento su decreto ingiuntivo alla società datrice di lavoro al quale seguiva pignoramento mobiliare negativo del 21/06/2018 e che a seguito
1 dell'opposizione tardiva ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo di cui sopra, promossa da il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - in persona della Dott.ssa Controparte_2
Cerroni – in data 06/05/2019 – pronunciava sentenza n. 4250/2019 con cui dichiarava definitivamente inammissibile l'opposizione, e per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4659/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 15/06/2017; che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma che con sentenza n. 582/2019 del
18/07/2019 dichiarava il fallimento della e l'odierna ricorrente Controparte_2
presentava domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato ma, successivamente, veniva emanato decreto ex art. 102, I co., L.F. ed infine decreto ex art. 118, n. 4, L.F. di chiusura della procedura fallimentare n. 555/2019 , depositato in data 05/10/2020. Controparte_2
Deduceva inoltre di avere, in data 28.7.2022, aveva provveduto a inoltrare domanda al
Fondo Garanzia con allegati decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento, CP_1
istanza di fallimento con relativo provvedimento;
che in data 8.3.2023 la domanda veniva respinta per “mancata produzione in domanda on-line della documentazione richiesta”; che in data 1.6.2023 la ricorrente provvedeva ad inoltrare a mezzo pec la documentazione ma senza esito.
Tanto premesso concludeva chiedendo di 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto così come richiesto e per i motivi dedotti nel presente ricorso;
2) Per gli effetti condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
corrispondere le provvidenze economiche relative al trattamento di fine rapporto quantificate in € 8.911,10 come da documentazione in atti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione (29/04/2016 data cessazione rapporto o quella diversa ritenuta di giustizia) del diritto al saldo;
3) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di CP_1
reiezione con condanna la pagamento delle spese di lite.
All'udienza dell'8.5.2025 , tenutasi con le mdoalità di cui all'art. 127 ter cp.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti la causa è stata decisa.
***********
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ad avviso dell'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di legittimità
2 (cfr. da ultimo Cass. 10.07.2007 n.15377; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3939 e Cass. 19 dicembre 2005, n. 27917; Cass. 24.02.2006 n.4183) l'obbligazione del Fondo di Garanzia ha ad oggetto una prestazione previdenziale e deve considerarsi indipendente dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro. CP_ Com'è noto, tale Fondo è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell'ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. E' evidente quindi come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art.2945 C. C., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (cfr. in tal senso la giurisprudenza di legittimità citata). CP_1
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla Corte con CP_3 riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido, ed, in particolare, dell'art.1310 C. C., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663).
La natura previdenziale dell'obbligazione del inoltre, non contraddice la CP_3
qualificazione, ripetuta nella giurisprudenza della Corte, della fattispecie in termini di accollo ex lege. La stessa giurisprudenza, infatti, più volte ha riconosciuto che il termine “accollo” non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art.1275 C. C., ma esprime il significato complessivo dell'intento del legislatore: accollare al Fondo un'obbligazione corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro.
3 L'istituzione del Fondo di garanzia attua una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta a carico esclusivo del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Tale meccanismo non e certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale, sulla base degli elementi richiamati.
L'indicata natura previdenziale del credito non contrasta neanche con l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla sorta capitale del credito, posto che è la stessa norma di cui all'art.2, co. V, D. L.vo n.80/92 a riconoscerli, ancorché la diversa natura del credito abbia determinato il legislatore a riconoscere gli accessori dalla domanda e non – come invece per i crediti di lavoro – dalla rispettiva maturazione. Proprio la diversità di regime incide sulla quantificazione del credito per accessori - coerentemente peraltro con le considerazioni svolte in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale solo a far data dalla domanda - operata dall'istituto, ad avviso dello scrivente, in maniera corretta con decorrenza dalla domanda amministrativa e non dalla maturazione del credito nei confronti dell'originario datore di lavoro, in modo aderente al testo normativo oltre che alla ratio dell'istituto.
