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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/08/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 150/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente via G. Garibaldi n° 122, elettivamente domiciliata in Taurianova, c.da Porcaro
n. 22 presso lo studio dell'Avv. Vincenzina Mandaglio, che la rappresenta e difende - giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. – P.I. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, Dott. elettivamente domiciliato in in via Duca Persona_1 CP_1 della Vittoria n. 32 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica che lo rappresenta e difende - giusta procura in atti e Determinazione n° 279 del 04/03/2024;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano come da atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il proponendo opposizione avverso l'atto di accertamento Controparte_1 del servizio idrico integrato (S.I.I.) n. 20230604500000172, notificato in data
13.12.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 43.044,83 per i canoni relativi agli anni 2018 e 2019. L'attrice esponeva che tale accertamento traeva origine da un precedente sollecito di pagamento (n. S000176000468 del 31.03.2021) per l'importo di € 41.278,08, a sua volta fondato, per la quasi totalità dell'importo, su una fattura n. 6880043200014086 del
15.06.2020 di € 40.699,24.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva plurimi motivi di nullità e illegittimità dell'atto impugnato, tra cui: a) Inesistenza del credito: per aver già integralmente saldato il canone idrico per l'anno 2018 e per aver rateizzato, con l'autorizzazione dello stesso il canone per l'anno 2019 unitamente a quelli per CP_1 il 2020 e 2021, con rate regolarmente in corso di pagamento;
b) Vizio della procedura per omessa notifica dell'atto presupposto: per non aver mai ricevuto la notifica della fattura n. 6880043200014086, atto fondamentale su cui si basa l'intera pretesa creditoria;
c) Prescrizione del credito: eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale del diritto alla riscossione, ai sensi della L. 205/2017; d) Nullità dell'accertamento per mancata allegazione della fattura e incertezza dei consumi: lamentava l'impossibilità di verificare la correttezza dei consumi addebitati, presumibilmente calcolati a forfait e non sulla base di letture effettive, in violazione dei principi contrattuali e della giurisprudenza di legittimità; e) Incertezza della pretesa: evidenziava la contraddittorietà dell'operato del che, a fronte della richiesta esorbitante, aveva CP_1 emesso per lo stesso periodo una fattura di importo notevolmente inferiore (€ 3.348,00), basata su consumi reali e ammessa a rateizzazione.
Infine, l'attrice chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento per le ragioni esposte e la condanna del convenuto anche al risarcimento dei danni CP_1 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava integralmente le Controparte_1 deduzioni attoree, chiedendone il rigetto. Il convenuto sosteneva la piena legittimità del proprio operato, asserendo che l'importo richiesto derivava da consumi effettivi, registrati in occasione della sostituzione del contatore idrico in data 25.01.2019, e che la relativa fattura era stata regolarmente emessa e spedita. Negava altresì l'intervenuta prescrizione del credito e giustificava l'elevato consumo addebitato con la circostanza che l'utenza serviva due appartamenti e un magazzino.
pag. 2 di 7 Alla prima udienza il giudice, considerata la natura documentale dell'opposizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc. All'udienza del 10 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni, ma all'esito della camera di consiglio e per il protrarsi dell'udienza istruttoria oltre il previsto, il giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.4.2025 che sostituiva con il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc. Solo parte opponente provvedeva al deposito nei termini assegnati delle note.
Dalla documentazione allegata, occorre osservare che l'atto di accertamento impugnato, per l'importo principale di € 40.699,24, sembrerebbe riguardare un maxi-conguaglio per consumi relativi al periodo fino al 25 gennaio 2019, data di sostituzione del vecchio contatore, e quindi afferente principalmente alle annualità 2018-2019.
Il "Contratto di Rateizzazione N° 229 del 28/11/2022" si riferisce invece, alla fattura n.
596/2021 la quale, come si evince dal suo dettaglio, copre il periodo "01/2020-12/2020"
e si basa sui consumi registrati dal nuovo contatore (oltre alla fattura n. 812/2022, che copre il periodo dal 27/05/2021 al 31/12/2021).
Pertanto, i due debiti hanno origine da periodi e, tecnicamente, da misuratori differenti.
La pretesa principale rappresenterebbe pertanto un conguaglio a chiusura della vecchia utenza, mentre la rateizzazione riguarda i consumi ordinari successivi.
Sulla nullità dell'atto di accertamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Il primo e assorbente motivo di doglianza sollevato da parte opponente inerente il vizio procedurale derivante dalla mancata notifica della fattura n. 6880043200014086 del
15.06.2020, per l'importo di € 40.699,24, la quale costituisce l'atto presupposto indefettibile dell'intera pretesa creditoria avanzata dal appare fondato. Controparte_1
L'atto di accertamento impugnato e il prodromico sollecito di pagamento fondano la richiesta economica quasi esclusivamente su tale fattura. L'attrice ha sin da subito contestato, con lettera del proprio legale in data 30.04.2021 e poi in sede giudiziale, di non aver mai ricevuto detto documento.
A fronte di tale specifica contestazione, gravava sul convenuto l'onere di CP_1 fornire la prova della regolare notifica dell'atto presupposto. Tale prova non è stata fornita. Il si è limitato ad asserire di aver "emesso e spedito" la fattura, senza CP_1 tuttavia produrre alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione da parte pag. 3 di 7 della destinataria, quale una ricevuta di ritorno di raccomandata A/R o altra documentazione equivalente.
Il Comune stesso ammette (nel documento chiamato “elazione”) di aver inviato la fattura tramite posta ordinaria. Tale modalità non solo è inidonea ad interrompere la prescrizione (la giurisprudenza è costante nell'affermare che la spedizione a mezzo posta ordinaria, non garantendo la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, non è idonea a costituire un valido atto interruttivo della prescrizione), ma non costituisce prova di valida notifica o comunicazione dell'atto. L'atto di accertamento, essendo un atto consequenziale, è pertanto illegittimo in quanto fondato su un atto presupposto mai ritualmente portato a conoscenza della debitrice. La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere impugnando l'atto successivo e deducendo, come nel caso di specie, il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. In tale ipotesi, il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera (“…in materia di riscossione delle imposte, [...] l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. [...] la nullità della notificazione dell'atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione”) (Cass. Civ., Sez. 5, n. 11474 del 01-05-2025).
Pertanto, l'atto di accertamento impugnato è illegittimo per non essere stato preceduto dalla rituale notifica della fattura su cui si fonda.
La giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è costante nell'affermare che “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto
pag. 4 di 7 consequenziale notificato e tale nullita' puo' essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sara' censurabile in sede di legittimita' - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullita' dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione puo' essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volonta' del concessionario, evocato in giudizio, la facolta' di chiamare in causa l'ente creditore.” (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Nel caso di specie, la mancata prova della notifica della fattura n. 6880043200014086 vizia insanabilmente l'intero procedimento, rendendo illegittimo sia il sollecito di pagamento del 2021 sia, di conseguenza, l'atto di accertamento qui impugnato.
2. Sulla prescrizione del credito.
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice risulta fondata.
Il rapporto in esame ha natura privatistica e si inquadra nel contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.). Per i corrispettivi dovuti per le utenze idriche, la
Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 4-10) ha introdotto un termine di prescrizione breve di due anni per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
La fattura in questione, datata 15.06.2020, rientra pienamente in tale disciplina. Il termine di prescrizione biennale, la cui decorrenza si fissa ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sarebbe spirato il 15.06.2022.
Il ha notificato un sollecito di pagamento in data 23.04.2021. Tale atto, CP_1 sebbene inidoneo a sanare il vizio originario di omessa notifica della fattura, ha avuto l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tuttavia, per effetto dell'interruzione, dal 23.04.2021 ha iniziato a decorrere un nuovo periodo di pag. 5 di 7 prescrizione di pari durata, ovvero di due anni (art. 2945, co. 1, c.c.). Tale nuovo termine è spirato il 23.04.2023.
L'atto di accertamento impugnato è stato notificato solo in data 13.12.2023, quando il diritto del di pretendere il pagamento era ormai irrimediabilmente estinto per CP_1 prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata impugnazione di un atto di riscossione non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, a meno che non intervenga un titolo giudiziale definitivo (Cass. Sez. Un. n.
23397 del 17.11.2016; Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 453/2022;
Tribunale Ordinario Cosenza, sez. 1, sentenza n. 52/2020), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Le difese del incentrate pertanto sulla correttezza della lettura del contatore, CP_1 non sono idonee a superare i vizi giuridici, procedurali e di merito sopra evidenziati, che assorbono ogni altra questione.
4. Sulla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di condanna del convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sebbene la condotta del appaia gravemente CP_1 negligente e fonte di ingiustificato disagio per la cittadina, la condanna per responsabilità processuale aggravata richiede la prova rigorosa del dolo o della colpa grave, nonché la dimostrazione di un danno ulteriore e distinto rispetto alle semplici spese di giudizio. Nel caso di specie, pur in presenza di evidenti errori da parte dell'amministrazione, non emergono elementi sufficienti a integrare il presupposto soggettivo della colpa grave, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, né l'attrice ha fornito specifica prova del danno patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
pag. 6 di 7 a) accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla l'atto di accertamento del servizio idrico integrato S.I.I. anni 2018-2019 n. 20230604500000172, notificato in data
13.12.2023, per le ragioni espresse in parte motiva;
b) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dell'attrice;
c) rigetta ogni altra domanda.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 20 agosto 2025.
Alla redazione della sentenza ha collaborato il dott. addetto Testimone_1 all'Ufficio del Processo.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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