La ritenuta natura del credito ha inoltre ricevuto l'avallo della Corte di Giustizia, secondo la quale (sentenza del 16.7.09, procedimento C- 69/08), gli artt.3 e 4 della Direttiva del
Consiglio 20.10.1980 80/987/CEE concernente il riavvicinamento degli stati membri relativo alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano ad una normativa nazionale che consenta la qualificazione di “prestazioni previdenziali” per i crediti insoluti allorché tali crediti siano pagati da un organismo di garanzia.
Parte ricorrente ha documentato (vedi allegato 9 del fascicolo di parte ricorrente) di aver presentato domanda amministrativa all' per l'accesso al Fondo di Garanzia per il CP_1
pagamento del TFR con relativo numero di protocollo.
Quanto al merito si osserva che ha documentato di aver tentato il Parte_1
pignoramento mobiliare presso la sede della società ma senza esito;
nonché di aver proposto istanza di fallimento , procedura chiusa per improcedibilità.
Risulta, inoltre, l'esistenza di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza emessa dal
Tribunale di Roma (n. 4250/2019) che accerta l'esistenza del credito azionato nei confronti del Fondo di Garanzia con espressa indicazione anche del quantum dovuto a titolo di TFR.
Pertanto, essendosi realizzate le condizioni previste dalla legge per agire nei confronti del
4 Fondo di Garanzia, l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente di €. CP_1
8.911,10 per TFR oltre agli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda (28.7.2022) al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1.Condanna l' al pagamento in favore di di €. 8.911,10 per TFR oltre CP_1 Parte_1
agli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda(28.7.2022) al saldo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €.1870,00 CP_1
oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 06/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 10111 /2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
ANASTASIO LUCIANO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 , esponeva di essere stata dipendente Parte_1
con mansioni di operaia, inquadramento al livello 3° CCNL MULTISERVIZI, della
[...]
(C.F. dal 01/03/2007 al 29/04/2016 con rapporto di lavoro a CP_2 P.IVA_1
tempo indeterminato part-time; che la società, all'esito del rapporto di lavoro, non aveva corrispostondeva il trattamento di fine rapporto spettante alla ricorrente pari ad € 8.911,10; che con decreto ingiuntivo n. 4659/2017 del 15/06/2017, reso provvisoriamente esecutivo in data 26/10/2017 , con il quale condannava al pagamento in favore Controparte_2 dell'odierna ricorrente della somma di € 8.911,10 a lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a far data dalla cessazione del rapporto al saldo a titolo di trattamento di fine rapporto;
che in data 03/04/2018 veniva notificato atto di precetto di pagamento su decreto ingiuntivo alla società datrice di lavoro al quale seguiva pignoramento mobiliare negativo del 21/06/2018 e che a seguito
1 dell'opposizione tardiva ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo di cui sopra, promossa da il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - in persona della Dott.ssa Controparte_2
Cerroni – in data 06/05/2019 – pronunciava sentenza n. 4250/2019 con cui dichiarava definitivamente inammissibile l'opposizione, e per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4659/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 15/06/2017; che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma che con sentenza n. 582/2019 del
18/07/2019 dichiarava il fallimento della e l'odierna ricorrente Controparte_2
presentava domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato ma, successivamente, veniva emanato decreto ex art. 102, I co., L.F. ed infine decreto ex art. 118, n. 4, L.F. di chiusura della procedura fallimentare n. 555/2019 , depositato in data 05/10/2020. Controparte_2
Deduceva inoltre di avere, in data 28.7.2022, aveva provveduto a inoltrare domanda al
Fondo Garanzia con allegati decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento, CP_1
istanza di fallimento con relativo provvedimento;
che in data 8.3.2023 la domanda veniva respinta per “mancata produzione in domanda on-line della documentazione richiesta”; che in data 1.6.2023 la ricorrente provvedeva ad inoltrare a mezzo pec la documentazione ma senza esito.
Tanto premesso concludeva chiedendo di 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto così come richiesto e per i motivi dedotti nel presente ricorso;
2) Per gli effetti condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
corrispondere le provvidenze economiche relative al trattamento di fine rapporto quantificate in € 8.911,10 come da documentazione in atti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione (29/04/2016 data cessazione rapporto o quella diversa ritenuta di giustizia) del diritto al saldo;
3) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di CP_1
reiezione con condanna la pagamento delle spese di lite.
All'udienza dell'8.5.2025 , tenutasi con le mdoalità di cui all'art. 127 ter cp.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti la causa è stata decisa.
***********
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ad avviso dell'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di legittimità
2 (cfr. da ultimo Cass. 10.07.2007 n.15377; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3939 e Cass. 19 dicembre 2005, n. 27917; Cass. 24.02.2006 n.4183) l'obbligazione del Fondo di Garanzia ha ad oggetto una prestazione previdenziale e deve considerarsi indipendente dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro. CP_ Com'è noto, tale Fondo è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell'ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. E' evidente quindi come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art.2945 C. C., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (cfr. in tal senso la giurisprudenza di legittimità citata). CP_1
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla Corte con CP_3 riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido, ed, in particolare, dell'art.1310 C. C., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663).
La natura previdenziale dell'obbligazione del inoltre, non contraddice la CP_3
qualificazione, ripetuta nella giurisprudenza della Corte, della fattispecie in termini di accollo ex lege. La stessa giurisprudenza, infatti, più volte ha riconosciuto che il termine “accollo” non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art.1275 C. C., ma esprime il significato complessivo dell'intento del legislatore: accollare al Fondo un'obbligazione corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro.
3 L'istituzione del Fondo di garanzia attua una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta a carico esclusivo del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Tale meccanismo non e certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale, sulla base degli elementi richiamati.
L'indicata natura previdenziale del credito non contrasta neanche con l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla sorta capitale del credito, posto che è la stessa norma di cui all'art.2, co. V, D. L.vo n.80/92 a riconoscerli, ancorché la diversa natura del credito abbia determinato il legislatore a riconoscere gli accessori dalla domanda e non – come invece per i crediti di lavoro – dalla rispettiva maturazione. Proprio la diversità di regime incide sulla quantificazione del credito per accessori - coerentemente peraltro con le considerazioni svolte in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale solo a far data dalla domanda - operata dall'istituto, ad avviso dello scrivente, in maniera corretta con decorrenza dalla domanda amministrativa e non dalla maturazione del credito nei confronti dell'originario datore di lavoro, in modo aderente al testo normativo oltre che alla ratio dell'istituto.
La ritenuta natura del credito ha inoltre ricevuto l'avallo della Corte di Giustizia, secondo la quale (sentenza del 16.7.09, procedimento C- 69/08), gli artt.3 e 4 della Direttiva del
Consiglio 20.10.1980 80/987/CEE concernente il riavvicinamento degli stati membri relativo alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano ad una normativa nazionale che consenta la qualificazione di “prestazioni previdenziali” per i crediti insoluti allorché tali crediti siano pagati da un organismo di garanzia.
Parte ricorrente ha documentato (vedi allegato 9 del fascicolo di parte ricorrente) di aver presentato domanda amministrativa all' per l'accesso al Fondo di Garanzia per il CP_1
pagamento del TFR con relativo numero di protocollo.
Quanto al merito si osserva che ha documentato di aver tentato il Parte_1
pignoramento mobiliare presso la sede della società ma senza esito;
nonché di aver proposto istanza di fallimento , procedura chiusa per improcedibilità.
Risulta, inoltre, l'esistenza di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza emessa dal
Tribunale di Roma (n. 4250/2019) che accerta l'esistenza del credito azionato nei confronti del Fondo di Garanzia con espressa indicazione anche del quantum dovuto a titolo di TFR.
Pertanto, essendosi realizzate le condizioni previste dalla legge per agire nei confronti del
4 Fondo di Garanzia, l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente di €. CP_1
8.911,10 per TFR oltre agli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda (28.7.2022) al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1.Condanna l' al pagamento in favore di di €. 8.911,10 per TFR oltre CP_1 Parte_1
agli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda(28.7.2022) al saldo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €.1870,00 CP_1
oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 06/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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